(all. 1 - art. 1) (parte 1)
                                                           ALLEGATO A
                                        (alla delibera n. 45/06/CONS)



MERCATI DEI SEGMENTI TERMINALI DI LINEE AFFIITTATE ED E I SEGMENTI DI
   LINEE  AFFITTATE  SU CIRCUITI INTERRURBANI (MERCATI N. 13 E 14 FRA
   QUELLI   INDENTIFICATI   DALLA  RACCOMANDAZIONE  ED  ANNALISI  DEL
   MERCATO,  VALUTAZIONE  DI SUSSISTENZA DI IMPRESE CON SIGNIFICATIVO
   POTERE DI MERCATO ED INDIVIDUAZIONE DEGLIM OBBLIGHI REGOLAMENTARI.

   1. INTRODUZIONE

   1.1. Il procedimento istruttorio
   1.  L'Autorita'  ha  avviato  il 23 marzo 2005, con la delibera n.
153/05/CONS,    la   consultazione   pubblica   sulla   proposta   di
provvedimento  in  merito  all'identificazione ed analisi del mercato
del  mercato dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti
di  linee  affittate  su  circuiti  interurbani, sulla valutazione di
sussistenza  del  significativo  potere di mercato per le imprese ivi
operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese
che  dispongono  di  un  tale  potere  (mercati n. 13 e 14 fra quelli
identificati   dalla  raccomandazione  sui  mercati  rilevanti  della
commissione  europea). La consultazione pubblica e' stata finalizzata
ad  acquisire osservazioni, elementi di informazione e documentazione
dagli  organismi  di  telecomunicazioni  portatori  di  interessi nel
mercato  dei  servizi  di segmenti terminali di linee affittate e dei
segmenti di linee affittate su circuiti interurbani.
   2. In risposta alla consultazione pubblica hanno prodotto i propri
contributi  gli  operatori  Albacom,  Atlanet, Coli Telecom, Eutelia,
Fastweb,   MCI,  Tiscali  Italia,  Telecom  Italia,  Welcome  Italia,
Vodafone Omintel e Wind Telecomunicazioni.
   3.   Le   principali   tematiche  sollevate  nelle  risposte  alla
consultazione  pubblica sono state ulteriormente approfondite con gli
operatori  rispondenti  nel  corso delle audizioni del 22 aprile 2005
con Albacom, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind Telecomunicazioni e del
21 aprile 2005 con Telecom Italia.

   2. Il quadro di riferimento normativo e regolamentare

   2.1. Quadro di riferimento normativo
   4.  Il  24  aprile  2002  le Istituzioni europee hanno adottato il
nuovo  pacchetto  regolamentare  che  istituisce  un quadro normativo
comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.
   5.  Il  nuovo  quadro regolamentare si compone principalmente di 5
direttive, di una Raccomandazione e delle Linee guida. In particolare
si tratta dei seguenti documenti:
    a. direttiva   del   Parlamento   europeo  c  del  Consiglio  che
istituisce  un  quadro  normativo  comune per le reti ed i servizi di
comunicazione elettronica (2002/21/CE), e.d. "direttiva quadro"(1);
    b. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
autorizzazioni  per  le reti e i servizi di comunicazione elettronica
(2002/20/CE), c.d. "direttiva autorizzazioni"(2);
    c. direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio relativa
all'accesso  e  alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse
correlate,  e  all'interconnessione delle medesime (2002/19/CE), e.d.
"direttiva accesso"(3);
    d. direttiva  del  Parlamento europeo e del Consiglio relativa al
servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di
servizi  di  comunicazione  elettronica  (2002/22/CE), c.d. direttiva
servizio universale"(4);
    e. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio
2002  relativa  al trattamento dei dati personali e alla tutela della
vita   privata   nel   settore   delle   comunicazioni   elettroniche
(2002/58/CE), c.d. "direttiva protezione dati"(5).
   6.  Nel  contesto  del  nuovo  quadro  regolamentare,  particolare
rilievo rivestono altri tre atti, ovvero:
    a. la  Raccomandazione  sui  mercati rilevanti dei prodotti e dei
servizi    nell'ambito   del   nuovo   quadro   regolamentare   delle
comunicazioni  elettroniche, relativamente all'applicazione di misure
ex  ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, adottata
l'11 febbraio 20036 (di seguito, la Raccomandazione);
    b. le  Linee  direttrici  della  Commissione  per  l'analisi  del
mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi
del  nuovo  quadro  normativo  comunitario per le reti e i servizi di
comunicazione  elettronica,  adottate  dalla  Commissione il 9 luglio
2002(7) (di seguito, le Linee direttrici o Linee guida);
    c. la  Raccomandazione  relativa alle notificazioni, ai termini e
alle  consultazioni  di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  adottata  il  23 luglio
2003(8) (di seguito, la Raccomandazione sull'art. 7).
   7. Il nuovo quadro normativo sopra delineato e, in particolare, la
direttiva quadro, la direttiva accesso, la direttiva autorizzazioni e
la  direttiva servizio universale sono state recepite, in Italia, dal
d.lgs. 259/03 del 1° agosto 2003, recante "Codice delle comunicazioni
elettroniche"(9) (di seguito, anche il Codice).
   8.  La  Raccomandazione ha ad oggetto i diciotto mercati rilevanti
dei   prodotti   e   dei  servizi  del  settore  delle  comunicazioni
elettroniche   le  cui  caratteristiche  sono  tali  da  giustificare
l'imposizione  degli obblighi di regolamentazione ex ante. L'art. 15,
comma 3 e l'art. 7, comma 4, della direttiva quadro prevedono che uno
Stato   membro,   ove   ricorrano   particolari   circostanze,  possa
identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla
Raccomandazione. Tali disposizioni sono state recepita dall'art. 18 e
dall'art. 12, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
   9.  Le Linee guida della Commissione illustrano alcuni criteri cui
le  Autorita'  nazionali di regolamentazione (di seguito, le ANR o le
Autorita) devono  fare  riferimento  nell'ambito  delle  analisi  dei
mercati  di  cui  agli  artt.  14,  15  e  16 della direttiva quadro,
recepiti  rispettivamente  dagli  art.  17,  18 e 19 del Codice delle
comunicazioni  elettroniche.  L'art.  14, in particolare, attribuisce
alle  ANR  il  compito  di  svolgere le analisi sul grado di sviluppo
della  concorrenza  nei mercati individuati dalla Raccomandazione sui
mercati  rilevanti  volte  ad  accertare se le imprese che vi operano
dispongano,  singolarmente  o  congiuntamente,  di  un  significativo
potere di mercato.
   10.  Il nuovo quadro regolamentare riconosce che la prima fase del
processo   di  liberalizzazione  dei  mercati  e'  ormai  conclusa  e
sancisce,  pertanto,  la  convergenza  tra disciplina regolamentare e
disciplina  antitrust,  stabilendo un' analogia tra la definizione di
significativo  potere  di  mercato  e  quella di posizione dominante.
Infatti,   la  direttiva  quadro  (considerando  25) indica  che  "la
definizione  di  quota di mercato significativa di cui alla direttiva
97/33/CE   (...) si   e'   dimostrata   utile  nelle  prime  fasi  di
liberalizzazione  dei mercati in quanto soglia che fa scattare alcuni
obblighi  ex  ante,  ma essa deve essere adattata per tenere conto di
realta'  di  mercato  piu'  complesse e dinamiche. Per tale motivo la
definizione  di  cui  alla  presente  direttiva  e'  equivalente alla
nozione  di  posizione dominante enucleata dalla giurisprudenza della
Corte  di  giustizia  e  del Tribunale di primo grado delle Comunita'
europee",  laddove  per posizione dominante si intende la "situazione
di  potenza  economica grazie alla quale un'impresa che la detiene e'
in  grado  di  ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva
sul   mercato  di  cui  trattasi  e  ha  la  possibilita'  di  tenere
comportamenti   alquanto   indipendenti   nei   confronti   dei  suoi
concorrenti,   dei   suoi   clienti   ed,   in   ultima  analisi,  di
consumatori"(10).  Richiamandosi  a  tale definizione l'art. 14 della
direttiva  quadro  stabilisce che "si presume che un'impresa disponga
di   un   significativo  potere  di  mercato  se,  individualmente  o
congiuntamente  con  altri,  gode di una posizione equivalente ad una
posizione  dominante,  ossia una posizione di forza economica tale da
consentirle  di  comportarsi  in misura notevole in modo indipendente
dai  concorrenti,  dai clienti e, in definitiva, dai consumatori". Il
percorso  che  il  nuovo  quadro  regolamentare delinea per l'analisi
sulla  concorrenzialita'  dei  mercati,  richiede  che  le  Autorita'
procedano  dapprima  alla  definizione  del  mercato,  sia per quanto
riguarda  i  mercati identificati dalla Commissione come rilevanti in
quanto  suscettibili  di  regolamentazione  ex ante, sia per cio' che
concerne  eventuali  ulteriori mercati non inclusi in tale lista. Una
volta   definito  il  mercato  dal  punto  di  vista  merceologico  e
geografico,  si  procede alla verifica della sussistenza di posizioni
dominanti,  individuali  o  collettive,  al  termine  della  quale le
Autorita'   introducono,   rimuovono   o   modificano   gli  obblighi
regolamentari.  Gli  artt.  18  e  19  del Codice delle comunicazioni
elettroniche  prevedono,  in  applicazione  degli artt. 15 e 16 della
direttiva   quadro,  che  la  definizione  dei  mercati  rilevanti  e
l'analisi  degli  stessi  debbano essere condotte tenendo nel massimo
conto  la Raccomandazione e le Linee guida. In tal senso, la quota di
mercato  sara'  uno  degli  elementi da prendere in considerazione al
fine  della  verifica  della  sussistenza di una posizione dominante,
dovendo  le  ANR  analizzare  tutta una serie di altri criteri, cosi'
come riportato nelle Linee guida.
   11.  Gli  obblighi  regolamentari  imposti  in  esito  di ciascuna
analisi  di mercato rimarranno in vigore fino al termine dell'analisi
di  mercato  successiva(11), fatta salva la possibilita' di procedere
ad un'attivita' di revisione e verifica qualora l'Autorita' lo reputi
opportuno.
   12.  Le procedure per lo svolgimento delle analisi di mercato sono
contenute   negli   artt.   6  e  7  della  direttiva  quadro,  nella
Raccomandazione  sull'art.  7,  negli  artt. 11 e 12 del Codice delle
comunicazioni  elettroniche, nonche' nelle delibere dell'Autorita' n.
335/03/CONS(12) e  n. 453/03/CONS(13). In particolare, viene previsto
che,  qualora  l'Autorita' intenda adottare provvedimenti che abbiano
un impatto rilevante sul mercato di riferimento, le parti interessate
possano   presentare   le  proprie  osservazioni  sulla  proposta  di
provvedimento,  cosi'  come  definito  dall'art.  1,  comma  2  della
delibera  n.  453/03/CONS,  entro  i  termini stabiliti, comunque non
inferiori a trenta giorni.

   2.1.1. Quadro di riferimento regolamentare per le linee affittate

   13.  La  direttiva 92/44/CE, all'articolo 8 comma 2 e all'articolo
10   comma   1,   impone   agli   organismi  notificati  come  aventi
significativo  potere  di  mercato  (SPM) nel mercato nazionale delle
linee  affittate  di  rispettare i principi di orientamento al costo,
trasparenza,  obiettivita'  e  non discriminazione nella fornitura di
linee  affittate  e  nella  determinazione  delle relative condizioni
economiche.  Tali  principi regolamentari, contenuti anche nel d.P.R.
n.  318/97,  hanno  portato all'adozione dei provvedimenti di seguito
riportati da parte dell'Autorita' nazionale.
   14.  Inizialmente,  con  delibera 66/98 l'Autorita' ha autorizzato
Telecom  Italia  ad  applicare  le condizioni economiche proposte per
l'offerta  delle  linee  affittate.  In  seguito con delibera 171/99,
paragrafo  3,  punto  2, l'Autorita' ha incluso l'offerta di circuiti
diretti  da  parte di operatori notificati come aventi notevole forza
di  mercato tra i servizi sottoposti al criterio dell'orientamento al
costo  e  all'obbligo  di separazione contabile. Sempre nel 1999, con
delibera  197/99,  l'Autorita'  ha  notificato  Telecom  Italia  come
organismo  dotato  di  significativo  potere  di  mercato nel mercato
nazionale  dei  sistemi  delle  linee  affittate. Successivamente con
delibera  n.  711/00/CONS,  ha  modificato  le  condizioni economiche
precedentemente  in vigore ed ha imposto l'introduzione di livelli di
qualita'  garantiti del servizio offerto, il cosiddetto Service Level
Agreement   (SLA) base.   Ai  sottoscrittori  dell'offerta  di  linee
affittate   e'   stata,  inoltre,  riconosciuta  la  possibilita'  di
richiedere  a  Telecom  Italia,  dietro  corresponsione  di una somma
aggiuntiva  da  definire  su  base  contrattuale,  la  definizione di
condizioni  di  fornitura  e  riparazione  dei  circuiti migliorative
rispetto  a quelle indicate nel Service Level Agreement base. In tali
casi,  a  Telecom  Italia e' imposto il rispetto del principio di non
discriminazione  e  l'obbligo di negoziare, se richiesto, il servizio
di riparazione di linee affittate 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.
   15.   Nel   2001,   a   seguito   di  una  consultazione  pubblica
appositamente  indetta,  l'Autorita'  con  delibera n. 393/01/CONS ha
ritenuto  opportuno imporre a Telecom Italia di pubblicare un listino
relativo  alle condizioni economiche all'ingrosso ovvero un'offerta a
condizioni  diverse  da  quelle  al dettaglio, espressamente dedicata
agli operatori licenziatari ed autorizzati. La delibera n. 59/02/CONS
stabilisce  che,  per  poter  accedere  alle  condizioni dell'offerta
all'ingrosso,  gli  operatori  in  possesso del titolo autorizzatorio
previsto dalla normativa vigente devono utilizzare almeno un nodo e/o
un  apparato  di  proprieta'  o  di  cui  abbiano  disponibilita'. Le
condizioni   economiche  dell'offerta  wholesale,  approvate  con  la
menzionata  delibera  n.  59/02/CONS, sono state definite depurando i
prezzi  al  dettaglio  dalle  componenti  di  costo  imputabili  alla
gestione  del  cliente  finale,  con  l'intento  di  creare una netta
demarcazione  tra  il  mercato retail di linee affittate (delibera n.
711/00/CONS) e   quello  wholesale  (delibera  n.  59/02/CONS).  Tale
sistema  ha  portato  ad una riduzione dei prezzi tra il 3% ed il 10%
rispetto   all'offerta   al   dettaglio   di  cui  alla  delibera  n.
711/00/CONS.
   16.  La  notifica  di  Telecom  Italia quale unico soggetto avente
significativo  potere di mercato nel mercato delle lince affittate e'
stata  confermata dall'Autorita' anche per gli anni 2000 (delibera n.
350/02/CONS) e 2001 (delibera n. 160/03/CONS).
   17. Infine l'Autorita', con delibera n. 304/03/CONS, alla luce dei
recuperi   di   efficienza   evidenziati   dall'esame   dei  dati  di
contabilita'   regolatoria,   nonche'  del  confronto  con  i  prezzi
praticati in Europa, ha imposto una riduzione dei prezzi dell'offerta
al dettaglio di almeno il 5,25% ed una specifica riduzione del 7% per
i  circuiti  diretti  numerici con velocita' di 2 Mbit/s, nell'ottica
della   successiva  introduzione  di  un  meccanismo  di  price  cap.
Contestualmente  a  tale  riduzione,  l'Autorita',  sulla  base delle
valutazioni  delle  condizioni  complessive  di  replicabilita' delle
offerte  e  della  stima  dei  costi evitabili, ha ritenuto opportuno
imporre  un  allargamento della forchetta esistente tra la menzionata
offerta  al  dettaglio  e  la  corrispondente offerta all'ingrosso, e
pertanto  ha  stabilito  che il differenziale esistente tra prezzi al
dettaglio  e  prezzi  all'ingrosso  non  potesse essere in alcun caso
inferiore al 12%.
   18.  In  sede  di  approvazione  delle  offerte di linee affittate
retail  e  wholesale  formulate  da  Telecom  Italia  ai  sensi della
delibera  n. 304/03/CONS, con delibera n. 440/03/CONS, l'Autorita' ha
specificato i seguenti aspetti:
    - oneri  aggiuntivi a carico degli operatori sottoscrittori delle
offerte:  qualora  in  circostanze  eccezionali  e  dimostrabili  non
risulti  possibile  la  fornitura  di  linee  affittate  a condizioni
standard,  i  relativi oneri aggiuntivi a carico degli operatori sono
definiti  da Telecom Italia nel rispetto dei principi di orientamento
al    costo,   non   discriminazione   e   parita'   di   trattamento
interno-esterno   e   sono   oggetto   di   rendicontazione  separata
nell'ambito della contabilita' regolatoria di Telecom Italia;
    - procedura  per  la chiusura dei disservizi: Telecom Italia deve
adottare una procedura di chiusura del disservizio concordata con gli
operatori, che preveda, a seguito del ricevimento della comunicazione
di  avvenuto  ripristino  del  servizio,  la  disponibilita'  per  il
cliente/operatore  di  un  adeguato  periodo di tempo nel quale poter
compiere le proprie verifiche;
    - tempi  di  ripristino  del  servizio:  il  calcolo dei tempi di
ripristino del servizio espressi in ore lavorative deve essere basato
sull'orario   lavorativo  8.00-20.00,  dal  lunedi'  al  venerdi',  e
8.00-13.00, il sabato;
    - garanzia   sul   numero   massimo   di   ore  solari  annue  di
indisponibilita'  del servizio: il parametro di disponibilita' annua,
che  rappresenta  un  aspetto fondamentale del livello di qualita' di
servizio,  deve  essere  contemplato dal Service Level Agreement base
per  tute  le  tipologie  di circuito, ed i relativi valori garantiti
devono   essere   definiti   sulla   base   delle   migliori   prassi
internazionali;
    - Service  Level  Agreement  Premium:  le condizioni migliorative
associate  alla  sottoscrizione  a  titolo  onoreso  di condizioni di
fornitura  premium  devono essere formulate nel rispetto dei principi
di parita' di trattamento interno-esterno e non discriminazione;

   2.1.2. Quadro di riferimento regolamentare per i circuiti parziali
   19.  La delibera n. 10/00/CIR ha previsto l'obbligo di inserimento
all'interno  dell'Offerta  di  Riferimento  di condizioni tecniche ed
economiche  di fornitura di circuiti parziali con velocita' pari a 64
kbit/s, 2 Mbit/s e 34 Mbit/s e per distanze fino a 5 km.
   20.  Con delibera n. 18/01/CIR l'Autorita' ha fissato i prezzi dei
circuiti a 2 Mbit/s e 34 Mbit/s per distanze predeterminate (5 Km per
i  circuiti  pari  a  2  Mbit/s;  2  e  5 Km per i circuiti pari a 34
Mbit/s) pari ai valori massimi indicati nella raccomandazione europea
(1999) 3863.  Al  contrario,  con  esclusivo  riferimento ai circuiti
parziali  a  64  Kbit/s  di  lunghezza  pari  a 5 Km, si e' preferito
adottare  un  meccanismo  di allineamento graduale ai valori indicati
nella suddetta raccomandazione.
   21.  Nelle  premesse  della medesima delibera l'Autorita', oltre a
precisare  che  i  servizi  di circuiti parziali devono essere intesi
come  beni  intermedi  che  realizzano  un collegamento, tra un punto
terminale di rete ed il nodo dell'operatore interconnesso, allo scopo
di  consentire  all'operatore  interconnesso  di  fornire un servizio
finale  di  linee affittate, ha sottolineato che la normativa europea
stabilisce  che  tutte  le  tipologie di linee affittate fornite alla
clientela   finale   dall'operatore  notificato  devono  essere  rese
disponibili  per  l'interconnessione  di  linee dedicate a condizioni
trasparenti,  orientate  ai  costi  e  non  discriminatorie, soggette
all'approvazione  del  regolatore. In tale ottica, sempre nell'ambito
della  delibera n. 18/01/CIR, l'Autorita' ha affermato l'orientamento
che  l'offerta  di  circuiti parziali anche a lunghezze superiori a 5
chilometri,  nonche'  con  velocita'  superiori  a  34  Mbit/s  ed in
generale   tutte  le  velocita'  disponibili,  costituisca  contenuto
obbligatorio dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia.
   22.  La  necessita' di integrare l'offerta dei servizi di circuiti
parziali  estendendola  anche  a  velocita'  e distanze differenti da
quelle  indicate  nella raccomandazione e' stata ribadita anche nella
successiva delibera n. 4/02/CIR con la quale l'Autorita', all'art. 3,
comma  1,  lettera  i, ha esplicitamente disposto l'inserimento delle
condizioni  di offerta per il servizio di circuito parziale per tutte
le  velocita'  disponibili  sulla rete Telecom Italia e con lunghezze
anche  superiori  a  5  chilometri.  Nelle  premesse  della  medesima
delibera  si  precisa tuttavia che, nel caso di circuiti di lunghezza
superiore  a  5  chilometri,  la  sede  utente  rilegata dal circuito
parziale  deve  essere  situata all'interno del medesimo distretto in
cui  e'  situata la sede dell'operatore. A seguito delle disposizioni
contenute  nella  delibera n. 4/02/CIR Telecom Italia nell'offerta di
riferimento  2002  ha incluso anche i circuiti parziali a velocita' e
distanze  differenti  da  quelle indicate nella raccomandazione della
Commissione europea.
   23.   Con   delibera   n.   02/03/CIR   l'Autorita'   ha  disposto
l'eliminazione del contributo una tantum per sistema di attestazione,
in  quanto  ha ritenuto che tali condizioni economiche non fossero in
linea  con  quanto  disposto  dalle  precedenti delibere (delibera n.
10/00/CIR,  n. 18/01/CIR, delibera n. 4/02/CIR). Nelle premesse della
menzionata  delibera n. 02/03/CIR, l'Autorita' ha inoltre evidenziato
che, qualora l'operatore alternativo ritenga maggiormente rispondente
alle  proprie  esigenze l'utilizzo dell'offerta di circuiti parziali,
Telecom  Italia  deve  consentirne l'utilizzo indipendentemente dalla
particolare prestazione attivata.
   24.  Nella  delibera  n.  11/03/CIR  si  e' sottolineato che per i
circuirti  parziali,  cosi'  come per i circuiti di interconnessione,
vale   il  principio  dell'orientamento  al  costo  e,  pertanto,  le
condizioni  economiche  ad  essi  applicate,  a parita' di componenti
impiantistiche,  devono  essere  le  stesse  indipendentemente  dalle
finalita'  per le quali viene utilizzato il circuito. In particolare,
nella  suddetta  delibera,  l'Autorita'  ha  tenuto a precisare che i
circuiti  parziali  sono  utilizzabili con la finalita' di realizzare
linee  affittate  tra due o piu' punti terminali, a prescindere dalla
tipologia   di   utenza   attestata   a   detti  punti  terminali  ed
indipendentemente  dal fatto che la coda di terminazione sia presente
o  fornita  da  Telecom  Italia.  L'art.  3, comma 1, lettera b della
delibera n. 11/03/CIR ribadisce quanto gia' disposto dall'art.2 comma
3,  della  delibera 18/01/CIR ovvero che, per le linee in affitto che
possono  configurarsi  come  circuiti parziali o come composizione di
circuiti  parziali,  Telecom Italia deve fornire una migrazione senza
alcun  onere  anche  nei  casi in cui le lince in affitto contemplino
prestazioni  aggiuntive,  quali  ad  es. SLA migliorativi o il doppio
instradamento del flusso trasmissivo.
   25. In occasione della valutazione ed approvazione dell'offerta di
riferimento  di Telecom Italia per l'anno 2004 (delibera n.3/04/CIR),
l'Autorita'  ha precisato con riguardo a restrizioni di utilizzo, SLA
e  condizioni  di  cessazione  del  servizio  di  circuiti parziali i
seguenti aspetti:
    - non sono ammesse restrizioni di utilizzo relative alla presenza
di due code di terminazione;
    - non sono ammesse restrizioni legate alla tipologia di servizio,
pertanto,   il  circuito  parziale  puo'  essere  utilizzato  per  la
realizzazione  di  una linea affittata dedicata al trasporto di tutte
le tipologie di servizio, ivi inclusi i servizi dati e a larga banda.
    - le   condizioni  di  provisioning  ed  assurance  dei  circuiti
parziali  devono  essere  le  stesse  di quelle previste per le linee
affittate wholesale.

   3. Definizione del mercato rilevante

   3.1. Introduzione
   26.    Secondo    quanto   previsto   dal   quadro   regolamentare
precedentemente  in  vigore  (il  c.d.  quadro  normativo  ONP - open
network  provision   - del  1998) non tutti i segmenti dell'industria
delle   telecomunicazioni   soggetti   a   regolamentazione  ex  ante
rappresentano  "mercati"  ai  sensi del diritto e della pratica della
concorrenza.  Il  nuovo  quadro  regolamentare  si fonda, invece, sul
principio  che  i  mercati  da  assoggettare a regolamentazione siano
definiti   conformemente   ai  principi  delle  norme  europee  sulla
concorrenza.
   27.  In  sintesi,  nell'ambito  della  pratica  del  diritto della
concorrenza,  la definizione del mercato e' quel processo il cui fine
ultimo  e'  di  individuare  un  insieme  di  prodotti/servizi e loro
fornitori (attuali e potenziali) che siano effettivamente alternativi
per     la     soddisfazione     di     un     determinato    bisogno
economico-delimitandone   al  tempo  stesso  l'ambito  geografico  di
riferimento.
   28.   Nell'applicare  tale  approccio,  l'Autorita'  riconosce  la
particolare  importanza della valutazione del contesto competitivo in
termini  prospettici  e tiene in debito conto il prevedibile sviluppo
dell'innovazione,   rispettando,   al   contempo,   il  principio  di
neutralita'  tecnologica. Tale orientamento appare fondamentale anche
alla  luce  della crescente convergenza tecnologica che aumentera' il
livello  di  sostituibilita'  tra  i diversi servizi di comunicazioni
elettroniche.
   29. Il punto di partenza per la definizione e l'individuazione dei
mercati,  e'  l'utilizzo  del c.d. test del monopolista ipotetico (di
seguito,  TMI),  volto  a  valutare la sostituibilita' dal lato della
domanda e dell'offerta(14)
   30.  Il  test  viene  applicato  per stabilire se un incremento di
prezzo  contenuto,  ma  significativo  e  non  transitorio (small but
significant  non transitory increase in price, SSNIP) all'interno del
mercato   - partendo  dalla  sua definizione piu' restrittiva sia dal
punto  merceologico  che  geografico  possa spingere i consumatori ad
optare  per  altri  prodotti/servizi sostitutivi ovvero indurre altre
imprese  a fornirli in un lasso di tempo molto breve. Se questo e' il
caso,  i  prodotti/servizi/fornitori  alternativi vengono considerati
appartenenti  allo  stesso mercato. Il test viene poi ripetuto fino a
trovare quell'ambito merceologico e geografico tale che l'aumento del
prezzo  sia effettivamente sostenibile e profittevole per l'ipotetico
monopolista.
   31.  Salvo  casi  eccezionali,  l'Autorita'  applica  il  test del
monopolista ipotetico assumendo che la variazione del prezzo sia pari
al  10%  e  il  corrispondente  periodo  nel quale tale variazione si
realizza  sia  pari  18  mesi  (cioe',  la periodicita' che il Codice
impone per le analisi di mercato).
   32.  Nell'analisi  del mercato dal lato dell'offerta, l'Autorita',
coerentemente  con  quanto  indicato  nelle  Linee  guida,  considera
altresi'  la concorrenza potenziale. La differenza tra la concorrenza
potenziale  e  la sostituibilita' dal lato dell'offerta e' che mentre
quest'ultima  non richiedendo costi addizionali d'entrata produce una
risposta  immediata  alla  variazione  del  prezzo,  alla concorrenza
potenziale  sono  associati  costi  irrecuperabili  di  ingresso  sul
mercato.
   33.  Una  volta  identificato  il  perimetro del mercato nella sua
dimensione  merceologica,  si  procede  alla  valutazione  della  sua
dimensione  geografica.  Secondo  la disciplina della concorrenza, il
mercato   geografico  rilevante  consiste  in  un'  area  in  cui  le
condizioni   concorrenziali   (caratteristiche   della   domanda  dei
prodotti/servizi  in  questione e delle imprese attive/potenzialmente
attive  nell'offerta) sono  simili  o  sufficientemente  omogenee  da
permettere  di  distinguerla  da aree adiacenti, in cui le condizioni
prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse.
   34.   Per  giungere  alla  definizione  di  tale  area  geografica
l'Autorita',  oltre  che  ad utilizzare la metodologia prima discussa
circa  l'analisi  della  sostituibilita'  dal  lato  della  domanda e
dell'offerta in risposta ad una variazione di prezzo, tiene conto di:
    a) l'area coperta dalle reti di comunicazione in questione;
    b) l'esistenza  di  strumenti  di regolamentazione giuridici o di
altro genere.
   35. L'Autorita' segue l'approccio descritto per giungere, in primo
luogo,  ad  una definizione puntuale e dettagliata dei mercati che la
Commissione  ha incluso nella lista della Raccomandazione sui mercati
rilevanti   suscettibili  di  regolamentazione  ex  ante,  in  quanto
caratterizzati  da:  i) forti  ostacoli  non  transitori all'accesso,
ii) assenza di forze che spingano  - nel periodo di tempo considerato
 - verso  condizioni  di  concorrenza effettiva, e iii) insufficienza
dell'applicazione   della   disciplina  antitrust  ad  assicurare  un
corretto  funzionamento  del  mercato.  In secondo luogo, l'Autorita'
analizza  i  dati  disponibili per valutare se esistano altri mercati
delle comunicazioni	 - definiti nel rispetto dei principi del diritto
della concorrenza per i quali la presenza delle tre condizioni di cui
sopra implichi la necessita' di un intervento regolamentare.
   36. Infine, nel definire il mercato, l'Autorita' tiene conto degli
orientamenti  antitrust  comunitarie nazionali, considerando comunque
che la definizione del mercato al fine della regolamentazione ex ante
non  e' necessariamente coincidente con quella a cui si arriva  - pur
applicando  i  medesimi  metodi di analisi ed ispirandosi agli stessi
principi  - nell'ambito della tutela ex post della concorrenza.

   3.2.   Il   mercati   delle  linee  affittate  all'ingrosso  nella
definizione della Commissione
   37.  L'allegato  alla  Raccomandazione  della  Commissione Europea
relativa   ai  mercati  rilevanti  suscettibili  di  regolamentazione
ex-ante  [C(2003) 497  dell'U  Febbraio  2003] per quanto riguarda le
linee  affittate  all'ingrosso  identifica,  tra  gli  altri  mercati
rilevanti:
   Servizi all'ingrosso:
    i. (13) Fornitura  all'ingrosso  di  segmenti  terminali di linee
affittate.
    ii.   (14) Fornitura  all'ingrosso di segmenti di linee affittate
su circuiti interurbani.
   Presi  insieme, i mercati all'ingrosso 13 e 14 del presente elenco
corrispondono  ai  mercati  di  cui  all'allegato  L  punto  2  della
direttiva  quadro  in  riferimento alle direttive 97/33/CE e 98/10/CE
("Interconnessione   delle  linee  affittate) e  ai  mercati  di  cui
all'allegato  I,  punto  2 della direttiva quadro in riferimento alla
direttiva  92/44/CEE  ("Fornitura  all'ingrosso  di linee affittate a
altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica).
   38.  Un  servizio  di  linea affittata consente di collegare due o
piu'  punti garantendo una capacita' di trasmissione trasparente, non
condivisa  con  altri  utenti  e  utilizzabile  dall'utente  per fini
diversi, in base alle proprie necessita'. In altri termini, una linea
affittata e' un collegamento punto-punto a banda costante, a costanza
di ritardo trasmissivo e con garanzia di elevati livelli di servizio.
   39.  I  servizi di linee affittate sono forniti dagli operatori di
telecomunicazioni  ai  clienti  finali,  tipicamente  grandi  aziende
multisede  (mercato al dettaglio o retail), ovvero ad altri operatori
di  rete  fissa,  di  rete mobile e Internet Service Providers che li
utilizzano    come   input   per   la   fornitura   di   servizi   di
telecomunicazioni  (nei  mercati  all'ingrosso  e  al  dettaglio) che
comprendono, ma non si limitano, a servizi di linee affittate retail.
   40.   Il  nuovo  quadro  regolamentare  richiede  che  l'Autorita'
analizzi   il   mercato  al  dettaglio  al  fine  di  convalidare,  o
eventualmente modificare, la definizione del mercato del prodotto (il
set minimo di linee affittate), e definirne la dimensione geografica,
per  poi  valutare  eventuali  posizioni  di dominanza (individuali o
collettive).  Una  volta  caratterizzato  il mercato al dettaglio, si
rende necessario individuare i corrispondenti servizi all'ingrosso.
   41.  Come gia' ricordato, la Raccomandazione individua due mercati
all'ingrosso: il mercato dei segmenti terminali di circuiti affittati
(terminating   segments) ed   il  mercato  dei  circuiti  interurbani
(componenti  della  rete  di  trasporto  di  lunga  distanza, o trunk
segments).
   42.    Secondo   la   nota   esplicativa   alla   Raccomandazione,
all'Autorita'  spetta  specificare  i  confini  dei  due  mercati, in
particolare  per  quanto  riguarda:  i) la  definizione  dei segmenti
terminating  e  trunk;  ii) la  dimensione  geografica  (nazionale  o
sub-nazionale),  iii) eventuali segmentazioni in base alla capacita'.
Una  volta  definito  il mercato rilevante, l'Autorita' e' chiamata a
valutare  l'eventuale esistenza di posizioni dominanti, individuali o
collettive, secondo le procedure fissate dalla Commissione europea.
   43.    Secondo   quanto   indicato   nella   Raccomandazione,   la
caratterizzazione dei mercati al dettaglio e' logicamente antecedente
alla definizione dei mercati all'ingrosso, dal momento che la domanda
di  servizi  all'ingrosso  e'  una  domanda derivata dalla domanda di
servizi  finali.  Tale  relazione e' piu' labile nel caso delle linee
affittate  in quanto parte della capacita' acquistata all'ingrosso da
OLO  e  ISP  puo'  essere utilizzata per fornire al dettaglio servizi
differenti  dalle  linee  affittate.  A  questo  proposito  la stessa
Raccomandazione  afferma  che,  con riferimento alle linee affittate,
"si  possono definire mercati al dettaglio e all'ingrosso grosso modo
paralleli".
   44.  Nel  definire i mercati all'ingrosso e' importante evitare il
problema   potenziale   della  circolarita',  ovvero  che  i  mercati
all'ingrosso  siano  individuati  sulla  base  di una definizione dei
mercati   al   dettaglio   influenzata  da  interventi  regolamentari
all'ingrosso.
   I  mercati all'ingrosso devono essere definiti ipotizzando che non
vi sia alcun tipo di regolamentazione in nessun mercato.
   45.  Al  fine  di  definire  i  mercati  all'ingrosso  13  e 14 ed
individuarne  le  rispettive  caratteristiche, occorre individuare in
primo  luogo  con  chiarezza  il  confine  tra  i mercati dei servizi
wholesale trunk e terminating per la fornitura di capacita' dedicata.

   3.3. Individuazione del confine tra i segmenti trunk e terminating
   46. La Commissione lascia totale liberta' alle Autorita' nazionali
nella  definizione  del confine tra i due mercati all'ingrosso per la
fornitura  di  capacita' dedicata, precisando che l'individuazione di
tale  confine deve essere basata sulla topologia di rete specifica di
ciascuno  Stato  membro.  Pertanto  il  confine  tra  i  due  mercati
wholesale  dovrebbe  essere determinato sulla base di una valutazione
relativa   all'eventuale  mutamento  significativo  delle  condizioni
concorrenziali.  Se  cosi'  non  fosse,  infatti,  la Commissione non
avrebbe  avuto  motivo  di  individuare  due  mercati separati per la
fornitura di capacita' dedicata wholesale.
   47.  Secondo  quanto  previsto  dalla  Commissione,  per  definire
correttamente   i   mercati   nazionali,  e'  necessario  partire  da
un'analisi  della  topologia  di  rete  specifica  di  ciascuno Stato
membro.  Pertanto, si e' reso necessario analizzare l'architettura di
rete dell'operatore ex monopolista (Telecom Italia) e degli operatori
alternativi,   tenendo  in  considerazione  anche  la  lunghezza  dei
circuiti e le aree geografiche.
   48.  L'analisi  degli  elementi  di  rete  che costituiscono i due
segmenti  di  mercato,  parte dallo studio della topologia delle reti
SDH  (Synchronous  Digital  Hierarchy) e  PDH (Plesiochronous Digital
Hierarchy),  utilizzate per fornire circuiti dedicati e non considera
ovviamente  la  topologia  della  rete  PSTN, relativa alla telefonia
commutata.
   49.  La tecnologia sincrona (SDH) e' quella comunemente utilizzata
nelle  reti  di recente costruzione, mentre la tecnologia plesiocrona
(PDH) si  trova  ancora  nelle  infrastrutture  di realizzazione meno
recente  e  nelle zone periferiche della rete di Telcom Italia in cui
viene progressivamente sostituita con l' SDH. Le reti degli operatori
alternativi utilizzano quasi esclusivamente la tecnologia SDH.
   50.  I  sistemi  di  multiplazione/permutazione utilizzati in tali
topologie   di   rete   consentono  di  individuare  diversi  livelli
gerarchici  all'interno della rete. In particolare la struttura della
rete  di  trasmissione  di  Telecom Italia (TI) e' organizzata in tre
livelli gerarchici sovrapposti:
    - Nazionale:  che  fornisce  la  piena  connettivita' sull'intero
territorio nazionale; e' costituita da una maglia di anelli ottici in
tecnologia SDH; connette i nodi di accesso e di transito nazionale ed
i nodi di interconnessione alle reti internazionali.
    - Regionale:  realizza la piena connettivita' a livello regionale
senza  interessare  il livello superiore della rete; e' costituita da
una  maglia  di  anelli  ottici,  prevalentemente  in tecnologia SDH;
connette i nodi regionali ed e' articolata in due livelli:
     - Il  livello  (livello  superiore): permette l'interconnessione
dei  nodi trasmissivi di transito regionale; consente sia la raccolta
dei  flussi  originati  da  tali  nodi  sia  provenienti  dal livello
inferiore;
    - I  livello (livello inferiore): permette l'interconnessione dei
nodi periferici della rete regionale; consente la raccolta dei flussi
originati da tali nodi sia provenienti dal livello locale.
    Locale: costituisce il livello di raccolta dei flussi provenienti
dai  punti  terminali  della  rete di TI; utilizza prevalentemente la
tecnologia di trasmissione PDH e, solo parzialmente, quella SDH;

            ----> Vedere Figura a pag. 40 del S.O. <----

   51. L'interconnessione fra i diversi livelli della rete PDH/SDH di
TI avviene:
    - fra  la  rete nazionale e rete regionale di Il livello, tramite
una  coppia  di  nodi  per  ciascun  anello (o combinazione di anelli
interconnessi) della rete regionale di livello Il (dual homing);
    - fra  rete  regionale  di  II e I livello, tramite una coppia di
nodi    per    ciascun    anello    (o    combinazione    di   anelli
interconnessi) della rete regionale di livello I (dual homing);
    - fra  rete regionale di I livello e rete locale, tramite un solo
nodo    per    ciascun    anello    (o    combinazione    di   anelli
interconnessi) della rete locale (cingle homing).

            ----> Vedere Figura a pag. 41 del S.O. <----

   52.  La  rete  telefonica commutata impiega le portanti della rete
SDH/PDH,  ma  i  nodi  trasmissivi di quest'ultima hanno una maggiore
capillarita'  sul  territorio.  Inoltre,  sebbene  la  localizzazione
geografica  dei  nodi  della  rete  telefonica commutata generalmente
coincida con quella dei nodi della rete PDH/SDH, la loro collocazione
nella gerarchia di rete puo' essere differente.
   53.  Di  conseguenza  e'  possibile  individuare una relazione tra
l'architettura delle suddette reti:
    - nodi  della  rete  regionale di II livello: includono tutti gli
SGT ed i principali SGU;
    - nodi  della  rete  regionale di I livello: includono i restanti
SGU;
    - nodi della rete locale: includono tutti gli SL ed almeno un SGU

            ----> Vedere Figura a pag. 42 del S.O. <----

   54.  Per quanto riguarda il numero dei sistemi ad anello di cui e'
complessivamente  composta la rete PDH/SDH di TI, le loro consistenze
sono indicativamente quantificate nella seguente tabella:

                              Tabella 1
                          Sistemi ad anello
=====================================================================
      |              |   Livello regionale   |   livello regionale
Totale|livello locale|       inferiore       |       superiore
=====================================================================
 1077 |     667      |          304          |          106
   Fonte  elaborazione  AGCOM su notiziario tecnico TI n. 2 settembre
2002
   55.  Facendo  riferimento  alla  topologia di rete di TI, il primo
punto  in  cui  e'  tecnicamente  possibile l'interconnessione per la
fornitura  del  servizio  di  segmento terminale e' rappresentato dai
nodi  RED(15) di  livello  locale.  Tale  soluzione in considerazione
dell'elevata capillarita' e dispersione geografica sul territorio dei
nodi  locali,  nonche' dell'esiguo livello di penetrazione mediamente
raggiunto   delle  reti  degli  operatori  concorrenti,  risulterebbe
estremamente onerosa ed economicamente insostenibile per la totalita'
degli operatori.
   56.  Le  reti degli operatori concorrenti, essendo di piu' recente
costruzione, utilizzano una topologia differente da quella di Telecom
Italia.   Tali   reti  sono  costituite  da  MAN  (Metropolitan  Area
Network) relative   ad   ambiti  geografici  locali  in  cui  ciascun
operatori  ha  investito  in infrastrutture di rete e prevedono uno o
piu'  POP  locali a secondo del livello di domanda dei servizi. I POP
sono   poi  collegati  attraverso  backbone  di  lunga  distanza.  Le
infrastrutture  MAN sono tipicamente possedute dai soli operatori che
domandano servizi di accesso disaggregato alla rete locale di Telecom
Italia  e  limitate ai soli ambiti geografici ove questi sono attivi.
Dal  punto  di  vista della topologia di rete degli OLO, pertanto, il
confine   tra   i   segmenti  trunk  e  terminating  dovrebbe  essere
determinato  in funzione del livello gerarchico della rete di Telecom
Italia   raggiungibile   con  infrastrutture  proprie  da  tutti  gli
operatori.
   57.  Tenendo  in considerazione sia la topologia di rete di TI sia
quella degli OLO, e' appropriato fissare il confine tra i due mercati
in  corrispondenza  dei nodi della rete regionale di II livello della
rete  di  trasmissione  SDH  di  TI.  I  nodi di II livello regionale
corrispondono,  all'incirca,  al livello SGT nella architettura della
rete  telefonica  commutata. L'interconnessione agli SGT e' raggiunta
da   tutti   gli   operatori   infrastrutturati,   i  quali,  per  la
realizzazione  dei propri servizi di traffico commutato, si dotano di
backbone nazionali, o mediante infrastrutture proprie o acquistandoli
da altri operatori.
   58.  Dall'analisi  svolta  discende che le condizioni di fornitura
del  servizio  di  segmenti  di  terminazione dovrebbero prevedere la
suddivisione del territorio nazionale in bacini trasmissivi regionali
in numero pari alle coppie di nodi di II livello di accesso alla rete
nazionale  contemplati  dall'architettura  di rete SDH/PDH di Telecom
Italia.
   59.  In  considerazione  del  fatto che in tutte le sedi SGT della
rete  telefonica di Telecom Italia sono presenti nodi regionali di II
livello,  e  che  diverse  coppie  di  SGT  sono  sullo stesso anello
regionale   di   secondo  livello,  e'  possibile  stimare  che  tale
definizione  del  servizio  comporti  l'introduzione  di  circa venti
bacini trasmissivi regionali.
   60.  Per  poter  accedere  al servizio di terminating, ciascun OLO
dovrebbe  risultare  interconnesso (ad es. perche' co-locato) con uno
dei  due nodi RED di livello II di TI, relativi al bacino trasmissivo
regionale  a  cui  appartiene  il  punto  terminale  di  rete dove e'
attestato  l'utente.  Al  fine  di  evitare l'acquisto di risorse non
necessarie,  l'OLO  dovra'  poter  accedere  al  servizio di segmento
terminale  anche  a  tutti  i  nodi  di  livello inferiore nel bacino
trasmissivo regionale relativo al punto terminale desiderato.
   61.  Dalla  definizione  di  segmento terminale discende quella di
segmento  trunk,  come il servizio di trasporto di flussi a capacita'
dedicata  tra  due  nodi  regionali  di  livello II di Telecom Italia
appartenenti a bacini trasmissivi regionali diversi.
   62. Al fine di poter accedere al servizio trunk l'OLO, in ciascuno
dei due nodi di livello II raccordati, dovra' in alternativa:
    - risultare  interconnesso  al nodo secondo le modalita' previste
per tale servizio accessorio (ad es. perche' co-locato),
    - aver  acquistato  un  segmento di terminazione fino a tale nodo
con caratteristiche di flusso di interconenssione,
    - aver  acquistato  altri  servizi  all'ingrosso  consegnati  nel
medesimo  sito  del  nodo  in  oggetto,  inclusi  quelli basati sulla
fornitura di componenti infrastrutturali;
   63.  Le  modalita'  di interconnessione dovrebbero essere comuni a
tutti  i  servizi  all'ingrosso,  in quanto, l'utilizzo efficiente di
flussi   di   interconnessione   tra  due  reti  diverse  prevede  la
condivisione  di  questi ultimi per tutte le tipologie di traffico. A
tal  fine  si  osserva  che  la  parte  di  trasporto SDH dei servizi
terminating  e  di  interconnessione  utilizza i medesimi elementi di
rete  differenziandosi  potenzialmente nella sola parte di accesso al
punto terminale.
   64. Si rileva, tuttavia, che l'attuale definizione del servizio di
flusso di interconnessione per rete di telefonia pubblica non prevede
alcuna   limitazione   geografica.   I   flussi  di  interconnessione
rappresentano  servizi  intermedi essenziali necessari agli operatori
concorrenti per interconnettersi ai nodi della rete di Telecom Italia
al   fine  di  accedere  ai  vari  servizi  all'ingrosso  forniti  da
quest'ultima.  In  mancanza  di tale prestazione, tutti gli operatori
alternativi  dovrebbero  co-locarsi  alle  centrali di Telecom Italia
sostenendo   ingenti  investimenti  in  infrastrutture  difficilmente
recuperabili nel lungo periodo. Inoltre, a causa dei limiti di spazio
in  centrale,  l'accesso alla rete di Telecom Italia sarebbe precluso
alla   maggior   parte   degli  operatori  concorrenti  con  evidenti
discriminazioni.
   65.  In  ragione  della  funzione  di  accessorieta' dei flussi di
interconnessione,  la  fornitura  di  tali  servizi  dovrebbe  essere
limitata  ad  un  bacino  trasmissivo  regionale di riferimento e non
dovrebbe essere effettuata per il trasporto di lunga distanza.
   66.  Il trasporto di lunga distanza tra diversi bacini trasmissivi
regionali  deve  pertanto essere assicurato attraverso il servizio di
segmenti trunk di linee affittate. L'accesso al servizio di trasporto
di  lunga  distanza  puo'  pertanto  avvenire  attraverso il servizio
accessorio   dei   flussi  di  interconnessione  ai  nodi  RED  delle
rispettive regioni in cui l'operatore ha un punto di presenza.
   67.   Ricapitolando  dall'analisi  delle  piattaforme  trasmissive
presenti  in  Italia,  e'  possibile definire i segmenti terminali di
linee  affittate come "capacita' dedicata tra l'utente ed un nodo RED
di   secondo   livello   presente  all'interno  del  medesimo  bacino
trasmissivo  cui  l'utente  appartiene". I segmenti terminali possono
essere  acquisiti  dagli  operatori  e  dagli  ISP per collegare alla
propria  rete  un  generico  punto terminale, per qualsiasi finalita'
d'uso,  inclusa  quella  di  collegamento  interno.  Il  servizio  di
"segmenti  terminali di linee affittate" e' scomponibile a livello di
rete  in  un  elemento  relativo  alla  rete  di distribuzione locale
(accesso) ed  in  un  altro  elemento  relativo al trasporto di breve
distanza  corrispondente  al collegamento trasmissivo tra la centrale
locale  e il nodo di consegna del servizio all'operatore richiedente.
Per  fruire  dei  segmenti terminali di linee affittate gli operatori
devono  necessariamente  acquisire dei servizi accessori: i flussi di
interconnessione ai nodi della rete dell'operatore dominante oppure i
raccordi interni di centrale (qualora gli operatori siano co-locati).
   68.  Una  volta  definiti  i segmenti terminating, ne deriva che i
segmenti  trunk  sono  definiti come "capacita' dedicata tra due nodi
RED  di  secondo  livello  interni  alla  rete  di trasporto di lunga
distanza ed appartenenti a due diversi bacini trasmissivi regionali".
Anche  segmenti trunk sono fruibili dagli operatori solo se acquisiti
congiuntamente  ai  servizi accessori di flussi di interconnessione o
di raccordi interni di centrale.
   69.  Il servizio accessorio di flusso di interconnessione e' a sua
volta  assimilabile  ad  un  terminating  costituito da una tratta di
accesso e da una tratta di trasporto.

            ----> Vedere Figura a pag. 45 del S.O. <----

   70.  Tutti  i servizi di capacita' diretta attualmente sul mercato
(circuiti  parziali,  collegamenti diretti wholesale e retail nonche'
flussi  di  interconnessione) sono  riclassificabili  in  termini  di
segmenti  terminating  e  di  segmenti  trunk cosi' come definiti nei
punti  precedenti.  In  particolare, gli attuali circuiti parziali, i
flussi    di    interconnessione   di   breve-media   distanza   sono
classificabili  come  terminating. I collegamenti diretti wholesale e
retail  sono,  invece,  scomponibili  in  due componenti: un segmento
teminating  per  la  parte  relativa  all'accesso fino al nodo RED di
secondo  livello  ed  in  un  segmento trunk per la parte relativa al
trasporto di lunga distanza.
   71.  Il  valore  dei  ricavi  dei  segmenti  di terminazione e dei
segmenti  trunk  derivera'  quindi  dall'attuale  valore  dei  ricavi
riconducibili  ai  servizi  di  circuiti  parziali,  dei collegamenti
diretti wholesale e retail nonche' dei flussi di interconnessione. Al
termine del 2003, i ricavi totali di tali servizi ammontavano a circa
966  milioni  di euro, suddivisi secondo quanto indicato nella figura
5.

            ----> Vedere Figura a pag. 45 del S.O. <----

   72. E' necessario evidenziare che nella valutazione del valore del
mercato  sono  state  considerate  congiuntamente  le linee affittate
wholesale e retail in quanto per lungo tempo gli operatori per motivi
di  economicita' dell'offerta hanno continuato ad acquistare circuiti
retail  ed  utilizzarli  come  wholesale. E' pertanto prevedibile una
migrazione dalle offerte retail ai nuovi servizi all'ingrosso.

                             CONCLUSIONI

   73.  Alla  luce  delle  definizioni  proposte,  i  mercati trunk e
terminating,  riguardando  parti differenti della rete, rappresentano
input  intermedi  complementari  per  la  fornitura  al  dettaglio di
capacita'  dedicata  per  quegli  operatori  che  non  dispongono  di
un'infrastruttura  proprietaria  in  grado di collegare tutte le sedi
del cliente finale. Inoltre, i due segmenti di mercato possono essere
utilizzati  dagli  operatori  interconnessi  in  maniera indipendente
l'uno  dall'altro  per  la  fornitura di altri servizi al dettaglio e
all'ingrosso che necessitano di capacita' dedicata nella tratta trunk
ovvero in quella terminating.
   1 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di definire i servizi
trunk  e  terminating  sulla  base  delle considerazioni espresse dal
punto 26 al punto 73?

   3.3.1. Le osservazioni degli operatori
   74.  Telecom  Italia  ritiene che il confine di demarcazione tra i
mercati  trunk  e terminating debba essere posto al nodo regionale di
primo  livello  in ragione della propria rete trasmissiva e di quella
degli   altri   operatori.   Tale  operatore  non  condivide  inoltre
l'inclusione  dei  flussi  di  interconnessione ai nodi della rete di
Telecom Italia, in qualita' di servizio accessorio, all'interno delle
analisi  dei  mercati 13 e 14 in quanto tali flussi dovrebbero essere
impiegati  per raccogliere i servizi a traffico di telefonia vocale e
pertanto  dovrebbero  essere  trattati  nell'ambito delle analisi dei
mercati 8, 9 c 10.
   75.  Gli  operatori  Albacom,  Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali,
Welcome  Italia  e  Wind condividono l'orientamento dell'Autorita' di
suddividere  i  mercati  trunk  e  terminating  al  nodo regionale di
secondo  livello.  Tuttavia  gli  operatori  fanno  presente  che  il
servizio  di  terminating  deve  essere accessibile all'interno di un
dato  bacino  regionale  trasmissivo  a  qualsiasi nodo della rete di
Telecom Italia e non solo ai cosiddetti nodi RED. In altre parole, il
termine  RED  deve  essere inteso come riferimento del tutto generico
alla  rete trasmissiva di Telecom Italia, senza cioe' implicare alcun
vincolo  tecnologico o amministrativo. Infine gli operatori ritengono
che  l'accesso alle risorse trasmissive di Telecom Italia deve essere
consentito  in  tutti  i casi in cui esso sia tecnicamente possibile;
ovvero laddove l'operatore incumbent dispone di risorse trasmissive a
capacita'  dedicata  che possano essere messe a disposizione di altri
operatori.
   76.  Vodafone Omnitel condivide pienamente l'orientamento espresso
dall'Autorita'  di disciplinare la nuova modalita' di fornitura delle
linee  affittate  come  combinazione  dei servizi trunk e terminating
definiti  sulla base della relativa analisi di mercato. Ciononostante
tale  operatore  fa rilevare che al fine di implementare gli obblighi
di  fornitura  dei  segmenti  trunk  e  terminating  e' necessario un
periodo  transitorio di sperimentazione che si dovrebbe concludere al
termine   del  2006  senza  pregiudicare  gli  effetti  regolamentari
relativi alle condizioni economiche.

   3.3.2. Le conclusioni dell'Autorita'
   77. L'Autorita', con il provvedimento di consultazione pubblica ha
identificato,   come  nodo  di  demarcazione  tra  segmenti  trunk  e
terminating, i nodi RED di secondo livello della rete di trasporto di
Telecom   Italia.   Ai  fini  della  individuazione  del  confine  di
demarcazione  dei  mercati  rilevanti 13 e 14, sono state valutate le
caratteristiche  della  topologia  della  rete di transito di Telecom
Italia  e il grado di sviluppo e di interconnessione delle reti degli
operatori  alternativi.  In particolare, la demarcazione tra segmenti
terminating  e  trunk  e' stata individuata sulla base del livello di
rete  al  quale  sono  maggiormente  interconnessi  gli operatori. La
maggior  parte  degli  operatori alternativi interconnette la propria
rete  ai  nodi  regionali  di  secondo  livello. Tale livello di rete
distingue  nettamente  le  caratteristiche delle rete di trasporto di
breve  e media distanza dalla rete di trasporto di lunga distanza. La
prima  e'  caratterizzata  da  una diffusione limitata principalmente
alle  aree  a  maggiore  densita'  di  popolazione  mentre la rete di
trasporto  di  lunga  distanza e' detenuta, anche se non per tutte le
tratte,  da  diversi operatori alternativi. Cio' porta ad individuare
la   distinzione   tra   i   due   mercati  in  corrispondenza  della
discontinuita'  nel  grado  di competizione. A questo riguardo, dalle
risultanze  della consultazione pubblica, l'Autorita' non ha rilevato
elementi    innovativi    tali    da    giustificare   una   modifica
dell'orientamento   espresso   con   la   delibera   n.  153/05/CONS.
L'Autorita'  intende  pertanto  mantenere  la  suddivisione tra i due
mercati  in  corrispondenza  dei  nodi  di  trasporto di accesso alla
connettivita'  nazionale  individuati  nell'ambito  della proposta di
provvedimento. Con riferimento a quanto segnalato dagli operatori nel
processo   di   consultazione  pubblica,  l'Autorita'  ritiene  utile
sottolineare   che  i  segmenti  trunk  possono  essere  attestati  a
qualsiasi coppia di nodi appartenenti a due bacini regionali diversi,
indipendentemente   dall'apparato  presente,  purche'  sussistano  le
condizioni  tecniche  per  la  consegna del circuito. Cio' al fine di
evitare  che  distinzioni legate alla nomenclatura della rete possano
comportare un diniego all'interconnessione di terzi operatori ai nodi
della  rete  di  Telecom  Italia  all'atto di richiesta di accesso ai
servizi dei segmenti trunk.
   78.   Alla  luce  delle  osservazioni  espresse  nel  processo  di
consultazione  pubblica,  l'Autorita'  richiamando  espressamente  le
valutazioni  effettuate  nei  considerati  da 23 a 70 dell'Allegato B
alla  delibera n. 153/05/CONS ritiene che il mercato del prodotto dei
segmenti  terminating  debba  essere  definito  come  il collegamento
trasmissivo  a  banda  dedicata  tra punto il terminale di rete ed il
generico  nodo  di rete di Telecom Italia interno al bacino regionale
di  pertinenza,  cui  sia  tecnicamente  possibile  la  consegna  del
circuito.
   79.  In  modo  speculare alla definizione del mercato dei segmenti
terminating,  l'Autorita'  ritiene  che il mercato n. 14 debba essere
definito  come  il collegamento trasmissivo a banda dedicata tra nodi
appartenenti a distinti bacini regionali trasmissivi.
   80.   I  flussi  di  interconnessione  costituiscono  un  servizio
accessorio  e  necessario  per fruire dei servizi trunk e terminating
cosi'  come  di  altri  servizi  all'ingrosso  dalla  rete di Telecom
Italia.  E'  quindi evidente che gli obblighi in materia di flussi di
interconnessione possono essere trattati nell'ambito di uno qualsiasi
mercati  rilevanti  che  include  servizi  la  cui fruizione richiede
l'impiego dei flussi di interconnessione.
   81.  Gli  operatori  rispondenti  alla  consultazione pubblica, ad
eccezione  di  Telecom Italia, concordano con l'orientamento espresso
dall'Autorita'   di   voler   estendere   l'impiego   dei  flussi  di
interconnessione  per  raccogliere  qualsiasi tipo di servizio (voce,
dati,linee affittate) dai nodi della rete dell'operatore dominate.
   82.  L'Autorita',  nel  confermare  l'orientamento  espresso nella
delibera  n.  153/05/CONS,  ritiene  che i flussi di interconnessione
debbano  essere  trattati  nell'ambito  della  presente analisi quali
servizi  accessori  alla fornitura tutti i servizi all'ingrosso per i
quali Telecom Italia riceve obblighi regolamentari.

   3.4. Le funzioni d'uso dei servizi di linee affittate all'ingrosso
   83.  Come  gia'  osservato,  l'offerta  di  capacita'  trasmissiva
wholesale, sia trunk che terminating, e' rivolta ad operatori di rete
fissa,  di  rete mobile e Internet Service Providers, che necessitano
di  acquistare  capacita'  trasmissiva come input per la fornitura di
servizi  a  clienti  finali  o  ad  altri operatori del settore. Tali
servizi comprendono, ma non si limitano, a servizi di linee affittate
retail.  Pertanto  i servizi di trunk e terminating possono risultare
direttamente  collegati  alle  esigenze  di fornitura del servizio di
linee  affittate  agli utenti finali ovvero rappresentare un generico
input,  che  gli  operatori  utilizzano per la fornitura di qualunque
servizio di capacita' trasmissiva all'ingrosso e al dettaglio per gli
utenti finali, gli altri operatori o per se stessi.
   84.  In  base  a  tali considerazioni, i servizi all'ingrosso, sia
trunk  sia terminating, possono essere distinti, a seconda della loro
funzione d'uso, nel seguente modo:
    - Servizi  di  capacita'  dedicata  wholesale  per  retail (WpR),
intendendo  per  tali  la capacita' trasmissiva utilizzata come input
per la fornitura di servizi di linee affittate nel mercato retail;
    - Servizi  di  capacita' dedicata wholesale input generico (WIG),
intendendo  per  tali  la capacita' trasmissiva utilizzata come input
per la fornitura di altri servizi di telecomunicazione;
   85.   Telecom   Italia   rappresenta  l'unico  operatore  presente
esclusivamente  dal  lato  dell'offerta  per entrambe le categorie di
servizi  (WpR  e WIG); infatti, TI offre capacita' dedicata che viene
utilizzata  dagli  OLO  e  dagli ISP sia per fornire servizi di linee
affittate  a livello retail, sia come input generico per la fornitura
di  altri  servizi,  ma, data la capillarita' della propria rete, non
necessita di acquistare capacita' da altri operatori.
   86.  Gli altri operatori di rete fissa, sono presenti sia dal lato
dell'offerta,  sia  dal  lato  della  domanda.  Dal lato dell'offerta
possono essere distinti a loro volta in:
    - Carriers  che  offrono  quasi  esclusivamente  servizi  WIG sul
segmento trunk, essendo scarsamente focalizzati sui mercati retail;
    - OLO  che  offrono  entrambi  i  tipi  di  servizi,  in funzione
dell'eccesso  di  capacita'  trasmissiva  che  si riscontra in alcuni
punti  della  loro  rete,  sia  sulla  tratta  trunk  sia  su  quella
terminating.
   87.  Sia i Carriers sia gli OLO sono presenti anche dal lato della
domanda,  come acquirenti di capacita' dedicata WIG per completare la
copertura  della  propria  rete. Gli OLO acquistano anche servizi WpR
per  poter  effettuare la loro offerta di linee affittate nel mercato
retail.
   88.  Gli  operatori  di rete mobile, invece, non sono presenti dal
lato  dell'offerta,  ma  solo  dal  lato  della  domanda,  in  quanto
acquistano  esclusivamente  servizi WIG per il trasporto del traffico
sulla  propria rete. In termini di ricavi, la domanda degli operatori
mobili  rappresenta  oltre  il  50%  dell'intero mercato all'ingrosso
(trunk  e terminating). Il peso di tali operatori arriva ad una quota
ancora  piu'  significativa  della domanda di mercato nelle classi di
capacita'  piu'  elevata,  se  si  considera che gli operatori mobili
generalmente  non acquistano collegamenti di capacita' inferiore ai 2
Mbit/s.
   89.  La  suddivisione  tra  servizi  WpR e WiG pone in evidenza la
particolarita'  del mercato all'ingrosso della capacita' dedicata per
il   quale  viene  meno  la  corrispondenza  tra  servizi  retail  ed
wholesale.  Mentre  i  primi  servizi  (WpR),  infatti, sono definiti
proprio in funzione dei mercati retail, i secondi (WIG) rappresentano
la  capacita' acquistata all'ingrosso da OLO, ISP e operatori mobili,
per fornire al dettaglio servizi differenti dalle linee affittate.
   90.  Considerando  la  gamma  di  velocita' offerte nel mercato in
esame,  si  puo'  affermare  che l'area di sovrapposizione fra le due
funzioni  d'uso  dei  servizi  wholesale (WpR e WIG) si colloca nelle
classi  di velocita' medie ed alte. Le basse velocita' rappresentano,
esclusivamente,   servizi  WpR,  mentre  le  altissime  velocita'  si
utilizzano  unicamente  nella  fornitura di servizi WIG. Nella figura
seguente e' rappresentata la differenziazione del mercato in funzione
della  tipologia di servizi acquistati e della relativa velocita' del
collegamento.

            ----> Vedere Figura a pag. 49 del S.O. <----

   3.5. I mercati merceologici
   91.  La  nota  esplicativa  alla  Raccomandazione prevede che, una
volta  definito  il  confine  tra  i  mercati,  l'Autorita' proceda a
i) definire  i mercati del prodotto dei segmenti terminating e trunk;
ii) effettuare   eventuali   segmentazioni  in  base  alla  capacita'
iii) determinare  la  dimensione  geografica  di  entrambi  i mercati
(nazionale o sub-nazionale).
   92.  I confini di un mercato si determinano individuando i vincoli
che  un'impresa  incontra  nel fissare i prezzi. Esistono due tipi di
vincoli  competitivi:  i) fino a che punto e' possibile per i clienti
di un'impresa sostituire i beni o servizi forniti da quest'ultima con
beni  o  servizi  di altre imprese in seguito ad un aumento di prezzo
(sostituibilita'  dal  lato  della  domanda); ii) fino a che punto e'
possibile per altre imprese incrementare la produzione o passare alla
produzione  dei  beni offerti dall'impresa considerata, in seguito ad
un  aumento  di  prezzo da parte di quest'ultima (sostituibilita' dal
lato dell'offerta). Il test del monopolista ipotetico e' lo strumento
comunemente  utilizzato  per valutare sia la sostituibilita' dal lato
della domanda, sia la sostituibilita' dal lato dell'offerta.
   93. Nel seguito e' riportata l'analisi di sostituibilita' dal lato
delle  domanda  e  dal  lato  dell'offerta  per  entrambi  i mercati,
terminating  e  trunk, al fine di giungere ad una definizione dei due
mercati  del prodotto, tenendo in considerazione le opinioni espresse
dagli operatori a tal proposito.

   3.6. Mercato terminating
   94.  Al  fine  di  definire il mercato terminating del prodotto e'
necessario valutare:
    a. Se  il  mercato  dei  segmenti  terminating  sia  distinto dal
mercato  degli  altri  servizi dati, ed in particolare, da quello dei
servizi condivisi simmetrici ed asimmetrici;
    b. Se il mercato dei segmenti terminating debba essere articolato
in base alle diverse capacita' o se esista un unico mercato per tutte
le capacita' offerte.
   a) Mercato terminating vs. altri servizi dati
   95.  Per  quanto  riguarda  il  segmento  terminating,  al fine di
individuare  i  servizi  che rientrano nel mercato del prodotto, puo'
risultare  utile  richiamare  la  definizione  del  servizio di linea
affittata al dettaglio. Quest'ultimo e' definito come un collegamento
permanente tra due sedi d'utente ad uso esclusivo di quest'ultimo con
capacita' garantita, trasparente e non condivisa con altri utenti. Si
tratta  di  collegamenti  dedicati con banda costante e a costanza di
ritardo  trasmissivo.  Tale  capacita'  e'  simmetrica  e puo' essere
utilizzata  per  veicolare  qualunque  tipo di contenuto (voce, dati,
immagini), compatibilmente con la banda disponibile.
   96.  Date  le  caratteristiche  del servizio di linee affittate al
dettaglio, i corrispondenti input devono essere in grado di garantire
a  livello  retail  una  capacita'  non  condivisa e simmetrica; tale
capacita'  puo'  essere utilizzata per qualsiasi tipologia di impiego
quali  il trasporto voce e/o dati e da qualsiasi tipologia di utenza,
finale o operatore di comunicazioni.
   97.  Un  discorso  diverso  vale per i servizi dati condivisi, sia
asimmetrici sia simmetrici. Infatti, tali servizi, fornendo capacita'
condivisa,   possono   non   garantire   caratteristiche  qualitative
paragonabili con quelle delle linee affittate. In generale i circuiti
a  banda  condivisa  possono  essere impiegati per un minor numero di
applicazioni rispetto a quelli con capacita' dedicata (ad esempio non
sono  adatti  al  trasporto di traffico vocale PCM), presentano costi
minori  (grazie  all'uso  condiviso  delle  risorse) e  hanno  spesso
connessioni di accesso asimmetriche poiche' per l'accesso dati non e'
richiesta  una  elevata capacita' di uplink. A riprova del differente
tipo  di utilizzo si consideri anche che e' estremamente difficile ed
in  genere oneroso trovare servizi con caratteristiche di qualita' di
servizio   garantita   (disponibilita'   annua,   assurance  ridotto,
etc.) per  servizi  a  banda  condivisa,  mentre  i  servizi  a banda
dedicata di norma includono SLA piu' stringenti.
   98.   Considerate  tali  caratteristiche,  non  appare  verosimile
ritenere  che  gli  acquirenti  di  capacita'  dedicata  nella tratta
terminating  decidano di passare all'acquisto di capacita' condivisa,
simmetrica  o  asimmetrica,  in seguito ad un eventuale incremento di
prezzo (SSNIP).
   99.  Per  le  ragioni  appena  esposte,  e' evidente che i servizi
condivisi  non  sono sostituibili con i servizi di capacita' dedicata
e,  pertanto,  non  devono  essere  inclusi nel mercato rilevante del
segmento terminating. Viceversa tutti i collegamenti di capacita' non
condivisa,  simmetrica  e  trasparente  da  un punto terminale ad uno
specifico  punto  di aggregazione vanno inclusi nel mercato rilevante
del segmento terminating. Queste funzionalita', infatti, sono offerte
utilizzando  gli stessi componenti di rete e la stessa tecnologia dei
segmenti  terminali delle linee affittate e, come questi ultimi, sono
caratterizzati  dall'esistenza  di forti barriere all'entrata di tipo
strutturale  dovute  ai  costi  non  recuperabili ed alle economie di
scala  e di diversificazione che costituiscono un vantaggio dal punto
di vista competitivo per l'operatore dominante.
   100.  Alla  luce  di  queste  considerazioni  si  rende necessario
evidenziare che i circuiti a banda simmetrica non condivisa includono
applicazioni   particolari   diverse  dalla  fornitura  di  capacita'
dedicata  agli  utenti finali e che pure rientrano a pieno titolo nel
mercato  del  prodotto.  I  circuiti a banda simmetrica non condivisa
sono  infatti impiegati come componenti intermedi per la fornitura di
altri  servizi,  come nel caso del raccordo tra due operatori (ad es.
un carrier ed un ISP) o nel caso di un operatore che raccordi due sue
nodi di rete (ad es. nel backhaul delle stazioni radio base -SRB).
   101.  Il  caso  del raccordo tra nodi di due operatori richiede il
ricorso   alle   medesime  componenti  impiantistiche  impiegate  nei
segmenti terminali ed e' pertanto soggetto alle medesime barriere che
si  rilevano  nella  realizzazione  di un accesso in CDN alla sede di
cliente finale.
   102. I servizi di backhaul delle SRB forniscono capacita' dedicata
tra  l'SRB  di un operatore mobile ed un suo punto di presenza presso
la  rete dell'operatore che fornisce tale connettivita'. I servizi di
backhaul  delle  SRB sono input wholesale per la fornitura di servizi
di telefonia mobile retail.
   103.  Per quanto riguarda la sostituibilita' dal lato dell'offerta
e'   necessario  considerare  sia  la  concorrenza  attuale,  sia  la
concorrenza   potenziale.   La   prima   e'  costituita  dai  servizi
all'ingrosso  su  rete  proprietaria utilizzati dagli OLO per fornire
servizi  al  dettaglio.  Questi ultimi anche se al momento utilizzano
tale   capacita'   solo  per  fornire  servizi  retail  alla  propria
clientela,  teoricamente  sarebbero  in  grado  di  offrire capacita'
dedicata  a  livello  wholesale in seguito ad un incremento di prezzo
(SSNIP) da  parte di un ipotetico monopolista dei segmenti terminali.
Tuttavia  e'  poco  probabile che gli OLO che hanno sostenuto ingenti
investimenti  per  arrivare  autonomamente  a  raggiungere  i clienti
finali decidano di rinunciare a tali clienti ed ai proventi da questi
ultimi derivanti.
   104. Per tale ragione si puo' affermare che la sostituibilita' dal
lato  dell'offerta  non  sia  attuabile  in  una  scala tale da poter
condizionare   il   prezzo   di  un  ipotetico  monopolista.  A  tale
conclusione  si  giunge anche se si considera che, per velocita' fino
ai  2Mbit/s,  l'ULL costituisce un sostituto dal lato dell'offerta di
una  linea  affittata e, pertanto, tutti gli operatori che utilizzano
l'ULL  potrebbero  teoricamente decidere di offrire linee affittate a
livello retail.
   105.  Per  quanto  riguarda  la  concorrenza  potenziale,  e' poco
probabile che un incremento di prezzo dei segmenti terminali comporti
l'ingresso   sul  mercato  di  nuovi  operatori.  Infatti,  qualunque
operatore,  al fine di passare rapidamente alla fornitura di segmenti
terminating, dovrebbe sostenere ingenti investimenti. Anche in questo
caso,   pertanto,   si   ritiene  che  la  sostituibilita'  dal  lato
dell'offerta   non   sia   attuabile  in  una  scala  tale  da  poter
condizionare il prezzo di un ipotetico monopolista.

                             CONCLUSIONI

   106.  Alla  luce  delle  considerazioni  svolte  si ritiene che il
mercato terminating sia distinto dal mercato degli altri servizi dati
condivisi, simmetrici ed asimmetrici.
   2  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di  escludere  i
servizi  a  banda  condivisa  dal  mercato  rilevante dei segmenti di
terminazione?

   3.6.1. Le osservazioni degli operatori
   107.  Ad  eccezione  di  due operatori di rete fissa che non hanno
espresso  alcuna posizione in merito a tale tematica, tutti gli altri
operatori,  sia  di  rete  mobile  sia di rete fissa rispondenti alla
consultazione  (8  operatori), hanno espresso osservazioni favorevoli
all'esclusione  dei  servizi  a banda condivisa dai mercati rilevanti
dei segmenti trunk e terminating.
   108.  La  principale  ragione  di  esclusione  dei servizi a banda
condivisa  dai  mercati  in questione e' legata al differente livello
qualitativo in termini di capacita' trasmissiva garantita rispetto ai
segmenti  trunk e terminating caratterizzati da capacita' trasmissiva
dedicata.

   3.6.2. Le conclusioni dell'Autorita'
   109.  Le  risultanze  delle  osservazioni espresse dagli operatori
nella  consultazione  pubblica hanno messo in evidenza la correttezza
dell'analisi  svolta  dall'Autorita'  in  merito  all'esclusione  dei
servizi a banda condivisa dai mercati rilevanti n. 13 e 14.
   110.   L'Autorita',   pertanto,   richiamando   espressamente   le
considerazioni  effettuate nei considerati da 71 a 94 dell'Allegato B
alla   delibera   n.   153/05/CONS   ritiene   di   dover  confermare
l'orientamento   espresso   nella  domanda  n.  2  del  documento  di
consultazione  pubblica  escludendo  i  servizi a banda condivisa dai
mercati rilevanti dei segmenti trunk e terminating.

   3.7.	Segmentazione del mercato terminating in base alla capacita'
   111.  Per  quanto  riguarda  l'opportunita'  di  definire un unico
mercato  per  tutte  le  capacita'  offerte  o  articolare il mercato
terminating in base alle diverse velocita' trasmissive, e' necessario
in  primo luogo verificare se esista o meno un punto di rottura nella
catena  di  sostituzione  tra  le diverse velocita'. In altri termini
occorre  valutare  se  un  aumento  di  prezzo  dei  servizi  di  una
particolare capacita' da parte di un monopolista ipotetico indurrebbe
gli  acquirenti ad acquistare circuiti a capacita' maggiore o minore,
al punto da rendere quell'aumento di prezzo non profittevole.
   112.  Affinche'  due  prodotti  siano  sostituibili dal lato della
domanda, devono risultare sostituibili dal punto di vista funzionale.
In  questo senso e' fuor di dubbio che, nella maggior parte dei casi,
i multipli di circuiti a bassa capacita' siano sostituti dei circuiti
a  maggiore  capacita'  e viceversa. Pertanto, si potrebbe concludere
che a seguito di un aumento di prezzo dei circuiti di una particolare
classe  di  capacita',  una  parte  rilevante degli utenti sarebbe in
grado  di passare all'utilizzo di collegamenti di classi di capacita'
attigue, rendendo non profittevole l'aumento di prezzo in una singola
classe di velocita'.
   113.  Tuttavia,  nel  considerare  l'opportunita' di segmentare il
mercato  terminating  in  funzione delle diverse classi di velocita',
bisogna  tener  presente  che l'analisi di sostituibilita', tanto dal
lato della domanda quanto dal lato dell'offerta, dipende strettamente
dalla  capillarita'  delle  reti di accesso alternative. Pertanto, si
rende   necessario   anticipare   in   questa   sede   alcune   delle
considerazioni  che verranno sviluppate per la definizione geografica
del mercato.
   114.   Dal   punto   di   vista   dell'acquirente,   infatti,   la
sostituibilita'  e' nulla se non esiste la possibilita' di rivolgersi
a   fornitori   alternativi  del  servizio.  Per  tale  tipologia  di
acquirenti la sostituibilita' non dipende dalla particolare classe di
velocita'  domandata,  infatti,  se  esiste  un  unico  fornitore  e'
verosimile  che  questo  fissi  simultaneamente  i  prezzi in modo da
massimizzare il profitto per tutte le classi di velocita' offerte. In
tal  caso,  pertanto,  la  segmentazione  per  classi di capacita' e'
irrilevante.
   115.  La  sostituibilita'  dal  lato  della  domanda  e',  quindi,
ristretta alla classe di utenti servita da piu' fornitori di segmenti
terminali.  Solo  per  tale  categoria  di acquirenti, un aumento del
prezzo  dei  collegamenti  in  una  determinata  classe  di velocita'
potrebbe  indurre  uno spostamento nelle classi di velocita' attigue,
rendendo  inefficace  l'aumento  di prezzo del monopolista ipotetico.
Tale  spostamento  risulterebbe,  in  ogni  caso,  condizionato dagli
switching  cost  che  l'utente  dovrebbe  sostenere per passare ad un
diverso fornitore.
   116.  Dal  punto di vista dell'offerta, bisogna considerare sia la
concorrenza    attuale    sia   la   concorrenza   potenziale.   Come
precedentemente  evidenziato,  gli operatori che hanno sviluppato una
propria  rete  di  accesso  sono  in grado di offrire tempestivamente
qualunque  classe di velocita' domandata dall'utente, rendendo in tal
modo  non  profittevole  l'aumento di prezzo in una singola classe di
velocita' da parte di un monopolista ipotetico.
   117.  Per  quanto  riguarda  la  concorrenza  potenziale,  e' poco
probabile  che  un  incremento di prezzo di una particolare classe di
capacita'  dei  segmenti terminali comporti l'ingresso sul mercato di
nuovi  operatori  solo  per  quella particolare classe. Infatti, come
precedentemente  rilevato,  gli  operatori  che  hanno sviluppato una
propria  rete  di  accesso  sono  in grado di offrire tempestivamente
qualunque  classe  di  velocita'  domandata  dall'utente,  mentre gli
operatori  che  non  hanno  una  rete  di accesso, al fine di passare
rapidamente   alla  fornitura  di  segmenti  terminating,  dovrebbero
sostenere  ingenti  investimenti.  Anche in questo caso, pertanto, si
ritiene   che  la  sostituibilita'  dal  lato  dell'offerta  non  sia
attuabile  in  una  scala  tale da poter condizionare il prezzo di un
ipotetico monopolista.

                             CONCLUSIONI

   118.  Tenendo  conto  dell'effettiva  diffusione sul territorio di
reti  di  accesso  alternative,  si puo' concludere che le condizioni
concorrenziali  non  mutano significativamente al mutare della classe
di  velocita'  del  collegamento. Di conseguenza, l'articolazione dei
servizi  terminating  per  classe di capacita' non appare un criterio
rilevante  per  la  segmentazione  del  mercato in esame e si ritiene
opportuno definire un unico mercato.
   3  Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di definire un unico
mercato   per  i  segmenti  di  terminazione  non  differenziato  per
capacita'?

   3.7.1. Le osservazioni degli operatori
   119.  Telecom  Italia  ritiene  opportuna  una  segmentazione  del
mercato  n.  13 in segmenti terminali a medio-bassa capacita' (fino a
2Mbps  inclusa) e  segmenti  terminali  a  alta  capacita'  (34Mbps e
superiore). Tale operatore ritiene infatti che i segmenti terminating
con capacita' trasmissiva superiore a 2Mbps debbano essere realizzati
attraverso tecnologie in fibra ottica che richiedono la realizzazione
di  progetti  ad  hoc.  In  un tale contesto, il mercato dei segmenti
terminali ad alta capacita' trasmissiva presenterebbe caratteristiche
concorrenziali  in  quanto  gli investimenti necessari alla fornitura
del servizio sarebbero realizzabili da tutti gli operatori.
   120.  Gli  operatori  Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastwcb, Tiscali,
Vodafone  Omnitel,  e Wind hanno prospettato una posizione favorevole
alla  definizione  di  un  unico  mercato  rilevante  per  i segmenti
terminating,  non  distino  in  funzione della capacita' trasmissiva.
Tale posizione e' suffragata dal fatto che i segmenti terminating non
presentano  punti di rottura nella catena di sostituzione tra diverse
capacita'  trasmissive,  ne'  dal  lato  della  domanda, ne' dal lato
dell'offerta.

   3.7.2. Le conclusioni dell'Autorita'
   121.  L'Autorita'  rileva  che  un  solo  operatore  di rete fissa
propone  di  segmentare  il servizio di terminating in relazione alla
capacita'   trasmissiva  del  circuito;  tutti  gli  altri  operatori
rispondenti   alla  consultazione  pubblica,  invece,  non  ritengono
corretta  un'ulteriore separazione del mercato 13 in piu' segmenti di
mercato.
   122.  La  segmentazione  di  un mercato in piu' fasce di capacita'
trasmissiva   (bassa,  media,  alta) e'  resa  difficile  dal  cambio
tecnologico e dal conseguente mutamento della domanda dei consumatori
in  termini  di  banda  richiesta.  In  altre  parole,  il  progresso
tecnologico  consente in intervalli di tempo sempre piu' ristretti di
incrementare  la  capacita'  trasmissiva su portanti in rame senza la
necessita'  di  effettuare nuovi investimenti per la realizzazione di
portanti  in  fibra. A questo proposito, Telecom Italia fornisce alla
propria   clientela   affari   (al  dettaglio) un'offerta  denominata
HighBusiness la quale permette una connettivita' bilanciata su rame e
protocollo Ethernet con velocita' pari a 4, 8 e a 9 Mbps.
   123.  L'offerta  Highbusiness  si  rivolge  ad  aziende  che hanno
l'esigenza  di  contenere  i  costi  delle proprie infrastrutture pur
avendo  la  necessita'  di  poter disporre di soluzioni di accesso ad
Internet ad alta velocita', utilizzando, per fare questo, portanti in
rame.
   124. Anche sulla base degli standard ETSI, l'Autorita' ha rilevato
che   su   singola   coppia   in   rame   e'   possibile  trasmettere
simmetricamente fino a 28,288 Mbps.
   125. Lo sviluppo delle tecnologie xDSL non permette di definire in
maniera   univoca  e  nel  lungo  periodo  una  soglia  di  capacita'
trasmissiva  al  di  sotto  e  al  sopra  del  quale  sono  necessari
rispettivamente portanti trasmissivi in rame e fibra ottica.
   126.  Vale  peraltro  la  pena  richiamare  le  valutazioni svolte
dall'Autorita'   in  merito  alla  catena  di  sostituzione  presente
nell'offerta  delle  differenti  capacita'  trasmissive  dei  servizi
terminating  secondo  la  quale  un  incremento  significativo  e non
transitorio  del  prezzo  di  una  data  capacita'  comporterebbe uno
spostamento  piu'  che  proporzionale  della  domanda verso capacita'
trasmissive inferiori o superiori.
   127.  Cio'  premesso, l'Autorita' ritiene che il mercato rilevante
n.  13  debba  essere composto dai segmenti terminating in tecnologia
CDA  e CDN con capacita' trasmissive da 64 Kbps a 2,5Gbps nonche' dai
flussi  di  interconnessione,  in qualita' di servizio accessorio, di
pari  capacita'  necessari  per  raccogliere il servizio dei segmenti
terminating dai nodi della rete di Telecom Italia.

   3.8. Mercato trunk
   128.  Al  fine  di  definire  il  mercato  trunk  del  prodotto e'
necessario valutare:
    a. Se  il  mercato  delle  linee affittate trunk sia distinto dal
mercato terminating;
    b. Se il mercato trunk debba essere segmentato in piu' mercati in
base alla capacita'.
   a) Servizi trunk vs servizi terminating
   129.  Dal  lato  della  domanda, i servizi trunk e terminating non
sono  sostituibili  in  quanto  vengono  forniti utilizzando elementi
diversi  della  rete  e  di  conseguenza  soddisfano  funzioni  d'uso
differenti.  Ad  esempio,  come si e' gia' avuto modo di osservare, i
servizi  trunk e terminating sono per definizione input complementari
per la fornitura di servizi di linee affittate retail.
   130. Dal lato dell'offerta un ipotetico monopolista in uno dei due
segmenti  in  esame sarebbe limitato dalla concorrenza da parte degli
operatori  attivi  nell'altro  segmento,  in quanto questi ultimi non
potrebbero  trasferire  la  propria  offerta  da  un tipo di servizio
all'altro in tempi brevi, senza sostenere ingenti investimenti.
   b) Segmentazione in base alla capacita'
   131. Non si ritiene appropriato ne' dal punto di vista teorico ne'
dal  punto  di  vista pratico definire mercati trunk distinti in base
alla  capacita'.  Infatti  il  mercato  trunk  presenta  una  elevata
flessibilita'  tecnica nel dimensionamento dei flussi trasmissivi. In
tal  senso,  un mercato trunk ristretto ad una capacita' particolare,
puo'  essere  facilmente  ampliato  per  comprendere  altre capacita'
attraverso  procedure di aggregazione e ripartizione delle necessita'
di banda.

                             CONCLUSIONI

   132.  Alla  luce  delle  considerazioni  svolte  si ritiene che il
mercato  trunk  sia  distinto  dal  mercato terminating e che non sia
opportuno effettuare una segmentazione del mercato trunk in base alla
capacita'.
   4  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di  definire  un
mercato  rilevante  dei  segmenti  trunk  distinto  dal  mercato  dei
segmenti  terminating  non  differenziando  in  base  alle  capacita'
trasmissive?

   3.8.1. Le osservazioni degli operatori
   133.  Telecom  Italia  ritiene  che  il  punto di demarcazione tra
mercati  trunk  e  terminating  debba essere identificato con il nodo
regionale  di  primo  livello.  In  funzione di tale definizione tale
operatore  ritiene  corretto  separare  il  mercato trunk dal mercato
terminating  in  quanto  si  tratta  di  servizi  complementari e non
sostituibili necessari alla realizzazione di linee affittate.
   134.   Tale   operatore  inoltre  fa  presente  che  la  capacita'
trasmissiva dei segmenti trunk non e' mai inferiore a 2Mbps.
   135.  Gli  operatori  Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali,
Vodafone Omnitel, e Wind condividono l'orientamento dell'Autorita' di
identificare  un  unico mercato trunk non differenziato per capacita'
trasmissive.  I  mercati  trunk e terminating, infatti, sono distinti
per  gli  evidenti  motivi di carattere tecnico descritti al par. 104
del   documento  di  consultazione  dell'Autorita'.  In  merito  alla
possibilita'  di  differenziare  il  mercato  trunk in funzione della
capacita' trasmissiva, gli operatori fanno presente che le tecnologie
trasmissive progressivamente introdotte in rete dagli operatori (SDH,
WDM,   DWDM,   ecc.) forniscono  un  elevatissima  flessibilita'  nel
dimensionamento della capacita' trasmissiva.

   3.8.2. Le conclusioni dell'Autorita'
   136.  Le risultanze della consultazione pubblica non hanno fornito
elementi innovativi circa la necessita' di suddividere il mercato dei
segmenti trunk in relazione alle diverse capacita' trasmissive.
   137.  In  merito  alla suddivisione del mercato n. 14 in ulteriori
segmenti  di  mercato  derivanti dalle diverse capacita' trasmissive,
l'Autorita'  ritiene, per le ragioni esposte nei considerati da 104 a
107  dell'Allegato  B  alla  delibera  n. 153/05/CONS, che i segmenti
trunk  costituiscano  un  unico  mercato all'interno del quale non e'
necessaria alcuna suddivisione in sottomercati.
   138.  L'Autorita'  ritiene,  inoltre, che le capacita' trasmissive
inferiori  a  2Mbps  non  costituiscano  una  quota significativa del
mercato  e  un dimensionamento efficiente dei collegamenti diretti di
lunga  distanza e che pertanto non debbano essere incluse all'interno
del mercato n. 14.
   139.  In conclusione, l'Autorita' ritiene che il mercato n. 14 sia
costituito  dai  segmenti  trunk  di  capacita'  da 2Mbps (inclusa) a
25Gbps  (inclusa) e  che  i  flussi  di  interconnessione  nonche'  i
raccordi  interni  di  centrale  costituiscano un servizio accessorio
necessario anche alla raccolta dei segmenti trunk.

   3.9. Il mercato geografico
   140.  Le  linee  guida  prevedono  che,  una volta identificato il
mercato  del  prodotto rilevante, si debba procedere alla definizione
della  dimensione  geografica del mercato. Secondo una giurisprudenza
consolidata, il mercato geografico rilevante comprende un'area in cui
le  condizioni  della  concorrenza  sono  simili,  o sufficientemente
omogenee,  e che puo' essere distinta dalla aree adiacenti, in cui le
condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse.
Il  paragrafo 56 delle Lince Guida chiarisce "Per definire un mercato
geografico  non e' necessario che le condizioni della concorrenza tra
gli operatori o fornitori di servizi siano perfettamente omogenee. E'
sufficiente  che  esse  siano simili o sufficientemente omogenee e si
puo',  quindi,  ritenere  che solo le aree in cui le condizioni della
concorrenza  sono  eterogenee non costituiscano un mercato uniforme".
Le   considerazioni  volte  a  valutare  la  dimensione  del  mercato
geografico  dei  segmenti  terminali  e  trunk sono analoghe a quelle
svolte per i mercati retail delle linee affittate.
   141.  Infatti,  considerata  l'esigenza  da  parte  dell'utente di
disporre  di un collegamento tra due sedi geograficamente distanti, e
non  tra  generiche localita' geografiche, l'effettiva concorrenza si
puo'  esercitare  solamente  se  esiste  un'offerta  competitiva, che
include  le  tratte  terminali del collegamento (dalla sede utente al
nodo  di rete dell'operatore). Anche in questo caso, pertanto, non e'
sostenibile  l'ipotesi di esistenza di sostituibilita' dal lato della
domanda  e  dal  lato  dell'offerta per segmenti terminali o trunk in
aree  geografiche differenti. Dal lato della domanda, infatti, non e'
plausibile  sostenere  che  un segmento terminale o trunk che collega
due  particolari  punti possa essere sostituibile con uno che collega
altri due punti.
   142.  Per le ragioni appena esposte un approccio puramente teorico
richiederebbe   l'identificazione   dei   mercati,   sia   trunk  sia
terminating,  on  a  route  by route basis ed il test del monopolista
ipotetico in senso stretto porterebbe a definire tanti mercati quanti
sono  i  singoli  collegamenti, introducendo una complessita' tale da
rendere  discutibili  i  benefici dell'attivita' regolamentare. Nella
pratica,  pertanto,  si dovra' arrivare ad un livello di aggregazione
superiore, che potra' essere, a seconda delle risultanze dei dati, un
set limitato di routes, o, al limite, l'intero mercato nazionale.
   143.  Cio'  premesso, e' evidente che quel che rileva maggiormente
nella definizione geografica del mercato e' valutare se un acquirente
del  segmento  terminating o trunk si trova a fronteggiare condizioni
di mercato diverse a seconda dell'arca geografica in cui e' situato.
   Dimensione geografica dei segmenti terminali
   144.  Per  quanto  riguarda il segmento terminating, indubbiamente
esistono   alcune   aree,   identificabili   con   le  maggiori  aree
metropolitane,  in  cui  gli  OLO  hanno sviluppato reti proprietarie
alternative a quella di Telecom Italia. Di conseguenza, le condizioni
di  mercato in tali aree sono differenti da quelle in cui TI continua
ad  essere l'unico possibile fornitore di segmenti terminali. D'altra
parte,  l'esistenza  nelle citta' di una o piu' reti metropolitane ad
alta   capacita'  (Metropolitan  Arca  Network - MAN) non  garantisce
comunque  la  totale raggiungibilita' delle sedi di utente, in quanto
la connettivita' dipende dalla capillarita' della rete.
   145.  Inoltre,  se  si  tiene  conto  del  fatto  che  il  mercato
terminating,  almeno in parte, costituisce un input essenziale per il
mercato  delle  linee  affittate retail e quest'ultimo e' un servizio
generalmente offerto sull'intero territorio nazionale, l'esistenza di
alcune  aree geografiche, nelle quali si riscontra un maggior livello
di  concorrenza  dovuto  alla  presenza di operatori alternativi, non
pare  costituire  un  vincolo  di  prezzo  effettivo al comportamento
dell'ipotetico  monopolista  nazionale.  Si  conclude  quindi  che il
mercato terminating ha un'estensione geografica nazionale.
   Dimensione geografica dei segmenti trunk
   146. Per il mercato trunk valgono considerazioni analoghe a quelle
appena  effettuate per il terminating. Anche in questo caso, infatti,
esistono alcune direttrici in cui si riscontra una maggiore pressione
competitiva.  In  Italia,  negli  ultimi  anni,  si e' assistito allo
sviluppo  di un significativo numero di backbone alternativi a quello
di  TI,  che  sono  stati  realizzati  con il ricorso alle principali
infrastrutture civili (autostrade, reti ferroviarie, reti elettriche,
reti gas) e che collegano le principali aree metropolitane.
   147. Tuttavia, l'esistenza di un limitato numero di direttrici, in
cui  operano  piu'  fornitori del medesimo servizio, non significa di
per  se' che per un ipotetico monopolista non risulti profittevole un
incremento di prezzo (SSNIP). In altre parole, la presenza di network
alternativi  in  un  alcune  direttrici non costituisce un vincolo di
prezzo  per l'ipotetico monopolista. Quanto appena affermato discende
dal fatto che i servizi trunk vengono acquistati al fine di garantire
servizi  di telecomunicazione alla clientela finale, servizi che, pur
non  essendo limitati alla sola categoria delle linee affittate, sono
comunque offerti prevalentemente su base nazionale.
   148.  Inoltre,  si  consideri  che  lo  sviluppo di infrastrutture
alternative   a   quelle   dell'incumbent   ha   seguito  una  logica
demand-oriented, ossia gli investimenti si sono concentrati in quelle
direttrici   che  collegano  le  aree  a  maggior  concentrazione  di
potenziali  utenti.  Di  conseguenza, gli operatori che posseggono un
network  alternativo, per poter realizzare la propria offerta su base
nazionale,  necessitano  di  acquistare  capacita' trasmissiva per le
direttrici  non servite dai propri networks. La maggior parte di tali
direttrici  possono essere offerte esclusivamente da un operatore che
possegga un network costruito perseguendo l'obiettivo di ottenere una
copertura completa ed omogenea del territorio nazionale.
   149.  Pertanto, in risposta all'aumento dei prezzi del monopolista
nazionale,  un  OLO  valuterebbe  la  convenienza  di  sostituire  il
fornitore di servizi trunk, per le direttrici servite da piu' network
ma  non dal proprio. Tale sostituzione, dal punto di vista economico,
implica  la  necessita'  di  concludere  piu'  di un contratto, e, al
limite, nel caso in cui ciascuna direttrice sia servita da un network
diverso,  di  porre  in  essere  un  numero di contrattazioni pari al
numero  delle  direttrici  servite  da  piu' di un network. A cio' si
dovra'  aggiungere  necessariamente  un  contratto con il monopolista
nazionale,  per  quelle direttrici servite esclusivamente dal network
di   quest'ultimo.  In  alternativa,  lo  stesso  operatore  potrebbe
decidere  di  continuare  a  rivolgersi  al  monopolista  nazionale e
soddisfare  le sue necessita' di trasporto di flussi di comunicazione
fra  le diverse aree del territorio nazionale non servite dal proprio
network con un'unica transazione.
   150.   In   considerazione   degli   elevati   costi   fissi   che
caratterizzano  i  contratti di fornitura di servizi trunk, l'aumento
di   spesa   dovuto   al  nuovo  pricing  del  monopolista  nazionale
risulterebbe,  per  la  maggior  parte degli operatori che acquistano
segmenti  trunk,  notevolmente  inferiore  all'aumento  dei  costi di
transazione, che deriva dalla moltiplicazione dei contratti implicita
nella  sostituzione  del  fornitore per le direttrici servite da piu'
network.  Di  conseguenza,  si puo' ragionevolmente concludere che la
sostituibilita' dal lato della domanda non sia attuabile in una scala
tale  da  poter  condizionare  il  prezzo di un ipotetico monopolista
nazionale e che, pertanto, anche il mercato trunk abbia un'estensione
geografica nazionale.

                             CONCLUSIONI

   151.  Alla luce delle considerazioni appena svolte si conclude che
sia   il  mercato  trunk  sia  il  mercato  terminating  abbiano  una
estensione geografica nazionale.
   5   Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di  considerare
nazionale  l'ambito  geografico  dei  mercati  dei  segmenti  trunk e
terminating?

   3.9.1. Le osservazioni degli operatori
   152.  In  merito  alla  dimensione  geografica  del mercato n. 13,
Telecom Italia non condivide le conclusioni raggiunte dall'Autorita'.
In  base  alla  metodologia  delle Guidelines della Commissione, tale
operatore   propone   che   siano  identificati  i  seguenti  mercati
geografici separati:
    1) mercato  dei  segmenti  terminali  di  linee  affittate  nei 6
principali   distretti  (Milano,  Torino,  Genova,  Bologna,  Roma  e
Napoli);
    2) mercato dei segmenti terminali di linee affittate in tutti gli
altri distretti d'Italia.
   153.  Telecom  Italia  ritiene  che  nei  sei principali distretti
telefonici  le condizioni competitive siano sufficientemente omogenee
e  diverse,  soprattutto  in ottica prospettica, da quelle prevalenti
nei restanti distretti. Gli operatori alternativi, infatti, avrebbero
lanciato  i  propri  servizi  adottando  una  strategia  di  graduale
copertura    del    territorio,    concentrando    gli   investimenti
infrastrutturali   inizialmente   nelle   principali   aree   urbane,
caratterizzate  da  elevata  densita' di utenti, per poi estendere le
proprie  infrastrutture  alle  realta'  minori.  Di conseguenza, tale
operatore  ritiene  appropriato  segmentare geograficamente i mercati
nei  sei  principali  distretti telefonici e nel resto del territorio
nazionale.
   154.  Per  quanto riguarda i confini geografici del mercato n. 14,
Telecom  Italia ritiene che le infrastrutture di lunga distanza hanno
raggiunto   un  significativo  livello  di  sviluppo  sul  territorio
nazionale.  In 14 citta' sono presenti con la propria rete almeno tre
operatori  alternativi.  Poiche' tra queste 14 citta' si concentra la
quasi  totalita'  del  mercato  dei circuiti di trunk, Telecom Italia
ritiene  che  tale mercato non debba essere soggetto a nessun obbligo
ex  ante  e  richiede  che  in via subordinata, il mercato geografico
rilevante  sia individuato esclusivamente su quel numero residuale di
direttrici  per  le quali c'e' una domanda di servizi trunk evadibile
da un solo operatore.
   155.  Gli  operatori  Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali,
Vodafone  Omnitel,  Welcome  Italia e Wind condividono l'orientamento
dell'Autorita'  di voler definire i confini geografici dei mercati n.
13  e  14 a livello nazionale. Tali operatori ritengono che in Italia
il  mercato  dell'offerta  di  linee  affittate sia caratterizzato da
condizioni  di  omogeneita'  su tutto il territorio nazionale sia con
riferimento  alla  gamma dei prodotti offerti sia ai prezzi praticati
alla clientela finale.
   156. Anche nelle aree urbane caratterizzate dalla presenza di reti
alternative  di  operatori  entranti,  gli  scenari  competitivi  non
presentano  delle specificita' tali da giustificare la individuazione
di  mercati  locali  non  essendo  gli  operatori  locali in grado di
competere  quanto a livello di diffusione di rete che a condizioni di
servizio   con  l'operatore  ex  monopolista.  Piu'  in  particolare,
l'offerta  dell'operatore  ex-monopolista  alla clientela non risulta
differenziata  sul  territorio  in  ragione  della  maggiore o minore
pressione   competitiva.  Anche  nelle  aree  in  cui  gli  operatori
concorrenti  sono  presenti  con  infrastrutture  di rete proprie non
sempre  sono  in  grado  di  competere con l'operatore ex-monopolista
nell'acquisizione   di   clienti  multisede  localizzati  sull'intero
territorio  nazionale  in quanto le infrastrutture degli OLO non sono
diffuse  in  modo capillare sul territorio come quelle dell'operatore
dominante.

   3.9.2. Le conclusioni dell'Autorita'
   157.  Le  risultanze  della consultazione pubblica evidenziano che
tra  tutti  gli operatori rispondenti solo un operatore di rete fissa
non  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di definire un ambito
geografico nazionale per i mercati n. 13 e 14.
   158.  Per  quanto  riguarda  il  mercato  geografico rilevante dei
segmenti   terminating,   l'Autorita'   rileva   che  non  sussistono
significative  differenze  sul  grado  di competizione presente nelle
principali  citta'  rispetto  al  resto  del  territorio nazionale. A
questo  proposito,  giova  rilevare  che  la  presenza  di  operatori
alternativi  nelle  principali  citta'  italiane  con  le  cosiddette
infrastrutture   MAN   (Metropolitan  Area  Network) non  implica  la
possibilita'  di  servire  tutti clienti situati in tali citta'. Tale
infrastruttura  di rete rappresenta, infatti, la rete di trasporto di
breve-media distanza in grado coprire il territorio urbano collegando
i  principali  stadi di linea. Anche nelle maggiori citta', tuttavia,
taluni  stadi  di  linea  non  sono  collegati da MAN degli operatori
alternativi  e  sono  accessibili  sono attraverso l'interconnessione
alla  rete  di  trasporto di Telecom Italia domandando il servizio di
fornitura  dei  segmenti  terminating.  Una  quota  significativa  di
segmenti  terminating e' destinata a servire clienti affari multisede
che  possono  essere situati in aree urbane densamente popolate i cui
stadi  di linea di pertinenza non sono raggiunti dalle infrastrutture
MAN  degli  operatori  alternativi.  Cio'  e'  dovuto al fatto che il
raggiungimento  di  tutti  gli stadi di linea attraverso investimenti
massicci  con  infrastrutture di rete proprie richiede di disporre ex
ante  di  un  significativo  parco  clienti  in grado di sfruttare le
economie scala e di ripartire gli elevati investimenti fissi iniziali
su  un  numero  considerevole di clienti. In assenza di tali economie
gli   investimenti   degli   operatori   alternativi  possono  essere
realizzati  esclusivamente  in  modo  graduale,  mirando  le  proprie
offerte, basate su infrastrutture di rete proprietarie, alle aree con
un piu' alto tasso di clientela affari.
   159.  I segmenti terminating includono al proprio interno elementi
relativi  alla  rete  di accesso che come noto rappresenta tuttora un
essential  facility  economicamente  non  duplicabile  fornita  quasi
esclusivamente da Telecom Italia sia all'ingrosso sia al dettaglio.
   160.  Cio'  fa  si'  che  la  maggiore  infrastrutturazione  degli
operatori  alternativi  nelle principali citta' non influenza in modo
significativo  il  livello  competitivo  dei  segmenti  terminating a
livello urbano o regionale.
   161.   Sulla  base  di  quanto  premesso  l'Autorita'  richiamando
espressamente  le  valutazioni  espresse nei considerati da 108 a 113
dell'Allegato  B  alla  delibera n. 153/05/CONS ritiene che i confini
del   mercato   geografico  rilevante  n.  13  debbano  avere  ambito
nazionale.
   162.   In   merito  al  mercato  geografico  dei  segmenti  trunk,
l'Autorita'   ha   rilevato  che  un  numero  limitato  di  operatori
alternativi   di   rete  fissa  detiene  infrastrutture  relative  al
trasporto  di  lunga  distanza  per  alcune  principali direttrici. I
portanti  trasmissivi  di  lunga distanza degli operatori alternativi
sono  diffusi  prevalentemente  nelle  aree centro-settentrionali del
Paese.  Il  singolo operatore concorrente di Telecom Italia non e' in
grado  di  coprire  l'intero  territorio  nazionale  con  la  propria
infrastruttura  di  rete di lunga distanza in quanto la realizzazione
di una rete nazionale completa e' ancora in fase di realizzazione. La
domanda  di  segmenti  trunk  da  parte  del  singolo  cliente non si
concentra   necessariamente  su  una  specifica  direttrice  ma  puo'
richiedere  il  collegamento  di  piu'  sedi  situate  all'interno di
diverse  regioni.  Conseguentemente,  un  operatore  alternativo  che
intende  servire  i  clienti  multi-sede  potrebbe essere costretto a
rivolgersi  ad  un  numero  rilevante di operatori diversi da Telecom
Italia  sostenendo ingenti costi di transazione e di interconnessione
verso  piu'  operatori  per  essere  in  grado  di  coprire  l'intero
territorio nazionale con il servizio di lince affittate.
   163.  In  conclusione,  la  presenza  di  infrastrutture  di  rete
alternative  a  quella  di  Telecom  Italia  non  ha  mutato  in modo
significativo  in  ambito  regionale  il  livello  concorrenziale del
trasporto  di  lunga distanza in quanto la domanda dei segmenti trunk
e'  rivolta  al  collegamento  di  piu'  sedi  dello  stesso  cliente
localizzate su tutto il territorio nazionale.
   164.  L'Autorita',  sulla  base  di  quanto premesso e richiamando
espressamente  le valutazioni effettuate nei considerati da 114 a 118
dell'Allegato  B alla delibera n. 153/O5/CONS, ritiene che in ragione
dell'omogeneita'   competitiva   rilevata   sul  mercato,  i  confini
geografici  del  mercato  n.  14  debbano  essere  definiti a livello
nazionale.
   4. Valutazione del significativo potere di mercato

   4.1. Introduzione
   165. Il principale elemento di novita' introdotto dal nuovo quadro
normativo,  in  relazione al processo di definizione e di valutazione
del  significativo potere di mercato, e' costituito dall'allineamento
della  definizione  di  significativo potere di mercato a quella data
dalla  Corte  di  giustizia  europea  per  la  nozione  di  posizione
dominante di cui all'articolo 82 del trattato CE. Difatti, il Codice,
all'articolo  17,  comma  2,  afferma  che "si presume che un'impresa
disponga  di un significativo potere di mercato se, individualmente o
congiuntamente  con  altri,  gode di una posizione equivalente ad una
posizione  dominante  ossia  una posizione di forza economica tale da
consentirle  di  comportarsi  in misura notevole in modo indipendente
dai  concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori". Una
sintesi  degli orientamenti della Commissione circa l'interpretazione
del    concetto   di   posizione   dominante   nell'industria   delle
comunicazioni  elettroniche  e'  contenuta  nelle Linee guida dell'11
luglio  2002  che  le  ANR  devono  tenere  in  massimo  conto  nello
svolgimento  delle loro analisi di mercato (articolo 17, comma 3, del
Codice).
   166.  Le  linee direttrici al paragrafo 70 stabiliscono che le ANR
devono  fare in modo che le loro decisioni siano conformi alla prassi
della  Commissione  ed  alla  relativa  giurisprudenza della Corte di
giustizia  e  del  Tribunale  di  primo grado in materia di posizione
dominante.  In  realta'  l'applicazione  ex  ante  della  nozione  di
significativo  potere  di  mercato  da parte delle ANR richiedera' un
adeguamento  delle  modalita'  di  valutazione  del potere di mercato
utilizzate  dalle  Autorita'  per  la  concorrenza,  in  virtu' della
considerazione  che  le ANR si baseranno, necessariamente, su ipotesi
diverse   da  quelle  assunte  dalle  Autorita'  per  la  concorrenza
nell'applicazione  retrospettiva dell'articolo 82. In particolare, le
decisioni  dell'Autorita'  si  avvarranno, inter alia, di elementi di
tipo  previsionale basati su dati ed informazioni circa le condizioni
del  mercato  disponibili  al  momento dell'adozione della decisione.
L'orizzonte  previsionale  verra' calibrato sulla periodicita' che il
Codice  impone  per  le analisi di mercato, che come gia' specificato
altrove, e' pari a 18 mesi.
   167. Il potere di mercato di un'impresa si estrinseca e, pertanto,
si  misura, principalmente sulla base della capacita' dell'impresa in
questione di aumentare i prezzi senza che cio' comporti una riduzione
apprezzabile  delle  vendite  o dei ricavi a favore di altre imprese.
Tale  capacita'  e'  sottoposta  ad  una  serie  di  vincoli  di tipo
concorrenziale   provenienti   sia   dai  concorrenti  che  l'impresa
fronteggia  direttamente  nel proprio mercato di appartenenza, sia da
imprese  che  potrebbero  decidere  di  entrare  nel  mercato a medio
termine  qualora  si  verifichi  un  piccolo,  ma significativo e non
transitorio, aumento dei prezzi.
   168.  La  quota  di  mercato  detenuta  da  un'impresa puo' essere
utilizzata quale indicatore della competitivita' del mercato. Sebbene
nel  nuovo quadro regolamentare il ruolo delle quote di mercato nelle
analisi  concorrenziali  risulti  ridimensionato  rispetto  al quadro
precedente,  le  linee direttrici della Commissione, al paragrafo 75,
ricordano  espressamente  che  "le quote di mercato sono spesso usate
come  indicatore  indiretto del potere di mercato". Inoltre, anche se
al  paragrafo 76 si afferma che nel caso di prodotti differenziati e'
preferibile  utilizzare  quote  di  mercato  calcolate sulla base del
valore  delle  vendite,  al  successivo  paragrafo 77, si afferma che
"spetta  alle  ANR  decidere  i  criteri  piu' adatti per misurare la
presenza  sul  mercato", salvo pero' fornire alcune indicazioni circa
le modalita' di calcolo piu' adatte in alcuni dei mercati individuati
dalla raccomandazione.
   169.  La quota di mercato, pero', non puo' essere utilizzata quale
unico indicatore del potere di mercato e le linee guida, al paragrafo
78,  ricordano  che  le  Autorita' di regolamentazione devono percio'
"intraprendere  un'analisi  completa  e globale delle caratteristiche
economiche del mercato rilevante prima di formulare conclusioni circa
l'esistenza  di  un significativo potere di mercato". A tal proposito
vengono  indicati  quali  criteri  per  la  misurazione del potere di
mercato, inter alia, la dimensione globale dell'impresa, il controllo
di    infrastrutture    difficilmente    duplicabili,   le   barriere
all'ingresso,   le   economie   di   scala   e  di  diversificazione,
l'integrazione  verticale,  la  rete  di distribuzione e vendita e la
concorrenza potenziale.
   170.   Il  riscontro  di  una  posizione  di  dominanza  non  puo'
prescindere  da  una valutazione della facilita' di ingresso e quindi
delle  barriere all'ingresso. Le principali barriere all'ingresso nel
settore  delle  comunicazioni  sono costituite da vincoli normativi e
dalla  necessita'  di  effettuare  notevoli  investimenti, non sempre
recuperabili.  Per  quanto  riguarda i primi si pensi, ad esempio, al
caso  in  cui  si  e'  fissato  un limite al numero di imprese aventi
accesso  allo  spettro  radio  per l'offerta di servizi connessi. Per
quanto  riguarda i secondi, si consideri l'incidenza sui costi totali
di  produzione  di  investimenti  in  capitale fisso con limitati usi
alternativi  al  di  fuori  dell'industria  delle comunicazioni. Tali
barriere   all'ingresso,  pero',  possono  rivestire  un  ruolo  meno
importante nei mercati caratterizzati da elevati tassi di innovazione
tecnologica,   come  e'  il  caso  per  determinati  servizi/reti  di
telecomunicazione.
   171. L'articolo 17, comma 2, del Codice stabilisce, in conformita'
con  l'articolo  82 del trattato CE, che "un'impresa puo' detenere un
rilevante  potere  di  mercato,  ossia  puo'  detenere  una posizione
dominante, sia individualmente che congiuntamente con altri". Sebbene
il concetto di dominanza collettiva sia in evoluzione, la Commissione
e  la  giurisprudenza della Corte sono orientate a ritenere che una o
piu'  imprese  detengano una posizione dominante collettiva quando in
rapporto  ai  loro  clienti e concorrenti si presentino come un'unica
impresa, senza che vi sia concorrenza effettiva tra loro. Si noti che
la  Commissione  ha  affermato che l'assenza di concorrenza effettiva
non  necessariamente  deve  essere ricondotta all'esistenza di legami
economici,  nel  senso  di legami strutturali, o ad altri fattori che
potrebbero dar luogo a qualche forma di correlazione fra le imprese.
   172. Le Linee guida specificano, al paragrafo 96, che le Autorita'
nazionali  di regolamentazione per valutare ex ante la presenza delle
condizioni  possano  favorire l'insorgenza di una posizione dominante
collettiva,  devono considerare: i) se le caratteristiche del mercato
siano  tali  da  favorire  un  coordinamento  tacito,  e  ii) se tale
coordinamento   sia   sostenibile.  Affinche'  il  coordinamento  sia
sostenibile e' necessario che non vi siano incentivi per le imprese a
sottrarsi  al coordinamento, nonostante le possibilita' di ritorsione
degli  altri  componenti del cartello collusivo, e che gli acquirenti
ed  i concorrenti marginali e/o potenziali non abbiano la capacita' o
non siano motivati ad opporsi a tale forma di coordinamento.
   173. Al paragrafo 97, le Linee guida affermano che, fatta salva la
giurisprudenza  della Corte di Giustizia in materia, e' probabile che
una  posizione dominante collettiva si verifichi allorche' sussistano
alcune  specifiche  condizioni  di mercato tra le quali si ricordano:
un'elevata  concentrazione,  un  parallelismo  fra  la  struttura dei
prezzi  e  dei  costi,  una  crescita  moderata  o  stagnazione della
domanda,   una   scarsa  elasticita'  della  domanda,  una  maturita'
tecnologica  e una conseguente assenza di innovazione tecnologica, la
sussistenza di legami e interconnessioni  - anche informali  - fra le
imprese, la mancanza di concorrenza potenziale.

   4.2. L'analisi sul significativo potere di mercato
   174.  La  dimensione e l'evoluzione dei mercati 13 e 14 sono state
valutate sulla base dei dati ricevuti dagli operatori relativamente a
volumi e ricavi per gli anni 2001, 2002 e 1° semestre 2003 segmentati
per classi di capacita(16) e per distanza chilometrica(17). Tali dati
sono  stati  richiesti  separatamente  per la capacita' venduta nella
tratta  utente finale-POP e nella tratta POP-POP al fine di stimare i
volumi ed i ricavi, rispettivamente, per i mercati 13 (terminating) e
14 (trunk).
   175.   I   volumi,  ossia  il  numero  dei  collegamenti  venduti,
costituiscono  un  indicatore  affidabile  in quanto vengono rilevati
direttamente  dai  sistemi  di contabilita' industriale e di gestione
della  rete degli operatori, tuttavia, si tratta di un indicatore che
non  tiene  conto  della differenziazione del prodotto (in termini di
capacita', lunghezza e servizi aggiuntivi).
   176.  I  ricavi,  viceversa,  riflettendo  la capacita' di offrire
servizi  complessi  e  diversificati,  risultano  un  indicatore piu'
direttamente  collegato alla dinamica del mercato. Infatti, il prezzo
di  mercato  delle  linee  affittate  dipende,  a  parita'  di  altre
condizioni  commerciali  e  contrattuali,  dalla  lunghezza  e  dalla
velocita' del collegamento. D'altro canto, un'analisi che tenga conto
esclusivamente   dei   ricavi   e'   limitata  dalla  difficolta'  di
rilevazione  dei  medesimi nei sistemi di contabilita' industriale ad
un  livello di dettaglio tale da consentire un'adeguata segmentazione
del  mercato.  Infatti,  i servizi di linee affittate sono inclusi in
molteplici  offerte  commerciali, non sempre facilmente riconducibili
alla  mera  offerta  di  capacita'  dedicata.  I  contratti  ad  essi
relativi,  in  genere,  prevedono  un  unico  compenso  a  fronte  di
prestazioni    diversificate    (tecnicamente,    geograficamente   e
temporalmente).  Poiche'  i  servizi  sono acquistati tanto da utenti
finali  quanto  da  operatori  di  telecomunicazione,  sono  poche le
imprese  che  propongono  listini  differenziati retail e wholesale e
comunque,  spesso,  anche  quando  i  listini differenziati esistono,
risultano entrambi accessibili agli operatori.
   177.   Per   queste   ragioni   al   fine   di   giungere  ad  una
rappresentazione  quanto  piu'  fedele  dell'evoluzione  del  mercato
nell'arco  di  tempo  sottoposto  a  rilevazione  (2001  - I semestre
2003),  si  ritiene  opportuno  utilizzare sia i volumi sia i ricavi.
Infatti, un'analisi che ponga la dinamica del mercato in relazione al
numero  di  collegamenti venduti da ciascun operatore puo' compensare
le  difficolta'  di  imputazione  dei  ricavi a ciascuna tipologia di
servizio    riconducibile    all'offerta    di   capacita'   dedicata
all'ingrosso.
   178.  A  tal  proposito occorre evidenziare che le caratteristiche
del mercato in esame suggeriscono di considerare stabile una quota di
mercato  che  oscilli  in  un  intervallo del 5%, centrato sul valore
all'inizio della rilevazione. Infatti, si deve tener presente che:
    a. le  contrattazioni  nascono  dall'interazione fra un ristretto
gruppo di operatori;
    b. le contrattazioni raramente riguardano singoli collegamenti;
    c. la struttura degli sconti favorisce la stipula di contratti di
lunga  durata  e  riferiti  ad una pluralita' di servizi (ad esempio,
Telecom  Italia  offre  sconti  per  fatturato  e  per  contratti con
forniture pianificate nel tempo).
   179.  Pertanto,  la  domanda di mercato e' generata da un limitato
numero  di  contrattazioni  per  ottenere  la fornitura di un insieme
complesso  di  servizi.  Di  conseguenza,  la dinamica delle quote di
mercato  presenta discontinuita', che suggeriscono di non considerare
come  permanenti  variazioni che potrebbero essere dovute, al limite,
al trasferimento o alla cessazione di un unico contratto.
   a) La dimensione del mercato e le quote di mercato
   180.   I   volumi  digitali  venduti  sono  espressi,  quando  non
specificato  diversamente,  in  termini  di  "numero  di collegamenti
equivalenti  ad  una velocita' di 2 Mbit/s"(18). In tal modo, si puo'
far   riferimento  ad  un'unica  unita'  di  misura  della  capacita'
wholesale complessivamente venduta e, al contempo, si puo' utilizzare
il  medesimo parametro per effettuare un'analisi delle diverse classi
di  velocita' presenti sul mercato. Di conseguenza, la dimensione del
mercato cui ci si riferisce deve essere intesa come espressione della
capacita'  acquistata,  piuttosto  che come indicazione del numero di
collegamenti attivati.
   181.  Le classi di velocita' digitale sono state raggruppate nelle
seguenti:
    - bassa: collegamenti digitali fino a 2 Mbit/s;
    - media: collegamenti a 2 Mbit/s;
    - alta: collegamenti superiori a 2 Mbit/s e fino a 155 Mbit/s;
    - altissima: collegamenti oltre i 155 Mbit/s.
   182.  La misurazione dei volumi in circuiti equivalenti a 2 Mbit/s
risulta  sottostimare  il reale numero dei collegamenti inferiori a 2
Mbit/s  e sovrastimare quello dei collegamenti superiori ai 2 Mbit/s.
Data  la  gamma  dei  collegamenti offerti dagli operatori, l'effetto
prevalente risulta essere il secondo.
   183. Il totale dei collegamenti attivati, analogici e digitali, e'
passato da circa 50.000 nel 2001 a circa 58.000 nel 1° semestre 2003,
con  un  tasso  di  crescita  totale  pari a circa il 16%. I circuiti
analogici hanno mostrato un tasso di riduzione del 15%, mentre quelli
digitali sono cresciuti del 17% nel medesimo periodo.
   184.  La  domanda  di  capacita'  trasmissiva dedicata puo' essere
illustrata  analizzando il contributo di ciascuna classe di velocita'
al  totale dei collegamenti attivati nel mercato wholesale, analogici
e digitali:

                              Tabella 2
         Quota sul totale volumi (n. collegamenti attivati)
                               Collegamenti digitali
         |    Bassa     |    Media     |              |  Altissima
Analogici|  velocita'   |  velocita'   |Alta velocita'|  velocita'
---------------------------------------------------------------------
   4%    |     20%      |     74%      |    1,99%     |    0,01%
   Fonte: elaborazioni Autorita' su dati forniti dagli operatori

   185. La tabella 2 evidenzia una concentrazione della domanda nella
classe  di  collegamenti  di velocita' media (2 Mbit/s) ed il ridotto
numero  di  collegamenti  attivati  nelle  classi  di  velocita' piu'
elevate.
   186.   Nel   periodo   di  rilevazione  dei  dati,  il  numero  di
collegamenti  digitali  (espressi in linee equivalenti a 2 Mbit/s) e'
aumentato  del  23%  passando  da  circa 97.000, nel 2001, a circa di
120.000,  al  30  giugno  2003.  Tuttavia,  tale  aumento deve essere
considerato  come  la  somma  di  due effetti: la crescita del numero
reale  di  collegamenti  e la migrazione degli utenti verso servizi a
velocita'  piu'  elevate. La tabella che segue illustra la domanda di
capacita'  trasmissiva dedicata analizzando il contributo di ciascuna
classe  di  velocita'  al  totale  dei  volumi acquistati espressi in
collegamenti a 2 Mbit/s:

                              Tabella 3
         Quota sul totale volumi (n. collegamenti attivati)
Bassa velocita' |Media velocita' |Alta velocita' |Altissima velocita'
       1%       |      36%       |      46%      |        17%
   Fonte: elaborazioni Autorita' su dati forniti dagli operatori

   187.  Da  un  confronto  con  la  tabella  2  risulta evidente che
cambiando unita' di misura il peso sul totale dei volumi per ciascuna
classe  di  velocita'  muta  radicalmente,  pur  tenendo presente che
quest'ultima  tabella  3  rappresenta  solo  i  collegamenti digitali
(cioe'  circa  il  96%  del  numero  totale  di collegamenti attivati
riportati nella tabella 2).
   188.  Il  confronto  con  la  tabella  2  dimostra l'effetto della
conversione   in  collegamenti  equivalenti  a  2Mbit/s  sulla  reale
percezione  dei  volumi  venduti.  In  particolare,  appare  evidente
l'esiguo numero di collegamenti "fisici" che corrisponde agli elevati
volumi rilevati nelle classi di velocita' superiore ai 2 Mbit/s.
   189.  Per  quanto riguarda i ricavi, si osserva che questi ultimi,
nel  periodo della rilevazione, sono diminuiti complessivamente circa
del 4.5%. In prima approssimazione, quindi, si potrebbe affermare che
nel  mercato  in  esame si e' assistito ad una generale riduzione dei
prezzi.  Tuttavia, si devono considerare alcune caratteristiche della
struttura  dei  prezzi  che possono aver comportato una riduzione dei
ricavi:
    a. il  contributo  fisso  di  attivazione  della linea che, in un
mercato  dal  ridotto tasso di rotazione della clientela, esaurisce i
suoi effetti sui ricavi in un periodo di tempo limitato;
    b. l'aumento  della  capillarita'  delle  reti, che diminuendo la
lunghezza  media  dei  collegamenti  venduti  nel  mercato wholesale,
riduce anche la spesa per l'acquisto di capacita' dedicata.
   In  effetti,  il  mercato in esame mostra un livello dei prezzi in
lieve  diminuzione  ed  una ancora piu' evidente riduzione del ricavo
medio per collegamento.
   190.  Al  30  giugno  2003, il dato semestrale in ricavi mostra un
totale pari a circa 417 milioni di euro. La seguente tabella illustra
la  diversa  capacita'  di  generare ricavi delle classi di velocita'
disponibili nel mercato delle linee affittate wholesale:

                              Tabella 4
                     Quota sul totale sei ricavi
Bassa velocita' + |               |              |
     analogia     |Media velocita'|Alta velocita'|Altissima velocita'
---------------------------------------------------------------------
       123%       |      59%      |    27,5%     |       1,5%
   Fonte elaborazione Autorita' su dati forniti dagli operatori

   191.  La  tabella  4  conferma  l'importanza  dei collegamenti a 2
Mbit/s  nel  mercato  wholesale  della capacita' dedicata. 11 dato in
ricavi,  inoltre,  considerato  alla  luce  della tabella 2, dimostra
l'elevata   redditivita'   dei  collegamenti  ad  alta  ed  altissima
velocita',  che  presentano  un  ricavo  per  linea estremamente piu'
elevato  di  quello  generato  dalle altre classi di velocita', anche
tenendo  conto  dell'effetto  sui  prezzi  della  lunghezza media dei
collegamenti,  generalmente  correlata positivamente con la classe di
velocita'.
   192.  Le  quote  di  mercato  sono  state  calcolate sia in volumi
(espressi,   quando  non  diversamente  specificato,  in  termini  di
collegamenti  equivalenti  a  2  Mbit/s),  sia in ricavi (espressi in
migliaia di euro).
   193.  Per  quanto riguarda i criteri per il calcolo della quota di
mercato,   e'   importante   ricordare   che  le  Linee  Guida  della
Commissione,  nell'attribuire  alle  NRAs  il  compito  di decidere i
criteri  piu'  adatti  per  misurare  la  presenza  sul mercato delle
imprese,  precisano "a titolo esemplificativo, i proventi delle linee
affittate,  la  capacita'  affittata  o  il numero di punti terminali
delle  linee  affittate  possono  fungere  da eventuali parametri del
potere  relativo dell'impresa nei mercati delle linee affittate. Come
rilevato dalla Commissione il numero in se' dei punti terminali della
linea  affittata  non tiene conto dei diversi tipi di linee affittate
disponibili  sul  mercato, che vanno dalle linee affittate analogiche
per  la  trasmissione  vocale,  alle linee affittate digitali ad alta
velocita',  dalle  linee affittate locali alle linee a lunga distanza
internazionali.  Tra  i  due elementi, i ricavi delle linee affittate
rappresentano  forse  il  criterio  di misurazione piu' trasparente e
meno docile ". (par. 77 Linee Guida)
   194.  Come si e' visto precedentemente, la Commissione lascia alle
Autorita' nazionali totale liberta' nella definizione del confine tra
i  due mercati all'ingrosso per la fornitura di circuiti dedicati pur
precisando  che  l'individuazione  di tale confine deve essere basata
sulle  topologie  di  rete specifiche di ciascuno stato membro. Sulla
base  di tali indicazioni si e' provveduto a fissare il confine tra i
due  mercati  in  corrispondenza  dei nodi della rete regionale di II
livello della rete di trasmissione SDH di TI.
   195.  Tuttavia,  i sistemi di contabilita' aziendale e di gestione
delle  reti  degli  operatori,  nella  maggior  parte  dei  casi, non
prevedono  allo  stato  la  rilevazione  separata tra servizi trunk e
terminating dei ricavi e dei volumi da capacita' wholesale. Pertanto,
solo  alcuni operatori hanno fornito stime relative alla suddivisione
tra  trunk  e terminating seguendo il livello di dettaglio richiesto,
mentre   la  maggior  parte  ha  fornito  informazioni  di  carattere
qualitativo sulla plausibile ripartizione dei volumi e dei ricavi tra
i due mercati. L'unico operatore che ha fornito evidenza separata dei
soli  volumi  relativi  ai  due  mercati,  suddivisi  per  classi  di
capacita' e lunghezza dei collegamenti, e' TI.
   196.  Per  le  suddette  ragioni,  risultando i dati forniti dagli
operatori  non omogenei e, in alcuni casi, incompleti, l'Autorita' ha
fatto  ricorso ad una procedura di stima per ottenere una valutazione
delle  quote  di mercato detenute dai principali operatori attivi nei
mercati dei segmenti trunk e terminating.
   197. Il modello di stima utilizzato considera l'arco temporale che
va  dall'1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003, per il quale si dispone di
informazioni  sufficientemente omogenee e si propone di utilizzare le
informazioni  fornite dagli operatori per giungere ad una valutazione
delle quote di mercato nei segmenti trunk e terminating.
   198. Il modello di stima si basa sulle seguenti considerazioni:
    a.  TI e' l'unico operatore che offre collegamenti analogici e la
sua  quota  nei  collegamenti a bassa velocita' digitale (minori di 2
Mbit/s) e' prossima al 100%;
    b. i  dati  consentono  di  calcolare,  per  ciascuna  classe  di
velocita', il coefficiente di ripartizione (volumi terminating/volumi
totali) dei volumi venduti da TI;
    c. le  informazioni  di cui si dispone permettono di segmentare i
volumi  venduti  da TI, per ogni classe di velocita', in tre fasce di
lunghezza  (entro  i  60  Km,  tra  60 e 300 Km ed oltre 300 Km) e di
stimare  la  lunghezza  media  dei  collegamenti  in  ciascuna fascia
chilometrica;
    d. i  prezzi  praticati  da  Telecom  Italia  sono  pubblici e si
applicano  alla  totalita'  dei  volumi  venduti,  pertanto  i volumi
dichiarati  da  TI  possono  essere valorizzati utilizzando i listini
pubblicati;
    e. per  quanto  riguarda  gli OLO, le informazioni a disposizione
non  permettono  di disaggregare l'offerta tra segmento terminating e
segmento  trunk;  tuttavia, la modalita' di comunicazione dei dati da
parte  degli  operatori  giustifica  la  definizione di una delle due
grandezze,  volumi  e ricavi in via residuale (ossia, come differenza
fra il totale generale e la grandezza calcolata esplicitamente);
    f. i  dati  quantitativi  disponibili  mostrano  una composizione
piuttosto  eterogenea  dell'offerta commerciale degli OLO tra i quali
si  riscontra,  da  un  lato,  la  presenza di operatori di telefonia
nazionale,  generalmente  dotati  di un network abbastanza capillare,
attivi  tanto nel segmento trunk quanto nel terminating e, dall'altro
lato,  la  presenza  di Carriers, che concentrano la loro offerta nei
piu' remunerativi servizi trunk(19);
    g. si riscontra, inoltre, la presenza di operatori attivi in aree
territoriali   limitate,   specializzati   nell'offerta   di  servizi
terminating  (si  pensi alle ex Municipalizzate) che complessivamente
realizzano una quota residuale del fatturato totale;
   199.  La  suddivisione  del  mercato  per  classi di velocita' dei
collegamenti  consente di semplificare l'analisi per alcune tipologie
di  collegamenti.  Per  esempio,  la  suddivisione esatta, in servizi
trunk  e  terminating,  dei  volumi  e dei ricavi generati da tutti i
collegamenti analogici e da quelli a bassa velocita' digitale, appare
di  scarso  valore  informativo,  dal  momento  che,  nelle classi di
velocita'  in  questione,  la  quota  di mercato di Telecom Italia e'
uguale,  o  prossima,  al 100%, tanto nei servizi trunk che in quelli
terminating.
   200.  Per  quanto  riguarda  i  collegamenti digitali ad altissima
velocita',   il   criterio   di   suddivisione   consente  di  trarre
un'ulteriore conclusione in merito alla ripartizione dei volumi e dei
ricavi.  Si  e'  riscontrato,  infatti,  che  le  linee  digitali  ad
altissima  velocita',  per  le caratteristiche tecniche e commerciali
che  le  contraddistinguono,  vengono utilizzate quasi esclusivamente
per  fornire  servizi  trunk.  Pertanto,  nel  modello  di stima, non
risulta necessario ripartire i volumi e ricavi relativi a questo tipo
di  collegamenti  tra  trunk  e terminating, in quanto possono essere
interamente inclusi nel mercato trunk.
   201.  Un discorso diverso vale, invece, per i collegamenti a media
e  ad  alta velocita' digitale che vengono utilizzati per fornire sia
servizi  trunk  sia  servizi terminating. In questo caso, quindi, per
giungere  al  calcolo  delle  quote  di mercato, occorre conoscere la
ripartizione,  fra  servizi  trunk  e terminating, di volumi e ricavi
generati dall'offerta delle suddette categorie di collegamenti.
   202.  L'analisi delle quote di mercato e' stata effettuata secondo
livelli  di aggregazione crescenti. Inizialmente, si sono considerati
i  volumi  ed  i  ricavi relativi ai collegamenti digitali a media ed
alta  velocita',  separatamente  per  il  terminating  ed  il  trunk.
Successivamente,  sono  stati  inclusi  nel  segmento  trunk  ad alta
velocita'  i  collegamenti  ad altissima velocita' digitale. Infatti,
l'esiguo  numero  di  linee  ad  altissima velocita' digitale vendute
rende  scarsamente  significativo  l'approfondimento  della  dinamica
delle  quote  di  mercato in questa specifica classe di collegamenti.
Inoltre,  in  considerazione del significativo impatto del fattore di
equivalenza  a  2  Mbit/s sulla misurazione dei volumi venduti, si e'
ritenuto  opportuno  condurre  l'analisi esclusivamente in termini di
ricavi.
   203.  Sono  state  poi considerate congiuntamente le tre classi di
velocita' digitale (media, alta ed altissima). Al fine di non ridurre
la  significativita' dei risultati ottenuti, questa fase dell'analisi
quantitativa  e'  stata condotta esclusivamente in termini di ricavi.
Infatti,  solo  in  tal modo si sono potuti superare i problemi, gia'
piu' volte evidenziati, causati dall'aggregazione di un insieme cosi'
eterogeneo di servizi.
   204.  Infine,  per giungere ad una stima delle quote per i mercati
trunk  e  terminating cosi' come definiti precedentemente, sono stati
inclusi  nel  calcolo  delle quote di mercato anche i ricavi relativi
alle linee analogiche ed alle basse capacita' digitali.
   205. Il modello di stima ha prodotto i seguenti risultati:
Bassa velocita' + |               |              |
     analogia     |Media velocita'|Alta velocita'|Altissima velocita'
---------------------------------------------------------------------
       123%       |      59%      |    27,5%     |       1,5%

                              Tabella 5
      Quota di mercato di TI nel mercato TERMINATING in ricavi
           ; 2002            |           1° settembre 2003
            96.1             |                 95.7
   Fonte elaborazione autorita' sui dati forniti dagli operatori


                              Tabella 6
         Quota di mercato di TI nel mercato TRUNK in ricavi
            2002            |           1° settembre 2003
            87.2            |                  87.5
   Fonte elaborazione autorita' sui dati forniti dagli operatori

   Le  tabelle  (5 e 6) mostrano valori molto elevati e stabili delle
quote  di mercato di TI in entrambi i mercati analizzati (terminating
e trunk).
   b) Criteri  aggiuntivi  di  valutazione  del potere di mercato nel
mercato  terminating.  Vincoli  che  agiscono  dal lato dell'offerta:
barriere   all'ingresso,   economie   di  scala,  di  densita'  e  di
diversificazione,   integrazione   verticale,  accesso  alle  risorse
finanziarie
   206.  Il  riscontro  di  eventuali posizioni di dominanza non puo'
prescindere   da   un'analisi   approfondita   delle  caratteristiche
economiche  dei  mercati  rilevanti  individuati.  Si ritiene che, in
relazione ai mercati terminating e trunk delle linee affittate, oltre
alla  dinamica  del  mercato ed all'ampiezza delle quote detenute dai
singoli  operatori,  i  criteri piu' importanti per la valutazione di
posizioni  dominanti siano: la dimensione delle barriere all'ingresso
 - ed in particolare la presenza di sunk costs, di economie di scala,
di  densita'  e  di  diversificazione  - l'integrazione verticale, la
difficolta'    nell'accesso   alle   risorse   finanziarie,   nonche'
l'esistenza  delle  barriere  che  agiscono dal lato della domanda di
mercato. Si ritiene, invece, che i vantaggi a livello tecnologico non
costituiscano  un  importante  elemento  di  valutazione del grado di
concorrenza  presente nei mercati in esame. La tecnologia sottostante
l'offerta  di  linee  affittate e' alquanto matura e nessun operatore
gode in maniera esclusiva o preferenziale di un tale beneficio.
   207.  La  presenza  di  elevate  barriere all'ingresso nel mercato
terminating  potrebbe  incoraggiare, in linea di principio, eventuali
condotte anticoncorrenziali da parte delle imprese in possesso di una
quota  di mercato significativa. Tali barriere, infatti, scoraggiando
le  nuove  imprese  ad  entrare,  riducono  la  possibilita'  per  la
concorrenza  potenziale  di  esercitare  un  vincolo  competitivo  ai
comportamenti di mercato delle imprese gia' esistenti.
   208. I principali ostacoli all'accesso al mercato in esame sono di
natura strutturale. Per poter offrire segmenti terminali, infatti, un
operatore deve sviluppare una rete capillare, il che richiede ingenti
investimenti difficilmente recuperabili in caso di uscita dal mercato
(sunk  costs) e  tempi  di  realizzazione  particolarmente lunghi. Si
tratta,  prevalentemente,  di  costi  di scavo, di posa dei cavi e di
acquisto   di  apparati,  ovvero  di  costi  che  Telecom  Italia  ha
prevalentemente  sostenuto  in  una  situazione  di  monopolio  e con
l'obiettivo  di servire il 100% dell'utenza potenziale. Viceversa gli
OLO,   che   sono  tuttora  nella  fase  di  sviluppo  delle  proprie
infrastrutture,  devono  valutare  la  convenienza  economica di tali
investimenti  che,  al  di  fuori di certe direttrici e di certe aree
geografiche,  potrebbe  essere piuttosto bassa. Rispetto alle reti di
backbone,  facilmente riconvertibili ad utilizzi e clienti diversi, i
segmenti  terminali di rete sono caratterizzati da un elevato livello
di  specificita'  rispetto  ai  clienti finali e, quindi, da maggiori
livelli  di  rischio data la scarsa probabilita' di sfruttare appieno
la  capacita'  nel corso della vita utile dell'investimento. Per tali
ragioni,   gli   investimenti   nelle   infrastrutture   di   accesso
costituiscono  ancora  un fenomeno piuttosto marginale, limitato alle
aree  geografiche  caratterizzate da una maggiore densita' di clienti
di  medio-grandi dimensioni e con esigenze avanzate di connettivita'.
In   alcune  aree  metropolitane,  un  solo  operatore  (Fastweb) sta
progressivamente  realizzando  un'infrastruttura  di accesso in fibra
ottica  relativamente  capillare.  Tuttavia,  va  rilevato  che  tale
operatore  ha  potuto  beneficiare  della  possibilita' di utilizzare
infrastrutture  civili  realizzate  a meta' degli anni '90 da Telecom
Italia nelle citta' maggiori (cfr. causa Seat Pagine Gialle  - Cecchi
Gori   Communications,  C.1458) per  l'offerta  di  servizi  di  tipo
televisivo,   nonche'   della  possibilita'  di  accedere  a  risorse
economiche  in  larga  misura  attraverso  un  processo di quotazione
avviato  in  una  fase  congiunturale particolarmente positiva per il
settore  delle  telecomunicazioni.  Si  ritiene, pertanto, che non vi
siano   elementi   oggettivi   per   affermare   che   tale   modello
(infrastruttura  FTTH) possa essere agevolmente replicato nel breve e
medio  periodo da parte di altri operatori, sia nelle stesse aree sia
in nuove aree.
   209. In base a quanto esposto precedentemente, si riconosce che le
infrastrutture   di   accesso   sono  difficilmente  replicabili  con
l'estensione e la capillarita' della rete di Telecom Italia.
   210.  La  presenza  nel  mercato  in  esame di ingenti economie di
scala,   di   densita'  e  di  diversificazione  determina  ulteriori
condizioni di vantaggio di cui beneficia Telecom Italia rispetto agli
operatori alternativi.
   211.    Le    tecnologie    sottostanti    la   realizzazione   di
un'infrastruttura  di  accesso  sono  caratterizzate  da  un  elevato
rapporto  tra  costi  fissi  e  costi variabili. La fornitura di tali
servizi  avviene,  pertanto, in un regime di rendimenti crescenti che
da'  luogo  ad  elevate  economie  di scala: all'aumentare dei volumi
venduti  si riducono progressivamente i costi unitari. La presenza di
economie  di scala traspare, inoltre, implicitamente dalle condizioni
di  offerta  sino  ad  oggi  praticate  agli utenti finali da Telecom
Italia,  che  prevedono,  infatti, l'applicazione di sconti a volume.
Tali  economie  di scala sono rese ancor piu' rilevanti dalle elevate
economie  di  densita'  facilmente  conseguibili  nella  fornitura di
segmenti  terminali  di linee affittate: il costo della fornitura del
servizio  in  esame  decresce  all'aumentare  del numero dei segmenti
terminali forniti in una determinata area geografica(20). L'esistenza
di  elevate  economie di densita' e' una delle principali ragioni per
le  quali  lo  sviluppo  di  infrastrutture  di accesso alternative a
quella  di Telecom Italia si sta realizzando nelle aree metropolitane
caratterizzate  da  una  maggiore  concentrazione di clienti business
(Milano,  Roma,  Torino).  Tuttavia, anche in tali aree, dove gli OLO
dispongono  di  propri  segmenti  terminali,  Telecom Italia possiede
ancora  una  base  di  utenti  significativamente  piu'  ampia che le
consente di sfruttare la propria rete in modo piu' efficiente.
   212.  La  fornitura  di  segmenti terminali consente di realizzare
anche  consistenti  economie  di  diversificazione.  Tali segmenti di
rete,  infatti,  possono essere utilizzati sia per fornire servizi di
linee  affittate  sia  per offrire altri servizi di telecomunicazione
(trasmissione  di dati, di voce e video) compatibilmente con la banda
disponibile.  L'entita'  di  tali economie dipende sia dalla gamma di
servizi  offerti,  sia dai volumi di tali servizi. Telecom Italia, ad
oggi,  e'  l'operatore  che  offre  la maggiore varieta' di servizi e
registra  volumi  che  sono  di  gran  lunga  superiori  a quelli dei
concorrenti.  E'  evidente,  quindi,  che  su  tale  mercato,  ancora
marginalmente  aperto  alla  concorrenza, lo sviluppo ed il lancio di
un'offerta  altrettanto  ampia  non sembra assolutamente alla portata
degli altri operatori.
   213.   Le  considerazioni  svolte  evidenziano  che,  sul  mercato
all'ingrosso  dei  segmenti terminali, le barriere legate all'entita'
degli  investimenti, nonche' alle economie di scala, di densita' e di
diversificazione sono consistenti.
   214.  L'unico  operatore  che  dispone  di  un' effettiva e totale
integrazione verticale lungo tutta la catena tecnica ed impiantistica
rimane  Telecom  Italia,  che  e'  in  grado  cosi' di beneficiare di
considerevoli vantaggi competitivi.
   215.  Un'impresa  integrata verticalmente, infatti, internalizza i
costi   di   transazione   e  dispone  di  maggiori  opportunita'  di
differenziazione   dei   propri   servizi   rispetto   a  quelli  dei
concorrenti.  A  cio' va aggiunta la possibilita' di appropriarsi dei
margini  di  profitto  e  di  controllare  l'intera catena di valore,
conseguendo  una maggiore qualita' del servizio ed un piu' alto grado
di  efficienza.  Oltre  a queste considerazioni, un altro fattore che
puo'   avvantaggiare   un   operatore   verticalmente   integrato  e'
rappresentato   dalla   riluttanza  di  alcuni  acquirenti  verso  un
approccio  di  tipo  multi-vendor.  Spesso,  infatti,  gli  operatori
preferiscono  acquistare  servizi di capacita' trasmissiva costituiti
da elementi che appartengono alla rete di un unico fornitore.
   216.  In  realta'  il  modello  di business che stanno cercando di
perseguire  gli  OLO e' quello dell'integrazione verticale. Tuttavia,
il  minor  livello  di  integrazione  raggiunto  rispetto a quello di
Telecom  Italia,  consente  loro  di beneficiare dei vantaggi ad essa
associati  con  minore  intensita'  poiche'  sono spesso costretti ad
acquistare inputs nel mercato all'ingrosso.
   217.    Per    le    imprese   di   piu'   recente   costituzione,
indipendentemente  dal  mercato  in  cui si troveranno ad operare, e'
molto  difficile  accedere  alle  risorse  finanziarie  nella  misura
necessaria  e a condizioni favorevoli. Il mercato dei capitali tende,
infatti,  a  discriminare  i nuovi entranti ed a favorire imprese con
una  tradizione  solida  ed  un  rating elevato. Questo avviene anche
all'interno  del  settore  delle  telecomunicazioni,  dove, peraltro,
negli  ultimi  anni  si e' registrato un marcato calo di interesse da
parte  degli investitori. E' evidente che Telecom Italia, grazie alle
sue  notevoli dimensioni, alla diversificazione delle attivita' ed ai
credit  ratings  favorevoli e' ritenuto un operatore poco rischioso e
puo'  accedere  al  credito  a condizioni piu' favorevoli rispetto ai
nuovi   entranti.   L'esposizione   finanziaria  raggiunta  da  molti
operatori  rende, invece, difficile reperire nuovi fondi in relazione
tanto al capitale di rischio quanto a quello di debito.
   c) Criteri  aggiuntivi  di  valutazione  del potere di mercato nel
mercato  terminating.  Vincoli  che  agiscono dal lato della domanda:
barriere al cambiamento e contropotere d'acquisto
   218.   Le   barriere  al  cambiamento  a  livello  wholesale  sono
generalmente  elevate  poiche' passare ad un nuovo fornitore comporta
spesso ritardi ed interruzioni del servizio per i clienti finali. Nel
caso  dei  servizi  di  linee affittate, tuttavia, questi disagi sono
piuttosto contenuti per via della maturita' e della standardizzazione
raggiunte  dalla tecnologia. Ad impedire materialmente il cambiamento
puo'   essere,  invece,  l'assenza  di  altri  fornitori.  Come  gia'
precedentemente  rilevato, lo sviluppo di reti alternative di accesso
non  ha  interessato in modo omogeneo e capillare l'intero territorio
nazionale,  e  si e' concentrato piuttosto sulle aree metropolitane a
maggiore  potenzialita' di mercato. Anche quando tali reti sono molto
estese  e  capillari,  l'area  metropolitana non e' mai integralmente
coperta  ed e' sempre necessaria l'ulteriore realizzazione del tratto
finale  di  collegamento  dalla  rete  alla  sede  dell'utente  (drop
d'utente).   Pertanto,   gli   operatori   che   vogliano  acquistare
all'ingrosso  un  segmento  terminale  possono  ritrovarsi facilmente
senza  opzioni  alternative  all'offerta  di  Telecom Italia. Occorre
aggiungere  che,  anche  nel  caso  in  cui  esista un'infrastruttura
alternativa  a  quella  di Telecom Italia, gli OLO, spesso, non hanno
alcun  interesse  a  vendere  all'ingrosso.  Il  modello  di business
sviluppatosi  sui  mercati  delle linee affittate e', infatti, quello
dell'integrazione   verticale  tra  servizi  wholesale  e  retail  e,
pertanto,  dell'autofornitura degli input necessari per realizzare la
propria  offerta  al  dettaglio.  Per  un  OLO  l'offerta nel mercato
all'ingrosso   di  segmenti  terminating  (date  la  lunghezza  e  la
capacita'  di  tali  collegamenti) non  soltanto  puo' rivelarsi poco
profittevole,  ma puo' portare al rischio di una maggiore concorrenza
sul  mercato  retail.  Anche  quando  cio'  non  avvenga  ed esistano
effettivamente  piu' offerte nel mercato all'ingrosso, possono essere
gli  operatori  stessi poco propensi ad adottare un approccio di tipo
multi-vendor,   preferendo,   piuttosto,   rivolgersi   ad  un  unico
fornitore.  Tale scelta puo', infatti, dare diritto a sconti a volume
ed  e' garanzia di maggiore omogeneita' del livello delle prestazioni
sull'intera   rete,   nonche'   di   riduzione   della   complessita'
nell'integrazione e gestione.
   219.  Inoltre,  un fornitore che detiene una quota consistente del
mercato  puo'  vedere  il  proprio  potere  di  mercato sensibilmente
ridotto qualora debba confrontarsi con una domanda che dispone di una
notevole  forza  contrattuale e negoziale. Solitamente questo avviene
quando  i  clienti  possono  minacciare in modo credibile di servirsi
altrove  e  hanno  dimensioni  tali che gli operatori non possono non
tenere  in  considerazione  i  volumi  da  essi  acquistati.  Per  le
considerazioni  esposte nel paragrafo precedente risulta evidente che
le  ridotte dimensioni dell'offerta wholesale di segmenti terminating
alternativa  a  quella di Telecom Italia rendono difficile ipotizzare
che  la domanda sia in grado di esercitare qualche forma di pressione
nel confronti del fornitore.
   d) Criteri  aggiuntivi  di  valutazione  del potere di mercato nel
mercato  trunk.  Vincoli che agiscono dal lato dell'offerta: barriere
all'ingresso,  economie  di scala, di densita' e di diversificazione,
integrazione verticale, accesso alle risorse finanziarie.
   220.  La presenza di elevate barriere all'ingresso nel mercato del
trunk  costituisce  un  importante  fattore  di vantaggio competitivo
degli operatori in possesso di una quota di mercato significativa.
   221.  Analogamente a quanto avviene per il mercato all'ingrosso di
segmenti  terminali,  l'ingresso  su  questo  mercato  e' ostacolato,
principalmente,   da   barriere  di  natura  strutturale  legate  sia
all'entita'  degli investimenti difficilmente recuperabili in caso di
uscita   dal  mercato  (sunk  costs) sia  alla  lunghezza  dei  tempi
necessari   per   la  realizzazione  della  rete.  Tuttavia,  occorre
precisare  che  gli  investimenti nella rete di trasporto, rispetto a
quelli nell'infrastruttura di accesso, sono caratterizzati da livelli
di  rischio piu' bassi, data la maggiore riconvertibilita' della rete
a  diversi  utilizzi  e  diversi  clienti.  Ad  oggi, lo sviluppo dei
backbone  e'  ancora  concentrato  lungo le direttrici principali, in
particolare  nei collegamenti tra le maggiori aree metropolitane e in
diverse  aree  del  Centro-Nord.  La maggior parte degli operatori ha
realizzato   tali  investimenti  sfruttando,  laddove  possibile,  le
infrastrutture civili disponibili sul territorio (strade, autostrade,
reti  ferroviarie, reti elettriche, reti gas), o coinvolgendo partner
locali  quali  le  aziende  municipalizzate. Lungo alcune direttrici,
quindi,  in particolare le piu' importanti in termini di richiesta di
capacita'  e  ricavi potenziali, e' possibile affermare che esiste un
certo  livello  di  concorrenza.  Tuttavia,  e'  altrettanto vero che
rimangono  aree  estese in cui lo sviluppo di reti alternative non ha
avuto  luogo  ed e' difficile ipotizzare che avvenga, per lo meno nel
breve periodo.
   222.   Per  l'insieme  delle  considerazioni  esposte,  anche  con
riferimento  ai  segmenti  trunk,  si riconosce che l'estensione e la
capillarita'  della  rete  di Telecom Italia sia ancora difficilmente
replicabile.
   223.  Inoltre, il vantaggio di Telecom Italia nel mercato in esame
e'  ulteriormente rafforzato dalla presenza di economie di scala e di
diversificazione. Come gia' sottolineato nell'analisi del mercato dei
segmenti  terminali, nella fornitura di servizi di linee affittate si
producono  consistenti  economie  di  scala  e  di  diversificazione.
L'elevato rapporto tra costi fissi e costi variabili che caratterizza
la  tecnologia sottostante alla fornitura di tali servizi da' origine
a    consistenti    economie   di   scala:   una   volta   realizzata
l'infrastruttura  di  trasporto,  all'aumentare  dei  volumi  o della
capacita'  venduta  si  riducono,  infatti,  progressivamente i costi
unitari.  Tali  economie sono sicuramente accessibili anche agli OLO,
ma grazie alla propria quota di mercato Telecom Italia e' in grado di
sfruttarle in modo piu' efficiente.
   224.  Queste  considerazioni  sono valide anche relativamente alle
economie  di  diversificazione,  generate dall'utilizzo della rete di
telecomunicazione  per  la fornitura di una molteplicita' di servizi.
Solo  una  parte  della capacita' totale dei circuiti viene usata per
fornire servizi di linee affittate, per cui i costi ad essi associati
sono  condivisi  da piu' prodotti. Di tali economie puo' teoricamente
beneficiare  tanto  Telecom Italia, quanto gli OLO. Tuttavia, Telecom
Italia,  vendendo  una piu' ampia gamma di servizi e volumi maggiori,
si  ritrova  anche  in  questo  caso,  a  poter beneficiare in misura
maggiore dei vantaggi derivanti da tali economie.
   225.  Relativamente  ai benefici di cui puo' disporre un operatore
integrato   verticalmente   ed  ai  relativi  effetti  sul  grado  di
concorrenza  del mercato in esame, valgono le medesime considerazioni
svolte nell'analisi del mercato terminating.
   e) Criteri  aggiuntivi  di  valutazione  del potere di mercato nel
mercato  trunk. Vincoli che agiscono dal lato della domanda: barriere
al cambiamento e contropotere d'acquisto
   226.  Come  precedentemente  affermato,  per  quanto  riguarda  il
mercato  terminating,  le barriere al cambiamento a livello wholesale
sono  generalmente  elevate  poiche' il cambiamento di fornitore puo'
facilmente  comportare  ritardi  e  interruzioni  del  servizio per i
clienti  finali.  Tuttavia, anche per il mercato trunk, questi disagi
sono   piuttosto   contenuti   per   via   della  maturita'  e  della
standardizzazione   raggiunte   dalla  tecnologia  ed  il  principale
ostacolo  al cambiamento potrebbe, invece, derivare dalla mancanza di
reali alternative.
   227.   Sebbene,   negli   ultimi  anni  si  sia  assistito  ad  un
considerevole  sviluppo  di  reti  di  trasporto  di  lunga  distanza
(backbone) degli  OLO,  tali  reti  non sono state realizzate in modo
capillare  ed  omogeneo  lungo  il territorio nazionale, ma collegano
essenzialmente  le  principali  aree  metropolitane, privilegiando il
Centro-Nord  rispetto  al  Sud  di Italia. Gli operatori che vogliano
acquistare  un  segmento  trunk  possono  ritrovarsi,  quindi,  senza
opzioni  alternative  all'offerta di Telecom Italia. Inoltre, come si
e' detto nella sezione relativa al mercato terminating, il modello di
business  prevalente  sui  mercati  delle  linee  affittate e' quello
dell'integrazione   verticale  tra  servizi  wholesale  e  retail  e,
pertanto,  dell'autofornitura  degli  input  necessari per realizzare
l'offerta  al  dettaglio. Nel caso di aumento dell'offerta di servizi
di   capacita'  tramissiva  a  livello  wholesale,  cresce  anche  la
concorrenza  sul mercato retail, per cui gli operatori, in assenza di
un  obbligo  regolamentare,  possono  essere  poco propensi a vendere
all'ingrosso. Tuttavia, rispetto al caso dei segmenti terminating, la
vendita a livello wholesale di segmenti trunk e' sicuramente in grado
di  generare  margini  di  profitto piu' ampi. Un'altra opzione per i
clienti   potrebbe   essere   quella  dell'autofornitura.  Come  gia'
ricordato  pero', ad eccezione delle principali direttrici, la scelta
di   dotarsi   di   infrastrutture   proprietarie   spesso   non   e'
economicamente  conveniente.  Inoltre,  anche in questo caso, possono
essere gli operatori stessi poco propensi ad adottare un approccio di
tipo  multi-vendor,  preferendo  piuttosto  rivolgersi  ad  un  unico
fornitore.  Tale scelta puo', infatti, dare diritto a sconti a volume
ed  e' garanzia di maggiore omogeneita' del livello delle prestazioni
sull'intera  rete,  nonche'  di  riduzione  della  complessita' delle
attivita' di gestione.
   228.  Infine,  considerato  che  la  domanda  di  linee  affittate
all'ingrosso e' generata da un numero limitato di operatori (si pensi
all'incidenza  degli  acquisti  da  parte  degli operatori mobili sul
totale) si potrebbe pensare che la domanda sia in grado di esercitare
qualche  forma  di pressione nei confronti dell'offerta. Tuttavia, in
considerazione del fatto che una quota rilevante della domanda totale
puo'  essere  effettivamente  soddisfatta  solo  da  un  fornitore in
possesso  di  un  network  capillare  (si consideri che gli operatori
mobili  necessitano  di  capacita'  dedicata  per connettere i propri
apparati  trasmissivi  SBR   - omogeneamente  diffusi  sul territorio
nazionale) il  presunto  contropotere  della  domanda  in pratica non
risulta efficace.

                             CONCLUSIONI

   229. In considerazione dell'elevato livello delle quote di mercato
detenute  da  TI  sia  nel  mercato  trunk sia in quello terminating,
nonche'  delle valutazioni relative agli altri criteri indicati dalle
linee  guida,  si  ritiene  che TI detenga un significativo potere di
mercato in entrambi i mercati della capacita' dedicata wholesale.
   6   Si  condivide  la  valutazione  dell'Autorita'  in  merito  al
significativo  potere  di  mercato  detenuto  da  Telecom  Italia nei
mercati dei segmenti terminali e dei segmenti trunk?

   4.2.1. Le osservazioni degli operatori
   230.   Telecom  Italia  non  condivide  le  conclusioni  raggiunte
dall'Autorita'  in  merito  alla valutazione del grado di concorrenza
nei mercati dei segmenti di terminazione e dei segmenti trunk.
   Tale  operatore  ha  riscontrato  la  necessita' di distinguere il
significativo potere di mercato tra diversi ambiti geografici a causa
di  diverse  condizioni  concorrenziali.  A  tale  riguardo lo stesso
operatore  ritiene  che sulla base dell'elevata pressione competitiva
rilevata  non  sussistano  i  presupposti  per  l'identificazione  di
operatori SMP nei seguenti mercati:
    - mercato  dei  segmenti  terminali  di  linee  affittate  per le
velocita' a 34 Mbit/s e superiori;
    - mercato  dei  segmenti  terminali  di  linee  affittate  per le
velocita' fino a 2 Mbit/s nei 6 principali distretti (Milano, Torino,
Genova, Bologna, Roma e Napoli);
    - mercato dei segmenti trunk per tutte le tratte.
   231.  Gli  operatori  Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali,
Vodafone  Omnitel,  Welcome  Italia  e  Wind  hanno, invece, espresso
osservazioni    favorevoli    all'orientamento    dell'Autorita'   di
identificare  Telecom  Italia  quale  unico  operatore  detentore  di
significativo  potere di mercato all'interno dei mercati dei segmenti
trunk e terminating.

   4.2.2. Le conclusioni dell'Autorita'
   232.   Le   osservazioni  espresse  dalla  quasi  totalita'  degli
operatori   nell'ambito   della  consultazione  pubblica  condividono
l'orientamento  dell'Autorita'  di  identificare Telecom Italia quale
unico  operatore detentore di significativo potere di mercato sia nel
mercato n. 13 sia nel mercato n. 14.
   233. La valutazione del significativo potere di mercato dipende da
variabili  strutturali  del  mercato  stesso  e  da  aspetti legati a
comportamenti attuabili dagli operatori in esso presenti.
   234.  La  struttura  del  mercato  e' data dalle quote di mercato,
dalla  presenza  di  barriere  all'ingresso  e  all'uscita nonche' da
economie  di scala, di integrazione veriticale, ecc. Una struttura di
mercato  altamente  concentrata  non  implica  di  per se' assenza di
contendibilita'  se  nessun operatore in esso presente e' in grado di
agire indipendentemente dai concorrenti e dai consumatori.
   235.  L'Autorita'  ha  fornito nel capitolo 3 dell'Allegato B alla
delibera  n.  153/05/CONS  un'analisi  dettagliata  del significativo
potere  di  mercato di mercato detenuto da Telecom Italia nei mercati
n. 13 e 14.
   236.  Per quanto attiene il mercato n. 13, il significativo potere
di  mercato e' dato oltre che da una struttura di mercato concentrata
anche  dalla  capacita'  di Telecom Italia di agire indipendentemente
dai  concorrenti e dai consumatori in termini di determinazione delle
condizioni   economiche   e  di  fornitura  praticabili  ai  segmenti
terminating.  La  domanda  di segmenti terminating presenta, infatti,
elementi  di rigidita' al variare del prezzo in ragione del fatto che
Telecom   Italia   e'  l'unico  operatore  nazionale  a  disporre  di
infrastrutture  di  rete  di  accesso  capillarmente  distribuite sul
territorio  nazionale. Gli operatori interconnessi, inoltre, non sono
ancora  in  grado di fornire una rete alternativa di trasporto locale
(MAN) tale  da  coprire l'intero territorio nazionale nel rilegamento
degli  stadi  di  linea. La presenza di barriere all'entrata e uscita
tipiche  del  mercato  n. 13 non consente altresi' un'efficacia delle
cosiddette  azioni  hit  and  run  attraverso  le quali gli operatori
potrebbero entrare nel mercato in tempi relativamente brevi, offrendo
servizi  a  prezzi  inferiori  rispetto  a quelli vigenti all'atto di
ingresso  sul  mercato,  ed  uscire  dallo  stesso  senza sostenere i
cosiddetti  sunk  costs nel caso in cui l'operatore dominante dovesse
mettere in atto politiche di prezzi al ribasso in risposta all'azione
degli operatori concorrenti.
   237.  L'unico  operatore  di rete fissa contrario all'orientamento
espresso  dall'Autorita'  in  merito  alla  valutazione  del grado di
dominanza  ha  addotto  come  principale  motivazione  all'assenza di
significativo  potere di mercato la suddivisione del mercato n. 13 in
aree   geografiche   competitive   e  non  competitive  (6  distretti
telefonici  e  resto del Paese) nonche' in collegamenti trasmissivi a
bassa  e media-alta velocita'. In particolare, tale operatore ritiene
che  nei  collegamenti  ad  alta  velocita'  esiterebbe un livello di
concorrenza   tale   da   non   identificare   alcun   operatore  con
significativo potere di mercato.
   238.  L'Autorita'  nelle  valutazioni che precedono, relative alla
definizione  del  mercato,  non  ha  ritenuto opportuno segmentare il
mercato  n.  13  in  base  alle diverse capacita' trasmissive, ne' in
relazione  a  perimetri  geografici  diversi  dall'ambito  nazionale.
Conseguentemente   rimangono   valide   le   valutazioni   effettuate
dall'Autorita'  nel  documento di consultazione pubblica in merito al
significativo   potere   di   mercato   espresse  nella  proposta  di
provvedimento   ed   in   particolare   le   considerazioni  relative
all'analisi  della  struttura  di  mercato  in termini di presenza di
significative  barriere  all'entrata  e  uscita,  nonche' di quote di
mercato  ed  economie  di  scala  e diffusione sfruttabili da Telecom
Italia e non dagli altri operatori presenti sul mercato.
   239.  Le  osservazioni ricevute dall'unico operatore di rete fissa
contrarie all'identificazione di Telecom Italia quale unico operatore
dominate  non  hanno fornito pertanto elementi di valutazione tali da
modificare  gli orientamenti espressi nella proposta di provvedimento
da  parte  dell'Autorita'  in  quanto  la valutazione dell'assenza di
dominanza  e'  stata  focalizzata  da  tale  operatore su segmenti di
mercato  caratterizzati  da  alte  capacita'  trasmissive e da ambiti
geografici ristretti ai sei principali distretti telefonici.
   240.  Giova  infatti  rilevare che il potere di mercato di Telecom
Italia  e'  esercitabile  anche  nel  caso  di  offerta  di  segmenti
terminali  ad alta capacita' nei sei principali distretti italiani. A
questo  proposito  si  sottolinea  che grazie alle attuali tecnologie
trasmissive,  la  rete  di  distribuzione in rame detenuta da Telecom
Italia  e capillarmente distribuita sull'intero territorio nazionale,
e' in grado di soddisfare richieste di segmenti terminating
   con  capacita'  trasmissive  superiori  ai  28 Mbps. Inoltre si fa
rilevare  che  nessun  operatore  co-locato  negli  stadi di linea di
Telecom  Italia nei sei principali distretti italiani, e' in grado di
fornire  una  valida  alternativa  all'offerta  di segmenti terminali
della  stessa  Telecom  Italia. Gli operatori che raccolgono linee di
accesso, attraverso le reti MAN, non necessariamente sono presenti in
tutti  gli  stadi  di  linea e anche laddove ricevessero richieste di
segmenti  terminali  da terzi operatori difficilmente conseguirebbero
una   congrua   remunerazione   degli   investimenti   da  un'offerta
all'ingrosso  di  segmenti  terminali.  In particolare, gli operatori
alternativi  che  intendono raggiungere gli stadi di linea di Telecom
Italia  devono sostenere ingenti investimenti per la realizzazione di
reti MAN e di predisposizione dei siti nei quali co-locarsi. A questo
si devono aggiungere i costi di attivazione e noleggio delle linee di
Telecom   Italia,   le  quali  a  loro  volta  sono  gravate  da  una
significativa   quota  di  costi  specifici  per  la  gestione  degli
operatori   (fatturazione,   customer   care,  ecc.) da  parte  della
divisione  wholesale  di Telecom Italia. E' pertanto evidente che gli
operatori  alternativi  presenti  negli  stadi  di  linea  delle  sei
principali  province italiane non sono in grado di recuperare i costi
e  di conseguire un ritorno sugli investimenti attraverso una vendita
all'ingrosso dei segmenti terminali.
   241.  Il  potere  di  mercato  di  Telecom  Italia nei mercati dei
segmenti terminating e trunk e' dato anche dagli elevati investimenti
necessari  alla  realizzazione ed interconnessione delle reti i quali
costituiscono   una   barriera   all'ingresso   nei   mercati.   Tali
investimenti, infatti, richiedono parita' nelle condizioni economiche
di accesso ai mezzi finanziari. Al riguardo, rispetto alle imprese di
grandi  dimensioni, le piccole e medie imprese (PMI) o nuove entranti
sopportano  vincoli maggiori in termini di costo e disponibilita' dei
finanziamenti.  Diversamente da Telecom Italia gli altri operatori di
rete  fissa  non  sono  in  grado  di  reperire fondi sui mercati dei
capitali  se non in casi eccezionali e in misura molto limitata. Tali
operatori  devono  pertanto  attingere  a fonti di finanziamento come
credito  bancario  o  a  forme di finanziamento esterno piu' costose.
Piu'   in  particolare,  gli  operatori  alternativi  di  rete  fissa
dispongono  di  minori  attivita'  da offrire in garanzia ed hanno un
rischio  di  insolvenza e di mercato superiori alle imprese di grandi
dimensioni  consolidate  nei  mercati.  Anche  nel  caso  in  cui gli
operatori  alternativi  fossero in grado di reperire mezzi finanziari
sui  mercati di capitali sia il tasso di remunerazione del debito sia
il   tasso   di   remunerazione   del   capitale   proprio  sarebbero
significativamente piu' elevati rispetto a quelli di Telecom Italia e
influenzerebbero in modo negativo la realizzazione di investimenti.
   242.  Per quanto riguarda i segmenti trunk, l'Autorita' rileva che
gli   operatori  concorrenti  a  Telecom  Italia  non  dispongono  di
infrastrutture  di  rete  di  lunga  distanza per tutte le principali
direttrici.  Affinche'  possa essere garantita una valida alternativa
all'offerta   di  segmenti  trunk  di  Telecom  Italia  su  tutto  il
territorio  nazionale, un generico operatore si dovrebbe rivolgere in
modo  combinato  a 9 operatori di rete fissa sostenendo elevati costi
di    transazione    oltre   ai   costi   fissi   e   variabili   per
l'interconnessione  tra  le differenti reti degli operatori necessari
per  fruire  dei  segmenti  trunk. Giova comunque rilevare che i nove
operatori  alternativi  a Telecom Italia non sono in grado di servire
con  la  propria  rete  di  trasporto  di  lunga  distanza  tutte  le
direttrici  nazionali,  per  le quali l'unico fornitore resta tuttora
Telecom Italia.
   243.  La presenza di uno o piu' operatori alternativi per una data
direttrice di traffico non implica di per se' che per tale direttrice
non esiste un operatore con significativo potere di mercato.
   Dall'analisi della domanda risulta, infatti, che Telecom Italia e'
ancora  l'operatore  detentore  di  significativo  potere  di mercato
nell'offerta   all'ingrosso   dei  segmenti  trunk.  Anche  dal  lato
dell'offerta  Telecom  Italia  rappresenta  il  maggior operatore che
realizza  autoproduzione  di  segmenti  trunk per il completamento di
servizi finali.
   244.  Valgono  infine  le  stesse  considerazioni formulate per il
mercato  n.  13,  in merito al fatto che il mercato trunk puo' essere
definito  solo  potenzialmente  contendibile in quanto la presenza di
barriere  all'ingresso  e  uscita dal mercato sono ancora rilevanti e
tali  da  impedire  azioni  competitive  di  tipo  hit  and  run  nel
breve-medio periodo.
   245.  Ciononostante, l'Autorita' ha rilevato che diversi operatori
di   rete   fissa   alternativi   a   Telecom  Italia  dispongono  di
infrastrutture  di  rete  per  il  trasporto di lunga distanza per il
completamento  di  sevizi  finali  che  potrebbero  essere  impiegate
gradualmente anche in offerte all'ingrosso verso operatori terzi.
   246.  L'Autorita'  sulla  base  di  quanto  premesso e richiamando
espressamente  le  valutazioni  effettuate  nei  punti  da  120 a 184
dell'Allegato  B  alla  delibera n. 153/05/CONS, ritiene pertanto che
Telecom  Italia  sia  l'unico  operatore  detentore  di significativo
potere di mercato nella fornitura di segmenti terminating e trunk.
   5.  Definizione degli obblighi per le imprese che dispongono di un
significativo potere di mercato

   5.1. Premessa
   247.  I  segmenti  di  terminazione  e  i  segmenti trunk di linee
affittate  appartengono  a mercati rilevanti distinti e rappresentano
beni  intermedi  necessari  agli operatori al fine di fornire servizi
all'ingrosso e al dettaglio di telecomunicazioni, tra cui il servizio
di linee affittate.
   248.   All'interno  dei  due  mercati  a  monte  dei  segmenti  di
terminazione  e  dei  circuiti  interurbani  di  linee  affittate (di
seguito  anche  terminating  e  trunk),  Telecom  Italia  e'  l'unico
operatore  detentore  di  significativo  potere  di  mercato ai sensi
dell'art. 17 del Codice.
   249.  Al fine di prevenire comportamenti anticompetitivi derivanti
dalla  dominanza  di  Telecom  Italia  all'interno  di  tali  mercati
all'ingrosso,  afferenti  l'accesso e l'interconnessione, l'Autorita'
puo'   imporre   obblighi   di   trasparenza,   non  discriminazione,
separazione  contabile, accesso e uso di determinate risorse di rete,
controllo dei prezzi e contabilita' dei costi.
   250.  L'art. 5 comma 4 del Codice prevede che gli obblighi imposti
dall'Autorita',  in seguito alla designazione di significativo potere
di mercato in capo a un operatore, siano proporzionati e giustificati
alla  luce  degli  obiettivi e principi dell'attivita' regolamentare,
stabiliti dagli articoli 4 e 13 del Codice stesso.
   251.   Nell'ambito   dei  mercati  all'ingrosso  dei  segmenti  di
terminazione  e  di  segmenti  trunk di linee affittate, gli obblighi
regolamentari imposti dall'Autorita' sono volti a:
    - prevenire distorsioni e restrizioni della concorrenza;
    - incoraggiare  gli  investimenti  infrastrutturali  efficienti e
sostenibili nonche' l'innovazione tecnologica;
    - garantire   l'accesso  e  l'interconnessione  per  le  reti  di
comunicazione elettronica a larga banda;
    - garantire  la non discriminazione nel trattamento delle imprese
che offrono reti e servizi di comunicazioni;
    - garantire   l'accesso  al  mercato  delle  reti  e  servizi  di
comunicazioni   elettroniche   secondo   criteri   di   obiettivita',
trasparenza, non discriminazione e proporzionalita';
    - garantire il rispetto del principio di neutralita' tecnologica.

   5.2.	Obblighi  in  materia  di  accesso  e  di  uso di determinate
risorse di rete ai sensi dell'art. 49
   a) Segmenti terminali
   252.  Nell'ambito  dell'analisi  di  mercato, i segmenti terminali
sono  stati  definiti,  come quella parte di circuito dedicato tra il
punto  terminale  di  rete ed il primo nodo RED di secondo livello di
Telecom Italia.
   253.  Le  risultanze  dell'analisi  relativa  all'accertamento del
grado  di  potere  di  mercato  hanno evidenziato che Telecom Italia,
oltre  a  detenere  una  quota  di  mercato nell'offerta dei segmenti
terminali  superiore  al 95%, dispone anche di infrastrutture di rete
economicamente  non  replicabili  dagli  operatori che concorrono nei
mercati a valle di linee affittate e negli altri mercati all'ingrosso
di  telecomunicazione  per  i  quali  i  segmenti terminali sono beni
intermedi  essenziali.  La  dominanza  in  tale  mercato all'ingrosso
potrebbe  essere  fonte  di  comportamenti  esclusivi  dell'operatore
dominante  nei  confronti  di  altri operatori che intendono accedere
all'offerta di segmenti di terminazione sia per la fornitura di linee
affittate   retail   sia   per  la  fornitura  di  altri  servizi  di
telecomunicazione,  e  dunque,  di riflesso, potrebbe danneggiare gli
interessi degli utenti finali.
   254. L'Autorita' ritiene che, anche al fine di prevenire possibili
comportamenti  anticompetitivi  nel mercato all'ingrosso dei segmenti
di  terminazione,  Telecom Italia debba essere soggetta agli obblighi
previsti  dall'art.  49  del  Codice  e che debba pertanto offrire il
servizio  di  segmenti  terminali  formulando  condizioni tecniche ed
economiche  accessibili  a  tutti  gli  operatori  di  comunicazioni,
indipendentemente dalla finalita' d'uso.
   255.  La fornitura di segmenti di terminazione da parte di Telecom
Italia   deve   prevedere  la  consegna  del  circuito  all'operatore
richiedente al massimo ad un nodo RED di secondo livello presente nel
bacino  trasmissivo  regionale  relativo  al  punto terminale di rete
ovvero,     laddove     esplicitamente    richiesto    dall'operatore
interconnesso,  ad  uno  qualsiasi  dei  RED di livello inferiore nel
medesimo   bacino   regionale.   L'operatore  richiedente  per  poter
raccogliere   il   segmento  terminating  richiesto  dovra',  dunque,
interconnettere  la propria rete al nodo di consegna prescelto; a tal
fine Telecom Italia deve rendere accessibile il servizio di flusso di
interconnessione  gia'  previsto  per  l'interconnessione  alla  rete
telefonica pubblica.
   256.  Le  velocita' trasmissive e le interfacce al punto terminale
di  rete  fornite  da  Telecom  Italia  devono  essere  tutte  quelle
necessarie alla replicabilita' dell'attuale offerta di Telecom Italia
di circuiti diretti analogici e numerici al dettaglio. In particolare
Telecom  Italia  deve garantire per i segmenti terminali la fornitura
delle  velocita'  trasmissive  e  delle  interfacce  approvate con la
delibera n. 440/03/CONS.
   257.  In  considerazione dell'uso dei segmenti di terminazione per
fornire  linee  affittate  a  livello  retail,  Telecom  Italia  deve
prevedere delle condizioni tecniche di fornitura del servizio tali da
consentire  la realizzazione delle prestazioni aggiuntive attualmente
previste  nell'offerta  di linee affittate wholesale, con particolare
riferimento   ai   collegamenti   multipunto  per  CDA  e  CDN,  alle
prestazioni  di  protezione  con  diversita'  di  percorso fisico, di
instradamento  e di apparato ed ai servizi aggiuntivi di rete privata
virtuale dedicata (RPV-D).
   258.   In  considerazione  del  significativo  potere  di  mercato
detenuto  da Telecom Italia nel mercato dei segmenti di terminazione,
l'Autorita'   ritiene  che  l'imposizione  degli  obblighi  stabiliti
dall'art.  49  del  Codice  siano proporzionati anche tenuto conto di
quanto previsto dal comma 3 dell'art. 49 stesso.
   259.  In  particolare i principali ostacoli all'accesso al mercato
in  esame  sono  di  natura  strutturale.  Per poter offrire segmenti
terminali,  infatti, un operatore deve sviluppare una rete capillare,
il che richiede ingenti investimenti difficilmente recuperabili anche
nel  lungo  periodo e soprattutto in caso di uscita dal mercato (sunk
costs).  Si  tratta,  prevalentemente, di costi di scavo, di posa dei
cavi e di acquisto di apparati, ovvero di costi che Telecom Italia ha
prevalentemente  sostenuto  in  una  situazione  di  monopolio  e con
l'obiettivo di servire il 100% dell'utenza potenziale.
   260.  La  presenza  nel  mercato  in  esame di ingenti economie di
scala,  di  densita'  e  di  diversificazione determina condizioni di
vantaggio  di  cui  beneficia  Telecom Italia rispetto agli operatori
alternativi.  In  conclusione, non si prevede nel medio/lungo periodo
la  replicabilita'  delle  infrastrutture  di  accesso  da  parte  di
operatori interconnessi con l'estensione e la capillarita' della rete
di  Telecom  Italia  al  fine  di rendere piu' competitive le proprie
offerte di mercato.
   261.  L'imposizione  degli  obblighi  derivanti  dai  commi  1 e 2
dell'art.  49  nei confronti dell'offerta di segmenti di terminazione
all'ingrosso  di  Telecom  Italia  non richiede investimenti iniziali
aggiuntivi  in  quanto  la capacita' disponibile di Telecom Italia e'
particolarmente  capillare  in  termini  di diffusione sul territorio
nazionale.  Il servizio in oggetto ricade, per natura impiantistica e
per  condizioni  di offerta, nell'ambito di servizi all'ingrosso gia'
attualmente forniti da Telecom Italia, quali i circuiti parziali e le
linee  affittate  wholesale.  Tali  investimenti,  peraltro, non sono
soggetti  ad  uno  specifico  rischio  di  impresa  diverso da quello
previsto   per   il  tasso  di  remunerazione  del  capitale  fissato
dall'Autorita'  sulla  base delle modalita' previste dall'Allegato B1
alla delibera n. 415/04/CONS.
   b) Segmenti trunk
   262.  Nell'ambito  dell'analisi  di mercato, i segmenti trunk sono
stati  definiti,  come quella parte di circuito dedicato tra due nodi
RED  di  secondo  livello appartenenti a bacini trasmissivi regionali
distinti.
   263.  Sebbene  si  rilevi  la  presenza di infrastrutture di altri
operatori  interconnessi  ai  medesimi  nodi  in  grado  di formulare
offerte   di  capacita'  in  ambito  interregionale,  Telecom  Italia
rappresenta  ancora  l'operatore  che  dispone  del  massimo grado di
infrastrutturazione  anche per tale segmento di offerta. L'analisi di
mercato ha individuato Telecom Italia quale unico operatore dominante
in  grado di sfruttare le economie di scala e di diffusione derivanti
dall'offerta all'ingrosso dei circuiti trunk di linee affittate.
   264.   Per   le  stesse  motivazioni  espresse  al  paragrafo  a),
l'Autorita' ritiene che, al fine di prevenire possibili comportamenti
anticompetitivi  nel mercato all'ingrosso dei segmenti trunk, Telecom
Italia  debba essere soggetta agli obblighi previsti dall'art. 49 del
Codice  e  che debba, pertanto, offrire un servizio di segmenti trunk
cui possano accedere tutti gli operatori di comunicazioni per offrire
sia  servizi  al  dettaglio  sia  per  realizzare  altri  servizi  di
telecomunicazioni.
   265.  La  fornitura  di  capacita'  nella tratta di trasporto, non
comporta  nel medio termine, da parte di Telecom Italia, investimenti
infrastrutturali  ed  attivita'  di  ampliamento di risorse e che non
possano  rientrare  nella  normale  pianificazione  di  rete che essa
effettua per se stessa.
   266.  La  fornitura  di  segmenti trunk da parte di Telecom Italia
deve  garantire  che  un  operatore  possa  trasportare  il  traffico
relativo  ad  un dato bacino trasmissivo regionale convogliato presso
un nodo RED di secondo livello di Telecom Italia fino a un altro nodo
RED  di  secondo  livello di Telecom Italia relativo ad un differente
bacino  regionale.  L'operatore  richiedente  per poter utilizzare il
servizio  trunk  dovra',  dunque,  interconnettere la propria rete ad
entrambi  i  nodi  di  Telecom Italia; a tal fine Telecom Italia deve
rendere  accessibile  il  servizio di flusso di interconnessione gia'
previsto per l'interconnessione alla rete telefonica pubblica.
   267.  Le  velocita' trasmissive e le interfacce fornite da Telecom
Italia  per  i  segmenti  trunk devono essere tutte quelle necessarie
alla   replicabilita'  dell'attuale  offerta  di  Telecom  Italia  di
circuiti  diretti  analogici  e  numerici retail. Telecom Italia deve
quindi  garantire la fornitura di tutte le velocita' trasmissive e le
interfacce  approvate con la delibera n. 440/03/CONS, prevedere delle
condizioni  tecniche  di  fornitura  del  servizio tali da consentire
all'operatore   interconnesso   la  realizzazione  delle  prestazioni
aggiuntive  attualmente  previste  nell'offerta  di  linee  affittate
wholesale, con particolare riferimento ai collegamenti multipunto per
CDA  e CDN, alle prestazioni di protezione con diversita' di percorso
fisico,  di  instradamento  e di apparato ed ai servizi aggiuntivi di
rete privata virtuale dedicata (RPV-D).
   268.   In  considerazione  del  significativo  potere  di  mercato
detenuto da Telecom Italia nel mercato dei segmenti di trunk di linee
affittate,  l'Autorita'  ritiene  che  l'imposizione  degli  obblighi
stabiliti  dall'art.  49  del Codice siano proporzionati anche tenuto
conto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 49 stesso. A tal fine,
la  proporzionalita'  degli  obblighi  imposti  per  la fornitura dei
segmenti trunk di linee affittate e' giustificata, tra l'altro, dalle
valutazioni  sulle  barriere  all'entrata  descritte nell'analisi sul
significativo potere di mercato.
   c) Servizio di flussi di interconnessione
   269. Come evidenziato nei punti precedenti, l'offerta di flussi di
interconnessione, inteso come un circuito trasmissivo che collega una
sede  di Telecom Italia con la sede dell'operatore alternativo e gia'
prevista  per  il  collegamento  della rete telefonica dell'operatore
alternativo  alla  rete  di  Telecom  Italia, rappresenta un servizio
accessorio  essenziale alla fornitura di tutti i servizi all'ingrosso
per  i  quali  Telecom  Italia  riceve  obblighi  regolamentari,  con
particolare  riferimento,  non  soltanto  ai  servizi dei mercati dei
segmenti di linee affittate (segmenti trunk e segmenti terminali), ma
anche  ovviamente  al  traffico  telefonico (raccolta, terminazione e
transito),  ai  servizi  di  accesso  a  banda  larga  ed all'accesso
disaggregato alle coppie in rame (unbundling del local loop).
   270.  In  mancanza  di  tale prestazione accessoria, gli operatori
alternativi  per  poter  utilizzare i servizi all'ingrosso offerti da
Telecom Italia dovrebbero raggiungere tutte le sedi di centrale e gli
stadi  di  linea  di  Telecom  Italia  con infrastrutture trasmissive
proprie   sostenendo,   oltre   ai  costi  di  co-locazione,  ingenti
investimenti  infrastrutturali  in scavi e portanti. Inoltre, in tale
scenario,  a  causa  degli  evidenti  limiti  fisici  degli  spazi in
centrale,  ad  alcuni  operatori  potrebbe restare precluso l'accesso
diretto  ai  servizi di Telecom Italia; tali operatori risulterebbero
pertanto discriminati rispetto ai primi arrivati e costretti a scelte
impiantistiche inefficienti.
   271.  Cio'  premesso, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba
continuare  ad  offrire  le  tipologie  di flussi di interconnessione
attualmente  previste  nell'  Offerta  di  Riferimento, consentendone
l'uso  per  la  raccolta  del  traffico relativo ai servizi wholesale
citati  nel precedente punto ed estendendone, con le dovute modifiche
tecniche ed economiche, l'utilizzo anche al caso di rilegamento degli
stadi  di  linea  ove  sono disponibili servizi wholesale con le sedi
degli  operatori.  Conseguentemente,  il  servizio  di  prolungamento
dell'accesso anche tramite canale numerico viene ad essere sostituito
dalla  fornitura  del  servizio  di flusso di interconnessione esteso
allo stadio di linea.
   272.  Un'altra tipologia di servizio che condivide con i flussi di
interconnessione   sia   le   infrastrutture  impiantistiche  sia  le
caratteristiche  della  domanda sono i circuiti di accesso alle Cable
Station  che rilegano le centrali Telecom Italia a cui si attestano i
cavi sottomarini dei Carrier internazionali alle sedi degli operatori
concorrenti.  L'Autorita'  rileva  che tali circuiti rappresentano un
elemento  essenziale  per  la  fornitura  di  servizi di terminazione
internazionale;  eventuali restrizioni alla fornitura dei circuiti di
accesso  alle  Cable  Station  si rifletterebbero sulle condizioni di
offerta  dei  servizi  di  trasporto  internazionale  degli operatori
concorrenti. Analogamente al caso dei flussi di interconnessione, per
carenza  di spazi di co-locazione, sarebbe precluso l'accesso diretto
alle  Cable Station a tutti gli operatori. In considerazione di cio',
l'Autorita'  ritiene  che  il  servizio di flusso di interconnessione
debba  essere  utilizzabile  dagli operatori alternativi anche per il
collegamento delle proprie sedi alle Cable Station.
   273. Poiche' le condizioni tecniche ed economiche di fornitura del
servizio   di   flusso   di   interconnessione  attualmente  presenti
nell'Offerta  di  Riferimento fanno riferimento al collegamento della
sede  dell'operatore  con una sede di centrale a livello SGU o SGT di
Telecom  Italia, per consentire l'utilizzo di tale servizio anche per
rilegare sedi di stadi di linea (sedi SL) e' necessario introdurre un
servizio  opzionale  di prolungamento dell'interconnessione che renda
disponibile  una  capacita'  trasmissiva  tra  sedi  le SL, aperte ai
servizi  wholesale,  ed  i  nodi  di  transito  locale  di competenza
(tipicamente SGU).
   274.  Per  quanto  concerne le condizioni di impiego dei flussi di
interconnessione,  l'Autorita', in linea con quanto agli art. 2 comma
1  lett.  d delibera n. 1/00/CIR, all'art. 4, comma 2, della delibera
n.  10/00/CIR,  all'art.  2,  comma  5,  lett.  a  della  delibera n.
3/04/CIR,  conferma  che  Telecom Italia debba rendere disponibile il
servizio  di  estensione  dell'interconnessione  in  modalita'  "sito
adiacente  al nodo di Telecom Italia" oppure tramite modalita' "punto
di  interconnessione  presso il nodo di Telecom Italia", contemplando
tutte  le  velocita' superiori o uguali a 2Mbps previste dall'offerta
approvata  con  la  delibera  n.  440/03/CONS  e  la  possibilita' di
raccogliere  tutte  le tipologie di servizi all'ingrosso per le quali
Telecom Italia riceve obblighi regolamentari di offerta.
   275.  L'Autorita'  ribadisce l'obbligo di cui all'art. 1, comma 1,
lettera  a,  punto  5,  della  delibera  n.  2/03/CIR, secondo cui la
modalita'  di  interconnessione  "Accesso alla rete di Telecom Italia
con  Punto  di  Interconnessione presso il nodo di Telecom Italia" e'
applicabile  anche quando il Punto di Interconnessione e' individuato
presso gli spazi di co-locazione di un operatore terzo.
   276.  Per  consentire  efficacemente  la  possibilita'  di impiego
dell'offerta  di  flussi di interconnessione e del servizio opzionale
di   prolungamento   dell'interconnessione   per  la  raccolta  delle
tipologie  di  traffico  succitate,  Telecom Italia dovra' introdurre
nell'Offerta   di  Riferimento,  oltre  alle  tipologie  di  circuiti
attualmente  previste,  anche le velocita', le modalita' frazionate e
le interfacce attualmente disponibili nell'offerta di linee affittate
approvata  con  la  delibera  n. 440/03/CONS. Analogamente con quanto
avviene  con  il  servizio  di  ampliamento  dei  canali  fonici (che
consente  l'acquisto  incrementale  di  circuiti  a 2Mbps per la sola
interconnessione  vocale), Telecom Italia dovra' prevedere servizi di
canali  trasmissivi  in  ampliamento per tutti i casi di utilizzo dei
flussi   di  interconnessione  alle  stesse  condizioni  tecniche  ed
economiche di fornitura dei flussi stessi.
   277.  Al  punto di interconnessione con l'operatore, dovra' essere
consentito  un  uso  efficiente  delle  porte  dei multiplatori e dei
flussi   di  interconnessione.  A  tal  fine,  ogni  qual  volta  sia
tecnicamente   possibile,   Telecom   Italia,  secondo  le  richieste
dell'operatore  interconnesso, dovra' consentire la multiplazione sul
medesimo  circuito di interconnessione di flussi di traffico relativi
a  segmenti  terminali  e/o  trunk  diversi  ed in generale a servizi
all'ingrosso  diversi.  Analogamente, nel caso in cui l'operatore sia
presente  con  propri  apparati  trasmissivi  presso  la  centrale di
Telecom Italia, in propri spazi di co-locazione o tramite accordi con
terze  parti,  Telecom  Italia dovra' fornire il servizio di raccordi
interni   di  centrale  tra  i  propri  apparati  e  quelli  relativi
all'operatore interconnesso.
   278.  L'Autorita'  rileva  che in assenza di opportune restrizioni
sulle  condizioni  di  fornitura, gli operatori potrebbero mettere in
atto  impieghi del servizio di flussi di interconnessione al di fuori
dell'ambito   in   cui   esso  rappresenta  un  componete  accessoria
essenziale  all'utilizzo degli altri servizi all'ingrosso. A tal fine
l'Autorita' ritiene necessario che Telecom Italia limiti la fornitura
dei      flussi     di     interconnessione     e     dell'estensione
dell'interconnessione ai soli casi in cui la sede dell'operatore e la
centrale  di  Telecom  Italia  a  cui l'operatore si interconnette si
trovino  all'interno  dello  stesso bacino trasmissivo regionale. Per
realizzare   i  circuiti  di  interconnessione  interregionali  sara'
necessario   utilizzare  congiuntamente  al  servizio  di  flusso  di
interconnessione  anche  il servizio di segmento trunk per realizzare
il trasporto interregionale.
   7  Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di imporre a Telecom
Italia gli obblighi concernenti la fornitura dei segmenti terminali e
dei  circuiti  trunk  in  conformita'  alle  modalita'  descritte nel
paragrafo 5.2?
   8   Si   condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di  modificare
l'offerta  di  flussi di interconnessione secondo quanto previsto nel
paragrafo 5.2?
   9   Si   condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di  sostituire
l'offerta   del   prolungamento   dell'accesso,  dell'estensione  del
collegamento,  dell'ampliamento  dei  canali fonici e dei circuiti di
accesso   alle   Cable   Station   con   i   servizi   di  flusso  di
interconnessione e di estensione del flusso di interconnessione?

   5.2.1. Le osservazioni degli operatori
   279.  Con  riferimento  al  quesito  numero 7, Telecom Italia, nel
ribadire  la  necessita'  che  la  segmentazione tra segmenti trunk e
terminating  sia  posta  a  livello  dei nodi di livello 1 della rete
trasmissiva   di   Telecom   Italia,  evidenzia  come  la  situazione
competitiva  nel  mercato del trunk sia tale da non presentare alcuna
dominanza a carico di Telecom Italia.
   280.  Con  riferimento  al  quesito  numero  8, Telecom Italia non
condivide l'inclusione dei flussi di interconnessione nel mercato dei
terminating  segment,  in quanto i flussi di interconnessione sono da
sempre dei servizi accessori al traffico voce scambiato tra operatori
interconnessi.  Pertanto  tali  circuiti,  devono  essere inclusi nei
mercati  8,  9  e  10  come,  tra  l'altro,  ha fatto Ofcom che li ha
regolamentati   nella  "Review  of  the  fixed  narrowband  wholesale
exchange  line,  call  origination,  conveyance and transit markets".
Telecom   Italia   sottolinea   che   il   mercato   dei   flussi  di
interconnessione,  anche  con riferimento alla definizione della loro
destinazione  d'uso,  ha  trovato  un  equilibrio  soddisfacente  nel
disposto  della delibera 3/04/CIR in cui si e' conseguito l'obiettivo
di  razionalizzare, a favore degli OLO infrastrutturati, l'accesso ai
servizi trasmissivi venduti da Telecom Italia.
   281.  In  merito  al  quesito  numero  9, Telecom Italia condivide
l'orientamento    dell'Autorita'    di   sostituire   l'offerta   del
prolungamento  dell'accesso  con il servizio di estensione del flusso
di     interconnessione,    mantenendo    l'attuale    configurazione
dell'offerta,  che prevede la presenza dell'operatore sia sull'SL (in
sala  di  colocazione  per  ULL o SA) sia sull'SGU di riferimento sul
quale  viene  richiesta  l'estensione  e dove l'operatore puo' essere
presente  o  in  modalita'  "sito adiacente" o in modalita' "punto di
interconnessione presso il nodo Telecom Italia".
   282.  Per  quanto  riguarda  invece  quanto  proposto in merito ai
circuiti  di  accesso  alle Cable Station Telecom Italia e' contraria
per le seguenti ragioni:
    - L'Autorita'  non  ha  effettuato  un'analisi  di  mercato della
terminazione  internazionale  in  generale  o dell'Accesso alle Cable
Station/backhaul in particolare;
    - Il  mercato  delle terminazioni internazionali e' competitivo e
non presenta significative barriere all'ingresso;
    - In  assenza  di analisi di mercato da parte dell' Autorita' non
e'  giustificata  alcuna  misura  ex  ante a carico di Telecom Italia
relativamente all'accesso alle Cable Station/backhaul.
   283.  Telecom Italia in particolare propone di eliminare le misure
regolamentari  con  riferimento  all'accesso alle cable station ed al
backhaul  citati  nel provvedimento di cui alla delibera 153/05/CONS,
occorre  inoltre rimuovere le misure previste alla delibera 10/00/CIR
 - art. 6 comma 2 ed alla delibera 3/03/CIR art. 3 comma 1, lett. c).
   284.  Con  riferimento all'orientamento espresso al quesito numero
7,  gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind,
concordano  con le conclusioni raggiunte dall'Autorita' relativamente
all'imposizione  degli obblighi di fornitura dei segmenti terminali e
dei  circuiti  trunk,  segnalando  tuttavia  che la dicitura adottata
dall'Autorita'  per  designare  il  punto  di raccolta di un segmento
terminale  "  ...  uno  qualsiasi  dei  RED  di livello inferiore nel
medesimo   bacino  regionale"  sia  inesatta  in  quanto,  se  intesa
letteralmente,  limitando  i  punti  di  interconnessione ai soli RED
interni  al  bacino  trasmissivo,  implicherebbe  un uso inefficiente
delle risorse trasmissive. Gli operatori, indipendentemente dal fatto
che  la  rete  di  Telecom Italia sia accessibile presso un qualsiasi
ADM,  si  troverebbero  infatti  costretti  ad acquistare circuiti di
lunghezza   molto   maggiore   del  necessario,  soltanto  per  dover
raggiungere  i nodi RED. Tale inefficienza sarebbe evitata estendendo
l'obbligo  di  fornitura  dei circuiti a qualsiasi nodo SL diverso da
quello  da cui si origina il segmento terminale, o, piu' in generale,
a   qualsiasi   nodo   all'interno  del  bacino  regionale  prescelto
dall'operatore,  indipendentemente dalla sua relazione gerarchica con
il  nodo  da  cui  si  origina il segmento terminale in questione. La
medesima  problematica e' segnalata anche con riferimento ai punti di
attestazione dei flussi di interconnessione.
   285.  Gli  operatori  segnalano  inoltre  che l'Autorita', nel far
riferimento  all'uso  del  "  ...  flusso  di  interconnessione  gia'
previsto  per  l'interconnessione  alla  rete  telefonica  pubblica",
dovrebbe specificare che i punti di interconnessione per l'offerta di
capacita'   trasmissiva   non   sono  quelli  preesistenti  destinati
all'interconnessione  alla  rete telefonica pubblica. Se cosi' fosse,
infatti,  la  struttura  dell'interconnessione trasmissiva resterebbe
congelata   allo   stato   raggiunto   in   base   alle  esigenze  di
interconnessione    alla    rete   telefonica   e,   paradossalmente,
risulterebbe  impossibile,  ad  esempio,  interconnettersi ad un sito
della  rete  a  larga  banda  che  non  coincida  con  la  sede di un
autocommutatore della rete telefonica.
   286.  Gli operatori sottolineano inoltre, con riferimento ai punti
194 e 195 del documento di consultazione, che definiscono per Telecom
Italia  alcuni  degli  obblighi necessari per rendere replicabile dai
concorrenti  la  propria offerta di circuiti affittati, la necessita'
che  tale replicabilita' debba riguardare anche i circuiti end to end
che  non  utilizzano  alcun  tratto  della  rete dell'operatore nuovo
entrante.  Tale  punto, oggetto di controversie con Telecom Italia in
relazione  all'applicabilita'  delle  prestazioni  aggiuntive  (RPVD,
prestazioni  di  protezione,  etc.) al  listino  di  linee  affittate