(all. 1 - art. 1) (parte 2)
wholesale,    assume    particolare    rilevo    in   quanto   riduce
significativamente   le   possibilita'  competitive  degli  operatori
alternativi  nelle  aree  in  cui non sono presenti capillarmente sul
territorio  e che, in buona misura, coincidono con le zone in cui non
sono presenti offerte in ULL.
   287.  Gli  operatori  evidenziano le medesime considerazioni anche
con riferimento alla fornitura dei segmenti trunk.
   288.  Con  riferimento  al punto 204 della proposta provvedimento,
che  definisce  le  modalita'  di  fornitura  del servizio trunk, gli
operatori ritengono che l'Autorita' debba prevedere che:
    - l'interconnessione  e'  necessaria solo ad uno dei 2 nodi di 2°
livello  coinvolti, in particolare quello ubicato nell'area regionale
in  cui  si  trova  la  sede  dell'operatore  che raccoglie i servizi
trasportati dal trunk;
    - tale  interconnessione  trasmissiva possa essere ottenuta anche
mediante  il servizio di estensione del flusso di interconnessione da
uno qualsiasi dei nodi presenti all'interno dell'area regionale a cui
l'operatore e' interconnesso.
   289. Con riferimento al punto 215 delle proposta di provvedimento,
gli  operatori richiedono che la multiplazione fisica e l'upgrade dei
circuiti  di  interconnessione in circuiti di capacita' superiore sia
consentita  senza  pagamento  dei ratei a scadere dei circuiti a piu'
bassa velocita' multiplati o dismessi.
   290.  Con  riferimento al quesito numero 8, gli operatori Albacom,
Atlanet,  Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind concordano con la proposta
di  modificare l'offerta di flussi di interconnessione secondo quanto
al  paragrafo  4.2  del  documento di consultazione, pur tuttavia con
alcune   precisazioni.  In  particolare  gli  operatori  sottolineano
l'importanza   della   previsione   di   utilizzo   dei  circuiti  di
interconnessione  anche per il rilegamento degli stadi di linea (SL).
Su  questo punto specifico gli operatori ritengono che, oltre al caso
di  raccolta  presso il sito SGU di competenza descritto nel testo di
consultazione,  dovrebbe  essere  previsto  anche  il  caso in cui un
operatore  che  raggiunge  con infrastruttura propria un SL possa, da
quel punto di interconnessione trasmissivo, raccogliere anche servizi
forniti  in  altri  siti  appartenenti  al medesimo bacino regionale.
Questa previsione sarebbe coerente con quanto osservato in precedenza
nel  testo  della  consultazione  e  non e' legata ad una definizione
gerarchica della rete trasmissiva di Telecom Italia che non trova, in
generale, riscontri documentali.
   291.   Gli  operatori  sottolineano  che  i  raccordi  interni  di
centrale, da fornire per raccordare flussi di interconnessione e di i
circuiti  trunk e terminating agli apparati degli operatori co-locati
o presso spazi di terzi, necessitano di precisi obblighi di fornitura
e   di   condizioni  economiche  basati  sui  medesimi  principi  che
sottostanno a quanto definito per i flussi di interconnessione.
   292.  In  merito  al  quesito  numero  9,  gli  operatori Albacom,
Atlanet,  Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind condividono l'orientamento
dell'Autorita'    di    sostituire    l'offerta   del   prolungamento
dell'accesso,  dell'estensione del collegamento, dell'ampliamento dei
canali  fonici  e  dei  circuiti  di accesso alle cable station con i
servizi  di  flusso di interconnessione e di estensione del flusso di
interconnessione.
   293.  Al fine di evitare possibili strumentalizzazioni da parte di
Telecom  Italia, gli operatori richiedono che l'Autorita' precisi nel
documento  finale  che  l'estensione dell'interconnessione si applica
sia  relativamente  allo spazio  -definendo quindi la possibilita' di
raggiungere,  da  un  sito  gia' interconnesso a livello trasmissivo,
altri   siti  di  Telecom  Italia  all'interno  della  medesima  area
regionale  che  risultano quindi a loro volta interconnessi alla rete
dell'OLO, sia relativamente all'aumento della consistenza dei singoli
flussi  di  interconnessione,  anche  a  quelli  ottenuti  tramite il
medesimo servizio di estensione utilizzato nell'accezione precedente.
   294.  Gli  operatori  ritengono  che  il  servizio  di  estensione
dell'interconnessione  debba poter essere richiesto ogniqualvolta sia
necessario  collegare un proprio apparato di rete periferico, purche'
l'altro  punto  terminale coincida con un sito trasmissivo di Telecom
Italia  cui l'OLO e' interconnesso, anche per mezzo di infrastruttura
acquisita da altro operatore ivi colocato.
   295.   Con   riferimento   al  quesito  numero  7,  Vodafone,  nel
condividere  il mantenimento in capo a Telecom Italia dell'obbligo di
offerta  dei  servizi  terminali  a condizioni tecniche ed economiche
indipendenti  dalla  finalita'  d'uso  degli  stessi,  sottolinea  la
necessita'   di   garantire   un   uso  efficiente  delle  porte  dei
multiplatori e dei flussi di interconnessione. In tal senso, Vodafone
ritiene  necessario  esplicitare  la  possibilita' per l'operatore di
definire  delle  direttrici  trasmissive  di  interconnessione tra la
propria  rete  ed  alcuni  nodi  di  consegna  di  Telecom  Italia da
utilizzare  per raccogliere sia i diversi servizi terminating e trunk
attestati al nodo medesimo sia gli altri servizi wholesale utilizzati
dall'operatore  stesso  (ad esempio: ADSL, CVP ....). Tale previsione
consentirebbe   all'operatore   di   non   richiedere  un  flusso  di
interconnessione  per  ciascun  servizio  utilizzato, ma di avvalersi
dell'interconnessione   esistente   con   il  nodo  di  attestazione,
eventualmente   adeguandone   la  capacita'  (canali  trasmissivi  in
ampliamento) anche in modo indipendente (o asincrono) dalle richieste
di  flussi  terminating  o  delle  componenti  terminali  degli altri
servizi wholesale.
   296.  Con  riferimento  al  quesito numero 8, Vodafone ritiene che
Telecom  Italia  dovrebbe  fornire la multiplazione e demultiplazione
dei  flussi  trasmissivi  di  gerarchia inferiore dedicati al singolo
servizio   (terminating,   xDSL,   ....) nei  flussi  trasmissivi  di
interconnessione  di  gerarchia  superiore  realizzati  tra  la  sede
dell'operatore  e  la  sede  Telecom  Italia. Telecom Italia pertanto
dovrebbe  realizzare  il  collegamento tra i circuiti terminali (e le
componenti  terminali  dei  vari  servizi wholesale) e il circuito di
interconnessione  ad  alta  velocita'  verso  la  sede dell'operatore
oppure  il  raccordo  di  centrale  nel  caso  di  co-locazione. Tale
previsione  garantirebbe agli operatori maggiore flessibilita' ed una
riduzione del costo complessivo per la gestione dei servizi medesimi.
   297.  Con  riferimento  al quesito numero 7, MCI sottolinea che la
mancanza  di  disposizioni puntuali da parte dell'Autorita' in merito
alle  condizioni  di  fornitura  e' un incentivo per Telecom Italia a
fornire  il  servizio  di  trunk  e  terminating con bassi livelli di
qualita'  e  comunque con livelli qualitativi inferiori rispetto agli
standard  offerti  ai  propri  clienti  retail  o  alle divisioni del
proprio  gruppo.  I  livelli  di  qualita'  dei  servizi  di  trunk e
terminating  devono pertanto essere in linea con i livelli offerti da
altri  operatori  sia  in  Europa sia in Italia ed, in ogni caso, non
dovranno mai essere inferiori a quelli offerti da Telecom Italia alle
proprie divisioni retail.
   298.  MCI  condivide  la  posizione  dell'Autorita'  in  merito al
quesito numero 8.
   299.  Con  riferimento  al  quesito  numero  7,  Welcome condivide
l'orientamento   dell'Autorita'  per  quanto  concerne  gli  obblighi
relativi   ai   segmenti  terminali,  ma  dissente  dall'orientamento
dell'Autorita'  con  riferimento  ai  circuiti trunk ed ai servizi di
flussi di interconnessione, con riferimento in particolare alla parte
in  cui  "l'Autorita' ritiene necessario che Telecom Italia limiti la
fornitura   dei   flussi   di   interconnessione   e  dell'estensione
dell'interconnessione ai soli casi in cui la sede dell'Operatore e la
centrale  di  Telecom  Italia  a  cui l'Operatore s 'interconnette si
trovino  all'interno  dello  stesso bacino trasmissivo regionale. Per
realizzare   i  circuiti  di  interconnessione  interregionali  sara'
necessario   utilizzare  congiuntamente  al  servizio  di  flusso  di
interconnessione  anche  il servizio di segmento trunk per realizzare
il trasporto interregionale".
   300.  Welcome  evidenzia  che  tale  orientamento, laddove venisse
confermato,  determinerebbe  per  operatori  presenti sul mercato con
un'architettura  di  rete  basata  sui  flussi di interconnessione di
lunga  distanza  (circuiti  interregionali) e  che raggiunge i propri
clienti  grazie  a  circuiti  collegati con gli SGT di Telecom Italia
dislocati  nelle regioni italiane dove Welcome Italia non ha un punto
di  interconnessione  o  un punto di presenza, conseguenze economiche
molto pesanti in termini di potenziali aggravi di costi.
   301.   Secondo  Welcome,  i  circuiti  interregionali  (flussi  di
interconnessione  +  servizio  di  trunk) avranno  costi  decisamente
superiori  a  quelli attualmente in offerta di riferimento e tali, da
un lato, da impedire a societa' come Welcome di garantire un servizio
ai  propri  clienti competitivo sia rispetto all'operatore di accesso
che  rispetto  agli  operatori  facility  based,  dall'altro, tali da
azzerare  l'offerta  di  Telecom  Italia relativamente ai circuiti di
lunga distanza (60-300 km e oltre 300 km).
   302.  Welcome  ritiene che la migrazione dall'attuale struttura di
rete  in  essere  risultera'  problematica, con grosse incertezze sui
costi  e auspica che gli operatori dotati di infrastrutture, in grado
di  fornire  un  servizio di trasporto, offrano condizioni economiche
migliorative   o   comunque  equiparabili  a  quelle  dei  flussi  di
interconnessione attualmente esistenti.
   303.  In  merito  al  quesito  numero  8,  Welcome  non  condivide
l'orientamento di modificare l'offerta dei flussi di interconnessione
e richiede il mantenimento dell'obbligo per Telecom Italia di offrire
i  flussi  di  interconnessione  secondo  le  modalita'  ed i termini
previsti  dall'attuale Offerta di Riferimento sulla base dei principi
di  orientamento al costo e con assoggettamento ai vincoli di network
cap.
   304.  In  caso  contrario  Welcome,  insieme agli operatori che si
trovano    nella   medesima   condizione,   verrebbero   notevolmente
penalizzate dal punto di vista economico, a causa degli ingenti costi
di  interconnessione  che andrebbero a sostenere qualora costrette ad
acquistare  CDN a condizioni retail minus analoghe a quelle descritte
nell'attuale offerta CDN wholesale di Telecom Italia. Welcome segnala
che  l'Autorita'  renderebbe non applicabile l'offerta CDN di Telecom
Italia, dal momento che sarebbe impossibile acquistare il servizio di
trunk da Telecom Italia, mantenendo le condizioni economiche attuali.
   305.   In   merito   al   quesito  numero  9,  Vodafone  condivide
l'orientamento  dell'Autorita',  mentre  Welcome cd MCI non esprimono
alcuna posizione specifica.

   5.2.2. Le conclusioni dell'Autorita'
   306.  Con  riferimento  alla  definizione  dei punti di accesso al
servizio di terminating, l'Autorita', in relazione a quanto segnalato
dagli operatori nel processo di consultazione pubblica, evidenzia che
la  dicitura  "qualsiasi  dei  RED  di livello inferiore nel medesimo
bacino  regionale" deve essere considerata in modo estensivo e che in
considerazione  del  fatto che l'accesso alla rete di linee affittata
di Telecom Italia e' tecnicamente possibile ai generici nodi ADM, per
nodo RED va inteso qualsiasi nodo nel bacino trasmissivo regionale di
riferimento  ove  l'interconnessione sia tecnicamente possibile. Tale
misura   appare   necessaria  al  fine  di  evitare  che  limitazioni
amministrative  non  tecnicamente  giustificate possano comportare un
diniego all'interconnessione di operatori terzi ai nodi della rete di
Telecom  Italia  all'atto  di  richiesta  di  accesso  ai servizi dei
segmenti  terminating  o  aggravi  di spesa ingiustificati per questi
ultimi. Conseguentemente, l'Autorita' ritiene necessario che l'uso di
flussi  di  interconnessione  per la raccolta dei servizi terminating
debba  estendersi  a tutti i nodi di rete per i quali la raccolta dei
segmenti terminali sia tecnicamente possibile. E' tuttavia necessario
sottolineare  che l'offerta di flussi di interconnessione attualmente
disponibile  impiega,  nella  tratta di accesso tra PoP OLO e nodo di
Telecom    Italia,    infrastrutture    dedicate    predisposte   con
pianificazioni  di lungo termine. Al fine di non incrementare i costi
di  pertinenza  dei flussi di interconnessione esistenti, l'Autorita'
ritiene  necessario  che Telecom Italia debba distinguere i flussi di
interconnessione  al  generico  nodo  SL  predisponendo  un  apposito
servizio, denominato flusso di interconnessione alla rete di transito
locale,  che comprende una parte di accesso (tratta SL PoP OLO) e una
parte chilometrica interna alla rete trasmissiva locale della rete di
Telecom  Italia. Tale servizio dovra' consentire l'accesso ai nodi di
centrale  locale  aperti  all'attestazione  dei circuiti terminating,
nonche'   permettere   la   raccolta   ed  aggregazione  dei  servizi
all'ingrosso accessibili ai restanti nodi della rete locale.
   307.  La  richiesta  da  parte degli operatori di poter accedere a
circuiti  wholesale  end-toend  tra clienti finali che non utilizzano
alcun  tratto  della  rete  dell'operatore  richiedente,  appare  non
giustificata  in  quanto  potrebbe  disincentivare  i  concorrenti di
Telecom  Italia  ad  investire in infrastrutture. L'Autorita' ritiene
necessario  pertanto  non  prevedere obblighi regolamentari in capo a
Telecom  Italia  in  tal  senso.  Tale considerazione deve intendersi
valida  sia  per i circuiti terminating sia, a maggior ragione, per i
circuiti   trunk.  La  fornitura  a  condizioni  regolamentate  delle
prestazioni aggiuntive quali l'RPVD e le prestazioni di protezione in
diversita'  di  instradamcnto  dovra'  pertanto essere opportunamente
ridefinita  in  funzione  della  struttura  dei  servizi  di  trunk e
terminating.
   308.  L'Autorita'  ritiene necessario che le condizioni di offerta
per  tali  prestazioni siano definite nell'ambito del procedimento di
approvazione  dell'offerta  dei  servizi di trunk e terminating. Tale
procedimento  sara'  volto, tra l'altro, a individuare gli aspetti di
dettaglio  dell'implementazione dell'offerta di trunk e terminating e
le modalita' di migrazione tra la nuova e la vecchia offerta.
   309.  Appare  invece  giustificata la richiesta degli operatori di
poter  accedere  al  servizio trunk anche nel caso in cui l'operatore
richiedente  abbia  un  solo  PoP  ad  una  delle  due estremita' del
circuito.  L'Autorita' ritiene che, effettivamente, l'introduzione di
tale  restrizione possa frenare la diffusione del servizio di trunk e
danneggiare gli operatori attivi prevalentemente in ambito regionale.
Anche  al  fine di salvaguardare gli operatori meno infrastrutturati,
l'Autorita' ritiene necessario che Telecom Italia debba prevedere una
modalita' di fornitura del trunk secondo cui l'operatore sia presente
o  interconnesso  ad  uno  solo dei due estremi del circuito. Telecom
Italia  prevede inoltre la fornitura di tale circuito in congiunzione
con  il  servizio  di  terminating  (nel  caso  di  un generico punto
terminale di rete) o di raccordo interno di centrale (solo qualora il
trunk  termini  in una centrale di Telecom Italia presso gli apparati
di Telecom Italia o di un operatore terzo).
   310. L'Autorita' ritiene utile precisare che l'accesso al servizio
trunk  debba  essere  garantito  anche mediante l'uso del servizio di
flusso  di interconnessione alla rete di transito regionale e locale.
Con  riferimento  alle  limitazioni  d'uso  di  tali  ultimi servizi,
l'Autorita'   precisa   che  la  parte  chilometrica  del  flusso  di
interconnessione  alla  rete  di  transito  locale  corrisponde  alla
capacita'  trasmissiva  tra  nodi di Telecom Italia appartenenti alla
rete  trasmissiva  locale  di livello 0, mentre la parte chilometrica
dei  flussi  di  interconnessione  alla  rete  di  transito regionale
corrisponde  alla capacita' di trasporto interna ai nodi di livello 1
e  2  della  rete del bacino trasmissivo regionale. Le distanze per i
due  servizi  sono pertanto calcolate in linea d'aria tra le centrali
della  rete  trasmissiva  locale, in un caso, e tra le centrali della
trasmissiva rete regionale nell'altro.
   311.  La  cessazione  dei  circuiti  CDN  wholesale e dei circuiti
parziali,  nonche'  la  modifica delle condizioni d'uso dei flussi di
interconnessione  avverra'  a  seguito dell'implementazione dei nuovi
servizi,  al  termine  del  periodo  fissato  per  la migrazione. Con
riferimento  alla  modalita'  di  trattamento  dei  ratei  a  scadere
relativi ai circuiti a piu' bassa capacita' multiplati o dismessi nel
corso  del  passaggio  alla  nuova  offerta,  l'Autorita' ritiene che
l'onere  relativo  alla  cessazione  dei  circuiti  non  debba essere
addebitato  agli  operatori  alternativi.  Analogamente,  l'Autorita'
ritiene  che  le  scadenze  contrattuali preesistenti debbano essere,
ovunque  possibile,  mantenute nei nuovi contratti, prevedendo che la
migrazione di trunk e terminating non comporti estensioni artificiali
della  durata  contrattuale  dei  nuovi  circuiti.  Anche  al fine di
limitare  i  problemi  relativi  al  disallineamento  tra i contratti
finali  tra  clienti  ed  operatori  ed  i contratti all'ingrosso tra
operatori  e  Telecom  Italia,  l'Autorita'  intende  prevedere per i
circuiti terminating e trunk che, trascorsa la durata contrattuale di
un anno, non siano previste penalizzazioni in caso di recesso.
   312.  Con  riferimento  alle  condizioni di fornitura, l'Autorita'
ritiene  necessario  che le condizioni di SLA siano definite in linea
con  le  best practice europea ed tal fine conferma la necessita' che
l'offerta  di  Telecom  Italia  contempli  almeno  le  condizioni  di
fornitura   definite  dal  documento  di  consultazione.  L'Autorita'
ritiene che gli aspetti di dettaglio nelle condizioni di provisioning
ed  assurance  potranno piu' agevolmente essere finalizzati nel corso
del  procedimento istruttorio di approvazione dell'offerta di trunk e
terminating.  Tale  procedimento dovra' inoltre definire le modalita'
di passaggio dalla vecchia alla nuova offerta.
   313.  In  merito  alla  richiesta  espressa  dagli  operatori meno
infrastrutturati di mantenere vigenti le attuali offerte di flussi di
interconnessione,   l'Autorita',  in  considerazione  del  fatto  che
l'impiego    dei    flussi    di    interconnessione   interregionali
congiuntamente alla loro apertura a tutte le tipologie di traffico ne
consentirebbe  un  uso  improprio,  ritiene  necessario confermare il
vincolo   di   utilizzo  intraregionale  previsto  in  consultazione,
valutando  il  periodo  di  migrazione  tra  le offerte sufficiente a
consentire agli operatori le modifiche richieste nella pianificazione
delle proprie infrastrutture.
   314.   Con   riferimento   alla  finalita'  d'uso  dei  flussi  di
interconnessione,   l'Autorita',   in  conformita'  con  quanto  gia'
espresso   nell'ambito  delle  consultazioni  pubbliche  relative  ai
mercati  8,  9,  10,  11  e 12, ed in linea con quanto previsto dalle
delibere  2/03/CIR,  11/03/CIR e 3/04/CIR, sottolinea che i flussi di
interconnessione    rappresentano    una    prestazione    accessoria
indispensabile alla fornitura di tutti i servizi all'ingrosso offerti
da   Telecom   Italia.  In  quanto  tali,  i  servizi  di  flusso  di
interconnessione  risultano  di  pertinenza  di  ognuno  dei  mercati
all'ingrosso e ciascun provvedimento ha pertanto facolta' ed onere di
definire  condizioni  specifiche  di  fornitura  per tali circuiti in
relazione  al  servizio  all'ingrosso  che tramite essi si intendera'
rendere accessibile.
   315.  Sulla  base  di  tali  considerazioni,  l'Autorita'  ritiene
necessario imporre l'obbligo in capo a Telecom di fornitura di flussi
di   interconnessione  per  qualsiasi  tipologia  di  servizi  ceduti
all'ingrosso  per  i  quali  abbia  obblighi regolamentari, inclusi i
segmenti terminali di linee affittate. In particolare, Telecom Italia
dovra'  prevedere  che  i  flussi  di interconnessione possano essere
attestati  presso  qualsiasi  nodo  a cui e' possibile la raccolta di
tali  servizi.  Con  riferimento alle osservazioni degli operatori in
merito   alla   possibilita'   di  interconnettersi  presso  gli  SL,
l'Autorita'  ritiene  necessario  sottolineare che nel caso in cui il
punto   di   raccolta   dei  servizi  all'ingrosso  sia  presso  nodi
appartenenti  alla  rete  di  trasporto  locale di Telecom Italia, il
servizio  di  interconnessione  potra'  prevedere l'uso congiunto dei
flussi  di  interconnessione alla rete di transito locale e regionale
di livello 0, 1 e 2. Analogamente con l'uso congiunto di tali servizi
dovra'   essere   consentito   ad  un  operatore  che  raggiunge  con
infrastruttura propria un SL, di raccogliere anche servizi forniti in
altri  siti  appartenenti  al  medesimo  bacino  regionale. Infine, i
medesimi servizi potranno essere raccolti, con l'impiegando ulteriore
della  componente di accesso del flusso di interconnessione alla rete
di  transito  di  locale,  presso un PoP OLO, qualora quest'ultimo si
trovi  nell'area  di pertinenza di un SL appartenete alla rete locale
trasmissiva.
   316.  L'Autorita' specifica che le configurazioni di fornitura del
servizio  di interconnessione alla rete di transito locale, nel nuovo
sistema  di  offerte  di  linee  all'ingrosso, non sono limitate alle
modalita' gia' previste per il servizio di prolungamento dell'accesso
ma comprendono tutti i casi di flussi di interconnessione tra nodi di
Telecom  Italia appartenenti al medesimo segmento trasmissivo di rete
locale  secondo  le modalita' gia' riportate nei punti precedenti. In
particolare,  i  flussi  di  interconnessione  alla  rete di transito
locale  consente  anche  1'  interconnessione  di  siti  SL raggiunti
fisicamente  da  un operatore con altri punti di raccolta dei servizi
ceduti all'ingrosso relativi al medesimo segmento trasmissivo di rete
locale.
   317.  L'Autorita'  ritiene  necessario  specificare che i raccordi
interni  di  centrale debbano essere forniti per raccordare flussi di
interconnessione  e  i  circuiti trunk e terminating attestati ad una
data  centrale  con  agli apparati degli operatori co-locati o presso
spazi  di  terzi  nella medesima centrale. In tal senso, in linea con
quanto  peraltro  previsto  dalla  delibera  1/05/CIR, Telecom Italia
dovra'  prevedere  precisi  obblighi di fornitura e garanzie in linea
con  quelle  adottate per i flussi di interconnessione. In generale i
raccordi  interni  di centrale sono forniti in tutti i casi in cui un
operatore  co-locato  o  presso  spazi  di terzi richiede l'accesso a
servizi  ceduti  all'ingrosso  da  Telecom  Italia presso la medesima
centrale.  Il  servizio  e'  inoltre  ceduto  da  Telecom  Italia per
raccordare  gli  apparati  di  operatori  diversi co-locati presso la
medesima centrale.
   318. L'Autorita' ritiene inoltre necessario prevedere l'obbligo di
fornitura in capo a Telecom Italia delle prestazioni di multiplazione
e  demultiplazione  dei  flussi  trasmissivi  provenienti  al singolo
servizio   (terminating,   xDSL,   ....) nei  flussi  trasmissivi  di
interconnessione  di  gerarchia  superiore  realizzati  tra  la  sede
dell'operatore  e la sede Telecom Italia. Tale scelta consente un uso
efficiente  delle  risorse  trasmissive ed una riduzione di costo per
l'operatore  alternativo  che  puo'  avvantaggiarsi  delle efficienze
legate all'utilizzo dei flussi a capacita' superiori.
   319.  L'Autorita'  ritiene  necessario che Telecom Italia offra un
servizio  di ampliamento della capacita' per il servizio di flusso di
interconnessione  sia alla rete di transito locale (di livello 0) sia
alla  rete  di transito regionale (di livello 1 e 2), che consenta di
variare la capacita' di flussi gia' richiesti.
   320.  L'Autorita',  per quanto concerne i circuiti di accesso alle
Cable  Station  di  Telecom  Italia, sottolinea che tali circuiti non
rappresentano  un  mercato  a  se  stante  o  servizi sostituibili ai
segmenti  trunk  e terminating. L'Autorita' ritiene che tali servizi,
alla  stregua  dei  flussi  di  interconnessione,  rappresentino  una
essential   facility   all'accesso   dei   servizi   di  terminazione
internazionale.   Come  evidenziato  nell'ambito  della  delibera  di
consultazione  pubblica  di cui alla delibera 30/05/CONS, l'Autorita'
ritiene  che  condizione  necessaria  alla  rimozione  degli obblighi
ex-ante  relativi  al  mercato  di  terminazione  internazionale  sia
l'abbattimento delle barriere di accesso a tale servizio.
   321.  Sulla  base  di  tale  considerazioni,  l'Autorita'  ritiene
necessario  che  la  conferma dell'obbligo di fornitura dei flussi di
interconnessione  per  l'accesso  alle  Cable  Station  sia esaminato
nell'ambito  provvedimento  relativo  alla  delibera  30/05/CONS, con
riferimento    alla    analisi   sul   mercato   della   terminazione
internazionale.
   322.   L'Autorita'   ritiene   che   il   servizio  di  flusso  di
interconnessione  alla  rete  di  transito locale e regionale possano
essere  offerti  esclusivamente  per  l'interconnessione  con Telecom
Italia,  e  che  pertanto  un  operatore  presente  presso un sito di
Telecom  Italia  con  infrastruttura  propria  o  acquisita  da altro
operatore ivi co-locato possa accedere a tali servizi per raggiungere
qualsiasi  punto  di  consegna  di  servizi  all'ingrosso  forniti da
Telecom  Italia  a  condizioni  regolamentate  all'interno del bacino
regionale di pertinenza.

   5.3.	Obbligo di trasparenza ai sensi dell'art. 46
   323.  Gli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 46 del Codice
rispondono  all'esigenza  di  garantire che gli operatori concorrenti
nei  mercati  a  valle non debbano acquisire risorse all'ingrosso non
strettamente  necessarie per offerta dei propri servizi al dettaglio.
A  tal  fine  e'  necessario  che  l'offerta  di  Telecom  Italia sia
sufficientemente disaggregata per componenti di rete e dettagliata in
termini  di  condizioni  economiche  nonche'  di specifiche tecniche,
prevedendo condizioni di SLA e di assurance comprensive di livelli di
penale   giornalieri   sufficienti   a  disincentivare  comportamenti
anticompetitivi.   Rientrano,  inoltre,  negli  obblighi  di  cui  al
presente  paragrafo  quelli  di  trasparenza  verso l'Autorita' sulla
contabilita' dei costi soggiacenti alle offerte.
   324.  La  pubblicazione  di  informazioni in materia di specifiche
tecniche   e  di  condizioni  di  fornitura  nonche'  di  separazione
contabile   e  contabilita'  dei  costi  e',  nel  caso  dei  servizi
all'ingrosso   dei   segmenti   di   terminazione,   propedeutica   e
complementare  agli obblighi relativi all'accesso e uso delle risorse
di rete, di non discriminazione e di controllo dei prezzi. Le offerte
di  flussi  di  interconnessione, di segmenti terminali e di segmenti
trunk   sono  pertanto  soggette,  all'obbligo  di  pubblicazione  ed
approvazione   annuale   come   parte   integrante   dell'Offerta  di
Riferimento di Telecom Italia.
   325.  A tale riguardo la pubblicazione dell'Offerta di Riferimento
di  Telecom  Italia dei segmenti di terminazione e dei segmenti trunk
deve comprendere:
    - i  confini territoriali di ciascun bacino trasmissivo regionale
relativo ad una specifica coppia di nodi RED di secondo livello;
    - l'elenco  completo e la relativa ubicazione geografica dei nodi
di primo e secondo livello e di livello locale ai quali gli operatori
potranno  interconnettersi  per  domandare  servizi  all'ingrosso  di
segmenti di terminazione e di segmenti trunk;
    - le  modalita'  di  comunicazione  degli  ordini  da parte degli
operatori richiedenti;
    - le  condizioni  di recesso dal servizio secondo quanto previsto
dall'offerta   di  linee  affittate  all'ingrosso  approvate  con  la
delibera n. 440/03/CONS;
    - le condizioni economiche del servizio;
    - le condizioni di provisioning, assurance e di penali articolate
secondo quanto previsto al paragrafo 5.5 del presente provvedimento;
    - meccanismi  automatici  di  reportistica  verso  gli  operatori
richiedenti,  aventi  caratteristiche  di  periodicita'  e  dettaglio
adeguati  alla  verifica  delle  condizioni  di penale da parte degli
operatori,  secondo  quanto  attualmente  previsto per il servizio di
linee  affittate  wholesale ai sensi della delibera n. 304/03/CONS ed
in   linea   con  quanto  previsto  al  paragrafo  5.5  del  presente
provvedimento.
   326.  In merito ai flussi di interconnessione, sono confermati gli
obblighi   di   pubblicazione   attualmente  vigenti  mentre  per  le
condizioni  di  SLA  si  rimanda  a quanto previsto dalla delibera n.
30/05/CONS
   327.  In  linea  con  quanto all'art. 3, comma 1, lett. h, punto 1
della  delibera  n.  4/02/CIR,  per consentire la massima trasparenza
delle  condizioni economiche formulate da Telecom Italia, le distanze
considerate  ai  fini  della  determinazione dei prezzi dei flussi di
interconnessione   e   dei   servizi   opzionali   di   prolungamento
dell'interconnessione  sono  valutate con la modalita' di misurazione
"in  linea  d'aria"  tra  le  centrali Telecom Italia interessate. In
particolare,  nei casi in cui l'operatore richieda l'interconnessione
ad  un  SL  aperto  ai  servizi  wholesale e la propria sede si trovi
nell'area  di  competenza  di  una centrale SGU/SGT diversa da quella
relativa  all'SL in oggetto, il servizio complessivo sara' dato dalla
somma  di un'estensione dell'interconnessione valutata sulla distanza
tra  sede  SL e nodo di transito trasmissivo locale e di un flusso di
interconnessione  valutato  sulla  base  della  distanza  tra nodo di
transito trasmissivo locale ed SGU/SGT scelto per l'interconnessione.
L'Autorita'  sottolinea  che  la  distinzione tra le due tipologie di
tratta   chilometrica   consente   di  mantenere  invariati  i  costi
attribuiti ai pre-esistenti servizi di flussi di interconnessione, in
quanto  questi  ultimi  sono  relativi al trasporto interno alla rete
regionale. Al contempo, i costi relativi al servizio di prolungamento
dell'interconnessione   ricadono   integralmente   sulla   tratta  di
trasporto interna alla rete locale.
   328.  In  fase di prima applicazione, termini, condizioni tecniche
ed economiche poste da Telecom Italia e non specificatamente previste
dalla descrizione dei presenti obblighi regolamentari dovranno essere
preventivamente comunicate ed approvate dall'Autorita'.
   329.  La  pubblicazione  del  dettaglio  relativo alla separazione
contabile  e  alla contabilita' dei costi dei servizi di fornitura di
segmenti  terminali, segmenti trunk di linee affittate e di flussi di
interconnessione   dovra'   essere   conforme  a  quanto  specificato
nell'Allegato  B2  della  proposta  di  provvedimento  concernente la
contabilita' regolatoria. Il formato contabile previsto nell'Allegato
B2 dovra' essere applicato a partire dall'esercizio contabile 2004.
   a) Migrazione  dei  servizi  di circuiti parziali, linee affittate
all'ingrosso e flussi di interconnessione interregionali
   330.  La  migrazione dei circuiti preesistenti (circuiti parziali,
linee  affittate  all'ingrosso  e flussi di interconnessione di lunga
distanza) in   circuiti   di   interconnessione   interni  ai  bacini
trasmissivi  regionali,  in  segmenti  terminali  e in segmenti trunk
avviene  in  via  amministrativa e senza oneri in capo agli operatori
richiedenti.  In particolare, le nuove condizioni economiche relative
ai  circuiti per cui l'operatore fa richiesta di migrazione decorrono
a  partire  dalla  data di richiesta. Telecom Italia attuera' in ogni
caso  unilateralmente  la  migrazione  applicando le nuove condizioni
economiche  e  tecniche ai circuiti in essere a partire dal 1 gennaio
2007.  Di  seguito si riporta una tabella sinottica di corrispondenza
tra  i servizi inclusi nei mercati 13 e 14 nel vecchio e nuovo quadro
regolamentare.

=====================================================================
  Servizi regolamentati vecchio   |  Servizi offerti sotto il nuovo
       quadro regolamentare       |       quadro regolamentare
=====================================================================
                                  |Segmento terminale + flusso di
                                  |interconnessione regionale o
Circuito parziale                 |raccordo interno di centrale
---------------------------------------------------------------------
                                  |Segmento terminale + flusso di
Collegamento diretto wholesale    |interconnessione regionale o
breve-media distanza              |raccordo interno di centrale
---------------------------------------------------------------------
                                  |Segmento terminale + segmento
                                  |trunk + flusso di interconnessione
Collegamento diretto wholesale    |regionale o raccordo interno di
lunga distanza                    |centrale
---------------------------------------------------------------------
Flusso di interconnessione        |Flusso di interconnessione
breve-media distanza              |regionale distanza
---------------------------------------------------------------------
                                  |Segmento trunk + flusso di
Flusso di interconnessione lunga  |interconnessione regionale o
distanza                          |raccordo interno di centrale

   10 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di imporre a Telecom
Italia  gli  obblighi  di  trasparenza  sulla  base  delle  modalita'
descritte  nel paragrafo 5.3 per la fornitura dei segmenti terminali,
dei segmenti trunk e dei flussi di interconnessione?

   5.3.1. Le osservazioni degli operatori
   331. Sul quesito in oggetto Telecom Italia, non ritenendo di avere
una  posizione  dominante  sul  mercato  dei  trunk,  sottolinea  che
l'imposizione   di   qualsiasi  obbligo  e  quindi  anche  quello  di
trasparenza  su  tale  mercato,  sia  iniquo  e non giustificato. Per
quanto  riguarda  il  mercato dei terminating segment, Telecom Italia
ribadisce  la  necessita'  di  modulare  i remedies in funzione della
velocita'  (rispettivamente  fino  ai  2 Mbit/s e oltre) e quindi del
portante fisico su cui il terminating potra' essere fornito.
   332.    Per    quanto   riguarda   il   servizio   di   estensione
dell'interconnessione,  Telecom  Italia  ritiene  che nel definire le
regole  di  calcolo  delle  distanze  (punto  221  della  proposta di
provvedimento) l'Autorita'  prende  ad  esempio un caso di estensione
dell'interconnessione che attualmente non e' previsto nel servizio di
prolungamento,   e   che,   secondo  Telecom  Italia,  sarebbe  stato
esplicitamente  escluso al punto 212 della proposta di provvedimento.
Telecom    Italia    ritiene    che   il   servizio   di   estensione
dell'interconnessione  possa  essere  fornito  solo  tra  SL e SGU di
competenza dove l'OLO e' presente, analogamente a quanto previsto per
il servizio di prolungamento.
   333.  In merito poi al tema della migrazione degli attuali servizi
nelle  nuove  configurazioni descritto al punto 224 della proposta di
provvedimento, Telecom Italia non ritiene di dover sopportare da sola
tutti  gli  oneri  derivanti  dalla suddetta migrazione, perche' tale
migrazione  richiedera'  di  adeguare  tutti i sistemi informatici di
supporto  ai processi di provisioning, assurance, charging e billing,
compreso le banche dati tecniche in uso alla rete.
   334. Telecom Italia sottolinea che tale migrazione si tradurra' in
costi  addizionali,  per  se stessa e per gli OLO/ISP (177 ad oggi) a
causa  della  riorganizzazione tecnica, commerciale ed amministrativa
dei  servizi  attualmente esistenti in funzione dei nuovi elementi di
servizio   terminating  e  trunk,  evidenziando  che  l'attuale  base
installata  e'  di oltre 72.000 collegamenti, per un valore economico
di oltre 700 ml € annui.
   335.  Telecom  Italia  riassume le principali attivita' necessarie
per  la  conversione  delle  offerte attuali e la commercializzazione
della nuova offerta:
    - Predisposizione  della nuova contrattualistica, con allegata la
nuova        modulistica        per        gli        ordini       di
attivazione/variazione/trasloco/cessazione   e  le  nuove  specifiche
tecniche   per   la  realizzazione  e  la  consegna  di  segmenti  di
collegamenti diretti;
    - Formalizzazione  dei  contratti  con  tutti  gli  operatori che
attualmente  hanno  firmato  i contratti per i circuiti parziali ed i
collegamenti diretti wholesale;
    - Individuazione della tipologia di terminazione (sede di POP OLO
o  sede  cliente  o di altro OLO o sede periferica dell'OLO stesso) e
del  livello  a  cui  spezzare  il  circuito  end  to end nelle varie
componenti  al  fine  di  definire  le regole di trasformazione degli
attuali servizi nelle nuove configurazioni;
    - Stesura  dei  requisiti per l'implementazione delle banche dati
(commerciali  e  tecniche) con  le  nuove  informazioni  ad  oggi non
presenti  e con le regole automatiche di trasformazione dalla vecchia
alla nuova offerta ai fini dello sviluppo del software;
    - Mantenimento  della  vecchia  offerta  finche' non si firmino i
contratti con tutti gli operatori: Telecom Italia non intende gestire
parte degli operatori con la vecchia offerta e parte con la nuova non
intende pertanto applicare le nuove condizioni unilateralmente;
    - A   seguito  della  firma  di  tutti  i  contratti,  migrazione
automatica  della  consistenza  ed  inizio  commercializzazione della
nuova offerta;
    - Gestione  del prevedibile elevato contenzioso con gli operatori
per  gli  scarti  generati  dall'applicazione  automatica  di  regole
standard nella migrazione.
   336.  Secondo  Telecom  Italia la nuova configurazione dei servizi
potrebbe  impattare anche sul piano industriale di investimento degli
operatori,  che  potrebbero essere spinti ad apportare modifiche alla
propria  struttura di rete. Sulla base di tali considerazioni Telecom
Italia  ritiene che la migrazione richiedera' lunghi tempi tecnici di
attuazione,   ingenti  investimenti  informatici  e  organizzativi  e
comunque,  che  richiedera'  un  periodo  transitorio adeguato per il
passaggio  dal  vecchio regime al nuovo che presumibilmente occupera'
tutto il 2006.
   337.  In  merito  al  quesito  numero  10,  gli operatori Albacom,
Atlanet,  Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind richiedono che l'Autorita'
definisca  le  regole  certe  da  seguire nella migrazione al fine di
calare  le configurazioni esistenti nel nuovo regime di offerte. Data
la  grande  mole di circuiti esistenti gli operatori ritengono che la
migrazione  debba  avvenire  sulla base regole di carattere generale,
per esempio su base territoriale, e che non possa ne' essere lasciata
alla decisione di Telecom Italia, ne' forzata ad una data limite alla
quale  virtualmente potrebbe accadere di dover migrare l'intero parco
circuiti.
   338.  Gli  operatori  ritengono  che  il  processo  di migrazione,
nonche'  la definizione dei costi degli elementi della nuova offerta,
debbano    garantire    come    risultato    condizioni    economiche
complessivamente migliorative in ragione dell'applicazione di un piu'
stretto   principio   di  orientamento  al  costo  e  della  maggiore
disaggregazione  dell'offerta,  che dovrebbe consentire di acquistare
esclusivamente  le  tratte  di  rete  necessarie,  e  dei recuperi di
efficienza che la stessa Autorita' ha evidenziato.
   339.   Gli  operatori  propongono  che  il  provvedimento  finale,
sottoposto   all'approvazione   della   commissione   europea,  debba
prevedere  con  grande  precisione  le  modalita' di introduzione dei
nuovi  servizi  regolamentati,  che  non possono quindi essere quelle
generali    sommariamente    delineate   nel   documento   posto   in
consultazione.   Gli  operatori  ritengono  indispensabile  da  parte
dell'Autorita',  preliminarmente  all'effettiva  implementazione  del
nuovo assetto regolamentare, la definizione di una adeguata normativa
di  dettaglio.  Stante  la  complessita'  della materia gli operatori
ritengono che la definizione di dettaglio sia effettuata nel contesto
dei  lavori  di un'apposita task force, gestita dall'Autorita', a cui
partecipino  gli  operatori  nuovi  entranti  e  Telecom Italia. Tale
strumento  operativo  dovra'  esplicitare  ogni  possibile incertezza
sull'interpretazione  dei  principi sottostanti la nuova normativa ed
enunciati  nel  documento  di  consultazione,  al  fine  di  produrre
specifici  manuali  operativi  che coprano in particolare le seguenti
aree:
    definizione  della  topologia  e  della  consistenza  della  rete
trasmissiva  di  Telecom  Italia  e regole di comunicazione delle sue
variazioni;
    interfaccia di sistema per provisioning e assurance;
    definizione  di  SLA  di  dettaglio  per  tutte  le componenti di
offerta;
    analisi  delle casistiche di migrazione e conseguente definizione
delle opportune regole;
    definizione delle tempistiche di migrazione;
    definizione  precisa  delle  basi  costo  sulla  base delle quali
effettuare la valorizzazione della nuova offerta.
   340. Secondo gli operatori, i documenti in esito a tale task force
dovranno  essere  approvati  con delibera dall'Autorita' e costituire
parte  integrante della normativa in materia. A tal fine, nel periodo
transitorio  che  precede  la  piena  entrata  in  vigore delle nuove
regole,  i  listini vigenti di circuiti parziali e di linee affittate
wholesale  dovranno  recepire  i  recuperi  di  efficienza di Telecom
Italia  riscontrati  dall'Autorita'  ed  evidenziati nel documento di
consultazione.
   341.  Con  specifico  riferimento  alle  condizioni di trasparenza
oggetto  del  quesito  10,  gli  operatori  scriventi  condividono le
modalita'  proposte  dall'Autorita' pur con le precisazioni riportate
di seguito.
   342.  Secondo  gli  operatori  tali informazioni dovrebbero essere
disponibili  nell'ambito della task force di cui sopra. Le condizioni
di   provisioning   e  di  assurance,  cosi'  come  le  modalita'  di
comunicazione  degli  ordini,  dovranno  essere previste nel "Manuale
delle  procedure",  parte  integrante  dell'offerta  di  riferimento,
secondo   quanto   definito   nel  tavolo  d'implementazione  guidato
dall'Autorita'.
   343.  Gli  operatori  giudicano  inaccettabile  che Telecom Italia
pubblichi  le  modalita'  di  richiesta  in maniera unilaterale e non
condivisa con gli utilizzatori di questi servizi.
   344.  Con riferimento ai flussi di interconnessione, gli operatori
richiedono che siano specificate nell'offerta di riferimento:
    - le modalita' mediante le quali un operatore accede alla rete di
Telecom  Italia attraverso un raccordo interno di centrale effettuato
a partire dagli impianti co-locati di un operatore terzo;
    - la  disponibilita'  dei  flussi  in  tutti  i  casi  in  cui un
operatore  attestato ad un sito di Telecom Italia intenda raggiungere
altri soggetti presenti in quello stesso sito;
    - la   fatturazione   dei   circuiti   a   partire   dalla   data
dell'effettivo utilizzo per il trasporto del traffico commutato;
    - l'introduzione  di  circuiti  di  interconnessione  a velocita'
almeno   pari   a  622  Mbit/s,  in  considerazione  delle  aumentate
necessita' di banda che caratterizzano i nuovi servizi.
   345.   Gli  operatori  richiedono  che  Telecom  Italia  pubblichi
l'offerta  di  linee  affittate entro il 31 ottobre 2005 e che questa
sia  approvata  dall'Autorita',  come ribadito nella sezione dedicata
agli  obblighi  in  materia di controllo dei prezzi e di contabilita'
dei costi al punto 284 della proposta di provvedimento.
   346.  Con  riferimento alle modalita' di calcolo chilometrico, gli
operatori  segnalano  che  l'Autorita',  al  punto  221, nel ribadire
l'attuale metodo di calcolo della distanza chilometrica per flussi di
interconnessione e dell'estensione dell'interconnessione (distanza in
linea  d'aria  tra  le  centrali  Telecom  Italia),  escluderebbe  la
possibilita'  di rilegare direttamente uno SL ad un SGU dove l'OLO e'
interconnesso  qualora  quest'ultimo  sia  diverso  dalla centrale di
competenza  del  SL  oggetto  di rilegamento. La proposta sembrerebbe
infatti richiedere che l'OLO debba prima rilegare l'SL interessato al
nodo    trasmissivo    di    competenza   (utilizzando   l'estensione
dell'interconnessione) e  successivamente interconnettere questo nodo
trasmissivo  al SGU dove l'OLO e' colocato. Gli operatori evidenziano
che  l'imposizione  di  vincoli  legati  all'architettura  di rete di
Telecom  Italia  potrebbe  determinare  artificiali  incrementi delle
lunghezze   complessive   dei   collegamenti   acquistati,   che   si
tradurrebbero in uno svantaggio economico per gli OLO.
   347.  Gli operatori ritengono che l'Autorita' dovra' espressamente
prevedere   che   la   migrazione   non   comporti  alcuna  novazione
contrattuale  con  Telecom  Italia.  A  tal  proposito  gli operatori
evidenziano,  come  Telecom  Italia  abbia  richiesto  in  passato la
rinegoziazione   dei   contratti   come  condizione  preliminare  per
effettuare  la  migrazione, ad esempio, al listino wholesale all'atto
della sua introduzione.
   348.  Gli  operatori  richiedono  infine  che  sia  introdotta una
clausola  di  salvaguardia da variazioni unilaterali delle condizioni
di  fornitura, da specificare in sede di task force, analoga a quella
presente  tra  BT  ed  OLO  in materia di variazioni delle condizioni
tecniche di offerta di tutti i servizi wholesale.
   349.   Sulla   domanda   in  esame  Vodafone,  richiede  che,  con
riferimento al punto 221 della proposta di consultazione, l'Autorita'
chiarisca  le  modalita'  di misurazione della distanza dei flussi di
interconnessione  ed  assicuri  che  i costi attribuiti ai servizi di
flussi   di   interconnessione   pre-esistenti  rimangano  invariati,
indipendentemente dalle variazioni dei bacini di riferimento.
   350.  In  merito  al  questo  numero  10,  Welcome  ritiene che la
migrazione  non  debba  avvenire prima del 1 gennaio 2008. Il periodo
transitorio   deve   consentire   agli   Operatori  che  hanno  fatto
determinati investimenti di modificare la propria strategia di rete.
   351.  Con  riferimento  al  questo numero 10, MCI richiede che sia
introdotta  la  specifica  negli  obblighi  relativi  alla migrazione
secondo  cui  un  circuito preesistente che viene migrato mantiene la
sua data di scadenza originaria.
   352. Con riferimento alla proposta dell'Autorita' di includere gli
obblighi di reporting nello SLA di Telecom Italia, MCI sottolinea che
tale  obbligo  garantirebbe  un  piu'  efficace  controllo  sia degli
obblighi  di  non  discriminazione  sia  del  calcolo degli eventuali
importi  dovuti  per  i ritardi nella consegna o nella ripristino dei
guasti.
   353.  MCI,  inoltre,  ritiene  necessario  che  l'Autorita'  abbia
visione  periodica  della  reportistica  di  Telecom  Italia  per  la
fornitura  agli  operatori  concorrenti.  A tal fine MCI richiede che
Telecom Italia produca report su ciascuna delle fasi di fornitura del
servizio,  report  mensili  inviati  entro  il quinto giorno del mese
seguente,  preveda  incontri bimestrali per verificare congiuntamente
l'andamento  delle  performance  e  concordare  azioni  preventive ed
infine  report  inviati  all'Autorita' per monitorare i comportamenti
discriminatori.
   354.  MCI  infine  sottolinea che le condizioni di linee affittate
trunk    e    terminating    dovrebbero    comprendere    SLA   sulla
1) disponibilita'  annua  in  linea con la prassi europea (il livello
attuale   e'   inaccettabile),   2) SLA   premium  di  fornitura  che
permettano,   a   fronte  di  un  corrispettivo,  tempi  di  consegna
migliorativi,  3) l'obbligo  di  fornire  le  ragioni del disservizio
(Reason  for  outage) 4) garanzie  e  penali  in  caso di degrado del
servizio (abbassamento della qualita' senza completa interruzione del
servizio).

   5.3.2. Le conclusioni dell'Autorita'
   355.  Con  riferimento  alle  condizioni  di offerta dei flussi di
interconnessione   alla   rete   di   transito  locale  (livello  0),
l'Autorita'  sottolinea  che tale servizio non dovra' essere limitato
alla  sola  connettivita'  SL/SGU,  in  quanto  i punti di accesso ai
servizi  per  cui  Telecom  Italia  ha  obbligo di fornitura non sono
limitati alle sole centrali telefoniche.
   356.   A   tal   fine   l'Autorita'   ritiene   che  i  flussi  di
interconnessione   alla   rete  di  transito  locale  possano  essere
impiegati  da un operatore alternativo, presente presso un sito della
rete  locale,  per raccogliere servizi all'ingrosso di Telecom Italia
disponibili presso altri nodi dello stesso livello di rete.
   357.  L'offerta  di  riferimento  dovra'  includere un servizio di
ampliamento   della   capacita'   trasmissiva   per   i   flussi   di
interconnessione  alla  rete  di  transito  locale  e  regionale, che
consenta  di  variare  la  capacita'  di  flussi  gia' richiesti alle
medesime  condizioni  di offerta previste per i servizi dei flussi di
interconnessione.
   358.  In  merito  al  tema  della migrazione degli attuali servizi
nelle  nuove  configurazioni,  l'Autorita'  ribadisce  che  gli oneri
contrattuali  legati  alla  cessazione  dei circuiti parziali e linee
affittate  wholesale nell'ambito del passaggio alle nuove offerte non
possano  essere  ribaltati  sugli  operatori.  L'Autorita'  evidenzia
tuttavia  che  i  costi  di  adeguamento  dei  sistemi informatici di
supporto  ai processi di provisioning, assurance, charging e billing,
nonche'  delle  banche  dati  in  uso  alla  rete  e  dei  sistemi di
contabilita'   dei   costi,   rappresentino,   qualora  adeguatamente
giustificati,  elementi  pertinenti alla fornitura dei nuovi servizi.
L'Autorita'  ritiene pertanto che il costo di adeguamento dei sistemi
necessari alla fornitura dei segmenti trunk e terminating rientri tra
i beni ad utilita' pluriennale che dovranno essere ammortizzati sulla
base  delle regole contabili derivanti dal bilancio civilistico. Tali
costi  rientreranno  nella  formulazione dei prezzi dei servizi sulla
base dell'orientamento al costo.
   359.  Con  riferimento  alle  modalita'  di migrazione l'Autorita'
ritiene  che  Telecom  Italia debba prevedere un tempo di coesistenza
tra  le  due  offerte  che  permetta,  da  un  lato di minimizzare il
disservizio  per  gli operatori e, dall'altro, consenta interventi di
correzione  nelle  condizioni  di  offerta sulla base delle eventuali
esigenze che prevedibilmente si evidenzieranno in fase attuativa.
   360.  Tale  periodo  di  migrazione,  anche  in  previsione  delle
richieste   degli   operatori   meno  infrastrutturati,  al  fine  di
consentire  le  necessarie  modifiche  nei  piani  di  sviluppo degli
operatori,   dovra'   durare   12  mesi  dalla  attuazione  effettiva
dell'offerta di trunk e terminating di Telecom Italia.
   361.  Con  riferimento  specifico  alle  regole da impiegare nelle
modalita'  di migrazione, l'Autorita', in linea generale, ritiene che
tutti  i  circuiti  preesistenti (circuiti parziali e linee affittate
wholesale) che   possono  essere  riconvertiti  senza  variazioni  di
instradamento  o  di  sistemi  di  attestazione  in  combinazioni  di
circuiti   terminating,  trunk,  e  dei  flussi  di  interconnessione
(livello  0,  1  e 2) sulla base delle modalita' di utilizzo previste
per tali servizi, debbano essere convertiti nella nuova offerta senza
oneri  in  capo  agli  operatori  richiedenti. L'Autorita' demanda al
procedimento  istruttorio  di  approvazione  dell'offerta  di servizi
trunk  e  terminating  la  definizione  delle regole di passaggio tra
vecchie  e  nuove  offerte nei casi in cui siano richieste variazioni
impiantistica  nei  circuiti (ad esempio nel caso di multiplazione di
piu' circuiti in solo flusso di interconnessione).
   362.   Sulla   base   delle   modalita'   di   fornitura  definite
dall'Autorita',   gli   operatori   interconnessi   che  intenderanno
domandare i segmenti trunk e terminating dovranno gia' disporre di un
punto  di  presenza  all'interno  del bacino trasmissivo regionale di
attestazione.  Gli operatori che non dispongono di un numero adeguato
di   punti   presenza   o   che  dovranno  rinunciare  ai  flussi  di
interconnessione  interregionali  dovranno realizzare investimenti in
un  arco di tempo biennale. Al fine di fornire certezza al mercato in
merito alla tempistica di introduzione dei segmenti terminali e trunk
e  cessazione  delle  offerte di circuiti parziali e circuiti diretti
wholesale,  l'Autorita'  ritiene  che le attivita' di implementazione
debbano rispettare la tempistica di seguito riportata:
    1. Telecom   Italia,   entro   90  giorni  dall'approvazione  del
provvedimento  finale  relativo  ai  mercati  13  e  14,  formula una
proposta di offerta di riferimento in merito alle condizioni tecniche
ed  economiche  dei segmenti trunk e terminating nonche' dei circuiti
diretti  wholesale  coerentemente  con  le  distanze  definite per la
fornitura dei terminating.
    2. L'Autorita'  approva  le condizioni tecniche ed economiche dei
segmenti  trunk  e  terminating  nonche'  dei servizi accessori e dei
circuiti  parziali  e  diretti wholesale entro 60 dalla pubblicazione
dell'offerta di Telecom Italia.
    3. La  migrazione  dai  circuiti  parziali e diretti wholesale ai
segmenti  trunk  e  terminating si conclude entro 15 mesi a decorrere
dalla  effettiva  attuazione  dell'offerta  di  riferimento approvata
dall'Autorita'.
   363.   Con   riferimento   al   contenuto  mimimo  della  proposta
dell'offerta  di  riferimento,  l'Autorita'  ritiene  che gli SLA dei
circuiti  trunk  e  terminating  dovranno  comprendere  condizioni di
provisiong, assurance e garanzie sulla minima disponibilita' annua in
linea  con  la  prassi  europea, nonche' SLA premium di fornitura che
permettano   tempi   di   consegna   migliorativi   e  meccanismi  di
reportistica che evidenzino le cause di disservizio. A tal proposito,
l'Autorita'  conferma  che  al fine di garantire maggiore trasparenza
nel  calcolo  delle  penali  e  ridurre  il  tasso di contenzioso tra
operatori,  il servizio dovra' prevedere un sistema informatizzato di
reportistica  che dettagli tutti i principali momenti della fornitura
e gli aspetti coperti da SLA.
   364.  L'Autorita'  conferma  che  l'offerta  di riferimento dovra'
contenere  le  condizioni  previste  al  punto 219 del provvedimento,
prevedendo  altresi'  che  l'offerta dei flussi di interconnessione a
tutti  i  livelli  di  rete  supporti tutte le capacita' e le opzioni
necessarie alla raccolta dei circuiti terminating e trunk offerti.

   5.4.	Obbligo di separazione contabile ai sensi dell'art. 48
   365.  La  separazione  contabile  dei  servizi per i quali Telecom
Italia  detiene  un  significativo  potere  di  mercato ha la duplice
finalita'  di  garantire  trasparenza  in  termini di allocazione dei
costi  e di non discriminazione per quanto attiene i prezzi praticati
verso  divisioni  interne  e  nei  confronti  di  terzi operatori. In
particolare,  al fine di prevenire possibili sovvenzioni incrociate e
comportamenti  di  discriminazione  tra  operatori,  l'Autorita' puo'
pubblicare  scritture  contabili che evidenzino i prezzi all'ingrosso
praticati nonche' i prezzi dei trasferimenti interni.
   366. A tale riguardo, la Raccomandazione n. 322 dell'8 aprile 1998
prevede  che  "Gli oneri di cessione per l'uso interno debbono essere
calcolati  in  funzione dell'uso moltiplicato per il prezzo unitario.
L'onere  per  l'uso interno dovrebbe essere equivalente all'onere che
sarebbe  stato  addebitato  se  il  prodotto  o  servizio fosse stato
venduto all'esterno invece che all'interno".
   367.  In  considerazione  del  grado  di  scarsa  competizione sul
mercato  in  esame,  e  della  doppia  natura  di  Telecom Italia, di
fornitore  del  servizio  all'ingrosso e di competitore nei mercati a
valle  dei  servizi  di  telecomunicazioni,  l'Autorita'  ritiene che
l'applicazione  degli  obblighi derivanti dall'art. 48 del Codice per
la   fornitura  dei  flussi  di  interconnessione,  dei  segmenti  di
terminazione  e  di  segmenti trunk sia proporzionata nella misura in
cui  persegue  le  finalita'  stabilite dall'art. 13 comma 5, lettera
d) del Codice.
   368.  A tale proposito, per garantire che non ci siano pratiche di
discriminazione  di  prezzo  tra  gli operatori che forniscono reti e
servizi  di  comunicazioni,  l'Autorita'  ritiene  che Telecom Italia
debba  pubblicare  una  contabilita'  separata  con  il dettaglio dei
volumi   (intesi   come   quantita'   e  distanze) e  dei  prezzi  di
trasferimento  interno,  articolati  per  velocita',  di  segmenti di
terminazione  e  di  segmenti trunk e, dove applicabile, di flussi di
interconnessione, nonche' delle relative prestazioni aggiuntive.
   369.  Le  voci di transfer charge verso la rete di accesso e verso
la rete di trasporto presenti nei conti economici dei servizi offerti
da  Telecom  Italia  dovranno quindi derivare dal prodotto dei prezzi
pubblicati  in  Offerta  di  Riferimento  ed i volumi richiesti dalle
divisioni  interne  di  Telecom  Italia  nonche' dai volumi domandati
dagli  operatori interconnessi. Le medesime disposizioni si applicano
ai transfer charge tra aggregati di accesso e trasporto, che dovranno
essere  basati  sui prezzi pubblicati in Offerta di Riferimento e sui
volumi di servizi scambiati.
   370. A tal fine dovranno essere rendicontate in modo separato, sia
le voci di costo relative ai servizi forniti internamente, sia quelle
relative  ad  altri  operatori,  specificando per ciascun servizio le
condizioni  di offerta fruite. In particolare i trasferimenti interni
dei segmenti terminali e trunk nonche' dei flussi di interconnessione
dovranno  comprendere i conti di dettaglio relativi ai volumi e oneri
di  cessione  tra  divisioni interne distinti in rete di accesso e di
trasporto  locale  e  regionale  sulla  base  dei  formati  contabili
riportati nell'Allegato B2 della proposta di provvedimento.
   11 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di imporre a Telecom
Italia  gli obblighi di separazione contabile descritti nel paragrafo
5.4  nella fornitura dei segmenti di terminazione, dei segmenti trunk
e dei flussi di interconnessione?

   5.4.1. Le osservazioni degli operatori
   371.    Telecom    Italia   pur   condividendo   la   legittimita'
dell'imposizione  di obblighi di separazione contabile sui mercati 13
e  14,  ritiene  che  le  modalita' di separazione contabile proposte
dall'Autorita'  nell'Allegato  B2  siano  incoerenti,  inadeguate  ed
onerose  rispetto  a  quanto  previsto quadro comunitario ed alle sue
finalita'.
   372. Tale operatore ritiene inoltre che i sistemi, i principi e le
metodologie  contabili  sono  trasversali  a tutti i mercati e devono
essere   trattati   organicamente   per  assicurare  la  coerenza  di
funzionamento e l'omogeneita' delle regole.
   373.  Lo  stesso  operatore  ha  infine  evidenziato le principali
criticita'  relative alle modalita' di separazione contabile proposte
dall'Autorita' per i mercati 13 e 14:
    a) Incoerenza    ed    inadeguatezza   dell'articolazione   della
Contabilita'  regolatoria nei due aggregati "Rete di Accesso" e "Rete
di Trasporto" sia rispetto alla nuova logica dei mercati che rispetto
all'articolazione definita in delibera 152/02/CONS;
    b) Incoerenza  con  la normativa europea dell'obbligo di utilizzo
"congiunto" di costi storici e correnti per il costing di un medesimo
servizio;
    c) Onerosita'  e non proporzionalita' degli obblighi di dettaglio
dell'informativa contabile, come definiti nell'Allegato B2.
   374.  Otto  operatori di rete fissa e due operatori di rete mobile
condividono  l'orientamento  dell'Autorita'  di  imporre  obblighi di
separazione  contabile  sui  segmenti trunk e terminating e ritengono
che   l'Allegato  B2  alla  delibera  n.  153/05/CONS  relativo  alla
separazione   contabile   e   contabilita'  dei  costi  debba  essere
ulteriormente integrato con informazioni di dettaglio.
   375. Le informazioni integrative di dettaglio dovrebbero riferirsi
principalmente a:
    a) Livello di dettaglio dei conti economici e di capitale;
    b) La  quota del costo che e' stata allocata sul servizio oggetto
di valutazione;
    c) Processo di pubblicazione dei dati economico/contabili;
    d) Applicazione della metodologia LRIC.

   5.4.2. Le conclusioni dell'Autorita'
   376.   Ad   eccezione   di   un   operatore,  i  rispondenti  alla
consultazione  pubblica  condividono l'orientamento dell'Autorita' di
imporre obblighi di contabilita' dei costi e separazione contabile in
base alle modalita' descritte nella proposta di provvedimento nonche'
nell'Allegato B2 alla medesima proposta di provvedimento.
   377.  L'Autorita'  in  particolare ha proposto di introdurre conti
economici e di capitale per i segmenti terminating, trunk e flussi di
interconnessione  nonche'  di  dettagliare  la  separazione contabile
anche attraverso l'introduzione di un nuovo formato contabile che da'
evidenza  degli oneri di cessione interna al fine di garantire la non
discriminazione delle condizioni economiche dei servizi all'ingrosso.
L'Autorita'  ha  altresi' proposto di introdurre tabelle di dettaglio
dei  costi  e volumi al fine di garantire l'orientamento al costo dei
prezzi   dei  segmenti  terminali  e  trunk  nonche'  dei  flussi  di
interconnessione.
   378.  Il  fine  della  separazione  contabile  e' garantire che le
condizioni  economiche  praticate  da  Telecom  Italia  alle  proprie
divisioni  interne  siano  uguali  a  quelle praticate agli operatori
alternativi,   mentre   un   sistema   di   contabilita'   dei  costi
sufficientemente    dettagliato   e'   strumentale   per   verificare
l'effettivo orientamento al costo dei prezzi praticati.
   379.  La  Raccomandazione  322/98  rappresenta  uno dei principali
riferimenti  normativi  in  materia di contabilita' regolatoria ed in
particolare    dei    criteri    e    formati   contabili   necessari
all'implementazione  di  una  corretta  separazione contabile e di un
adeguato  livello di disaggregazione della contabilita' dei costi. La
Raccomandazione  n.  322/98  e'  stata  recentemente aggiornata dalla
Raccomandazione  del  19  settembre  2005  concernente la separazione
contabile  e  contabilita'  dei  costi  nel  quadro  normativo  delle
comunicazioni elettroniche.
   380.  Ai  fini del presente provvedimento risultano di particolare
rilevanza  la  possibilita' di estendere gli obblighi di contabilita'
separata  anche  in  mercati  in  cui  tale  operatore non detiene un
significativo  potere  di mercato. A questo proposito e' prevista una
separazione  contabile  in grado di fornire informazioni su attivita'
che  sarebbero  gestite  separatamente  nel  caso in cui le imprese a
integrazione verticale fossero scorporate.
   381.  La  Raccomandazione del 19 settembre 2005 richiede di tenere
debitamente  in  conto  dei  problemi  di  prezzi  e  concorrenza che
potrebbero   emergere   dall'attuazione   di  un  sistema  basato  su
contabilita' a costi correnti per la rete di accesso.
   382.   La   Raccomandazione   pone   particolare  attenzione  alla
pubblicazione  annuale  di  un  adeguato  livello  di dettaglio della
separazione  contabile  e  della  contabilita'  dei  costi al fine di
garantire la non discriminazione e l'orientamento al costo dei prezzi
praticati.
   383.   Per   quanto  concerne  la  tutela  del  principio  di  non
discriminazione,  e'  altresi'  previsto  che  gli  oneri di cessione
interna  siano  contraddistinti e dettagliati al fine di garantire il
principio  di  non  discriminazione  dei  prezzi praticati ai servizi
all'ingrosso.
   384.  E'  infine  raccomandato  alle Autorita' di regolamentazione
nazionali   che   la  contabilita'  dei  costi  sia  sufficientemente
disaggregata    per    garantire    l'applicazione   degli   obblighi
regolamentari imposti dal diritto nazionale o comunitario.
   385.  L'art.  50,  comma  3  del  Codice  prevede  che  qualora un
operatore  abbia  l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha
l'onere  della  prova  che  il  prezzo  applicato  si basa sui costi,
maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti.
   386. Al riguardo e al fine di determinare i costi di un efficiente
fornitura   dei   servizi,  il  comma  4  dell'art.  50  prevede  che
l'Autorita'   abbia   facolta'   di  approntare  una  metodologia  di
contabilita' dei costi indipendente da quella usata dagli operatori.
   387.  Le risultanze della consultazione pubblica non hanno fornito
elementi  innovativi  rispetto  a  quanto valutato dall'Autorita' nel
corso  del  procedimento  istruttorio  se non per quanto concerne gli
obblighi di pubblicazione della contabilita' regolatoria.
   388.  L'Autorita' ritiene pertanto di confermare l'orientamento di
imporre  obblighi  di  separazione contabile e contabilita' dei costi
per  gli aggregati regolatori (Accesso, Trasporto, Commerciale, Altre
attivita) di  Telecom  Italia  nonche'  per  i  servizi  di  segmenti
terminali,  segmenti  trunk, raccordi interni di centrale e flussi di
interconnessione  secondo  le  modalita' e formati contabili previsti
dall'Allegato  B2 alla delibera n. 153/05/CONS. Telecom Italia dovra'
pertanto  implementare  la  separazione  contabile  e  il  sistema di
contabilita'  dei  costi  conformemente  all'Allegato  B2  a  partire
dall'esercizio  contabile  2005  e  fino  alla  revoca degli obblighi
contabili  derivanti  dalle  analisi  di  mercato. L'Allegato B2 alla
delibera n. 153/05/CONS, con le necessarie integrazioni volte a tener
conto  della  struttura  dei servizi di interconnesione, e' riportato
all'Allegato A della presente delibera.
   389.  Al  fine  di  garantire  trasparenza  al  mercato  circa  le
metodologie  e  le  risultanze  contabili  dei servizi regolamentati,
l'Autorita'   ritiene   necessario  rendere  accessibili  alle  parti
interessate  i conti economici e i rendiconti di capitale nonche' gli
oneri   di   cessione   interna   relativi  agli  esercizi  contabili
disponibili,   non   ancora  verificati  dall'organismo  indipendente
previsto dall'art. 50 del Codice.
   390.  L'Autorita'  ritiene  inoltre  di  confermare l'orientamento
circa  l'adozione  di una base di costo storico per la valorizzazione
dei  cespiti della rete di accesso e una base di costi correnti per i
cespiti afferenti la rete di trasporto.
   391.  Alla luce delle risultanze della consultazione nonche' della
necessita'  di  includere  nel  meccanismo  di network cap un paniere
relativo  ai  raccordi  interni  di centrale e tenuto conto di quanto
previsto  dalla  Raccomandazione  del 19 settembre 2005 in materia di
controllo  dei  prezzi,  l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba
fornire  un conto economico, un rendiconto di capitale e il dettaglio
inerente le quote di ammortamento e manutenzione dei raccordi interni
di centrale.
   392.   L'Autorita'  si  riserva,  infine,  di  modificare  laddove
pertinente  le  prescrizioni  previste  dall'Allegato  A  al presente
provvedimento  a  seguito  di  uno specifico procedimento istruttorio
volto  a  rendere  coerenti  gli obblighi di contabilita' dei costi e
separazione   contabile  imposti  nei  servizi  inclusi  nei  mercati
rilevanti.
   393.  In via transitoria e fino al ritiro dell'offerta di circuiti
parziali e circuiti diretti wholesale permangono per tali servizi gli
attuali   obblighi   concernenti  la  contabilita'  dei  costi  e  la
separazione contabile (esercizi contabili 2005, 2006 e 2007).

   5.5.	Obbligo di non discriminazione ai sensi dell'art. 47
   394. Telecom Italia e' presente nei mercati a valle con offerte di
servizi  al  dettaglio  di  telecomunicazioni  il  cui  completamento
richiede   la  fornitura  di  servizi  all'ingrosso  di  segmenti  di
terminazione  e  di  segmenti  trunk da parte delle proprie divisioni
interne.  Gli  operatori  che  concorrono  con Telecom Italia sia nei
mercati  all'ingrosso di linee affittate sia nei mercati al dettaglio
di altri servizi di telecomunicazione hanno necessita' di accedere ai
servizi  all'ingrosso di segmenti di terminazione e di segmenti trunk
al   fine  di  sopperire  alla  ridotta  capillarita'  delle  proprie
infrastrutture di rete.
   395.   Come   visto   nei   punti  precedenti,  nell'ambito  della
definizione  dei  mercati  rilevanti  dei  segmenti  terminali  e dei
segmenti   trunk,   l'Autorita'  ha  rilevato  che  le  modalita'  di
interconnessione   dovrebbero   essere   comuni  a  tutti  i  servizi
all'ingrosso,   in   quanto,  l'utilizzo  efficiente  dei  flussi  di
interconnessione  tra  due  reti  diverse  prevede la condivisione di
questi ultimi per tutte le tipologie di traffico scambiato.
   396.   L'art.   47   del   Codice   prevede  appunto  che  la  non
discriminazione  debba  essere  garantita dall'operatore detentore di
significativo  potere di mercato applicando condizioni equivalenti in
circostanze  equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono
servizi  equivalenti.  A tal proposito, anche in considerazione della
natura  accessoria  del  servizio,  l'Autorita'  ritiene  che Telecom
Italia   debba   praticare  agli  operatori  le  medesime  condizioni
economiche    per   i   servizi   di   flussi   di   interconnessione
indipendentemente  dal fatto che gli operatori accedano ai servizi di
linee  affittate,  agli  autocommutatori  telefonici  della  rete  di
Telecom Italia o ai nodi ATM di quest'ultima.
   397.  Al  fine di garantire che l'offerta all'ingrosso di segmenti
di  terminazione  non  sia discriminatoria in relazione alla cessione
interna dello stesso servizio, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia
debba  fornire  agli  operatori  servizi  e  informazioni  soggetti a
condizioni  tecniche  ed  economiche  nonche'  di qualita' identici a
quelli forniti internamente.
   398.  A  tale  riguardo,  in  considerazione del fatto che Telecom
Italia  impiega internamente i segmenti terminali ed i segmenti trunk
anche  per  la  predisposizione di servizi diversi da quelli di linee
affittate  al dettaglio, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba
offrire livelli di SLA differenziati:
    - un'offerta  base  di  segmenti  di  terminazione  e di segmenti
trunk,   in   cui  Telecom  Italia  dovra'  garantire  condizioni  di
provisioning,  assurance  e  disponibilita'  annua  che permettano la
replicabilita'  del  servizio  al  dettaglio  di  linee  affittate di
Telecom Italia, secondo quanto descritto nel paragrafo 5.3.
    - un'offerta  opzionale  di  segmenti  di  terminazione,  in  cui
Telecom Italia dovra' garantire condizioni di provisioning, assurance
e disponibilita' annua migliorativi e tali da soddisfare requisiti di
disponibilita'  annua  in linea con quelli necessari alla connessione
di  nodi  di  operatori  (ad esempio per le stazioni radio base delle
reti radio-mobili).
    - un'offerta  opzionale  di  segmenti  di  trunk,  in cui Telecom
Italia  dovra'  garantire  condizioni  di  provisioning,  assurance e
disponibilita'  annua  migliorativi e tali da soddisfare requisiti di
affidabilita'  analoghi a quelli richiesti nella connessione tra nodi
interni di rete.
   399. A tale proposito, l'Autorita' osserva che, con le delibere n.
304/03/CONS  e  n.  440/03/CONS, sono state indicate le condizioni di
provisioning  ed  assurance  per  le  linee affittate wholesale. Tali
condizioni riguardano, tra l'altro, gli orari per la segnalazione dei
disservizi,  le  procedure  di  chiusura  concordata  dei  guasti, le
opzioni  di  SLA premium nonche' il sistema delle penali. L'Autorita'
ritiene  opportuno confermare un SLA per i segmenti di terminazione e
di  trunk  sulla  base  di  quello approvato per il servizio di linee
affittate  wholesale  dalla delibera n. 440/03/CONS secondo quanto al
presente paragrafo.
   400.   Con   specifico   riferimento  ai  tempi  di  provisioning,
l'Autorita'  ritiene che Telecom Italia debba garantire che l'offerta
di  SLA  anche  nella sua versione "base" preveda tempi minimi per la
consegna  per  i  servizi di segmenti terminali e di trunk ed in ogni
caso  inferiori  ai  tempi  di  consegna  previsti  per  le  medesime
velocita'  sui  mercati al dettaglio. A tal proposito, la Commissione
Europea,  con  la  raccomandazione  C(2005) 103/1 del 21 gennaio 2005
relativa  alla  fornitura  di linee affittate nell'Unione europea, ha
evidenziato la necessita' per tutti gli stati membri di riadeguare le
condizioni   di   fornitura   alla   miglior  prassi  internazionale.
L'Autorita',   al   fine   di  garantire  un  tempo  di  provisioning
efficiente,  in  linea  con tale Raccomandazione, ritiene che Telecom
Italia  debba  prevedere  per  i  segmenti terminali e di trunk tempi
massimi  di  provisioning  garantiti  con  penali  nel  100% dei casi
analogamente  a  quanto  approvato  con  la  delibera  n. 440/03/CONS
nonche'  tempi  massimi  di provisioning garantiti con penali nel 95%
dei  casi.  I  tempi  di provisioning garantiti dovranno risultare in
linea  con  la  migliore  prassi  europea  e  considerare  il margine
necessario  agli  operatori  per replicare le offerte al dettaglio di
Telecom  Italia  a  partire  dalle  offerte  all'ingrosso di segmenti
terminali  e  di  trunk.  In  considerazione del fatto che cosi' gia'
previsto nella delibera n. 440/03/CONS per un operatore efficiente e'
necessario  un  margine  di  almeno  quattro  giorni per replicare le
offerte  al  dettaglio  di  Telecom  Italia  a  partire dalle offerte
all'ingrosso  di  segmenti  terminali  e  di  trunk,  Telecom  Italia
applichera'  per  l'offerta  di  provisioning base di tali servizi, i
tempi  massimi  garantiti  nel  95% dei casi riportati nella seguente
tabella:

fino a 64Kbps:                    |14 giorni di calendario
2Mbps non strutturati             |26 giorni di calendario
2Mbps strutturati                 |29 giorni di calendario
34Mbps non strutturati            |48 giorni di calendario

   401.  Per  le  restanti capacita' i tempi massimi sono definiti in
modo   coerente  a  quelli  previsti  in  tabella  sulla  base  delle
componenti  di  rete e delle funzioni aziendali coinvolte. Tali tempi
devono essere garantiti per il 95% dei circuiti di ciascuna capacita'
acquistati  dall' operatore nell'anno. Le penali relative a tale SLA,
distinte dalle penali relative ai tempi massimi previsti nel 100% dei
casi,  sono  espresse nella forma di un importo prefissato per giorno
di ritardo per linea ordinata.
   402.  Relativamente  al  parametro  di  disponibilita'  annua,  si
ricorda  che  per una linea affittata il tempo di indisponibilita' e'
circa  pari  alla  somma  dei tempi di indisponibilita' delle singole
tratte  componenti.  In  considerazione  del  fatto  che  i  segmenti
terminali  sono  sempre componenti intermedi del servizio, poiche' si
chiudono  ad  un  punto  di  interconnessione, Telecom Italia dovra',
nell'offerta   base,   garantire   condizioni  per  il  parametro  di
disponibilita'  tali  da  permettere  la  replicabilita' di una linea
affittata  retail  che  includa due segmenti di terminazione. Telecom
Italia  dovra',  inoltre,  nell'offerta  premium,  garantire  per  il
parametro   di   disponibilita'  condizioni  tali  da  permettere  la
replicabilita' di una linea affittata retail che includa due segmenti
di   terminazione   ed  un  segmento  trunk.  Analogamente  a  quanto
attualmente  previsto  per  le linee affittate wholesale, le garanzie
sui  tempi  di  disponibilita'  sono  offerte  per  singolo circuito,
partono  dalla  data  di  effettiva  attivazione  dello  stesso, sono
previste  per  ogni  tipologia  di linea, sono calcolate sul tempo di
disservizio  in  ore solari e rispetto alla durata della fornitura in
giorni di calendario.
   403.  Al  fine  di  rendere maggiormente efficace il meccanismo di
penale  previsto negli SLA, l'Autorita' ritiene opportuno che Telecom
Italia  metta in atto, nella definizione dei meccanismi automatici di
reportistica,  ogni previsione utile ad agevolare il computo da parte
degli operatori delle penali, prevedendo la possibilita' di escludere
dai   conteggi   i  circuiti  il  cui  provisioning  sia  oggetto  di
contestazione.  In  particolare,  al fine di verificare che l'offerta
all'ingrosso  di  segmenti di terminazione non sia discriminatoria in
relazione alla cessione interna dello stesso servizio, Telecom Italia
dovra'  produrre  per  l'Autorita',  su  base  trimestrale,  per ogni
tipologia  di circuito, di prestazione opzionale e di SLA in offerta,
un  report  con  il  dettaglio dei tempi di provisioning, assurance e
disponibilita'   effettivamente   forniti   alle   proprie  divisioni
commerciali  ed  agli  operatori  alternativi nel 75%, 95% e 100% dei
casi.
   404.  Sempre  in  virtu'  del  principio  di  non discriminazione,
l'Autorita'  ritiene  opportuno  ribadire, infine, le disposizioni di
cui  all'art.  3,  comma  2,  lett. c, della delibera n. 11/03/CIR ed
all'art. 2, comma 6, lett. b, della delibera n. 3/04/CIR, secondo cui
l'operatore,  trascorso  un  anno  di  durata  del  contratto  per la
fornitura  dei  flussi  di  interconnessione,  nel secondo anno e nei
successivi anni di eventuale proroga contrattuale puo' cessare con un
ragionevole  preavviso i circuiti senza il pagamento di ratei o oneri
aggiuntivi.   Tale  previsione  e'  applicata  anche  ai  servizi  di
terminating e trunk.
   a) Obblighi di non discriminazione e contabilita' regolatoria
   405. L'obbligo di non discriminazione richiede che la divisione di
Telecom  Italia, che fornisce i servizi all'ingrosso, debba praticare
le stesse condizioni economiche in termini di prezzi unitari sia agli
operatori  interconnessi  sia  alla  propria divisione commerciale. A
tale   riguardo,   l'Autorita'   ritiene  che  Telecom  Italia  debba
predisporre  un  sistema contabile che evidenzi gli oneri di cessione
interna  dei  segmenti  terminali  e  dei  segmenti trunk nonche' dei
flussi di interconnessione che renda trasparenti i prezzi dei servizi
all'ingrosso applicati internamente e verso altri operatori.
   406.  Gli  oneri  di  cessione  per l'uso interno sono calcolati a
partire  dal  volume  di utilizzo del servizio per il relativo prezzo
unitario.  In  particolare  nell'ambito  della  separazione contabile
l'onere  unitario  per l'uso interno di un dato servizio all'ingrosso
deve  essere  sempre  equivalente  all'onere addebitato per lo stesso
servizio  domandato  da  altri operatori e quindi deve essere pari al
prezzo  pubblicato  nell'Offerta  di  Riferimento.  I transfer charge
presenti  nei  conti  economici dei servizi offerti da Telecom Italia
derivano  quindi  dal  prodotto tra prezzi desumibili dall'offerta di
riferimento  e  volumi  domandati  internamente  dalle  divisioni  di
Telecom  Italia.  Anche  le  eventuali  prestazioni  richieste  dalle
direzioni   interne   e   non  direttamente  riconducibili  a  prezzi
pubblicati nell'Offerta di Riferimento dovranno essere documentate in
contabilita'  regolatoria  dando evidenza dei prezzi di trasferimento
interni e delle quantita' cedute.
   12 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di imporre a Telecom
Italia gli obblighi di non discriminazione sulla base delle modalita'
descritte nel paragrafo 5.5?

   5.5.1. Le osservazioni degli operatori
   407.   Con   riferimento   alla  relazione  tra  obblighi  di  non
discriminazione e obblighi di contabilita' regolatoria Telecom Italia
ribadisce  quanto  gia' affermato in risposta al quesito 11, circa la
modalita' di definizione dei transfer charge.
   408.  Telecom  Italia evidenzia che quando la fornitura di servizi
wholesale   comporta   attivita'  specifiche  o  costi  specifici  di
transazione  o  provisioning  verso gli OLO interconnessi, tali costi
non possono essere ripartiti anche sui propri servizi retail. Secondo
Telecom  Italia  l'attribuzione  dei  costi  secondo  il principio di
causalita' (attribuzione dei costi alle attivita/servizi che li hanno
generati) richiede   che  tali  costi  siano  attribuiti  ai  clienti
wholesale.  Telecom  Italia  ritiene  che  i benefici da integrazione
verticale goduti da Telecom Italia per diverse tipologie di costo (ad
esempio,  la  fatturazione) siano legittimi, non anticompetitivi ed a
beneficio  della  clientela  finale,  tutelati  costituzionalmente  e
quindi  non  possono  essere  ripartiti  artificialmente  sui servizi
retail.
   409.   Per  quanto  riguarda  la  qualita'  del  servizio,  ed  in
particolare  il  parametro disponibilita', Telecom Italia fa presente
che,  oltre  il livello attualmente raggiunto da Telecom Italia nello
SLA  base  e  premium, i valori di qualita' possono migliorare solo a
seguito  di  ingenti  costi/investimenti  in  termini  di personale e
sistemi.  Tali  costi si trasferiranno inevitabilmente sul prezzo dei
circuiti  e/o degli SLA. Relativamente al provisioning Telecom Italia
non condivide il sistema della doppia penale per il ritardo nei tempi
di  consegna  dei  circuiti  (sia  sul  100%  che  sul 95% dei casi);
infatti,  per  i  circuiti  consegnati  in  ritardo rispetto al tempo
massimo  valido nel 100% dei casi, Telecom Italia dovrebbe pagare due
volte,  perche' sicuramente essi saranno in ritardo rispetto al tempo
fissato nel 95% dei casi.
   410.  Telecom  Italia  evidenzia  di  aver  sempre  fornito i dati
relativi  alle  consegne  effettuate  nel  95%  dei  casi i cui tempi
oscillano intorno ai valori richiesti dall'Autorita' senza necessita'
di ulteriori vincoli e penali.
   411.  In  merito  al  questo  12,  gli operatori Albacom, Atlanet,
Eutelia,   Fastweb,   Tiscali   e   Wind  condividono  l'orientamento
dell'Autorita' di imporre a carico dell'operatore dominante l'obbligo
di  non  discriminazione  che  deve  essere applicato "...a tutti gli
aspetti  pertinenti  dei  servizi  forniti,  quali  l'ordinazione, la
migrazione,  la  consegna,  la  qualita',  i tempi di riparazione, le
comunicazioni   e   le   sanzioni...   "   (considerando   10   della
Raccomandazione  della  Commissione  C(2005) 103/1).  Con riferimento
alla  distinzione  tra SLA base, SLA opzionale e SLA premium proposta
dall'Autorita', gli operatori richiedono un ulteriore approfondimento
sui punti 235 e 236 dell'allegacto B della delibera 153/05/CONS.
   412.   In   particolare   gli   operatori   ritengono   necessaria
l'introduzione  da  parte  di  Telecom Italia dei soli SLA base e SLA
premium,  indipendenti  dalle  "destinazione d'uso" del collegamento,
che  permettano all'operatore richiedente la scelta in funzione delle
proprie necessita'.
   413.  Gli  operatori  ritengono  che  la predisposizione dello SLA
premium  debba  essere  realizzata  da  Telecom  Italia  a titolo non
oneroso  per  consentire  la  replicabilita' delle offerte retail che
Telecom Italia realizza ai propri clienti business.
   414.  Gli operatori richiedono l'adozione di SLA base coerenti con
quanto previsto dalla Commissione nella Raccomandazione C(2005) 103/1
e  condividono  quanto  proposto  per  il  provisioning  dei segmenti
terminali  e  trunk  alla  tabella al punto 237 dell'allegato B della
delibera  153/05/CONS,  applicabile nel 95 % dei casi, confermando il
margine  di  4 gg di calendario per replicare le offerte al dettaglio
di Telecom Italia.
   415.  Gli  operatori  tuttavia  richiedono che l'Autorita' fissi i
tempi  massimi  di riferimento nel caso del provisioning nel 100% dei
casi, in quanto in caso contrario Telecom Italia potrebbe eliminare i
vantaggi  rappresentati  dai  miglioramenti  degli  SLA proposti. Gli
operatori  richiedono,  inoltre,  che  gli stessi valori di SLA siano
espressamente applicati anche alle prestazioni aggiuntive.
   416. Per quanto riguarda le penali, gli operatori evidenziano come
l'indicazione  fornita dall'Autorita' riguardo il criterio di calcolo
delle  penali,  "importo  prefissato  per giorno di ritardo per linea
ordinata"  non  chiarisca  se vigano ancora o meno gli attuali valori
previsti dalla Delibera 440/03/CONS, sottolineando, in ogni caso, che
gli  attuali  valori  di  penali non sono sufficienti per incentivare
Telecom  Italia  alla  consegna  delle  linee affittate entro i tempi
massimi   stabiliti  dalla  delibera  440/03/CONS.  A  tal  fine  gli
operatori  richiedono che l'Autorita' attui un sostanziale incremento
degli  attuali  livelli  di  penale, che includendo anche il caso del
superamento   dei   limiti  di  disponibilita'  annua  (ad  oggi  non
previste).
   417. A tal fine gli operatori richiedono che gli importi aumentino
in  modo  piu'  che  proporzionale  alla  durata  del  ritardo  nella
fornitura,   che   il   sistema  di  sanzioni  finanziarie  incentivi
effettivamente  il fornitore ad assicurare una fornitura rapida anche
quando  si  verifichino  verificato  un  ritardi  e  che  in  caso di
contestazioni   dei   ritardi,  l'onere  della  prova  sia  a  carico
dell'operatore notificato.
   418.   Gli   operatori,   con   riferimento   alla  durata  minima
contrattuale,  segnalano  che attualmente, nonostante le disposizioni
prescrivano  una  durata  minima  pari ad 1 anno e la possibilita' di
recesso   nei  mesi  successivi  con  il  rispetto  di  un  preavviso
ragionevole  senza  il pagamento di ratei o oneri aggiuntivi, Telecom
Italia, per le offerte destinate alle Pubbliche Amministrazioni ed ai
clienti   business,   in   base   a  quanto  emerso  nell'ambito  del
procedimento  A351,  prevede  la  possibilita'  di recesso durante il
primo  anno  di  validita' del contratto, alla fine di ogni bimestre,
con   un   preavviso   di   30  giorni  senza  incorrere  in  nessuna
penalizzazione.  Gli  operatori  ritengono  the tale previsione debba
essere  applicata  alle  offerte  wholesale  dei segmenti terminali e
trunk.
   419.  A  tal proposito, gli operatori ribadiscono la richiesta che
l'Autorita'  recepisca  nell'attuale quadro regolamentare gli impegni
assunti  da  Telecom Italia nel procedimento Agcm A351, in materia di
linee  affittate  ed  in  particolare, con riferimento all'obbligo di
replicabilita'  menzionato dall'Autorita' al punto 235 della proposta
di provvedimento, si ritiene utile segnalare le seguenti misure:
    - obbligo  di rispettare anche nelle procedure di gara pubbliche,
per   le   componenti  regolamentate,  il  superamento  dei  test  di
replicabilita'   economica,  tecnica  e  qualitativa  applicati  alla
clientela   business   privata.   In   particolare,   nel   caso   di
partecipazione  ad  una  gara  della pubblica amminstrazione, Telecom
Italia  si  impegna  a  predisporre  un documento attestante la piena
replicabilita' dell'offerta da parte dei concorrenti;
    - obbligo    di    consentire    l'upgrade    dei   circuiti   di
interconnessione e/o la multiplazione fisica in circuiti di capacita'
superiore  secondo  le  condizioni  tecniche previste nell'offerta di
riferimneto  senza  pagamento dei ratei a scadere dei circuiti a piu'
bassa velocita' multiplati o dimessi (punto 13 dell'accordo Parcu);
    - obbligo   di   centralizzazione  e  gestione  coordinata  delle
attivita'  di attivazione delle linee. Nei casi in cui la connessione
dei   clienti   multisede  e  multitecnologia  OLO  venga  realizzata
utilizzando  anche  infrastrutture  di  Telecom  Italia e' necessario
imporre  l'obbligo  di coordinare tra le attivita' lato OLO e Telecom
Italia  in  fase  di  attivazione  del  cliente  e che si richieda la
centralizzazione  dell'attivita' di segnalazione, ripristino guasti e
fatturazione.  Negli  impegni  A351  Telecom  Italia  si  impegna  ad
"assicurare ai concorrenti, a titolo non oneroso, la centralizzazione
e  il coordinamento delle attivita' di attivazione dei collegamenti e
di  gestione  guasti  attraverso  la  costituzione  all'interno della
Direzione  Wholesale  di  una  "Funzione di Interfaccia Concorrenti".
Tale   funzione   wholesale  di  TI  permettera'  ai  concorrenti  di
configurare  i  propri  clienti  multi  sede come un unico cliente al
quale  afferiscono  piu'  sedi e piu' tipologie di collegamenti (CVP,
ADSL  wholesale,  ISDN, linee affittate, eventualmente comprensive di
prestazioni  aggiuntive  quali RPVD). La stessa funzione wholesale di
TI  dovra'  permettere al concorrente la possibilita' di scegliere la
modalita'  piu'  consona  di fatturazione (es. unica fatturazione per
l'OLO  che  comprenda  tutti  i  servizi acquistati dal cliente sulle
varie  sedi)".  Nel  dare  attuazione  a tali impegni, Telecom Italia
limita la fornitura del servizio ad alcune tipologie di collegamenti,
tale  limitazione  di fornitura dell'attivita' di coordinamento fa si
che  gran  parte  delle attivita' siano offerte, ma a titolo oneroso.
Gli  operatori  richiedono pertanto che l'Autorita' specifichi che il
coordinamento   a   titolo   gratuito   per  i  clienti  multisede  e
multitecnologia  con  riferimento  alle  attivita'  di  provisioning,
gestione e fatturazione di tale tipologia di clientela, sia esteso ai
servizi  trunk  e terminating per tutte le modalita' di attivazione e
per qualsiasi tecnologia utilizzata.
   420.   Con  riferimento  agli  aspetti  economici,  gli  operatori
sottolineano  che  il  principio di non discriminazione prevede, come
ricordato   dall'Autorita',   che   vengano   applicate  le  medesime
condizioni agli operatori concorrenti rispetto alle proprie divisioni
commerciali (punti 234 del documento di consultazione). Gli operatori
sottolineano    come    tale    obbligo    non    possa   prescindere
dall'esplicitazione   di   un   test  di  prezzo  che  garantisca  la
replicabilita'  delle  offerte  retail  proposte  da  Telecom Italia,
evidenziando   contemporaneamente   i   transfer   charges  applicati
dall'operatore notificato per la cessione interna dei servizi oggetto
della presente analisi.
   421. Gli operatori, nel richiamare quanto gia' esposto nell'ambito
della  consultazione  pubblica  sul  mercato  7, ritengono necessario
prevedere  che  il  test  di prezzo sia esplicitato anche nel mercato
wholesale  sia  al  fine  di  rendere  chiara  la  natura  di rimedio
"intermedio"  (ovvero che si pone tra mercati wholesale e retail) del
test di prezzo, sia al fine di individuare con chiarezza le relazioni
tra   i   prezzi   di  trasferimento  interni  oggetto  del  presente
provvedimento   ed   i  prezzi  finali  praticabili  dalle  divisioni
commerciali di Telecom Italia.
   422.  Con  riferimento  all'esame  della  contabilita' regolatoria
(punti  242-243  della  proposta  di  provvedimento),  gli  operatori
condividono l'orientamento dell'Autorita' di imporre a Telecom Italia
la  predisposizione di un sistema contabile che evidenzi gli oneri di
cessione  di  questi  servizi  (segmenti  terminali, segmenti trunk e
flussi   di  interconnessione) alle  proprie  divisioni  interne.  Il
rispetto  dei  principi  di trasparenza e non discriminazione impone,
infatti, che il prezzo unitario di un servizio ceduto per uso interno
debba  essere  "sempre equivalente all'onere addebitato per lo stesso
servizio  domandato  da  altri operatori e quindi deve essere pari al
prezzo pubblicato nell'offerta di riferimento".
   423. In merito al quesito n. 12, Vodafone condivide l'orientamento
dell'Autorita'  di  imporre  a  Telecom  Italia  gli  obblighi di non
discriminazione proposti.
   424.   Vodafone  richiede,  un  miglioramento  sullo  SLA  attuale
(contratto    linee    affittate   wholesale) sia   in   termini   di
disponibilita'  annua sia in termini di tempi di ripristino associati
all'orario  di segnalazione del disservizio. In particolare, Vodafone
richiede  che anche per segnalazioni comprese tra le 12.00 e le 17.30
vengano  rispettati  i  medesimi  tempi di ripristino garantiti se la
segnalazione  viene  aperta  dalle 8.00 alle 12.00. Vodafone richiede
che  in sede di migrazione di detti contratti venga definita come una
unica  durata  contrattuale  quella  annuale in analogia a quella dei
flussi di interconnessione.
   425.  Con  riferimento  al  quesito  12,  Welcome  sottolinea  che
l'obbligo  di  non discriminazione debba essere applicato a tutti gli
aspetti  dei  servizi forniti, quali l'ordinazione, la migrazione, la
consegna,  la qualita', i tempi di riparazione, le comunicazioni e le
sanzioni.
   426.  Con  riferimento  agli  obblighi di non discriminazione, MCI
sottolinea   che  i  contenuti  dello  SLA  debbano  essere  definiti
dall'Autorita'  nel modo piu' dettagliato possibile e devono pertanto
essere facilmente misurabili, puntuali ed efficaci.

   5.5.2. Le conclusioni dell'Autorita'
   427.  L'Autorita',  con riferimento alla relazione tra obblighi di
non  discriminazione  e obblighi di contabilita' regolatoria, ritiene
necessario confermare quanto previsto nella proposta di provvedimento
e  che,  in  particolare,  i  prezzi di trasferimento interni debbano
essere  basati  sui  prezzi  pubblicati in offerta di riferimento. Il
rispetto  dei  principi  di trasparenza e non discriminazione impone,
infatti, che il prezzo unitario di un servizio ceduto per uso interno
deve  essere  sempre  equivalente  all'onere addebitato per lo stesso
servizio  domandato  da  altri operatori e quindi deve essere pari al
prezzo pubblicato nell'offerta di riferimento.
   428.  In  merito  alla  specifica  questione  sollevata da Telecom
Italia,   l'Autorita',   sottolinea   che  l'obbligo  di  separazione
amministrativa  prevede che il personale per la fornitura dei servizi
all'ingrosso  debba  essere  distinto  dal  personale impiegato dalle
divisioni  commerciali e che l'obbligo di non discriminazione prevede
che  l'offerta  dei  servizi  all'esterno  avvenga  con  le  medesime
modalita'  di  fornitura  praticate  internamente  (e  dunque  con  i
medesimi  meccanismi  gestionali). Sulla base di tali considerazioni,
l'Autorita'  ritiene  corretto  che il costo della gestione operatori
sia  ripartito  su  tutti  i  servizi  prodotti inclusi quelli ceduti
internamente  alle  proprie  divisioni  commerciali. Tale criterio di
attribuzione  e', peraltro, consistente con il criterio di causalita'
dei  costi, ove in regime di separazione amministrativa, le divisioni
wholesale  trattino  in modo uniforme gli ordinativi interni e quelli
esterni.  L'Autorita' sottolinea, infine, che l'impiego di sistemi di
fornitura differenziati tra servizi ceduti internamene e venduti agli
operatori  alternativi,  oltre  a  comportare  asimmetrie  tra  costi
sostenuti  dalle divisioni commerciale e dagli operatori alternativi,
potrebbe  implicare  discriminazioni  nelle modalita' di provisioning
dei servizi.
   429. L'Autorita', pur condividendo le osservazioni degli operatori
in  merito  alla  necessita' di introdurre un adeguato test di prezzo
che  garantisca  la  replicabilita'  delle offerte retail proposte da
Telecom  Italia,  sulla  base  dei  dei  transfer  charges  applicati
dall'operatore notificato per la cessione interna dei servizi oggetto
della  presente  analisi,  ritiene  utile  che  i  dettagli  di  tale
strumento  di  controllo  siano  definiti  nell'ambito del mercato 7.
L'Autorita' sottolinea che la definizione dei test di prezzo potrebbe
richiedere  l'introduzione di ulteriori e specifici formati contabili
relativi  ai  trasferimenti  interni  e  che  pertanto  tali  aspetti
dovranno essere inclusi nelle disposizioni in materia di contabilita'
regolatoria.
   430.   L'Autorita'  ritiene  utile  necessario  confermare  quanto
previsto  nella  proposta  di provvedimento in merito alle condizione
tecniche  di  offerta  dei  flussi  di  interconnessione, dei trunk e
terminating.  L'Autorita',  nel sottolineare che le condizioni minime
di  offerta  devono  risultare  non  peggiorative  rispetto  a quelle
approvate  con  la  delibera  440/03/CONS, evidenzia l'esigenza di un
miglioramento delle condizioni previste nello SLA base e premium, con
specifico  riferimento  alle condizioni di disponibilita', al fine di
allineare le condizioni offerta alla miglior prassi internazionale.
   431.  L'Autorita' ribadisce la necessita' di prevedere tempi certi
di  fornitura  garantiti  nel totale dei casi, sottolineando che tale
previsione  ha,  tra  l'altro, lo scopo di ridurre la possibilita' di
operare  politiche  discriminatorie  tra  i  clienti  degli operatori
alternativi.
   432. Con riferimento alla introduzione di SLA premium orientati al
costo,  l'Autorita' precisa che la fornitura di tali prestazioni deve
avvenire indipendentemente dalla finalita' d'uso ma in funzione della
richiesta  dell'operatore che le sottoscrive, e che il prezzo di tali
prestazioni dovra' corrispondere all'incremento di costo sostenuto da
Telecom Italia rispetto alla corrispondente prestazione SLA base.
   433. L'Autorita', con riferimento agli obblighi assunti da Telecom
Italia  nel  procedimento  Agcm  A351,  in materia di linee affittate
ritiene  necessario  introdurre  tra  gli  obblighi in capo a Telecom
Italia  l'obbligo  di  predisporre  un  documento attestante la piena
replicabilita'  dell'offerta  da  parte  dei concorrenti, nel caso di
partecipazione  a  gare  della  pubblica amministrazione. L'Autorita'
ritiene  inoltre  che  Telecom Italia debba prevedere nell'offerta di
riferimento  la possibilita' di ampliare la capacita' dei circuiti di
interconnessione,  di  trunk  e  terminating  senza che sia dovuto il
pagamento  dei  ratei  a  scadere  dei circuiti preesistenti. Telecom
Italia  infine e' tenuta a introdurre il servizio di centralizzazione
e  gestione  coordinata  delle attivita' di provisioning, assurance e
fatturazione  delle linee per clienti multisede e multitecnologia per
tutti  i  servizi offerti da Telecom Italia. Tale ultima prestazione,
alla  scadenza  degli  impegni  presi  autonomamente,  dovra'  essere
orientata al costo.
   434.  L'Autorita'  ritiene  che  il  dettaglio sulle condizioni di
fornitura  debba  essere fissato sulla base della proposta di Telecom
Italia  nell'ambito del provvedimento di approvazione dell'offerta di
linee affittate.
   435.  L'Autorita'  ritiene  necessario  fissare  la  durata minima
contrattuale  per  i servizi di flusso di interconnessione e circuiti
trunk  ad un anno. Trascorso tale termine l'operatore puo' richiedere
la  disattivazione  del  circuito  senza  pagare alcuna penale. Per i
circuiti  terminating  l'Autorita' ritiene che la durata minima debba
essere  almeno  annuale  e  che  tale  limite  possa essere rivisto a
seguito  di ulteriori approfondimenti sulle offerte di Telecom Italia
alle   Pubbliche   Amministrazioni   ed   ai   clienti  business  nel
procedimento di approvazione dell'offerta di trunk e terminating.

   5.6.	Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilita'
dei costi ai sensi dell'art. 50
   436.  La  capacita'  di  Telecom  Italia  di  formulare condizioni
tecniche    ed    economiche   per   i   segmenti   di   terminazione
indipendentemente  dagli  altri  operatori,  dai  propri clienti e in
generale  dai  consumatori  potrebbe  comportare la pratica di prezzi
eccessivamente elevati o di sovvenzioni incrociate. Una tale politica
di  prezzi avrebbe come effetto, da un lato, di ridurre la domanda di
servizi  all'ingrosso,  a causa degli elevati costi iniziali a carico
degli  altri  operatori,  e, dall'altro, di incrementare i prezzi dei
servizi   al   dettaglio  a  danno  degli  utenti  in  ragione  della
contrazione delle offerte commerciali degli operatori.
   437.  L'Autorita'  ritiene, pertanto, che le condizioni economiche
dei  servizi  di  segmenti  di terminazione debbano essere soggette a
obblighi  di  orientamento  al costo ai sensi dell'art. 50 del Codice
all'interno  di  un  meccanismo  di  controllo pluriennale dei prezzi
massimi  (di seguito anche network cap) definito in modo tale che sia
limitata  la  possibilita'  per  l'operatore  dominante  di praticare
prezzi  eccessivi  o  sovvenzioni incrociate tra servizi appartenenti
allo stesso paniere.
   438.  A  differenza  di  quanto risultato nel mercato dei segmenti
terminating,  le  risultanze  dell'analisi  di  mercato  relativa  ai
segmenti trunk hanno mostrato che, nonostante il significativo potere
di  mercato  detenuto da Telecom Italia, sussistono potenzialmente le
condizioni   per   uno   sviluppo   della  sostituibilita'  dal  lato
dell'offerta.  In  particolare,  sono  presenti  nel mercato in esame
operatori con proprie infrastrutture di rete in grado di incrementare
la  capacita'  produttiva, e di offerta verso il mercato, nel caso in
cui  l'operatore dominate dovesse incrementare i prezzi relativi alla
capacita' trasmissiva per il trasporto nazionale di lunga distanza.
   439.  L'Autorita'  ritiene,  pertanto,  che  l'offerta relativa ai
servizi  di  segmenti  trunk  debba  essere soggetta al controllo dei
prezzi  ai  sensi dell'art. 50 del Codice attraverso un meccanismo di
network cap che controllando da un lato i prezzi massimi praticati da
Telecom  Italia  dall'altro  non  necessariamente  imponga  a Telecom
Italia uno stretto orientamento al costo.
   440.  I  servizi  di  flussi  di  interconnessione  ed il relativo
servizio  opzionale  di estensione dell'interconnessione sono servizi
accessori    necessari   per   l'utilizzo   dei   servizi   wholesale
regolamentati   che  rappresenta  un'asimmetria  a  svantaggio  degli
operatori  concorrenti  di  Telecom  Italia in quanto sono utilizzati
solo  da  loro  per  poter  completare  i  servizi regolati offerti a
Telecom  Italia  e  non dalle direzioni commerciali di Telecom Italia
stessa  che  non  essendo dotata di infrastruttura di rete acquisisce
dalla  direzione  rete  direttamente  i  servizi end-to-end. Per tali
ragioni  l'Autorita' ritiene opportuno confermare che, analogamente a
quanto  gia'  oggi in vigore, tali servizi siano soggetti all'obbligo
di orientamento al costo ai sensi dell'art. 50 del Codice all'interno
di  un  meccanismo di network cap che garantisca il prezzo minimo per
gli operatori alternativi.
    a) Il meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi dei segmenti
di  terminazione, dei segmenti trunk e dei flussi di interconnessione
(network cap).
   441.  Con l'applicazione del cosiddetto meccanismo di network cap,
l'Autorita'  intende perseguire, per i segmenti terminali, i segmenti
trunk  e  i  flussi  di  interconnessione,  le  stesse  finalita' pro
competitive   perseguite  nella  delibera  n.  3/03/CIR  relativa  al
controllo   pluriennale  dei  prezzi  dei  servizi  all'ingrosso.  In
particolare  l'Autorita' ritiene che l'applicazione del meccanismo di
network cap ai prezzi dei servizi dei segmenti terminali dei segmenti
trunk  e  dei  flussi  di  interconnessione  permetta di conseguire i
seguenti obiettivi:
    - garantire   l'orientamento   al  costo  dei  servizi  intermedi
essenziali  per  la  fornitura di ulteriori servizi all'ingrosso o al
dettaglio offerti da operatori concorrenti a Telecom Italia;
    - fornire  all'operatore  detentore  di  significativo  potere di
mercato  incentivi  ad  una  maggiore  efficienza  nei  costi di rete
specialmente  nei  servizi dove il grado di concorrenza non e' ancora
sviluppato;
    - ridurre  i  tempi  di  verifica  e approvazione dell'Offerta di
Riferimento   di   Telecom  Italia  ed  eliminare  la  necessita'  di
conguagli;
    - aumentare   la  prevedibilita'  dei  costi  che  gli  operatori
alternativi  devono sostenere per l'acquisto dei servizi all'ingrosso
presenti nell'offerta di riferimento.
   442.  L'applicazione  del  meccanismo  di  network cap richiede la
definizione di una serie di variabili qualitative e quantitative:
    a)  paniere dei servizi soggetti al controllo di prezzo
    b)  prezzo iniziale di riferimento;
    c)  intervallo di tempo di efficacia del network cap;
    d)  variazione  annuale  percentuale  subita dal valore medio del
paniere nell'intervallo di tempo di efficacia del network cap.
    b)   Paniere dei servizi soggetti al controllo di prezzo
   443.  I  segmenti  terminali di linee affittate sono composti, dal
punto  di  vista  infrastrutturale,  da  una  tratta  trasmissiva  di
breve-media distanza interna alla rete di trasporto di Telecom Italia
e  da  una tratta di accesso dal punto terminale di rete alla sede di
centrale  piu'  vicina.  In  particolare  la  tratta di trasporto dei
segmenti  terminali  e'  basata  sia  sull'infrastruttura trasmissiva
delle  reti  regionali sia sulle componenti trasmissive relative alla
rete di trasporto locale di Telecom Italia.
   444.  Analogamente,  i flussi di interconnessione si compongono di
elementi  della rete di accesso e di elementi della rete di trasporto
di breve-media distanza interna alla rete di Telecom Italia. La parte
di  trasporto  dei  flussi  tra  nodi  interni alla rete regionale di
Telecom  Italia  e'  quella  attualmente  impiegata  per  i flussi di
interconnessione  forniti  da  Telecom  Italia  secondo le condizioni
economiche previste dal punto 7.2.4 dell'Offerta di Riferimento 2005.
La  tratta  di trasporto dei flussi tra nodi interni alla rete locale
di  Telecom  Italia,  a  causa  dell'eterogeneita'  delle  tecnologie
impiegate,    dovra'   prevedere   condizioni   economiche   separate
nell'ambito      del     servizio     opzionale     di     estensione
dell'interconnessione.  Nel  calcolo  dei  costi  di  pertinenza sono
inclusi  i  soli  anelli  di  rete  locale relativi agli SL aperti ai
servizi wholesale (ad esempio l'unbundling).
   445.  I  segmenti trunk forniscono capacita' dedicata tra due nodi
RED  di  secondo  livello  interni  alla  rete  di trasporto di lunga
distanza  dell'operatore  che offre il servizio ed appartenenti a due
diversi bacini trasmissivi regionali.
   446.  Alla  luce  di quanto descritto, la fornitura dei servizi di
segmenti terminali e di segmenti trunk si compone di una combinazione
di  macro-elementi  di  rete  afferenti  l'accesso e il trasporto che
dipende  dal grado di infrastrutturazione degli operatori richiedenti
i  servizi  all'ingrosso.  Piu'  in particolare, il completamento del
servizio di segmenti terminating richiede la fornitura di elementi di
rete  di accesso e di una tratta di trasporto di breve-media distanza
basata  sia  sulla  rete  regionale di Telecom Italia, sia sulla meno
efficiente rete locale di quest'ultima. Al contempo, il completamento
del servizio di segmenti trunk richiede esclusivamente gli apparati e
i  portanti trasmissivi afferenti alla rete di trasporto nazionale di
lunga distanza.
   447.  Infine,  anche  i  flussi  di interconnessione si realizzano
attraverso  elementi  della rete di accesso ed elementi della rete di
trasporto   di   breve-media   distanza.   Gli  elementi  di  accesso
differiscono dai raccordi di accesso dei terminating ad uso generale,
in  quanto  sono  tipicamente  realizzati  in fibra ottica in maniera
ottimizzata   per   l'accesso   ai   nodi  di  rete  degli  operatori
interconnessi  e  per  la  gestione  di rilevanti volumi di traffico;
essi,   inoltre,   risultano  essere  presenti  in  determinate  aree
geografiche  tipicamente  molto  concentrate,  di  numero  ridotto  e
coincidenti  con i bacini di utenza a maggiore densita'. Gli elementi
di  trasporto,  invece,  quando  collegano  nodi  interni  alla  rete
regionale,  corrispondono  in  gran  parte  a quelli impiegati per la
fornitura dell'attuale servizio di flussi di interconnessione, mentre
presentano  costi  potenzialmente  diversi  per  le  tratte  di nuova
introduzione che attraversano la rete locale di Telecom Italia.
   448.  Sulla  base delle considerazioni di cui al precedente punto,
l'Autorita'  evidenzia  in merito all'utilizzo dei servizi descritti,
che  l'utilizzo  del  servizio  di  terminating per il rilegamento di
stazioni radio base delle reti radio-mobili ad un punto della rete di
Telecom Italia non ricade tra i casi in cui e' possibile adoperare il
servizio di flusso di interconnessione per completare il collegamento
tra  il  suddetto  punto  della  rete  di  Telecom  Italia ed il nodo
(tipicamente  di  tipo  BSC) dell'operatore  mobile;  il  servizio di
consegna   in  tali  casi  viene  realizzato  piu'  propriamente  con
l'impiego  di un altro servizio terminating dalla centrale di Telecom
Italia alla BSC. Infatti, in tali casi, anche in considerazione della
diffusione  sul territorio delle stazioni radio base e delle stazioni
BSC,  il circuito di consegna all'operatore mobile ha caratteristiche
tecniche  ed  economiche  analoghe  a quelle di un terminating ad uso
generale e dissimili da quelle di un flusso di interconnessione.
   449. Cio' premesso, considerando in particolare le caratteristiche
impiantistiche  ed  i differenti obiettivi del sistema di network cap
illustrati  in  premessa,  l'Autorita'  ritiene  che il meccanismo di
controllo   pluriennale  dei  servizi  dei  segmenti  terminali,  dei
segmenti  trunk  e dei servizi relativi ai flussi di interconnessione
ai   nodi  della  rete  di  Telecom  Italia  debba  essere  applicato
separatamente ai seguenti panieri di servizi:
    A)   Servizi  di  segmenti  terminali  al variare della velocita'
trasmissiva;
    B)    Servizi  di  segmenti  trunk  al  variare  della  velocita'
trasmissiva;
    C)   Servizi  di  flussi  di  interconnessione  al  variare della
velocita' trasmissiva;
    D)   Servizi di estensione dell'interconnessione al variare della
velocita' trasmissiva.
   450.  L'Autorita' ritiene che una volta realizzata la contabilita'
regolatoria,   a   partire  dall'esercizio  contabile  2004,  con  il
dettaglio  richiesto  nell'Allegato  B2 sara' possibile prevedere una
scomposizione  dei  servizi  inclusi  nei  panieri  di  cui  al punto
precedente  in componenti elementari relative alla rete di accesso ed
alla   rete   di   trasporto.  Tale  segmentazione  consentirebbe  di
controllare  separatamente  il  prezzo  delle  componenti  elementari
costituenti i vari servizi ottenendo, sia per le parti di rete comuni
sia  per  le  parti  specifiche  di  ogni  servizio,  un  livello  di
orientamento al costo maggiormente evidente. Le componenti elementari
dovrebbero  essere  individuare in modo da consentire, da un alto, di
riottenere  da  una  loro  combinazione  tutti  i servizi inclusi nei
panieri  A,  B,  C  e D e, dall'altro, di rispecchiare segmenti della
rete omogenee in termini di strutture dei costi.
   13  Si  condivide  l'orientamento dell'Autorita' di identificare i
servizi  soggetti  al  meccanismo  di  network  cap  sulla base delle
modalita' descritte nel paragrafo 5.6?
   14   Si   condivide   l'orientamento   dell'Autorita'   in  merito
all'impiego  dei  flussi di interconnessione e dei segmenti terminali
descritti nel paragrafo 5.6?

   5.6.1. Le osservazioni degli operatori
   451.  Telecom  Italia  ritiene  che  per il mercato dei trunk, non
essendo dominante, non deve essere soggetta a nessun obbligo e quindi
neanche  ad  un  meccanismo  di  Network  Cap.  Lo  stesso  operatore
concorda,  comunque,  con  l'Autorita' nella descrizione della catena
impiantistica  dei  vari  servizi  fermo  restando la definizione del
confine dei due mercati ai nodi di livello I.
   452.  Tale  operatore  ritiene  che  i  flussi di interconnessione
vadano   analizzati  nei  mercati  8,  9  e  10.  Comunque,  data  la
definizione  di  terminating  segment dell'Autorita', si concorda con
l'Autorita'  nell'individuare due tipologie di terminating: una per i
flussi  di  interconnessione  con  nodi  dell'OLO  e  l'altra  ad uso
generale,  visto  che  per  fornire quest'ultima tipologia si impegna
sempre  la rete di accesso cosa che non avviene, per definizione, nel
fornire i flussi di interconnessione.
   453. Per lo stesso motivo sopra descritto, tale operatore concorda
con    l'Autorita'    nell'escludere   l'utilizzo   dei   flussi   di
interconnessione per rilegare le BSC.
   454.  Con  riferimento all'impiego dei flussi di interconnessione,
l'Autorita'  ne  esclude  l'utilizzo  per  gli  operatori  mobili che
intendano  collegare le proprie stazioni radio attraverso terminating
segment  (punto 256). Cio' e' dovuto al fatto che, mentre le stazioni
radio   base  e  BSC  sono  disperse  sul  territorio,  i  flussi  di
interconnessione  sono ottimizzati per l'accesso ai nodi di rete, per
la gestione di rilevanti volumi di traffico, sono localizzati in aree
concentrate,  in  numero ridotto e coincidenti con bacini di utenza a
maggiore densita' (punto 255).
   455.  Gli  operatori  Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali,
Welcome  Italia  e  Wind condividono in linea generale l'orientamento
dell'Autorita'  di  sottoporre  al  meccanismo di network cap tutti i
servizi  all'ingrosso  che rientrano all'interno dei mercati 13 e 14.
In  tal  senso ritengono necessario introdurre in aggiunta ai panieri
identificati  dall'Autorita'  nel  paragrafo 257 un ulteriore paniere
relativo ai servizi di fornitura dei raccordi interni di centrale, in
quanto  tali servizi non risultano ad oggi inseriti in nessun paniere
sebbene l'Autorita' stessa ne confermi il rilievo laddove l'operatore
alternativo ha scelto di usufruire dei servizi di co-locazione.
   456. Gli stessi operatori fanno inoltre osservare che in relazione
alle  modalita'  di  applicazione  del network cap e' fondamentale il
rafforzamento  dei  poteri  di  intervento  dell'Autorita'  nel  caso
dovessero emergere comportamenti abusivi nell'utilizzo del meccanismo
del  network  cap.  Ad  esempio  introducendo  una norma che consenta
all'Autorita'   di   intervenire  qualora  le  variazioni  tariffarie
proposte  da  Telecom  Italia  fossero  tali  da  comportare  effetti
anticompetitivi.  Tale  norma,  peraltro,  e'  sempre  stata presente
all'interno del meccanismo del network cap britannico.
   457.    Tali    operatori    richiedono    invece   una   modifica
dell'orientamento  dell'Autorita'  in  relazione alla classificazione
del collegamento tra un nodo di Telecom Italia ed un nodo OLO/BSC per
il  backhauling  del  traffico  raccolto da una o piu' BTS (paragrafo
256).
   458.  Infatti,  alla  luce  della definizione fornita dalla stessa
Autorita'  in merito alla diversa catena impiantistica utilizzata dai
flussi  di  interconnessione  e' possibile ritenere tale collegamento
come  facente  parte  della categoria dei flussi di interconnessione.
Cio' in quanto:
    - I    BSC    sono   elementi   della   rete   radiomobile   che,
raccolgono/trasmettono un'enorme mole di traffico in quanto il numero
di  BTS  che  insistono sul medesimo BSC e' particolarmente rilevante
(in media circa 60 BTS insistono sullo stesso BSC).
    - In  tal  senso,  e'  razionale  ritenere  che,  laddove  per il
rilegamento  della  singola  BTS  alla  rete  di Telecom Italia possa
essere  utilizzata  l'infrastruttura  in  rame  (tipica  dei segmenti
terminating),  cio'  non sia possibile per il canale di trasporto che
trasferisce  il  traffico di una molteplicita' di BTS verso il BSC di
pertinenza.
   459.  Pertanto, il collegamento tra la rete di Telecom Italia ed i
BSC  presenta proprio quelle "caratteristiche tecniche ed economiche"
tipiche  di  un  flusso  di  interconnessione piu' che di un segmento
terminating.
   460.  Vodafone  non  condivide  l'orientamento  dell'Autorita' con
riferimento   ai   servizi  trunk  ed  in  particolare  alla  mancata
imposizione  di  un  obbligo  di  orientamento  al  costo  dei prezzi
relativi.  Tale operatore ritiene che l'offerta alternativa a Telecom
Italia   di   servizi   trunk   non   possa  aumentare  il  grado  di
sostituibilita'  gia' raggiunto, rimanendo comunque confinata solo ad
alcune  aree  geografiche  limitate  (generalmente quelle a piu' alta
densita),   cio'  anche  a  causa  dell'onere  eccessivo  dato  dagli
investimenti  necessari  alla realizzazione di nuove tratte. Vodafone
condivide,  invece,  l'orientamento dell'Autorita' con riferimento ai
flussi di interconnessione.
   461.   Vodafone   non   condivide   le   considerazioni   espresse
dall'Autorita'  al  punto  256  con  riferimento al rilegamento delle
stazioni  radio  base  delle reti radiomobili. In particolare, non si
condividono  le  motivazioni addotte alla decisione di non consentire
agli    operatori    radiomobili   di   utilizzare   il   flusso   di
interconnessione  per  completare  il  collegamento tra le BTS (punti
terminali  della  rete  Telecom Italia) e le BSC (nodi dell'operatore
mobile).  Le  BSC  degli operatori mobili sono infatti dei nodi della
rete   radiomobile   a   tutti  gli  effetti,  cosi'  come  gli  MSC,
generalmente  colocate  nei medesimi siti degli MSC e sicuramente con
una  diffusione sul territorio sensibilmente inferiore a quella degli
SGU  di  Telecom  Italia.  Tali  considerazioni risultano peraltro in
contrasto    con    gli   stessi   obblighi   regolamentari   imposti
dall'Autorita', discriminando gli operatori mobili dagli operatori di
rete   fissa.   Inoltre,   non   si   condivide   la   considerazione
dell'Autorita'  secondo  la  quale  le  caratteristiche  tecniche dei
circuiti  di  consegna  all'operatore  mobile  risultano dissimili da
quelle di un flusso di interconnessione.
   462.  Cio'  considerato,  Vodafone  richiede che per i rilegamenti
delle  BTS  alle  BSC  venga  consentito  l'utilizzo  dei  flussi  di
interconnessione.
   463.  Con  riferimento ai diversi panieri cui applicare il network
cap Vodafone condivide l'orientamento dell'Autorita'.

   5.6.2. Le conclusioni dell'Autorita'
   464.  Le risultanze della consultazione pubblica hanno evidenziato
che a parte Telecom Italia tutti gli operatori di rete fissa e mobile
rispondenti  alla  consultazione  pubblica  hanno  condiviso in linea
generale   la  composizione  dei  panieri  dei  servizi  soggetti  al
meccanismo di network cap.
   465.  Alcuni  operatori  hanno  fatto osservare in particolare che
l'Autorita'  non  ha  definito  uno  specifico  paniere per i servizi
relativi  ai raccordi interni di centrale pur avendo previsto il caso
di co-locazione nelle centrali di Telecom Italia quale fattispecie di
raccolta   dei   servizi   all'ingrosso   da  parte  degli  operatori
alternativi.
   466.  I  raccordi  interni  di  centrale  sono  servizi  accessori
necessari  a  rilegare gli apparati di due o piu' operatori co-locati
nelle  centrali  di  Telecom  Italia.  Tali  apparati  possono essere
situati  anche  presso spazi di co-locazione appartenenti a operatori
terzi. Per tale ragione le condizioni economiche dei raccordi interni
di  centrale  devono  essere  soggette  a obblighi di orientamento al
costo, e di separazione contabile nonche' di contabilita' dei costi.
   467.  Alla  luce  degli  esiti  di  consultazione pubblica e della
opportunita'  di  regolamentare  i  servizi  accessori  necessari per
accedere  alle  offerte  dei segmenti terminali e trunk, l'Autorita',
nel  richiamare  espressamente le motivazioni riportate nel documento
di consultazione pubblica, ritiene di confermare la proposta relativa
alla  composizione  dei  panieri  (A,  B,  C e D) e di integrare tale
composizione  attraverso  il  paniere  E  afferente  il  servizio  di
raccordi interni di centrale.
   468.  Per quanto concerne l'impiego dei flussi di interconnessione
per  il  rilegamento  delle  reti  radiomobili  con  la rete fissa di
Telecom   Italia,   l'Autorita'  ritiene  che  i  segmenti  terminali
impiegati  per  il  collegamento  alle  BTS possano essere multiplati
all'interno dei flussi di interconnessione in funzione del differente
livello  di rete cui gli operatori intendono accedere (livello 0, 1 e
2).  In  particolare,  qualora l'operatore di rete mobile richieda di
accedere  ad un nodo di rete locale (centrale SL) al fine di rilegare
alla  BSC  i  segmenti  terminali  ai  propri BTS potra' ricorrere ai
flussi di interconnessione alla rete di transito locale (livello 0).

   5.7.  I  prezzi  iniziali  dei  panieri dei servizi di segmenti di
terminazione e dei flussi di interconnessione (Panieri A, C e D)
   469.  L'impiego  di  formule  di  prezzo  scomposte  in  prezzi di
attivazione/disattivazione,  in  contributi  una  tantum  nonche'  in
condizioni   economiche   aggiuntive   in   relazione  a  particolari
fattispecie   di   fornitura   del  servizio  e'  uno  strumento  per
l'operatore con significativo potere di mercato per disincentivare la
domanda del servizio all'ingrosso e di conseguenza per disincentivare
l'entrata degli operatori interconnessi nei mercati a valle.
   470.  Al  fine  di  promuovere  la  contendibilita'  dei  mercati,
attraverso  la  limitazione  delle  barriere all'entrata e all'uscita
poste  in  essere dall'operatore detentore di significativo potere di
mercato,  l'Autorita'  ritiene  che Telecom Italia debba recuperare i
costi  per  la  fornitura  dei segmenti di terminazione, dei segmenti
trunk  e  dei  flussi  di  interconnessione esclusivamente praticando
prezzi   strutturati  secondo  le  tipologie  di  canoni  di  seguito
descritte.  E'  pertanto  fatto esplicito divieto a Telecom Italia di
praticare  articolazioni dei prezzi differenti da quelle previste dal
presente     provvedimento     tra     cui     i    contribuiti    di
attivazione/disattivazione e tutte le forme di una tantum.
   471.  Le  condizioni  economiche  dei  servizi  di  fornitura  dei
segmenti  di terminazione (Paniere A) dovranno prevedere per ciascuna
velocita'  trasmissiva  un  canone  mensile  relativo  al raccordo di
accesso,  indipendente  dalla distanza, e un canone mensile variabile
su  base chilometrica afferente i collegamenti trasmissivi della rete
di trasporto.
   472.  Analogamente  ai  segmenti terminali, i prezzi dei flussi di
interconnessione  (Panieri  C  e  D) saranno  articolati per ciascuna
velocita'  trasmissiva  sulla  base  di un canone mensile di accesso,
indipendente dalla distanza, e di un canone mensile variabile su base
chilometrica relativo al collegamento trasmissivo.
   473.  L'Autorita'  ritiene  che,  in ragione dello scarso grado di
contendibilita'  presente  nel  mercato,  i  servizi  di  segmenti di
terminazione  e  di  flussi  di  interconnessione  (panieri  A,  C  e
D) debbano  essere  soggetti  a  obblighi  di stretto orientamento al
costo  nell'ambito  di funzionamento del meccanismo di network cap. A
tale   proposito,   l'Autorita'   ha   effettuato   un'analisi  circa
l'andamento    dei   costi/volumi   desumibili   dalla   contabilita'
regolatoria e delle condizioni economiche praticate.
   474.  Come  mostrato  in  tabella  7, le condizioni economiche dei
canoni  di  accesso  dei flussi di interconnessione per il periodo di
osservazione   2003-2005   sono   rimaste  sostanzialmente  invariate
nonostante  il  meccanismo  di network cap della delibera n. 3/03/CIR
prevedesse  una riduzione del tipo IPC  - 8%. Dall'altro lato i costi
unitari afferenti la rete di accesso sono diminuiti di un tasso medio
annuale  pari  al 10,9%. Tale situazione ha permesso a Telecom Italia
di  conseguire  dei  significativi  guadagni  di efficienza nel pieno
rispetto  dei  meccanismi  di  funzionamento del network cap previsti
dalla delibera 3/03/CIR.

                              TABELLA 7
   Variazione dei prezzi e dei costi/volumi della rete di accesso
                   dei flussi di interconnessione
=====================================================================
                                       |2002/2003|2003/2004|2004/2005
=====================================================================
Variazioni dei prezzi dei raccordi dei |         |         |
flussi di interconnessione praticati da|         |         |
Telecom Italia (cap previsto dalla     |         |         |
delibera 3/03/CIR IPC-8%)              |   0%    |   0%    |   0%
---------------------------------------------------------------------
Variazione media annua del rapporto    |         |         |
costi totali (operativi e di capitale) |         |         |
su volumi desumibili dalla             |         |         |
21)contabilita' regolatoria di TI      | -10,9%  | -10,9%  |-9,6%(21)
---------------------------------------------------------------------
Guadagni di efficienza                 | -10,9%  | -20,6%  | -28,2%

   475.  Analogamente,  come mostrato nella tabella 8, l'Autorita' ha
rilevato che, all'interno del meccanismo di network cap approvato con
delibera  n.  3/03/CIR, i prezzi medi relativi alla parte trasmissiva
dei  flussi di interconnessione e dei circuiti parziali hanno seguito
un  andamento decrescente inferiore al trend dei costi operativi e di
capitale.  Cio'  evidenzia  che  Telecom Italia nel vigente regime di
network  cap,  pur  rispettando  i vincoli relativi ai prezzi massimi
imposti  dalla  delibera  3/03/CIR,  ha  conseguito dei significativi
guadagni  di efficienza in termini di riduzione dei costi. Si osserva
che   i   prezzi   medi   dei  circuiti  parziali  e  dei  flussi  di
interconnessione,  praticati  da  Telecom  Italia  nelle  offerte  di
riferimento 2003-2005, sono stati caratterizzati da riduzioni a tassi
crescenti,  verosimilmente  per trasferire al mercato le riduzioni di
costo conseguite.

                              TABELLA 8
              Variazione dei prezzi e dei costi/volumi
                    dei collegamenti trasmissivi
=====================================================================
                                       |2002/2003|2003/2004|2004/2005
=====================================================================
Variazioni medie dei prezzi dei flussi |         |         |
di interconnessione e dei circuiti     |         |         |
parziali praticate daTelecom Italia    |         |         |
(delibera 3/03/CIR paniere A: IPC - 8%)|  -7,6%  |  -9,4%  | -14,4%
---------------------------------------------------------------------
Variazione media del rapporto costi    |         |         |
totali (operativi e di capitale) su    |         |         |
volumi desumibili dalla contabilita22) |         |         |
regolatoria di TI                      | -13,1%  | -13,1%  | -17,6%
---------------------------------------------------------------------
Guadagni di efficienza                 |  -5,5%  |  -8,0%  |  -9,3%

   476.  Al  fine  di  incentivare una sempre maggiore efficienza nei
costi  di rete, i meccanismi di network cap prevedono che l'operatore
trattenga  i  guadagni di efficienza conseguiti durante il periodo di
applicazione dello stesso. In linea con il principio di funzionamento
del  network cap, l'Autorita', al fine di garantire l'orientamento al
costo,  ritiene  che  Telecom  Italia  debba riallineare i prezzi dei
servizi A, C e D ai costi desumibili dalla contabilita' regolatoria.
   477.  All'interno  del nuovo meccanismo di network cap relativo al
periodo  2005-2008  Telecom  Italia  dovra', pertanto, riformulare le
condizioni  economiche del prezzo iniziale dei servizi di segmenti di
terminazione e di flussi di interconnessione (Panieri A, C e D) sulla
base  dei  costi  pertinenti  ai  servizi in esame e desumibili dalla
contabilita' regolatoria 2003.
   478.  In  particolare  i  prezzi  iniziali  relativi  ai canoni di
accesso  dei  servizi  A,  C  e  D dovranno essere giustificati dalla
contabilita'  dei  costi  e  separazione contabile 2003 predisposte a
costi storici pienamente distribuiti.
   479.   Analogamente  i  prezzi  relativi  alla  parte  trasmissiva
dovranno  essere  valutati  sulla  base  dei  costi  pertinenti  agli
elementi  della  rete  di  trasporto  desumibili  dalla  contabilita'
regolatoria  2003.  Gli  ammortamenti  e  il  capitale  impiegato dei
cespiti afferenti la rete di trasporto dovranno essere contabilizzati
a costi correnti pienamente distribuiti.
   480.  Relativamente  all'articolazioni dei prezzi dei collegamenti
al  variare  delle velocita' trasmissive e per distanza chilometrica,
Telecom  Italia  dovra' formulare i prezzi dei servizi sulla base dei
criteri di seguito descritti.
   481.  L'architettura  di  rete  di  Telecom  Italia  e'  basata su
portanti  trasmissivi  (fisici) con  capacita'  massima  di 2,5Gbps e
lOGbps.  I  servizi  di  interconnessione  e  di  segmenti  terminali
richiedono  per la tratta relativa al trasporto tra nodi interni alla
rete  di  Telecom Italia l'impiego di portanti appartenenti alla rete
di  trasposto  di Telecom Italia. Le capacita' tipicamente utilizzate
risultano   significativamente   inferiori  rispetto  alla  capacita'
massima  dei  portanti  fisici.  I collegamenti trasmissivi necessari
alla fornitura di servizi di interconnessione e di segmenti terminali
richiedono  quindi  l'allocazione  di una quota di capacita' logica a
partire dalla capacita' totale dei portanti trasmissivi.
   482.  Nell'architettura  di rete SDH, la fornitura di un flusso ad
una  data  capacita'  richiede  sempre  l'allocazione di un flusso di
capacita' immediatamente superiore(23). Fissato il costo del portante
trasmissivo  fisico,  per ciascun livello gerarchico di rete (locale,
regionale), e' possibile ricavare il costo relativo al flusso logico,
di  una  data  capacita',  dividendo il costo del flusso di capacita'
immediatamente  superiore  per  il  numero di circuiti effettivamente
attivi della capacita' data.
   483.  In  considerazione  del  fatto che solo raramente i circuiti
lavorano  al  massimo  grado  di  riempimento,  anche  trascurando le
inefficienze  legate  al  passaggio  tra  livelli  di capacita' della
gerarchia  SDH,  e'  evidente  che il prezzo per Mbps relativo ad una
data  capacita'  e'  sempre  maggiore  o  uguale  al  prezzo per Mbps
relativo alla capacita' superiore.
   484.  Dall'analisi delle Offerte di Riferimento per gli anni 2003,
2004  e  2005,  l'Autorita'  ha  rilevato  che, per determinate fasce
chilometriche,  il  prezzo  unitario  per Mbps realitvo ai circuiti a
34Mbps  e  155Mbps  e' sensibilmente superiore al prezzo unitario per
Mbps  relativo ai circuiti di velocita' 2Mbps. L'applicazione di tali
condizioni  economiche  comporta che, per un operatore interconnesso,
sia  piu'  conveniente l'acquisto di 16 o 63 flussi a 2Mbps piuttosto
che  acquistare  un  unico  circuito  equivalente  rispettivamente di
velocita'  34Mbps  o  155Mbps.  Tali  condizioni  economiche  oltre a
comportare  delle  evidenti  distorsioni di mercato nella domanda dei
collegamenti trasmissivi ad alta velocita' rispetto ai collegamenti a
bassa  e  media  velocita', costringono gli operatori interconnessi a
scelte infrastrutturali evidentemente inefficienti.
   485.  Al  fine di correggere tale distorsione, l'Autorita' ritiene
Telecom  Italia  debba  definire  i  prezzi  dei  servizi inclusi nei
panieri  A,  C  e  D  in  modo tale che, per ogni distanza, il prezzo
unitario  per  Mbps  relativo  ai circuiti di una data velocita' deve
sempre  essere  maggiore  o  uguale  al  prezzo unitario per Mbps dei
collegamenti  di  velocita'  superiore.  In  particolare,  il  prezzo
unitario  dei  circuiti  di  velocita'  inferiore a 2Mbps deve sempre
essere  maggiore  o  uguale  al  prezzo  per Mbps del flusso a 2Mbps;
analogamente  i  prezzi  unitari  dei  circuiti  a 34Mbps e superiori
devono sempre essere inferiori o uguali al prezzo per Mbps del flusso
a 2Mbps.
   486. Telecom Italia deve quindi determinare per ciascuna capacita'
i  canoni  iniziali  chilometrici  dei  collegamenti  trasmissivi dei
servizi  inclusi  nei  panieri A, C e D sulla base delle modalita' di
seguito descritte:
    - determina  i  costi  totali  dei  portanti  fisici  trasmissivi
pertinenti ai servizi dei panieri A, C e D, sulla base dei dati della
contabilita' 2003, per i diversi livelli gerarchici di rete;
    - per  ogni  livello  di  rete ricava il costo totale relativo al
flusso  logico ad una data capacita', dividendo il costo del portante
fisico  per  il  numero  totale di circuiti effettivamente(24) attivi
della capacita' data;
    - ricava  il costo a Km dividendo il costo totale di cui al punto
precedente  per la lunghezza media dei circuiti effettivamente attivi
per la data capacita';
    - determina   i   prezzi   dei   canoni   iniziali   chilometrici
distintamente  per  i  servizi  dei panieri A, C e D a partire da una
combinazione   dei  costi  unitari  ricavati  precedentemente  con  i
relativi fattori di utilizzo.
   487. L'applicazione di tale criterio di ripartizione e allocazione
dei costi, includendo tutti i circuiti prodotti per uso interno e per
la  fornitura  ad  altri  operatori,  garantisce  il  rispetto  delle
corrette  relazioni  tra  i  prezzi  unitari dei singoli circuiti, la
copertura  dei  costi  totali  relativi  ai  collegamenti trasmissivi
chilometrici  nonche' la copertura dei costi afferenti tutte le forme
di attivazioni/disattivazioni del servizio.
   15  Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di fissare i prezzi
iniziali  dei  servizi  di  segmenti  di  terminazione e di flussi di
interconnessione  sulla  base delle modalita' descritte nel paragrafo
5.7?

   5.7.1. Le osservazioni degli operatori
   488.  Telecom Italia non condivide l'orientamento dell'AGCom circa
gli  obblighi  imposti  sulla  definizione  del  prezzo  iniziale dei
servizi di terminazione e di flusso di interconnessione.
   In particolare tale operatore ritiene:
    - non condivisibile l'imposizione a Telecom Italia di riformulare
le  condizioni economiche dei prezzi iniziali dei servizi dei panieri
A,C  e  D  sulla  base  dei  costi  di contabilita' regolatoria 2003,
ritenendo  invece che i prezzi iniziali di riferimento debbano essere
definiti sulla base delle condizioni economiche attualmente vigenti.
    - non accettabile l'adozione di criteri di attribuzione dci costi
o   di   assunzioni   metodologiche  diverse  da  quelle  attualmente
consolidate  nella  Co.Re.,  che non siano verificate e condivise con
Telecom Italia.
    - condivisibile,  in  linea  di principio, la struttura di prezzo
proposta  dall'AGCom,  articolata  esclusivamente  in canoni mensili,
fermo  restando  che  l'Autorita' precisi che i canoni annuali devono
comunque  essere  tali  da  consentire  di recuperare, nel periodo di
vigenza  del  contratto  con  l'OLO,  tutti  i costi sostenuti per la
fornitura  del servizio, ivi compresi costi relativi ad attivita' una
tantum
    - non  trasparenti  le valutazioni e le stime effettuate da AGCom
sulle  variazioni dei prezzi e dei costi/volumi, in quanto carenti di
informazioni  e  indicazioni dettagliate, tali da consentire di poter
adeguatamente interpretare e/o verificare le valutazioni condotte;
    - non   corretto   estendere,   come  fa  AGCom,  le  valutazioni
economiche  dei trend dei flussi di interconnessione nel periodo 2003
 - 2005, anche ai terminating segment del paniere A.
   489.  Gli  operatori  Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali,
Welcome  Italia  e Wind concordano con la decisione dell'Autorita' di
vietare  articolazioni  di  prezzo  differenti da quelle previste dal
provvedimento,  ed  in  particolare  di  vistare  l'introduzione  dei
contributi  di  attivazione/disattivazione  e  di  qualunque  formula
tariffaria   una   tantum  (par.  260),  al  fine  di  promuovere  la
contendibilita' dei mercati, attraverso la limitazione delle barriere
all'entrata e all'uscita.
   490.  Tali  operatori  condividono  la  proposta dell'Autorita' di
stabilire  i  prezzi iniziali dei circuiti contenuti nei panieri "A",
"C"  e  "D"  sulla  base  dei  dati  di contabilita' regolatoria 2003
 - precisando  le  %  di  riduzione  indicate  nelle  tabelle  1 e 2,
rispettivamente   per   i  segmenti  di  accesso  e  per  i  segmenti
trasmissivi  (e  dunque ponendo le basi per una manovra tariffaria in
riduzione,   come   evidenziato   anche   in   premessa)  - ma   tale
condivisione   e'   subordinata   ai   tempi  di  introduzione  delle
percentuali  di  riduzione.  Infatti,  l'utilizzo  della contabilita'
regolatoria  2003  e' giustificato solo se i valori cosi' determinati
vengono   implementati   nel   corso  del  2005,  altrimenti  sarebbe
necessario  aggiornare  le  tariffe  sulla  base  di una contabilita'
regolatoria piu' recente (2004 per le tariffe 2006, ecc.).
   491.  Sempre  con  riferimento  ai  valori iniziali, si ricorda di
determinare  tali valori anche per il servizio di raccordi interni di
centrale, che non era stato inserito nell'analisi in tabella.
   492.  Vodafone  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di fare
divieto  a Telecom Italia di praticare articolazioni di prezzo basate
su contributi di attivazione/disattivazione o una tantum, ivi inclusi
i contributi fuori standard oggi richiesti per le linee wholesale.

   5.7.2. Le conclusioni dell'Autorita'
   493.  Tutti  gli operatori rispondenti alla consultazione pubblica
condividono  l'orientamento  dell'Autorita'  circa  le  modalita'  di
determinazione  dei prezzi iniziali ad eccezione dell'orientamento al
costo  di  tali  prezzi  per  il quale Telecom Italia ha osservato la
necessita'  di  un allineamento dei prezzi alle condizioni economiche
attualmente vigenti.
   494.  I segmenti terminali e i flussi di interconnessione (livello
0,  1  e  2) nonche'  i  raccordi  interni  di  centrale sono servizi
soggetti   a  obblighi  di  orientamento  al  costo  in  ragione  del
significativo  potere  di  mercato detenuto da Telecom Italia e dello
scarso  sviluppo di offerte alternative prevedibile nel lungo periodo
per gli operatori interconnessi.
   495.  L'obbligo  di  orientamento  al  costo  non puo' avere quale
riferimento le condizioni economiche praticate nel periodo di vigenza
del  network cap, ma deve essere determinato in relazione ad una base
di  costo  costituita dai costi operativi e di capitale di pertinenza
del servizio regolamentato. Tali costi sono desumibili esclusivamente
dai sistemi di separazione contabile e contabilita' dei costi imposti
dall'Autorita'.
   496. L'Autorita', pertanto, nel richiamare le motivazioni espresse
con  la  delibera  n.  153/05/CONS  e tenuto conto delle osservazioni
degli  operatori  rispondenti alla consultazione pubblica, ritiene di
confermare l'orientamento di fissare i prezzi iniziali dei servizi di
segmenti  di  terminazione,  di flussi di interconnessione e raccordi
interni  di  centrale  sulla  base  dei  dati  desumibili dall'ultimo
esercizio contabile del sistema di contabilita' regolatoria trasmesso
all'Autorita'.
   497.   Telecom  Italia  e'  tenuta  pertanto  a  fornire  evidenza
contabile  che  prezzi  iniziali  applicati a partire dall'offerta di
riferimento   2006   derivino  dai  costi  operativi  e  di  capitale
pertinenti  ai  segmenti  terminali,  flussi  di  interconnessione, e
raccordi   interni   di  centrale  contabilizzati  sulla  base  delle
disposizioni   in   materia   di   contabilita'  regolatoria  di  cui
all'Allegato A.
   498.  L'Autorita'  nel  richiamare  espressamente  le  motivazioni
riportate nei paragrafi da 259 a 276 dell'allegato B alla delibera n.
153/05/CONS  ritiene  di confermare l'orientamento espresso in merito
alle modalita' di determinazione dei prezzi iniziali.
   499.   Telecom   Italia   deve   quindi  determinare,  nell'ambito
dell'offerta  di  riferimento  2006,  per ciascuna capacita' i canoni
iniziali   chilometrici  dei  collegamenti  trasmissivi  dei  servizi
inclusi  nei  panieri  A, C e D sulla base delle modalita' di seguito
descritte:
    - determina  i  costi  totali  dei  portanti  fisici  trasmissivi
pertinenti ai servizi dei panieri A, C e D, sulla base dei dati della
contabilita' 2004, per i diversi livelli gerarchici di rete;
    - per  ogni  livello  di  rete ricava il costo totale relativo al
flusso  logico ad una data capacita', dividendo il costo del portante
fisico per il numero totale di circuiti effettivamente24 attivi della
capacita' data;
    - ricava  il costo a Km dividendo il costo totale di cui al punto
precedente  per la lunghezza media dei circuiti effettivamente attivi
per la data capacita';
    - determina   i   prezzi   dei   canoni   iniziali   chilometrici
distintamente  per  i  servizi  dei panieri A, C e D a partire da una
combinazione   dei  costi  unitari  ricavati  precedentemente  con  i
relativi fattori di utilizzo.
   500. L'applicazione di tale criterio di ripartizione e allocazione
dei costi, includendo tutti i circuiti prodotti per uso interno e per
la  fornitura  ad  altri  operatori,  garantisce  il  rispetto  delle
corrette  relazioni  tra  i  prezzi  unitari dei singoli circuiti, la
copertura  dei  costi  totali  relativi  ai  collegamenti trasmissivi
chilometrici  nonche' la copertura dei costi afferenti tutte le forme
di attivazioni/disattivazioni del servizio.
   501.  L'Autorita'  ha  rilevato  dagli  esiti  della consultazione
pubblica che il processo di implementazione dell'offerta dei segmenti
trunk e terminating richiedera' un lasso di tempo superiore all'anno.
Nel  corso  del  regime  transitorio  e fino alla completa migrazione
degli  operatori  alle  offerte  di  segmenti  terminali e trunk, gli
obblighi  di  fornitura  delle attuali offerte di circuiti parziali e
circuiti diretti wholesale rimangono vigenti.
   502.  Dagli  elementi  acquisiti  nell'ambito  della consultazione
pubblicata,  e' emerso che le offerte di circuiti parziali e circuiti
diretti  wholesale  rappresentano  una  parte  rilevante della futura
offerta   di  segmenti  terminali,  verosimilmente  intorno  al  95%.
L'Autorita'  ha  previsto  nel documento di consultazione pubblica di
imporre obblighi di orientamento al costo delle condizioni economiche
dei   segmenti   terminali  e  dei  servizi  accessori  in  generale.
L'Autorita', pertanto, ritiene che nel corso del periodo transitorio,
e  fino  al  pieno  completamento  dell'implementazione  dei segmenti
terminali  e  trunk,  le  condizioni  economiche relative ai circuiti
parziali  e  circuiti  diretti  wholesale debbano essere coerenti con
quelle  che  verrebbero  a  determinarsi  con  l'implementazione  dei
segmenti trunk e terminating.
   503. Telecom Italia deve quindi formulare le condizioni economiche
dei   circuiti  diretti  wholesale,  che  rientreranno  nei  segmenti
terminali,  sulla  base  degli  obblighi  di  orientamento  al  costo
previsti per questi ultimi servizi.

   5.8. Il prezzo iniziale del servizio di segmenti trunk
   504.  Come  gia'  osservato  in  precedenza,  da un punto di vista
prospettico il mercato dei segmenti trunk presenta le caratteristiche
di  un  mercato potenzialmente contendibile nonostante la presenza di
possibili  barriere  all'uscita  dovute  ai  costi  non  recuperabili
relativi  all'infrastruttura  di rete. D'altra parte il significativo
potere  di  mercato  detenuto  da  Telecom Italia congiuntamente alla
presenza    di   barriere   all'uscita   non   consente   una   piena
de-regolamentazione delle condizioni economiche praticabili.
   505.  Telecom  Italia  offre  gia' oggi un servizio comparabile ai
segmenti  trunk  nell'ambito  della  cosiddetta  offerta  di circuiti
diretti   wholesale.   Il  servizio  rappresenta  l'aggregazione  dei
segmenti  terminali  e  del  trasporto  di  lunga  distanza  di linee
affittate relativi ai mercati 13 e 14. Il prezzo attuale dei circuiti
diretti  wholesale  e'  stato  fissato  dalla delibera n. 440/03/CONS
attraverso  il  meccanismo  di retail minus, il quale garantisce agli
operatori  interconnessi condizioni economiche all'ingrosso inferiori
del  12%  rispetto  ai  corrispondenti  circuiti  diretti  offerti da
Telecom Italia ai propri clienti al dettaglio.
   506. L'Autorita' ritiene che nel caso specifico dei segmenti trunk
la  componente di trasporto dell'attuale offerta dei circuiti diretti
wholesale  sia  completamente  assimilabile  al  servizio di segmenti
trunk  sia  dal  punto di vista infrastrutturale sia delle condizioni
d'uso.
   507.  Cio'  considerato,  l'Autorita'  ritiene  che  le condizioni
economiche  iniziali  dei  servizi  a  2  Mbps inclusi nel paniere B,
debbano  essere  le  medesime  di quelle approvate con la delibera n.
440/03/CONS   per   i   soli   canoni  della  componente  trasmissivi
(trasporto) secondo  l'attuale  scala  di  sconti  e suddivisione per
fasce chilometriche.
   508.  Relativamente  alle  altre velocita' trasmissive, si osserva
che,  analogamente  a  quanto rilevato per i segmenti terminating, le
condizioni   economiche   praticate   potrebbero   comportare   delle
distorsioni  di mercato nella domanda dei collegamenti trasmissivi ad
alta  velocita'  rispetto ai collegamenti a bassa c media velocita' o
viceversa  qualora  non  fosse  garantita  una  coerenza tra i prezzi
unitari a Mbps praticati al variare della velocita' trasmissiva.
   509.  Per  evitare  tale  distorsione,  l'Autorita'  ritiene che i
prezzi  dei  servizi  trunk  alle  velocita'  diverse  dal  2Mbps per
qualsiasi  distanza  debbano essere fissati uguali a quelli approvati
con  la  delibera  n.  440/03/CONS per i soli canoni della componente
trasmissivi  (trasporto) qualora sia verificata la regola di coerenza
di  cui  al  punto 485 altrimenti debbano essere variati nella misura
minima tale da garantire i rispetto di tale regola.
   16 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di fissare il prezzo
iniziale  dei  servizi  del  paniere  B  sulla  base  delle modalita'
descritte nel presente paragrafo

   5.8.1. Le osservazioni degli operatori
   510.  Telecom Italia ritiene che sul mercato dei trunk, per quanto
detto   in  precedenza,  si  debba  poter  operare  su  base  offerta
commerciale.
   511.  Tale  operatore comunque, non concorda con la fissazione del
prezzo  per  il  segmento trunk pari alla sola componente trasmissiva
dell'attuale offerta CD wholesale: non e' infatti corretto assimilare
l'offerta  di  segmenti  trunk  alla  sola  componente  di  trasporto
dell'offerta  wholesale.  Il  servizio  attualmente offerto a livello
wholesale  che  puo'  essere  assimilato completamente al servizio di
segmenti  trunk  sia  dal  punto  di vista infrastrutturale che delle
condizioni  d'uso  e'  quello  dei collegamenti diretti a medio-lunga
distanza  con entrambe le sedi del cliente colocate nelle centrali di
Telecom  Italia.  Il  prezzo  di  tale servizio, come approvato dalla
stessa  Autorita',  comprende  una  componente  relativa al trasporto
(componente trasmissiva) e una componente relativa alla remunerazione
della  quota di utilizzo degli apparati nella centrale Telecom Italia
(canone  di  accesso  per  sedi  colocate).  Il  prezzo  iniziale  da
applicare al servizio di segmenti trunk e' pertanto rappresentato dal
prezzo  dell'attuale  offerta  di  collegamenti  colocati  di Telecom
Italia.
   512.  Gli  operatori Albacom, Atlanect, Eutelia, Fastweb, Tiscali,
Vodafone  Omnitel e Wind condividono l'orientamento dell'Autorita' di
stabilire  il prezzo iniziale per i circuiti trunk a 2 Mbps in misura
pari     ai     soli     canoni    della    componente    trasmissiva
(trasporto) approvati  con la Delibera 440/03/CONS, secondo l'attuale
scala di sconti e suddivisione per fasce chilometriche.
   513.  Tali  operatori  concordano anche con l'obbligo di fissare i
prezzi  iniziali  per  le  capacita'  diverse  dal  2 Mbps al livello
previsto  dalla  Delibera  440/03/CONS,  salvo  laddove risultino non
verificare  la  regola  di  coerenza  (il  prezzo  per  Mbps  di  una
determinata capacita' deve essere sempre superiore, o al piu' uguale,
al corrispondente prezzo per Mbps della capacita' superiore); in quel
caso,   infatti,  devono  essere  fissati  nella  misura  minima  che
garantisce la suddetta coerenza.
   514. Welcome Italia ribadisce quanto gia' dichiarato in precedenza
circa  la  scelta dell'Autorita' di decretare la "morte" dei circuiti
di  lunga  distanza,  non  condividendone  la  ratio,  visto che cio'
portera'  ad  un notevole aumento dei costi di rete per operatori che
hanno strategicamente realizzato interconnessioni di lunga distanza.
   5.8.2. Le conclusioni dell'Autorita'.
   515.  Ad  eccezione  di Telecom Italia e Welcome Italia, gli altri
operatori  di  rete  fissa  e  mobile  rispondenti alla consultazione
pubblica  condividono  l'orientamento  dell'Autorita'  in merito alle
modalita'  di  controllo  delle  condizioni  economiche  dei segmenti
trunk.
   516.   L'Autorita'  con  la  proposta  di  riduzione  dei  vincoli
concernenti  le modalita' di fissazione dei prezzi dei segmenti trunk
intende  promuovere  una  concorrenza  effettiva  anche  nei  mercati
all'ingrosso  di  linee  affittate  riservandosi  di  modificare tale
orientamento   con   le   prossime  analisi  di  mercato  qualora  il
significativo  potere  di  mercato  detenuto  da  Telecom  Italia  si
rafforzi.
   517.  L'Autorita',  sulla  base  di  quanto premesso, tenuto conto
dell'esito  della  consultazione pubblica e richiamando espressamente
le  motivazioni espresse nell'allegato B alla delibera n. 153/05/CONS
nei  paragrafi  277  a  282,  ritiene  che  le  condizioni economiche
iniziali  dei  servizi a 2 Mbps inclusi nel paniere B, debbano essere
le  medesime di quelle approvate con la delibera n. 440/03/CONS per i
canoni  della  componente  trasmissiva  (trasporto) secondo l'attuale
scala di sconti e suddivisione per fasce chilometriche piu' il canone
di raccordo interno di centrale relativo al paniere E.
   518.  Relativamente  alle  altre velocita' trasmissive, si osserva
che,  analogamente  a  quanto rilevato per i segmenti terminating, le
condizioni   economiche   praticate   potrebbero   comportare   delle
distorsioni  di mercato nella domanda dei collegamenti trasmissivi ad
alta  velocita'  rispetto ai collegamenti a bassa e media velocita' o
viceversa  qualora  non  fosse  garantita  una  coerenza tra i prezzi
unitari a Mbps praticati al variare della velocita' trasmissiva.
   519.  Per  evitare  tale  distorsione,  l'Autorita'  ritiene che i
prezzi  dei  servizi  trunk  alle  velocita'  diverse  dal  2Mbps per
qualsiasi  distanza  debbano essere fissati uguali a quelli approvati
con  la  delibera  n.  440/03/CONS per i soli canoni della componente
trasmissivi  (trasporto) qualora sia verificata la regola di coerenza
di  cui  al  punto  275 dell'allegato B alla delibera n. 153/05/CONS,
altrimenti  debbano  essere  variati  nella  misura  minima  tale  da
garantire il rispetto di tale regola.

   5.9.	Periodo di riferimento del meccanismo di network cap
   520.   Per  quanto  concerne  la  determinazione  del  periodo  di
efficacia  del  sistema  di  controllo  dei prezzi, gli obiettivi del
network    cap,   relativi   alla   prevedibilita'   dei   costi   di
interconnessione  per  gli  operatori alternativi e alla possibilita'
per  Telecom  Italia di conseguire guadagni di efficienza, richiedono
che  il  periodo di efficacia del sistema di controllo dei prezzi sia
non  inferiore a tre anni. A tale riguardo l'Autorita' ritiene che il
valore  iniziale  dei  servizi  inclusi nei panieri, definito secondo
quanto   previsto   ai  precedenti  punti,  debba  essere  introdotto
nell'offerta  di riferimento 2006 e che siano soggette a controllo le
variazioni di prezzo per gli anni 2007 e 2008.
   521.  L'Offerta  di  Riferimento 2006 dovra' essere pubblicata per
l'approvazione  entro  il  31  ottobre  2005 corredata delle evidenze
contabili  necessarie  a giustificare i prezzi formulati. L'Autorita'
si  riserva  di  valutare  le  condizioni economiche iniziali di tali
servizi  alla  luce  delle  evidenze  contabili  prodotte  da Telecom
Italia.
   17  Si  condivide  l'orientamento dell'Autorita' di fissare in tre
anni il periodo di efficacia del network cap?

   5.9.1. Le osservazioni degli operatori
   522. Telecom Italia concorda in linea di principio con l'Autorita'
sulla  durata  triennale  di un meccanismo di Network Cap. In merito,
invece,  all'anno di applicazione di tale meccanismo si evidenzia che
per i flussi di interconnessione l'attuale Network Cap scade nel 2006
per cui una nuova formulazione del Network Cap non puo' partire prima
del 2007.
   523.  Gli  operatori  Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali,
Vodafone  Omnitel,  Welcome  Italia e Wind condividono l'orientamento
dell'Autorita'  di  fissare  in  tre anni il periodo di efficacia del
network  cap,  fatto salvo il potere dell'Autorita' di modificarne le
condizioni alla prossima analisi di mercato.
   524. Data la tendenza di Telecom Italia a eludere le norme imposte
dall'Autorita',  si  ritiene  importante  precisare  che  network cap
dovra'  essere  applicato  dal  2006  al  2008,  anziche' indicare un
obbligo  generico  di  vigenza  pari  a 3 anni; infatti, l'obbligo di
vigenza   relativo  incentiverebbe  Telecom  Italia  a  procrastinare
l'entrata in vigore del nuovo quadro.

   5.9.2. Le conclusioni dell'Autorita'
   525. Tutti gli operatori condividono l'orientamento dell'Autorita'
fissare  in  tre  anni il periodo di efficacia del network cap. Dalla
consultazione   pubblica  e'  comunque  emerso  che  il  processo  di
migrazione   dagli  attuali  circuiti  parziali  e  circuiti  diretti
wholesale  lato  ai  segmenti  trunk  e  terminating,  richiedera' un
periodo  superiore  all'anno. L'Autorita' ritiene che le modalita' di
dettaglio   di  migrazione  e  implementazione  della  fornitura  dei
segmenti  trunk e terminating dovranno essere definite nell'abito del
procedimento  istruttorio  di  approvazione  della  relativa offerta.
L'Autorita'  pertanto  ritiene che il meccanismo di network cap debba
avere durata triennale a partire dall'offerta di riferimento 2006.
   526.   Sulla   base   delle   modalita'   di   fornitura  definite
dall'Autorita',   gli   operatori   interconnessi   che  intenderanno
domandare i segmenti trunk e terminating dovranno gia' disporre di un
punto  di  presenza all'interno dei bacini trasmissivi regionali. Gli
operatori  che  non  dispongono  di  tali  punti di presenza dovranno
realizzare  investimenti  in  un  arco  di tempo biennale. Al fine di
fornire certezza al mercato in merito alla tempistica di introduzione
dei segmenti terminali e trunk e cessazione delle offerte di circuiti
parziali  e  circuiti  diretti  wholesale, l'Autorita' ritiene che le
attivita'  di  implementazione  debbano  rispettare  la tempistica di
seguito riportata:
    - Telecom   Italia,   entro   90   giorni  dall'approvazione  del
provvedimento  finale  relativo  ai  mercati  13  e  14,  formula una
proposta  in  merito  alle  condizioni  tecniche  ed  economiche  dei
segmenti  trunk  e terminating nonche' dei circuiti diretti wholesale
coerentemente  con  gli  obblighi  di  orientamento  al  costo per le
distanze definite per la fornitura dei terminating.
    - L'Autorita'  approva  le  condizioni tecniche ed economiche dei
segmenti  trunk  e  terminating  nonche'  dei servizi accessori e dei
circuiti   parziali   e  diretti  wholesale  entro  60  giorni  dalla
pubblicazione dell'offerta di Telecom Italia.
    - La  migrazione  dai  circuiti  parziali  e diretti wholesale ai
segmenti  trunk  e  terminating si conclude entro 15 mesi a decorrere
dalla approvazione dell'offerta di Telecom Italia.

   5.10. Variazione percentuale annuale (il fattore X)
   527. La variazione programmata dei prezzi dei servizi all'ingrosso
si  attua  su  base  annuale. La verifica da parte dell'Autorita' del
rispetto  dei  vincoli  di  variazione  di  prezzo avviene in fase di
approvazione dell'Offerta di Riferimento che, a tal fine, deve essere
pubblicata da Telecom Italia entro il 31 ottobre dell'anno precedente
a quello di validita' dell'offerta.
   528.  Per ogni servizio il vincolo e' definito nella misura di IPC
 - X  (cap),  dove  IPC (Indice dei Prezzi al Consumo) rappresenta la
variazione  percentuale  su  base  annua  dell'indice  dei  prezzi al
consumo  delle  famiglie  di  operai  e impiegati rilevato dall'ISTAT
(senza  tabacchi) e il fattore X rappresenta il livello di variazione
di  produttivita'  dello specifico servizio. Il valore di riferimento
dell'IPC  da utilizzare ai fini dell'applicazione del network cap e',
per  ciascun  anno,  quello risultante dalla rilevazione ISTAT per lo
stesso  periodo  a  cui si riferiscono le rilevazioni dei consumi dei
servizi inclusi nei panieri A, B,C e D.
   529.  Qualora  nel corso di un anno siano effettuate riduzione dei
prezzi  tali  da comportare variazioni dei valori dei singoli servizi
superiori  a  quelle  disposte, la differenza percentuale puo' essere
computabile  ai  fini  del  rispetto  del  vincolo  di  cap dell'anno
successivo.
   530.  La variazione percentuale annuale subita dal prezzo medio di
ciascun servizio e' calcolata sulla base dei prezzi relativi all'anno
precedente  e dei volumi riferiti al periodo di dodici mesi terminato
il  30  giugno  di  ciascun  anno  (periodo di riferimento). I volumi
dovranno  essere  comunicati  distinti  per  semestri e, nel caso dei
segmenti trunk dovranno, essere disaggregati per livelli di sconto al
fine  di  operare  la corretta valorizzazione dei servizi inclusi nel
paniere B.
   531.  In  ragione  del  fatto  che  i servizi relativi ai segmenti
terminali  e  ai  segmenti  trunk  saranno  introdotti solo a seguito
dell'approvazione  del  provvedimento  finale,  per  i  servizi  e le
velocita'  a  volume  nullo  le variazioni dei prezzi dovranno essere
applicate in misura non inferiore al fattore X di appartenenza.
   532.  Ai  fini  della  determinazione della variazione percentuale
annuale subita dal prezzo iniziale medio del servizio di riferimento,
le  analisi dei mercati rilevanti dei segmenti terminali e dei flussi
di   interconnessione   hanno   evidenziato   pressioni   competitive
differenziate per i servizi afferenti le tratte della rete di accesso
e  per i servizi concernenti i collegamenti trasmissivi della rete di
trasporto.
   533.  Da un punto di vista prospettico i volumi attesi dei servizi
inclusi  nei  panieri A, B, C e D non sono stimabili in modo puntuale
in  quanto  i  servizi  dei  segmenti  di  terminazione  cosi' come i
circuiti  di  trasporto  di  lunga  distanza  non sono previsti dalle
Offerte  di  Riferimento correnti. Ciononostante e' possibile stimare
che la domanda all'ingrosso dei servizi di segmenti di terminazione e
dei  flussi  di  interconnessione possa aumentare sensibilmente negli
anni  2006-2008  in  ragione  del  fatto  che  la domanda di circuiti
parziali,   di   collegamenti   diretti  wholesale  e  di  flussi  di
interconnessione  e'  stata limitata anche per problemi connessi alla
presenza  di  alcune restrizioni nella fornitura di tali servizi. Con
l'eliminazione  di  tali  restrizioni  e delle potenziali distorsioni
derivanti  dalle  pregresse  modalita'  di determinazione dei prezzi,
praticate  da  Telecom  Italia,  i  volumi  attesi  dei  segmenti  di
terminazione,  dei  segmenti  trunk e dei flussi di interconnessione,
anche se non quantificabili in modo puntuale, risultano crescenti per
il triennio 2006-2008.
   18  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita' di controllare i
prezzi  dei  servizi  inclusi  nei  panieri  A, B, C, D attraverso un
meccanismo  programmato di tipo IPC  - X come descritto nel paragrafo
5.10?

   5.10.1. Le osservazioni degli operatori
   534. In linea di principio Telecom Italia concorda con l'Autorita'
che,  una  volta  deciso di applicare un meccanismo di Network Cap, i
prezzi  dei  servizi  inseriti  nei vari panieri vada controllato con
meccanismo programmato di tipo IPC-X.
   535.  Gli  operatori  Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali,
Vodafone  Omnitel,  Welcome  Italia e Wind condividono l'orientamento
dell'Autorita'  di  controllare  i  prezzi  dei  servizi  inclusi nei
panieri  A,  B,  C,  D  ed E (paniere richiesto dagli operatori nella
domanda  13  per  i raccordi trasmissivi). In merito alla definizione
del  meccanismo di network cap ed alle tutele necessarie per impedire
una  strumentalizzazione  dello  stesso  da parte di Telecom Italia a
fini  anticompetitivi,  si rimanda a quanto gia' espresso all'interno
della domanda 13.

   5.10.2. Le conclusioni dell'Autorita'
   536.  Tutti  gli operatori rispondenti alla consultazione pubblica
hanno condiviso l'orientamento dell'Autorita' di controllare i prezzi
dei  servizi  inclusi nei panieri A, B, C, D attraverso un meccanismo
di  tipo  IPC   - X.  Alcuni  operatori  di rete fissa tuttavia hanno
richiesto  di  includere  un  ulteriore  paniere relativo ai raccordi
interni di centrale, da sottoporre a controllo dei prezzi.
   537.  L'Autorita'  alla  luce delle osservazioni degli operatori e
delle motivazioni espresse in merito alla necessita' di costituire un
paniere  per i raccordi interni di centrale ritiene che il meccanismo
di  tipo  IPC  - X debba essere applicato ai panieri A, B, C e D come
proposto nell'Allegato B alla delibera 153/05/CONS nonche' al paniere
E.

   5.11. Il fattore X dei panieri A, C e D
   538.  Al  fine  di  determinare  la variazione percentuale annuale
programmata  dei  prezzi  dei  servizi  inclusi nei panieri A, C e D,
l'Autorita'  ha  proceduto  ad  analizzare  i  costi  operativi  e di
capitale desumibili dalle contabilita' regolatorie 2001-2003 partendo
dai  dati della rete di accesso. In particolare sono stati analizzati
gli  andamenti  dei  volumi nonche' dei costi operativi e di capitale
dei  componenti  della  rete  di  accesso.  Le variazioni percentuali
annuali dei costi operativi e di capitale sono caratterizzate da pari
consistenza e da un andamento decrescente quasi lineare nel tempo. La
riduzione  media  annua  dei  costi  totali si e' attestata al 14,2%.
Tuttavia,  si  e'  rilevato  che  i  costi  della  rete di accesso si
riducono  a  tassi  decrescenti.  In  conseguenza di quanto premesso,
l'Autorita'  ha  stimato  l'andamento  prospettico  dei costi unitari
della  rete  di accesso a partire dal tasso di riduzione incrementale
rilevato nell'ultimo anno del periodo osservato.
   539.  L'Autorita'  ha,  inoltre,  valutato  i  costi  relativi  ai
componenti  di  rete afferenti i collegamenti trasmissivi all'interno
della  rete di trasporto di Telecom Italia. In particolare sono stati
analizzati i costi operativi e i costi di capitale per gli apparati e
portanti  trasmissivi  riportati  nelle  contabilita'  regolatorie di
Telecom   Italia   2001-2003.   Le  risultanze  delle  analisi  hanno
evidenziato  una riduzione media dei costi operativi degli apparati e
portanti  trasmissivi  dell'ordine  del  13% annuo. Tali riduzioni di
costo  sono dovute tra l'altro all'introduzione del sistema contabile
a costi correnti.
   540.  Al  fine  di  valutare  i  potenziali guadagni di efficienza
conseguibili   da   Telecom  Italia  nel  periodo  di  efficacia  del
meccanismo di network cap (2005-2008) per la fornitura degli elementi
di trasporto dei servizi del paniere C, si e' proceduto a valutare la
riduzione  media  dei costi totali (operativi e di capitale) al netto
del tasso di inflazione rilevando delle riduzioni di costo conseguite
da  Telecom  Italia a tassi decrescenti. E' pertanto plausibile che i
costi  relativi  agli  apparati e portanti trasmissivi diminuiscano a
tassi  annuali  inferiori ala media anche in ragione del fatto che il
capitale  impiegato  si e' gia' ridotto sensibilmente e che l'effetto
di  riduzione  del valore dei cespiti derivante dall'introduzione dei
costi   correnti  e'  probabilmente  destinato  a  stabilizzarsi  nei
prossimi  anni. L'Autorita' ha quindi effettuato delle stime circa il
possibile  andamento  futuro  dei costi operativi e di capitale degli
apparati  e  portanti trasmissivi anche in funzione dei volumi attesi
della domanda. Tale stima e' basata sulla costruzione di una funzione
di  produzione  semplificata  i cui costi (operativi e di capitale) e
volumi  sono  derivati  dalle  contabilita'  regolatorie  degli  anni
2001-2003.  I  punti della funzione sono stati quindi interpolati con
una   funzione   di   tipo   lineare  (curva  costi/volume) risultata
statisticamente significativa (R2: 0,999) per ottenere le consistenze
economiche del servizio al 2008.
   541.  Sulla  base dei risultati conseguibili al 2008 sono, infine,
stati  determinati  i  guadagni  di efficienza annuali sostenibili da
Telecom Italia nella fornitura dei servizi inclusi nei panieri A, C e
D.  Tali  guadagni  sono stati valutati nella misura del 9,6% su base
annuale in termini di riduzione combinata dei costi totali (operativi
e di capitale) sia dell'accesso che del trasporto.
   542.  L'Autorita'  ritiene  quindi  che  i  guadagni di efficienza
conseguibili  negli anni 2005-2008 da Telecom Italia nell'offerta dei
servizi  dei  panieri  A,  C  e  D  debbano  essere  trasferiti nelle
condizioni   economiche   attraverso   il   meccanismo  di  controllo
programmato  dei  prezzi  di  tipo  IPC  - 9,6% annuale. La riduzione
percentuale annuale (IPC  - 9,6%) deve essere applicata separatamente
alle  componenti  di accesso e di trasporto dei prezzi dei servizi in
esame  (laddove presenti) in modo tale da assicurare che non ci siano
sussidi   incrociati  nelle  riduzioni  delle  condizioni  economiche
praticate.
   19  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di  fissare  la
variazione  percentuale annuale dei prezzi dei servizi dei panieri A,
C e D sulla base del meccanismo programmato di tipo IPC  - 9,6%?

   5.11.1. Le osservazioni degli operatori
   543.  Telecom  Italia  non  e'  contraria,  in linea di principio,
all'introduzione  di  un  meccanismo di programmazione dei prezzi del
tipo  IPC-X  sui  mercati  in  oggetto,  Telecom Italia non condivide
tuttavia:
    1) un unico vincolo IPC-X per i tre panieri indicati;
    2) la  scarsa  trasparenza  delle valutazioni economiche condotte
dall'Autorita';
    3) l'errata metodologia di valorizzazione del tasso prospettico X
(9,6%   anno) di  recupero  di  efficienza  da  parte  dell'operatore
notificato
   544.  In  alla  determinazione  del  tasso  prospettico X, Telecom
Italia  ha  chiesto  alla  societa'  NERA  di effettuare, in completa
indipendenza  e  autonomia,  un'analisi  sull'efficienza  di  Telecom
Italia  comparata  rispetto  alle  LEC (Local Exchange Companies) USA
implementando  la  medesima  metodologia  utilizzata per OFCom. sulla
base dei dati di costo rilevabili dalla Contabilita' Regolatoria.
   545. Tale analisi e' la medesima metodologia utilizzata per OFCom.
in   merito   al   punto   3),   ritiene  che  l'analisi  comparativa
commissionata  alla  societa' NERA e dell'ottimo posizionamento anche
rispetto a quelle piu' efficienti.
   546.   Telecom   Italia   ritiene   che   i   risultati   ottenuti
dall'applicazione  dei  modelli  statistici  descritti sulla base dei
dati  di  contabilita'  2003 relativi ai costi di rete danno evidenza
del   livello   di   eccellenza  di  Telecom  Italia  e  mostrano  un
differenziale medio di efficienza di Telecom Italia rispetto al primo
decile di LECs (cioe' quello delle LECs piu' efficienti in un insieme
di  67  LECs) mediamente  pari  a - 3,7 punti percentuali (contro una
fascia tra il -9% ed il -10% di BT).
   547.   In   conclusione,  sulla  base  di  quanto  precedentemente
sottolineato,  Telecom  Italia ribadisce come la sola analisi storica
condotta  da  AGCom  non sia sufficiente e tanto meno adeguata per la
fissazione   della   X:  il  metodo  e'  errato  metodologicamente  e
contrastante  con  il percorso seguito nella delibera 3/03/CIR per il
traffico  commutato.  Inoltre,  l'assunzione  che  nel futuro Telecom
Italia  otterra'  recuperi  di  produttivita' analoghi a quelli degli
anni  passati  e'  del  tutto apodittica e non fondata su evidenze di
alcun tipo.
   548.  Gli  operatori  Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali,
Vodafone  Omnitel,  Welcome  Italia  e  Wind ritengono appropriata la
metodologia  utilizzata  dall'Autorita'  per  stimare  i  recuperi di
efficienza conseguibili da Telecom Italia nel corso dei prossimi anni
ed  in tal senso condividono l'orientamento dell'Autorita' di fissare
ad  IPC-9,6%  il  meccanismo  di discesa programmata dei prezzi per i
servizi  dei  panieri  A, B e D, nonche' il paniere E richiesto dagli
operatori nella domanda 13 per i raccordi trasmissivi.
   549.  Inoltre,  le  societa'  scriventi condividono l'orientamento
dall'Autorita'  circa  la  necessita'  di impedire che Telecom Italia
effettui sussidi incrociati tra le componenti accesso e trasporto dei
singoli  servizi afferenti ai mercati 13 e 14. In tal senso ritengono
che  quanto  precisato  al punto 296 in merito all'imposizione di sub
cap  per  le  componenti  di  prezzo  di  trasporto  ed accesso possa
costituire  un  utile complemento alle tutele necessarie per impedire
una  strumentalizzazione  del  meccanismo  del  network cap stesso da
parte di Telecom Italia.

   5.11.2. Le conclusioni dell'Autorita'
   550. Il fattore X relativo alla variazione percentuale annuale dei
prezzi  e'  tipicamente  definito  sulla base di analisi prospettiche
basate  sull'andamento  atteso  dei  costi/volumi  del  servizio o su
analisi  comparate  delle performance di efficienza di piu' operatori
che  offrono  gli  stessi  servizi. E' quindi evidente che al fine di
limitare   gli   errori  intrinseci  alle  analisi  prospettiche,  la
definizione del fattore X deve essere determinata in momento prossimo
all'introduzione  del meccanismo di network cap. Un operatore di rete
fissa  ha prodotto un'analisi comparata al fine di stimare il fattore
X  in relazione al grado di efficienza di Telecom Italia in relazione
agli  operatori  (Local Exchange Companies) americani nella fornitura
dei servizi di telecomunicazioni.
   551.  L'Autorita',  pur  avendo  rilevato  errori  quantitativi  e
qualitativi di comparazione, condivide la metodologia di base secondo
la  quale  il fattore X puo' essere determinato in relazione al grado
di  efficienza  relativa  raggiunta da Telecom Italia e si riserva di
valutarne l'affidabilita' ed efficacia.
   In conclusione, l'Autorita' ritiene di confermare il fattore X dei
panieri dei servizi A, C e D determinato nella misura di -9,6% con la
delibera  n.  153/05/CONS,  e si riserva di rivedere tale percentuale
alla  luce  di eventi che ne possano modificare il valore. Per quanto
concerne  il  paniere  E  dei  raccordi interni centrale, l'Autorita'
ritiene  di  fissare il vincolo di variazione dei prezzi nella misura
di IPC  - 9,6%.

   5.12. Il fattore X del servizio B
   552.	Come  gia'  evidenziato  in  precedenza,  l'Autorita' intende
promuovere  la  contendibilita' nel mercato dei circuiti di trasporto
di lunga distanza (segmenti trunk) attraverso un controllo dei prezzi
che  lasci  a  Telecom Italia la possibilita' di determinare i prezzi
dei  servizi trunk nel rispetto di un vincolo programmato in grado di
prevenire prezzi eccessivi e al contempo di garantire il recupero del
tasso di inflazione.
   553.  L'Autorita'  ritiene  quindi  che  i  prezzi dei circuiti di
trasporto  di  lunga distanza (servizi del paniere B), debbano essere
soggetti al meccanismo di controllo programmato del tipo IPC + 0%.
   20  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di  fissare  la
variazione  percentuale  annuale dei prezzi del servizio B sulla base
del meccanismo programmato di tipo IPC + O?

   5.12.1. Le osservazioni degli operatori
   554.  Telecom  Italia  ritiene che il paniere B non debba esistere
perche'  il  mercato  del  trunk e gia' per la quasi totalita' aperto
alla  concorrenza.  In  via  subordinata,  Telecom Italia richiede di
valutare  la  definizione di remedies da applicare solo a quel numero
residuale  di  direttrici  per  le  quali c'e' una domanda di servizi
trunk evadibile solo da Telecom Italia.
   555.  Gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali, e
Wind condividono l'orientamento dell'Autorita'.
   556.   Vodafone   non   condivide   l'orientamento  dell'Autorita'
ritenendo  con  contendibile  il  mercato  dei  servizi  trunk per le
ragioni esposte ai quesiti 13 e 14.
   557.  In  tal  senso,  si  ritiene  piu'  opportuno  definire  una
variazione percentuale annuale dei prezzi inferiore a quella prevista
per  i  restanti panieri ma tale da riflettere la riduzione dei costi
operativi  di  Telecom Italia, ivi incluso il guadagno di efficienza.
Si suggerisce un valore del 5%.
   558.  Welcome  Italia non condivide l'orientamento di assoggettare
il  prezzo  iniziale di tale servizio, gia' spropositato quale prezzo
iniziale perche' basato sul retail minus, ad un IPC + 0, visto che il
vincolo  del network cap, cosi' come anche riportato nella domanda 18
e'  un IPC  - (meno) la X pre-vede comunque un recupero di efficienza
e quindi una riduzione del costo dello stesso.
   559.  Cio'  detto nella consapevolezza che la X dovrebbe avere tre
cifre per avere una riduzione accettabile.

   5.12.2. Le conclusioni dell'Autorita'
   560. Le osservazioni degli operatori non convergono verso un'unica
posizione  sulla  determinazione  del fattore X di variazione annuale
dei prezzi dei segmenti trunk.
   561.  L'Autorita'  ha  rilevato  dagli  esiti  della consultazione
pubblica  che  nonostante il significativo potere di mercato detenuto
da   Telecom   Italia,   i   servizi   trunk  presentano  margini  di
contendibilita'  tra  operatori  derivante  da  un  certo  livello di
autoproduzione  presente  nel  mercato.  L'imposizione di uno stretto
orientamento  al  costo  rischierebbe  di  deprimere la realizzazione
degli investimenti nelle infrastrutture e reti di lunga distanza.
   562.  L'art.  13,  comma 4, lettera c), del Codice prevede proprio
che   le   misure   regolamentari  siano  volte  a  incoraggiare  gli
investimenti  efficienti e sostenibili in materia di infrastrutture e
promuovendo  l'innovazione  e  lo  sviluppo  di  reti  e  servizi  di
comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda.
   563.  L'art.  50 del Codice prevede che l'Autorita' abbia facolta'
di  imporre obblighi concernenti il controllo dei prezzi, diversi dai
meccanismi di orientamento al costo.
   564. Sulla base di quanto premesso, tenuto conto degli esiti della
consultazione  pubblica  e  richiamando  espressamente le motivazioni
riportate  nell'allegato  B alla delibera n. 153/05/CONS, l'Autorita'
ritiene che il fattore X di variazione annuale dei prezzi del paniere
B  debba  essere  definito  nella  misura  dello  0%  e si riserva di
rivedere  tale  percentuale  alla  luce  di  eventi  che  ne  possano
modificare il valore.

   5.13.  Il  tasso  di  remunerazione  del  capitale  impiegato  nei
segmenti  terminali  e  nei  segmenti  trunk  nonche'  nei  flussi di
interconnessione.
   565.  L'art.  50  del  Codice prevede, in materia di controllo dei
prezzi,  che  l'Autorita'  tenga  conto degli investimenti effettuati
dall'operatore e di un'equa remunerazione del capitale investito.
   566.  Nel  caso  specifico  dei  mercati  13  e  14,  il  tasso di
remunerazione del capitale e' necessario per determinare il costo del
capitale  investito nei segmenti terminali e trunk nonche' nei flussi
di  interconnessione.  Il  costo  del  capitale costituisce una quota
significativa   dei   costi   totali  del  servizio  allorquando  gli
investimenti sostenuti sono di recente realizzazione.
   567.  Il  tasso  di  remunerazione  del  capitale e', pertanto, un
elemento  di  costo  fondamentale nella determinazione del livello di
orientamento  al  costo dei prezzi praticati dall'operatore dominante
nonche'  necessario per la fissazione dei prezzi iniziali dei servizi
inclusi  nei  panieri.  La  metodologia utilizzata per determinare il
tasso  di  remunerazione  puo'  avere  un  impatto  significativo sui
risultati finali in quanto i parametri impiegati per il calcolo della
media  ponderata  del  costo  del  capitale (Weighted Average Cost of
Capitai) sono  particolarmente  sensibili  alle  diverse  tecniche di
calcolo impiegabili.
   568.  Per  tali ragioni, l'Autorita' ha predisposto in Allegato B1
alla  delibera n. 415/04/CONS una metodologia di calcolo del tasso di
remunerazione  del  capitale  che  possa essere consolidata una volta
acquisite  le  posizioni  degli  operatori al termine del processo di
consultazione pubblica.
   569.  L'orientamento  al  costo  dei  prezzi  iniziali dei servizi
inclusi  nei panieri A, C e D dovra' essere determinato applicando al
capitale  impiegato,  desumibile  dalla contabilita' regolatoria 2003
dei  rispettivi  servizi,  il  tasso  di  remunerazione  del capitale
derivante dal provvedimento finale concernente i mercati 13 e 14.
   21  Si  condivide  l'orientamento dell'Autorita' di revisionare il
tasso  di  remunerazione  del  capitale  sulla  base  delle modalita'
indicate   nell'Allegato  B1  alla  delibera  415/04/CONS  e  che  le
risultanze  di tale revisione abbiano effetto sui prezzi iniziali dei
servizi inclusi nei panieri A, C e D?

   5.13.1. Le osservazioni degli operatori
   570.  Su tale tematica Telecom Italia richiama quanto essa ha gia'
espresso   nell'ambito   delle   precedenti   consultazioni   ed,  in
particolare,  quella  relativa alla delibera 415/04/CONS nonche' alla
delibera 117/05/CONS.
   571.  In  questa  sede  ribadisce,  inoltre,  come  l'adozione dei
criteri  di  cui  alla  delibera 415, ed in particolare l'adozione di
WACC  differenziati per aggregati regolatori, conduca anche in questo
contesto  alle  incongruenza gia' evidenziate in relazione al mercato
12, circa l'inconsistenza e la non esperibilita' della valutazione di
un  rischio  differenziato di un componente di Rete rispetto a quello
medio del portafoglio di attivita/servizi finali.
   572.  Gli  operatori  Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali,
Vodafone   e   Wind   condividono  l'orientamento  dell'Autorita'  di
revisionare l'attuale modalita' di calcolo del tasso di remunerazione
del capitale impiegato.
   573.  In  merito  alla modalita' di revisione proposta all'interno
dell'Allegato  B1  alla  delibera  415/04/CONS, le societa' scriventi
rimandano  agli elaborati gia' inviati all'Autorita' in risposta alle
consultazioni   sulla   determinazione   del   WACC  nell'ambito  dei
procedimenti di analisi dei mercati 8, 9, 10 ed 11.
   574. In merito poi a quanto precisato dall'Autorita' al punto 303,
le societa' scriventi ritengono che per la remunerazione del capitale
impiegato   delle   risorse   di   rete  cui  afferiscono  i  servizi
all'ingrosso  pertinenti ai mercati 13 e 14 debbano essere utilizzati
esclusivamente  i  valori del WACC che l'Autorita' determinera' per i
diversi  aggregati  regolatori  (cfr.  Co.Re.  di Telecom Italia); in
particolare   per   le   risorse  di  rete  pertinenti  all'aggregato
regolatorio   Accesso   dovra'  essere  utilizzato  il  WACC  stimato
dall'Autorita' per l'aggregato Accesso, mentre per le risorse di rete
pertinenti l'aggregato regolatorio Trasporto dovra' essere utilizzato
il  WACC  stimato  dall'Autorita'  per  l'aggregato Trasporto. In tal
senso  non risulta chiaro il riferimento ad un non ben definito tasso
di remunerazione del capitale definito per i mercati 13 e 14. Qualora
l'Autorita'  intendesse  invece  calcolare  un tasso di remunerazione
medio  per  i  mercati  13  e  14  (ad  esempio  pesando  i  tassi di
remunerazione  degli  aggregati  regolatori  accesso  e  trasporto in
funzione  del  capitale  impiegato per i diversi elementi di rete dei
mercati 13 e 14 che afferiscono a tali aggregati) da applicare poi al
capitale  impiegato medio di ogni servizio appartenente ai mercati 13
e  14, le societa' scriventi riterrebbero tale approccio non corretto
in quanto comporterebbe dei sussidi incrociati indebiti tra i servizi
dei  mercati  13  e  14  in  funzione del maggior o minor utilizzo di
elementi  di  rete  appartenenti  all'aggregato regolatorio accesso o
trasporto.

   5.13.2. Le conclusioni dell'Autorita'
   575.  In merito alla determinazione del tasso di remunerazione del
capitale  si  rimanda  a  quanto  sara' definito con il provvedimento
definitivo relativo al mercato n. 11.

   5.14. Riesame degli obblighi precedenti in materia di accesso e di
interconnessione ai sensi dell'art. 44.
   576.  A  seguito  dell'approvazione  del  provvedimento finale, il
servizio  di fornitura dei segmenti terminali sostituira' il servizio
dei circuiti parziali presente nell'attuale Offerta di Riferimento di
Telecom  Italia.  Analogamente  a  quanto  previsto  per  i  circuiti
parziali,  la  combinazione  dei  servizi  ottenibili  con i segmenti
terminating  e trunk sostituira' il servizio dei collegamenti diretti
wholesale presente nell'omonima offerta di riferimento.
   577.  Per  quanto gia' illustrato nei punti precedenti, inoltre, i
servizi   di   flussi   di   interconnessione  (di  livello  0,  1  e
2) sostituiranno    l'offerta    del    prolungamento   dell'accesso,
dell'estensione  del collegamento, dell'ampliamento dei canali fonici
e dei circuiti di accesso alle Cable Station.
   578.  In quanto servizi non piu' soggetti all'obbligo di fornitura
da   parte   di   Telecom   Italia   nell'ambito   del  nuovo  quadro
regolamentare,  il  provvedimento  finale  che seguira' alla presente
consultazione   pubblica   comportera'   la   revoca  degli  obblighi
previgenti   al  Codice  riconducibili  ai  circuiti  parziali  e  ai
collegamenti diretti wholesale.
   579.  Gli  obblighi  regolamentari  oggetto di revoca vigenti alla
data  di  entrata  in  vigore  del Codice, derivano dalle delibere di
seguito riportate. Sono pertanto revocati gli obblighi relativi:
    - all'art.  2  comma  1  lett.  a) per  la sola parte afferente i
circuiti parziali e all'art. 2 commi 6 lett. a) e 7 della delibera n.
3/04/CIR;
    - all'art.  3  comma  1  lett. b) e all'art. 3 comma 4 lett. f) e
g) della delibera n. 11/03/CIR;
    - all'art. 3 comma 1 lett. a) e all'art. 3 comma 1 lett. d) della
delibera n. 3/03/CIR per la parte afferente i circuiti parziali
    - all'art. 1 comma 1 lett. i) c j) della delibera n. 2/03/CIR;
    - all'art.  1  comma  1  lett. i) e all'art. 3 comma 1 lett. e) e
i) della delibera n. 4/02/CIR;
    - all'art. 2 commi 1, 2 e 3 della delibera n. 18/01/CIR;
    - all'art. 5 della delibera n. 10/00/CIR
    - alla  delibera  n.  440/03/CONS per le parti non richiamate nel
presente provvedimento di consultazione pubblica;
    - alla  delibera  n.  304/03/CONS per le parti non richiamate nel
presente provvedimento di consultazione pubblica;
    - alla delibera n. 59/02/CONS;
    - alla delibera n. 711/00/CONS.
   22  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di revocare gli
obblighi  in  capo  a  Telecom  Italia  relativamente  ai  servizi di
circuiti  parziali  e  collegamenti  diretti  wholesale  elencati nel
paragrafo 5.14?

   5.14.1. Le osservazioni degli operatori
   580.   Fermo  restando  la  posizione  espressa  nelle  precedenti
osservazioni,   Telecom  Italia  auspica  che  il  provvedimento  che
scaturira'   da  questa  consultazione  diventi  l'unico  riferimento
regolatorio  per  tutti  i  servizi  trasmissivi analizzati in questa
delibera.
   581.  Gli  operatori  Albacom,  Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali
Welcome Italia e Wind non ritengono opportuna l'immediata abrogazione
delle  norme  di  cui  alla domanda 22 del documento di consultazione
pubblica. La sovrapposizione per un periodo transitorio del vecchio e
del   nuovo   quadro   regolamentare   non  potrebbe  infatti  essere
prospettata  in  presenza  di una abrogazione delle norme fondanti il
vecchio  quadro  regolamentare:  l'abrogazione  di  tali norme potra'
invece  essere  attuata  soltanto  a partire dal momento in cui sara'
effettivamente completata la migrazione dai servizi regolamentati nel
vecchio  quadro  regolamentare  ai  servizi  regolamentati  nel nuovo
quadro regolamentare.
   582.  Si  ritiene  pertanto  che l'Autorita' debba specificare che
tale  revoca  sara'  valida  solo  dal  momento  in  cui  sara' stata
completata   la   migrazione   dei   circuiti,   e   non  "a  seguito
dell'approvazione  del  provvedimento  finale"  come proposto al par.
304.  Fino  a  quel momento, e' evidente che gli obblighi elencati al
par.  307  del  presente  provvedimento dovranno essere mantenuti nei
confronti  di  Telecom Italia, altrimenti verrebbe a crearsi un vuoto
normativo.
   583.   Si   sottolinea   inoltre  la  necessita'  che  l'Autorita'
specifichi  che  il  momento  dell'abrogazione   - coincidente con il
completamento  della migrazione  - dovra' essere da lei espressamente
sancito,  al  fine di evitare comportamenti anticompetitivi derivanti
dall'asimmetria informativa detenuta da Telecom Italia.
   584.   Vodafone   condivide   l'orientamento   dell'Autorita'   di
sostituire  integralmente l'offerta di collegamenti diretti wholesale
e   circuiti  parziali  con  la  combinazione  dei  servizi  trunk  e
terminating. In tal senso, deve essere fatto divieto a Telecom Italia
di  presentare  offerte  di tipologia diversa da quelle per i servizi
trunk  e terminating oggetto di tale provvedimento, nell'ambito della
quale  devono ricadere tutte le tipologie di collegamenti trasmissivi
offerti da Telecom Italia.

   5.14.2. Le conclusioni dell'Autorita'
   585.  Le  risultanze  della  consultazione pubblica hanno messo in
evidenza  la  necessita'  di  un periodo transitorio per il passaggio
dall'attuale   offerta  dei  circuiti  parziali  e  circuiti  diretti
wholesale  ai  segmenti  terminating  e  trunk.  L'Autorita'  ritiene
pertanto  che  la  revoca  degli  obblighi regolamentari sottoposti a
consultazione  pubblica  debba  essere  subordinata  al completamento
dell'implementazione  dei  servizi  inclusi  nei  mercati  13  e  14.
-------------------------------------------
             (1) In CUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 33.
             (2) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 21.
             (3) In GUCE L 108 dcl 24 aprile 2002, pag. 7.
             (4) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 51.
             (5) In  GUCE L 201 del 31 luglio 2002, pag. 37. A queste
          direttive  deve  aggiungersi la direttiva della Commissione
          europea  sulla concorrenza nei mercati delle reti e servizi
          di   comunicazione   elettronica   del  16  settembre  2002
          (2002/77/CE,  c.d.  "direttiva  concorrenza", in gUCE L 249
          del  17  settembre  2002,  pag.  21),  la  decisione  della
          Commissione  europea  del  29 luglio 2002 che istituisce il
          gruppo  dei  "Regolatori europei per le reti e i servizi di
          comunicazione  elettronica" (2002/627/CE, in GUCE L 200 del
          30  luglio  2002,  pag.  38),  la  decisione del Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio  del 7 marzo 2002 relativa ad un
          quadro   normativo   in  materia  di  spettro  radio  nella
          Comunita'  europea  (676/2002/CE,  c.d.  "decisione spettro
          radio",  in  CUCE  L  108  del 24 aprile 2002, pag. 1) e il
          Regolamento  relativo  all'accesso  disaggregato  alla rete
          locale  del  18  dicembre 2000 (2887/2000/CE, in GUCE L 336
          del 30 dicembre 2000, pag. 4).
             (6) In GUCE L114 del 8 maggio 2003, pag.45.
             (7) In GUCE C 165 del 11 luglio 2002, pag. 6.
             (8) In GUCE L 190 del 30 luglio 2003, pag. 13.
             (9) Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
          italiana del 15 settembre 2003, n. 214 ed entrato in vigore
          il 16 settembre 2003.
             (10) Sentenza  United Brands del 14 febbraio 1978, causa
          n. 27/76, in Raccolta, 1978, pp. 207 e ss.
             (11)   Da  effettuarsi, in ogni caso, ogni diciotto mesi
          (artt. 19 e 66 del Codice delle comunicazioni).
             (12) Delibera  del 24 settembre 2003, recante "Modifiche
          e  integrazioni  al  regolamento  concernente  l'accesso ai
          documenti,   approvato   con   delibera   n.   217/01/CONS"
          pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          Italiana del 15 ottobre 2003, n. 240.
             (13) Delibera del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento
          concernente   la   procedura   di   consultazione   di  cui
          all'articolo  11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
          259"  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          Italiana del 28 gennaio 2004, n. 22.
             (14) Cfr.  paragrafi  40   - 43  delle  Linee  guida per
          l'analisi dei mercati.
             (15) Con   la   sigla   RED   (Ripartitore   Elettronico
          Digitale) nel  seguito e' designato il generico apparati di
          commutazione di Telecom Italia dedicato ai circuiti diretti
          numerici.  Gli apparati presenti in rete sono in prevalenza
          ODXC  (Optical  Digital Cross Connect) e possono supportare
          diverse tecnologie di trasporto, tra cui SDH e PDH.
             (16) Capacita'  analogica;  capacita'  fino a 64 Kbit/s;
          capacita'   >64Kbit/s  e  <2Mbitls;  capacita'  a  2Mbit/s;
          capacita'  >  2Mbit/s  e  < 34Mbit/s; capacita' >34Mbit/s e
          <155Mbit/s;  capacita'  >155Mbit/s e < 622Mbit/s; capacita'
          >622Mbit/s
             (17) Collegamenti  fino  a  60  chilometri, oltre i 60 e
          fino a 300km, oltre i 300 km.
             (18) La  conversione  in  circuiti equivalenti a 2Mbit/s
          non  e'  stata  effettuata per i circuiti analogici, che di
          conseguenza sono stati tenuti separati dai digitali e i cui
          volumi riflettono il numero effettivo di linee attivate.
             (19) Il   maggiore   operatore  della  categoria,  ATLC,
          dichiara di realizzare una quota del tutto trascurabile del
          proprio fatturato nel segmento terminating.
             (20) Per   economie  di  densita'  si  intendono  quelle
          riduzioni nei costi unitari che si verificano all'aumentare
          della concentrazione abitativa della clientela servita. Nel
          settore delle telecomunicazioni tali economie si verificano
          in  quanto,  a  parita'  di estensione della rete locale, i
          costi  unitari  sono  tanto  minori  quanto  maggiore e' il
          numero  di  utenti  presenti  nell'area  servita dalla rete
          locale.
             (21) A  partire  dal  2004/2005  e  fino al 2007/2008 le
          variazioni   percentuali  sono  stimate  sulla  base  delle
          riduzioni  dei  costi  operativi  e  di capitale desumibili
          dalla contabilita' regolatoria di Telecom Italia.
             (22) A  partire  dal  2004/2005  e  fino al 2007/2008 le
          variazioni   percentuali  sono  stimate  sulla  base  delle
          riduzioni  dei  costi  operativi  e  di capitale desumibili
          dalla contabilita' regolatoria di Telecom Italia.
             (23) Cio'  comporta che alla fornitura di un circuito di
          34Mbps corrisponde sempre l'allocazione di almeno un flusso
          di  capacita'  155Mbps,  ad un circuito a 2Mbps corrisponde
          sempre  almeno  un  flusso a 34Mbps e che analogamente alla
          fornitura  di  flussi  da  64Kbps  a  1,980Mbps corrisponde
          sempre l'allocazione di almeno un collegamento a 2Mbps.
             (24) Fissata    una    capacita',    sono    considerati
          effettivamente  attivi tutti i circuiti logici di capacita'
          superiore  che  trasportano  il circuito della capacita' in
          esame.