wholesale, assume particolare rilevo in quanto riduce significativamente le possibilita' competitive degli operatori alternativi nelle aree in cui non sono presenti capillarmente sul territorio e che, in buona misura, coincidono con le zone in cui non sono presenti offerte in ULL. 287. Gli operatori evidenziano le medesime considerazioni anche con riferimento alla fornitura dei segmenti trunk. 288. Con riferimento al punto 204 della proposta provvedimento, che definisce le modalita' di fornitura del servizio trunk, gli operatori ritengono che l'Autorita' debba prevedere che: - l'interconnessione e' necessaria solo ad uno dei 2 nodi di 2° livello coinvolti, in particolare quello ubicato nell'area regionale in cui si trova la sede dell'operatore che raccoglie i servizi trasportati dal trunk; - tale interconnessione trasmissiva possa essere ottenuta anche mediante il servizio di estensione del flusso di interconnessione da uno qualsiasi dei nodi presenti all'interno dell'area regionale a cui l'operatore e' interconnesso. 289. Con riferimento al punto 215 delle proposta di provvedimento, gli operatori richiedono che la multiplazione fisica e l'upgrade dei circuiti di interconnessione in circuiti di capacita' superiore sia consentita senza pagamento dei ratei a scadere dei circuiti a piu' bassa velocita' multiplati o dismessi. 290. Con riferimento al quesito numero 8, gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind concordano con la proposta di modificare l'offerta di flussi di interconnessione secondo quanto al paragrafo 4.2 del documento di consultazione, pur tuttavia con alcune precisazioni. In particolare gli operatori sottolineano l'importanza della previsione di utilizzo dei circuiti di interconnessione anche per il rilegamento degli stadi di linea (SL). Su questo punto specifico gli operatori ritengono che, oltre al caso di raccolta presso il sito SGU di competenza descritto nel testo di consultazione, dovrebbe essere previsto anche il caso in cui un operatore che raggiunge con infrastruttura propria un SL possa, da quel punto di interconnessione trasmissivo, raccogliere anche servizi forniti in altri siti appartenenti al medesimo bacino regionale. Questa previsione sarebbe coerente con quanto osservato in precedenza nel testo della consultazione e non e' legata ad una definizione gerarchica della rete trasmissiva di Telecom Italia che non trova, in generale, riscontri documentali. 291. Gli operatori sottolineano che i raccordi interni di centrale, da fornire per raccordare flussi di interconnessione e di i circuiti trunk e terminating agli apparati degli operatori co-locati o presso spazi di terzi, necessitano di precisi obblighi di fornitura e di condizioni economiche basati sui medesimi principi che sottostanno a quanto definito per i flussi di interconnessione. 292. In merito al quesito numero 9, gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind condividono l'orientamento dell'Autorita' di sostituire l'offerta del prolungamento dell'accesso, dell'estensione del collegamento, dell'ampliamento dei canali fonici e dei circuiti di accesso alle cable station con i servizi di flusso di interconnessione e di estensione del flusso di interconnessione. 293. Al fine di evitare possibili strumentalizzazioni da parte di Telecom Italia, gli operatori richiedono che l'Autorita' precisi nel documento finale che l'estensione dell'interconnessione si applica sia relativamente allo spazio -definendo quindi la possibilita' di raggiungere, da un sito gia' interconnesso a livello trasmissivo, altri siti di Telecom Italia all'interno della medesima area regionale che risultano quindi a loro volta interconnessi alla rete dell'OLO, sia relativamente all'aumento della consistenza dei singoli flussi di interconnessione, anche a quelli ottenuti tramite il medesimo servizio di estensione utilizzato nell'accezione precedente. 294. Gli operatori ritengono che il servizio di estensione dell'interconnessione debba poter essere richiesto ogniqualvolta sia necessario collegare un proprio apparato di rete periferico, purche' l'altro punto terminale coincida con un sito trasmissivo di Telecom Italia cui l'OLO e' interconnesso, anche per mezzo di infrastruttura acquisita da altro operatore ivi colocato. 295. Con riferimento al quesito numero 7, Vodafone, nel condividere il mantenimento in capo a Telecom Italia dell'obbligo di offerta dei servizi terminali a condizioni tecniche ed economiche indipendenti dalla finalita' d'uso degli stessi, sottolinea la necessita' di garantire un uso efficiente delle porte dei multiplatori e dei flussi di interconnessione. In tal senso, Vodafone ritiene necessario esplicitare la possibilita' per l'operatore di definire delle direttrici trasmissive di interconnessione tra la propria rete ed alcuni nodi di consegna di Telecom Italia da utilizzare per raccogliere sia i diversi servizi terminating e trunk attestati al nodo medesimo sia gli altri servizi wholesale utilizzati dall'operatore stesso (ad esempio: ADSL, CVP ....). Tale previsione consentirebbe all'operatore di non richiedere un flusso di interconnessione per ciascun servizio utilizzato, ma di avvalersi dell'interconnessione esistente con il nodo di attestazione, eventualmente adeguandone la capacita' (canali trasmissivi in ampliamento) anche in modo indipendente (o asincrono) dalle richieste di flussi terminating o delle componenti terminali degli altri servizi wholesale. 296. Con riferimento al quesito numero 8, Vodafone ritiene che Telecom Italia dovrebbe fornire la multiplazione e demultiplazione dei flussi trasmissivi di gerarchia inferiore dedicati al singolo servizio (terminating, xDSL, ....) nei flussi trasmissivi di interconnessione di gerarchia superiore realizzati tra la sede dell'operatore e la sede Telecom Italia. Telecom Italia pertanto dovrebbe realizzare il collegamento tra i circuiti terminali (e le componenti terminali dei vari servizi wholesale) e il circuito di interconnessione ad alta velocita' verso la sede dell'operatore oppure il raccordo di centrale nel caso di co-locazione. Tale previsione garantirebbe agli operatori maggiore flessibilita' ed una riduzione del costo complessivo per la gestione dei servizi medesimi. 297. Con riferimento al quesito numero 7, MCI sottolinea che la mancanza di disposizioni puntuali da parte dell'Autorita' in merito alle condizioni di fornitura e' un incentivo per Telecom Italia a fornire il servizio di trunk e terminating con bassi livelli di qualita' e comunque con livelli qualitativi inferiori rispetto agli standard offerti ai propri clienti retail o alle divisioni del proprio gruppo. I livelli di qualita' dei servizi di trunk e terminating devono pertanto essere in linea con i livelli offerti da altri operatori sia in Europa sia in Italia ed, in ogni caso, non dovranno mai essere inferiori a quelli offerti da Telecom Italia alle proprie divisioni retail. 298. MCI condivide la posizione dell'Autorita' in merito al quesito numero 8. 299. Con riferimento al quesito numero 7, Welcome condivide l'orientamento dell'Autorita' per quanto concerne gli obblighi relativi ai segmenti terminali, ma dissente dall'orientamento dell'Autorita' con riferimento ai circuiti trunk ed ai servizi di flussi di interconnessione, con riferimento in particolare alla parte in cui "l'Autorita' ritiene necessario che Telecom Italia limiti la fornitura dei flussi di interconnessione e dell'estensione dell'interconnessione ai soli casi in cui la sede dell'Operatore e la centrale di Telecom Italia a cui l'Operatore s 'interconnette si trovino all'interno dello stesso bacino trasmissivo regionale. Per realizzare i circuiti di interconnessione interregionali sara' necessario utilizzare congiuntamente al servizio di flusso di interconnessione anche il servizio di segmento trunk per realizzare il trasporto interregionale". 300. Welcome evidenzia che tale orientamento, laddove venisse confermato, determinerebbe per operatori presenti sul mercato con un'architettura di rete basata sui flussi di interconnessione di lunga distanza (circuiti interregionali) e che raggiunge i propri clienti grazie a circuiti collegati con gli SGT di Telecom Italia dislocati nelle regioni italiane dove Welcome Italia non ha un punto di interconnessione o un punto di presenza, conseguenze economiche molto pesanti in termini di potenziali aggravi di costi. 301. Secondo Welcome, i circuiti interregionali (flussi di interconnessione + servizio di trunk) avranno costi decisamente superiori a quelli attualmente in offerta di riferimento e tali, da un lato, da impedire a societa' come Welcome di garantire un servizio ai propri clienti competitivo sia rispetto all'operatore di accesso che rispetto agli operatori facility based, dall'altro, tali da azzerare l'offerta di Telecom Italia relativamente ai circuiti di lunga distanza (60-300 km e oltre 300 km). 302. Welcome ritiene che la migrazione dall'attuale struttura di rete in essere risultera' problematica, con grosse incertezze sui costi e auspica che gli operatori dotati di infrastrutture, in grado di fornire un servizio di trasporto, offrano condizioni economiche migliorative o comunque equiparabili a quelle dei flussi di interconnessione attualmente esistenti. 303. In merito al quesito numero 8, Welcome non condivide l'orientamento di modificare l'offerta dei flussi di interconnessione e richiede il mantenimento dell'obbligo per Telecom Italia di offrire i flussi di interconnessione secondo le modalita' ed i termini previsti dall'attuale Offerta di Riferimento sulla base dei principi di orientamento al costo e con assoggettamento ai vincoli di network cap. 304. In caso contrario Welcome, insieme agli operatori che si trovano nella medesima condizione, verrebbero notevolmente penalizzate dal punto di vista economico, a causa degli ingenti costi di interconnessione che andrebbero a sostenere qualora costrette ad acquistare CDN a condizioni retail minus analoghe a quelle descritte nell'attuale offerta CDN wholesale di Telecom Italia. Welcome segnala che l'Autorita' renderebbe non applicabile l'offerta CDN di Telecom Italia, dal momento che sarebbe impossibile acquistare il servizio di trunk da Telecom Italia, mantenendo le condizioni economiche attuali. 305. In merito al quesito numero 9, Vodafone condivide l'orientamento dell'Autorita', mentre Welcome cd MCI non esprimono alcuna posizione specifica. 5.2.2. Le conclusioni dell'Autorita' 306. Con riferimento alla definizione dei punti di accesso al servizio di terminating, l'Autorita', in relazione a quanto segnalato dagli operatori nel processo di consultazione pubblica, evidenzia che la dicitura "qualsiasi dei RED di livello inferiore nel medesimo bacino regionale" deve essere considerata in modo estensivo e che in considerazione del fatto che l'accesso alla rete di linee affittata di Telecom Italia e' tecnicamente possibile ai generici nodi ADM, per nodo RED va inteso qualsiasi nodo nel bacino trasmissivo regionale di riferimento ove l'interconnessione sia tecnicamente possibile. Tale misura appare necessaria al fine di evitare che limitazioni amministrative non tecnicamente giustificate possano comportare un diniego all'interconnessione di operatori terzi ai nodi della rete di Telecom Italia all'atto di richiesta di accesso ai servizi dei segmenti terminating o aggravi di spesa ingiustificati per questi ultimi. Conseguentemente, l'Autorita' ritiene necessario che l'uso di flussi di interconnessione per la raccolta dei servizi terminating debba estendersi a tutti i nodi di rete per i quali la raccolta dei segmenti terminali sia tecnicamente possibile. E' tuttavia necessario sottolineare che l'offerta di flussi di interconnessione attualmente disponibile impiega, nella tratta di accesso tra PoP OLO e nodo di Telecom Italia, infrastrutture dedicate predisposte con pianificazioni di lungo termine. Al fine di non incrementare i costi di pertinenza dei flussi di interconnessione esistenti, l'Autorita' ritiene necessario che Telecom Italia debba distinguere i flussi di interconnessione al generico nodo SL predisponendo un apposito servizio, denominato flusso di interconnessione alla rete di transito locale, che comprende una parte di accesso (tratta SL PoP OLO) e una parte chilometrica interna alla rete trasmissiva locale della rete di Telecom Italia. Tale servizio dovra' consentire l'accesso ai nodi di centrale locale aperti all'attestazione dei circuiti terminating, nonche' permettere la raccolta ed aggregazione dei servizi all'ingrosso accessibili ai restanti nodi della rete locale. 307. La richiesta da parte degli operatori di poter accedere a circuiti wholesale end-toend tra clienti finali che non utilizzano alcun tratto della rete dell'operatore richiedente, appare non giustificata in quanto potrebbe disincentivare i concorrenti di Telecom Italia ad investire in infrastrutture. L'Autorita' ritiene necessario pertanto non prevedere obblighi regolamentari in capo a Telecom Italia in tal senso. Tale considerazione deve intendersi valida sia per i circuiti terminating sia, a maggior ragione, per i circuiti trunk. La fornitura a condizioni regolamentate delle prestazioni aggiuntive quali l'RPVD e le prestazioni di protezione in diversita' di instradamcnto dovra' pertanto essere opportunamente ridefinita in funzione della struttura dei servizi di trunk e terminating. 308. L'Autorita' ritiene necessario che le condizioni di offerta per tali prestazioni siano definite nell'ambito del procedimento di approvazione dell'offerta dei servizi di trunk e terminating. Tale procedimento sara' volto, tra l'altro, a individuare gli aspetti di dettaglio dell'implementazione dell'offerta di trunk e terminating e le modalita' di migrazione tra la nuova e la vecchia offerta. 309. Appare invece giustificata la richiesta degli operatori di poter accedere al servizio trunk anche nel caso in cui l'operatore richiedente abbia un solo PoP ad una delle due estremita' del circuito. L'Autorita' ritiene che, effettivamente, l'introduzione di tale restrizione possa frenare la diffusione del servizio di trunk e danneggiare gli operatori attivi prevalentemente in ambito regionale. Anche al fine di salvaguardare gli operatori meno infrastrutturati, l'Autorita' ritiene necessario che Telecom Italia debba prevedere una modalita' di fornitura del trunk secondo cui l'operatore sia presente o interconnesso ad uno solo dei due estremi del circuito. Telecom Italia prevede inoltre la fornitura di tale circuito in congiunzione con il servizio di terminating (nel caso di un generico punto terminale di rete) o di raccordo interno di centrale (solo qualora il trunk termini in una centrale di Telecom Italia presso gli apparati di Telecom Italia o di un operatore terzo). 310. L'Autorita' ritiene utile precisare che l'accesso al servizio trunk debba essere garantito anche mediante l'uso del servizio di flusso di interconnessione alla rete di transito regionale e locale. Con riferimento alle limitazioni d'uso di tali ultimi servizi, l'Autorita' precisa che la parte chilometrica del flusso di interconnessione alla rete di transito locale corrisponde alla capacita' trasmissiva tra nodi di Telecom Italia appartenenti alla rete trasmissiva locale di livello 0, mentre la parte chilometrica dei flussi di interconnessione alla rete di transito regionale corrisponde alla capacita' di trasporto interna ai nodi di livello 1 e 2 della rete del bacino trasmissivo regionale. Le distanze per i due servizi sono pertanto calcolate in linea d'aria tra le centrali della rete trasmissiva locale, in un caso, e tra le centrali della trasmissiva rete regionale nell'altro. 311. La cessazione dei circuiti CDN wholesale e dei circuiti parziali, nonche' la modifica delle condizioni d'uso dei flussi di interconnessione avverra' a seguito dell'implementazione dei nuovi servizi, al termine del periodo fissato per la migrazione. Con riferimento alla modalita' di trattamento dei ratei a scadere relativi ai circuiti a piu' bassa capacita' multiplati o dismessi nel corso del passaggio alla nuova offerta, l'Autorita' ritiene che l'onere relativo alla cessazione dei circuiti non debba essere addebitato agli operatori alternativi. Analogamente, l'Autorita' ritiene che le scadenze contrattuali preesistenti debbano essere, ovunque possibile, mantenute nei nuovi contratti, prevedendo che la migrazione di trunk e terminating non comporti estensioni artificiali della durata contrattuale dei nuovi circuiti. Anche al fine di limitare i problemi relativi al disallineamento tra i contratti finali tra clienti ed operatori ed i contratti all'ingrosso tra operatori e Telecom Italia, l'Autorita' intende prevedere per i circuiti terminating e trunk che, trascorsa la durata contrattuale di un anno, non siano previste penalizzazioni in caso di recesso. 312. Con riferimento alle condizioni di fornitura, l'Autorita' ritiene necessario che le condizioni di SLA siano definite in linea con le best practice europea ed tal fine conferma la necessita' che l'offerta di Telecom Italia contempli almeno le condizioni di fornitura definite dal documento di consultazione. L'Autorita' ritiene che gli aspetti di dettaglio nelle condizioni di provisioning ed assurance potranno piu' agevolmente essere finalizzati nel corso del procedimento istruttorio di approvazione dell'offerta di trunk e terminating. Tale procedimento dovra' inoltre definire le modalita' di passaggio dalla vecchia alla nuova offerta. 313. In merito alla richiesta espressa dagli operatori meno infrastrutturati di mantenere vigenti le attuali offerte di flussi di interconnessione, l'Autorita', in considerazione del fatto che l'impiego dei flussi di interconnessione interregionali congiuntamente alla loro apertura a tutte le tipologie di traffico ne consentirebbe un uso improprio, ritiene necessario confermare il vincolo di utilizzo intraregionale previsto in consultazione, valutando il periodo di migrazione tra le offerte sufficiente a consentire agli operatori le modifiche richieste nella pianificazione delle proprie infrastrutture. 314. Con riferimento alla finalita' d'uso dei flussi di interconnessione, l'Autorita', in conformita' con quanto gia' espresso nell'ambito delle consultazioni pubbliche relative ai mercati 8, 9, 10, 11 e 12, ed in linea con quanto previsto dalle delibere 2/03/CIR, 11/03/CIR e 3/04/CIR, sottolinea che i flussi di interconnessione rappresentano una prestazione accessoria indispensabile alla fornitura di tutti i servizi all'ingrosso offerti da Telecom Italia. In quanto tali, i servizi di flusso di interconnessione risultano di pertinenza di ognuno dei mercati all'ingrosso e ciascun provvedimento ha pertanto facolta' ed onere di definire condizioni specifiche di fornitura per tali circuiti in relazione al servizio all'ingrosso che tramite essi si intendera' rendere accessibile. 315. Sulla base di tali considerazioni, l'Autorita' ritiene necessario imporre l'obbligo in capo a Telecom di fornitura di flussi di interconnessione per qualsiasi tipologia di servizi ceduti all'ingrosso per i quali abbia obblighi regolamentari, inclusi i segmenti terminali di linee affittate. In particolare, Telecom Italia dovra' prevedere che i flussi di interconnessione possano essere attestati presso qualsiasi nodo a cui e' possibile la raccolta di tali servizi. Con riferimento alle osservazioni degli operatori in merito alla possibilita' di interconnettersi presso gli SL, l'Autorita' ritiene necessario sottolineare che nel caso in cui il punto di raccolta dei servizi all'ingrosso sia presso nodi appartenenti alla rete di trasporto locale di Telecom Italia, il servizio di interconnessione potra' prevedere l'uso congiunto dei flussi di interconnessione alla rete di transito locale e regionale di livello 0, 1 e 2. Analogamente con l'uso congiunto di tali servizi dovra' essere consentito ad un operatore che raggiunge con infrastruttura propria un SL, di raccogliere anche servizi forniti in altri siti appartenenti al medesimo bacino regionale. Infine, i medesimi servizi potranno essere raccolti, con l'impiegando ulteriore della componente di accesso del flusso di interconnessione alla rete di transito di locale, presso un PoP OLO, qualora quest'ultimo si trovi nell'area di pertinenza di un SL appartenete alla rete locale trasmissiva. 316. L'Autorita' specifica che le configurazioni di fornitura del servizio di interconnessione alla rete di transito locale, nel nuovo sistema di offerte di linee all'ingrosso, non sono limitate alle modalita' gia' previste per il servizio di prolungamento dell'accesso ma comprendono tutti i casi di flussi di interconnessione tra nodi di Telecom Italia appartenenti al medesimo segmento trasmissivo di rete locale secondo le modalita' gia' riportate nei punti precedenti. In particolare, i flussi di interconnessione alla rete di transito locale consente anche 1' interconnessione di siti SL raggiunti fisicamente da un operatore con altri punti di raccolta dei servizi ceduti all'ingrosso relativi al medesimo segmento trasmissivo di rete locale. 317. L'Autorita' ritiene necessario specificare che i raccordi interni di centrale debbano essere forniti per raccordare flussi di interconnessione e i circuiti trunk e terminating attestati ad una data centrale con agli apparati degli operatori co-locati o presso spazi di terzi nella medesima centrale. In tal senso, in linea con quanto peraltro previsto dalla delibera 1/05/CIR, Telecom Italia dovra' prevedere precisi obblighi di fornitura e garanzie in linea con quelle adottate per i flussi di interconnessione. In generale i raccordi interni di centrale sono forniti in tutti i casi in cui un operatore co-locato o presso spazi di terzi richiede l'accesso a servizi ceduti all'ingrosso da Telecom Italia presso la medesima centrale. Il servizio e' inoltre ceduto da Telecom Italia per raccordare gli apparati di operatori diversi co-locati presso la medesima centrale. 318. L'Autorita' ritiene inoltre necessario prevedere l'obbligo di fornitura in capo a Telecom Italia delle prestazioni di multiplazione e demultiplazione dei flussi trasmissivi provenienti al singolo servizio (terminating, xDSL, ....) nei flussi trasmissivi di interconnessione di gerarchia superiore realizzati tra la sede dell'operatore e la sede Telecom Italia. Tale scelta consente un uso efficiente delle risorse trasmissive ed una riduzione di costo per l'operatore alternativo che puo' avvantaggiarsi delle efficienze legate all'utilizzo dei flussi a capacita' superiori. 319. L'Autorita' ritiene necessario che Telecom Italia offra un servizio di ampliamento della capacita' per il servizio di flusso di interconnessione sia alla rete di transito locale (di livello 0) sia alla rete di transito regionale (di livello 1 e 2), che consenta di variare la capacita' di flussi gia' richiesti. 320. L'Autorita', per quanto concerne i circuiti di accesso alle Cable Station di Telecom Italia, sottolinea che tali circuiti non rappresentano un mercato a se stante o servizi sostituibili ai segmenti trunk e terminating. L'Autorita' ritiene che tali servizi, alla stregua dei flussi di interconnessione, rappresentino una essential facility all'accesso dei servizi di terminazione internazionale. Come evidenziato nell'ambito della delibera di consultazione pubblica di cui alla delibera 30/05/CONS, l'Autorita' ritiene che condizione necessaria alla rimozione degli obblighi ex-ante relativi al mercato di terminazione internazionale sia l'abbattimento delle barriere di accesso a tale servizio. 321. Sulla base di tale considerazioni, l'Autorita' ritiene necessario che la conferma dell'obbligo di fornitura dei flussi di interconnessione per l'accesso alle Cable Station sia esaminato nell'ambito provvedimento relativo alla delibera 30/05/CONS, con riferimento alla analisi sul mercato della terminazione internazionale. 322. L'Autorita' ritiene che il servizio di flusso di interconnessione alla rete di transito locale e regionale possano essere offerti esclusivamente per l'interconnessione con Telecom Italia, e che pertanto un operatore presente presso un sito di Telecom Italia con infrastruttura propria o acquisita da altro operatore ivi co-locato possa accedere a tali servizi per raggiungere qualsiasi punto di consegna di servizi all'ingrosso forniti da Telecom Italia a condizioni regolamentate all'interno del bacino regionale di pertinenza. 5.3. Obbligo di trasparenza ai sensi dell'art. 46 323. Gli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 46 del Codice rispondono all'esigenza di garantire che gli operatori concorrenti nei mercati a valle non debbano acquisire risorse all'ingrosso non strettamente necessarie per offerta dei propri servizi al dettaglio. A tal fine e' necessario che l'offerta di Telecom Italia sia sufficientemente disaggregata per componenti di rete e dettagliata in termini di condizioni economiche nonche' di specifiche tecniche, prevedendo condizioni di SLA e di assurance comprensive di livelli di penale giornalieri sufficienti a disincentivare comportamenti anticompetitivi. Rientrano, inoltre, negli obblighi di cui al presente paragrafo quelli di trasparenza verso l'Autorita' sulla contabilita' dei costi soggiacenti alle offerte. 324. La pubblicazione di informazioni in materia di specifiche tecniche e di condizioni di fornitura nonche' di separazione contabile e contabilita' dei costi e', nel caso dei servizi all'ingrosso dei segmenti di terminazione, propedeutica e complementare agli obblighi relativi all'accesso e uso delle risorse di rete, di non discriminazione e di controllo dei prezzi. Le offerte di flussi di interconnessione, di segmenti terminali e di segmenti trunk sono pertanto soggette, all'obbligo di pubblicazione ed approvazione annuale come parte integrante dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia. 325. A tale riguardo la pubblicazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia dei segmenti di terminazione e dei segmenti trunk deve comprendere: - i confini territoriali di ciascun bacino trasmissivo regionale relativo ad una specifica coppia di nodi RED di secondo livello; - l'elenco completo e la relativa ubicazione geografica dei nodi di primo e secondo livello e di livello locale ai quali gli operatori potranno interconnettersi per domandare servizi all'ingrosso di segmenti di terminazione e di segmenti trunk; - le modalita' di comunicazione degli ordini da parte degli operatori richiedenti; - le condizioni di recesso dal servizio secondo quanto previsto dall'offerta di linee affittate all'ingrosso approvate con la delibera n. 440/03/CONS; - le condizioni economiche del servizio; - le condizioni di provisioning, assurance e di penali articolate secondo quanto previsto al paragrafo 5.5 del presente provvedimento; - meccanismi automatici di reportistica verso gli operatori richiedenti, aventi caratteristiche di periodicita' e dettaglio adeguati alla verifica delle condizioni di penale da parte degli operatori, secondo quanto attualmente previsto per il servizio di linee affittate wholesale ai sensi della delibera n. 304/03/CONS ed in linea con quanto previsto al paragrafo 5.5 del presente provvedimento. 326. In merito ai flussi di interconnessione, sono confermati gli obblighi di pubblicazione attualmente vigenti mentre per le condizioni di SLA si rimanda a quanto previsto dalla delibera n. 30/05/CONS 327. In linea con quanto all'art. 3, comma 1, lett. h, punto 1 della delibera n. 4/02/CIR, per consentire la massima trasparenza delle condizioni economiche formulate da Telecom Italia, le distanze considerate ai fini della determinazione dei prezzi dei flussi di interconnessione e dei servizi opzionali di prolungamento dell'interconnessione sono valutate con la modalita' di misurazione "in linea d'aria" tra le centrali Telecom Italia interessate. In particolare, nei casi in cui l'operatore richieda l'interconnessione ad un SL aperto ai servizi wholesale e la propria sede si trovi nell'area di competenza di una centrale SGU/SGT diversa da quella relativa all'SL in oggetto, il servizio complessivo sara' dato dalla somma di un'estensione dell'interconnessione valutata sulla distanza tra sede SL e nodo di transito trasmissivo locale e di un flusso di interconnessione valutato sulla base della distanza tra nodo di transito trasmissivo locale ed SGU/SGT scelto per l'interconnessione. L'Autorita' sottolinea che la distinzione tra le due tipologie di tratta chilometrica consente di mantenere invariati i costi attribuiti ai pre-esistenti servizi di flussi di interconnessione, in quanto questi ultimi sono relativi al trasporto interno alla rete regionale. Al contempo, i costi relativi al servizio di prolungamento dell'interconnessione ricadono integralmente sulla tratta di trasporto interna alla rete locale. 328. In fase di prima applicazione, termini, condizioni tecniche ed economiche poste da Telecom Italia e non specificatamente previste dalla descrizione dei presenti obblighi regolamentari dovranno essere preventivamente comunicate ed approvate dall'Autorita'. 329. La pubblicazione del dettaglio relativo alla separazione contabile e alla contabilita' dei costi dei servizi di fornitura di segmenti terminali, segmenti trunk di linee affittate e di flussi di interconnessione dovra' essere conforme a quanto specificato nell'Allegato B2 della proposta di provvedimento concernente la contabilita' regolatoria. Il formato contabile previsto nell'Allegato B2 dovra' essere applicato a partire dall'esercizio contabile 2004. a) Migrazione dei servizi di circuiti parziali, linee affittate all'ingrosso e flussi di interconnessione interregionali 330. La migrazione dei circuiti preesistenti (circuiti parziali, linee affittate all'ingrosso e flussi di interconnessione di lunga distanza) in circuiti di interconnessione interni ai bacini trasmissivi regionali, in segmenti terminali e in segmenti trunk avviene in via amministrativa e senza oneri in capo agli operatori richiedenti. In particolare, le nuove condizioni economiche relative ai circuiti per cui l'operatore fa richiesta di migrazione decorrono a partire dalla data di richiesta. Telecom Italia attuera' in ogni caso unilateralmente la migrazione applicando le nuove condizioni economiche e tecniche ai circuiti in essere a partire dal 1 gennaio 2007. Di seguito si riporta una tabella sinottica di corrispondenza tra i servizi inclusi nei mercati 13 e 14 nel vecchio e nuovo quadro regolamentare. ===================================================================== Servizi regolamentati vecchio | Servizi offerti sotto il nuovo quadro regolamentare | quadro regolamentare ===================================================================== |Segmento terminale + flusso di |interconnessione regionale o Circuito parziale |raccordo interno di centrale --------------------------------------------------------------------- |Segmento terminale + flusso di Collegamento diretto wholesale |interconnessione regionale o breve-media distanza |raccordo interno di centrale --------------------------------------------------------------------- |Segmento terminale + segmento |trunk + flusso di interconnessione Collegamento diretto wholesale |regionale o raccordo interno di lunga distanza |centrale --------------------------------------------------------------------- Flusso di interconnessione |Flusso di interconnessione breve-media distanza |regionale distanza --------------------------------------------------------------------- |Segmento trunk + flusso di Flusso di interconnessione lunga |interconnessione regionale o distanza |raccordo interno di centrale 10 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di imporre a Telecom Italia gli obblighi di trasparenza sulla base delle modalita' descritte nel paragrafo 5.3 per la fornitura dei segmenti terminali, dei segmenti trunk e dei flussi di interconnessione? 5.3.1. Le osservazioni degli operatori 331. Sul quesito in oggetto Telecom Italia, non ritenendo di avere una posizione dominante sul mercato dei trunk, sottolinea che l'imposizione di qualsiasi obbligo e quindi anche quello di trasparenza su tale mercato, sia iniquo e non giustificato. Per quanto riguarda il mercato dei terminating segment, Telecom Italia ribadisce la necessita' di modulare i remedies in funzione della velocita' (rispettivamente fino ai 2 Mbit/s e oltre) e quindi del portante fisico su cui il terminating potra' essere fornito. 332. Per quanto riguarda il servizio di estensione dell'interconnessione, Telecom Italia ritiene che nel definire le regole di calcolo delle distanze (punto 221 della proposta di provvedimento) l'Autorita' prende ad esempio un caso di estensione dell'interconnessione che attualmente non e' previsto nel servizio di prolungamento, e che, secondo Telecom Italia, sarebbe stato esplicitamente escluso al punto 212 della proposta di provvedimento. Telecom Italia ritiene che il servizio di estensione dell'interconnessione possa essere fornito solo tra SL e SGU di competenza dove l'OLO e' presente, analogamente a quanto previsto per il servizio di prolungamento. 333. In merito poi al tema della migrazione degli attuali servizi nelle nuove configurazioni descritto al punto 224 della proposta di provvedimento, Telecom Italia non ritiene di dover sopportare da sola tutti gli oneri derivanti dalla suddetta migrazione, perche' tale migrazione richiedera' di adeguare tutti i sistemi informatici di supporto ai processi di provisioning, assurance, charging e billing, compreso le banche dati tecniche in uso alla rete. 334. Telecom Italia sottolinea che tale migrazione si tradurra' in costi addizionali, per se stessa e per gli OLO/ISP (177 ad oggi) a causa della riorganizzazione tecnica, commerciale ed amministrativa dei servizi attualmente esistenti in funzione dei nuovi elementi di servizio terminating e trunk, evidenziando che l'attuale base installata e' di oltre 72.000 collegamenti, per un valore economico di oltre 700 ml annui. 335. Telecom Italia riassume le principali attivita' necessarie per la conversione delle offerte attuali e la commercializzazione della nuova offerta: - Predisposizione della nuova contrattualistica, con allegata la nuova modulistica per gli ordini di attivazione/variazione/trasloco/cessazione e le nuove specifiche tecniche per la realizzazione e la consegna di segmenti di collegamenti diretti; - Formalizzazione dei contratti con tutti gli operatori che attualmente hanno firmato i contratti per i circuiti parziali ed i collegamenti diretti wholesale; - Individuazione della tipologia di terminazione (sede di POP OLO o sede cliente o di altro OLO o sede periferica dell'OLO stesso) e del livello a cui spezzare il circuito end to end nelle varie componenti al fine di definire le regole di trasformazione degli attuali servizi nelle nuove configurazioni; - Stesura dei requisiti per l'implementazione delle banche dati (commerciali e tecniche) con le nuove informazioni ad oggi non presenti e con le regole automatiche di trasformazione dalla vecchia alla nuova offerta ai fini dello sviluppo del software; - Mantenimento della vecchia offerta finche' non si firmino i contratti con tutti gli operatori: Telecom Italia non intende gestire parte degli operatori con la vecchia offerta e parte con la nuova non intende pertanto applicare le nuove condizioni unilateralmente; - A seguito della firma di tutti i contratti, migrazione automatica della consistenza ed inizio commercializzazione della nuova offerta; - Gestione del prevedibile elevato contenzioso con gli operatori per gli scarti generati dall'applicazione automatica di regole standard nella migrazione. 336. Secondo Telecom Italia la nuova configurazione dei servizi potrebbe impattare anche sul piano industriale di investimento degli operatori, che potrebbero essere spinti ad apportare modifiche alla propria struttura di rete. Sulla base di tali considerazioni Telecom Italia ritiene che la migrazione richiedera' lunghi tempi tecnici di attuazione, ingenti investimenti informatici e organizzativi e comunque, che richiedera' un periodo transitorio adeguato per il passaggio dal vecchio regime al nuovo che presumibilmente occupera' tutto il 2006. 337. In merito al quesito numero 10, gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind richiedono che l'Autorita' definisca le regole certe da seguire nella migrazione al fine di calare le configurazioni esistenti nel nuovo regime di offerte. Data la grande mole di circuiti esistenti gli operatori ritengono che la migrazione debba avvenire sulla base regole di carattere generale, per esempio su base territoriale, e che non possa ne' essere lasciata alla decisione di Telecom Italia, ne' forzata ad una data limite alla quale virtualmente potrebbe accadere di dover migrare l'intero parco circuiti. 338. Gli operatori ritengono che il processo di migrazione, nonche' la definizione dei costi degli elementi della nuova offerta, debbano garantire come risultato condizioni economiche complessivamente migliorative in ragione dell'applicazione di un piu' stretto principio di orientamento al costo e della maggiore disaggregazione dell'offerta, che dovrebbe consentire di acquistare esclusivamente le tratte di rete necessarie, e dei recuperi di efficienza che la stessa Autorita' ha evidenziato. 339. Gli operatori propongono che il provvedimento finale, sottoposto all'approvazione della commissione europea, debba prevedere con grande precisione le modalita' di introduzione dei nuovi servizi regolamentati, che non possono quindi essere quelle generali sommariamente delineate nel documento posto in consultazione. Gli operatori ritengono indispensabile da parte dell'Autorita', preliminarmente all'effettiva implementazione del nuovo assetto regolamentare, la definizione di una adeguata normativa di dettaglio. Stante la complessita' della materia gli operatori ritengono che la definizione di dettaglio sia effettuata nel contesto dei lavori di un'apposita task force, gestita dall'Autorita', a cui partecipino gli operatori nuovi entranti e Telecom Italia. Tale strumento operativo dovra' esplicitare ogni possibile incertezza sull'interpretazione dei principi sottostanti la nuova normativa ed enunciati nel documento di consultazione, al fine di produrre specifici manuali operativi che coprano in particolare le seguenti aree: definizione della topologia e della consistenza della rete trasmissiva di Telecom Italia e regole di comunicazione delle sue variazioni; interfaccia di sistema per provisioning e assurance; definizione di SLA di dettaglio per tutte le componenti di offerta; analisi delle casistiche di migrazione e conseguente definizione delle opportune regole; definizione delle tempistiche di migrazione; definizione precisa delle basi costo sulla base delle quali effettuare la valorizzazione della nuova offerta. 340. Secondo gli operatori, i documenti in esito a tale task force dovranno essere approvati con delibera dall'Autorita' e costituire parte integrante della normativa in materia. A tal fine, nel periodo transitorio che precede la piena entrata in vigore delle nuove regole, i listini vigenti di circuiti parziali e di linee affittate wholesale dovranno recepire i recuperi di efficienza di Telecom Italia riscontrati dall'Autorita' ed evidenziati nel documento di consultazione. 341. Con specifico riferimento alle condizioni di trasparenza oggetto del quesito 10, gli operatori scriventi condividono le modalita' proposte dall'Autorita' pur con le precisazioni riportate di seguito. 342. Secondo gli operatori tali informazioni dovrebbero essere disponibili nell'ambito della task force di cui sopra. Le condizioni di provisioning e di assurance, cosi' come le modalita' di comunicazione degli ordini, dovranno essere previste nel "Manuale delle procedure", parte integrante dell'offerta di riferimento, secondo quanto definito nel tavolo d'implementazione guidato dall'Autorita'. 343. Gli operatori giudicano inaccettabile che Telecom Italia pubblichi le modalita' di richiesta in maniera unilaterale e non condivisa con gli utilizzatori di questi servizi. 344. Con riferimento ai flussi di interconnessione, gli operatori richiedono che siano specificate nell'offerta di riferimento: - le modalita' mediante le quali un operatore accede alla rete di Telecom Italia attraverso un raccordo interno di centrale effettuato a partire dagli impianti co-locati di un operatore terzo; - la disponibilita' dei flussi in tutti i casi in cui un operatore attestato ad un sito di Telecom Italia intenda raggiungere altri soggetti presenti in quello stesso sito; - la fatturazione dei circuiti a partire dalla data dell'effettivo utilizzo per il trasporto del traffico commutato; - l'introduzione di circuiti di interconnessione a velocita' almeno pari a 622 Mbit/s, in considerazione delle aumentate necessita' di banda che caratterizzano i nuovi servizi. 345. Gli operatori richiedono che Telecom Italia pubblichi l'offerta di linee affittate entro il 31 ottobre 2005 e che questa sia approvata dall'Autorita', come ribadito nella sezione dedicata agli obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi al punto 284 della proposta di provvedimento. 346. Con riferimento alle modalita' di calcolo chilometrico, gli operatori segnalano che l'Autorita', al punto 221, nel ribadire l'attuale metodo di calcolo della distanza chilometrica per flussi di interconnessione e dell'estensione dell'interconnessione (distanza in linea d'aria tra le centrali Telecom Italia), escluderebbe la possibilita' di rilegare direttamente uno SL ad un SGU dove l'OLO e' interconnesso qualora quest'ultimo sia diverso dalla centrale di competenza del SL oggetto di rilegamento. La proposta sembrerebbe infatti richiedere che l'OLO debba prima rilegare l'SL interessato al nodo trasmissivo di competenza (utilizzando l'estensione dell'interconnessione) e successivamente interconnettere questo nodo trasmissivo al SGU dove l'OLO e' colocato. Gli operatori evidenziano che l'imposizione di vincoli legati all'architettura di rete di Telecom Italia potrebbe determinare artificiali incrementi delle lunghezze complessive dei collegamenti acquistati, che si tradurrebbero in uno svantaggio economico per gli OLO. 347. Gli operatori ritengono che l'Autorita' dovra' espressamente prevedere che la migrazione non comporti alcuna novazione contrattuale con Telecom Italia. A tal proposito gli operatori evidenziano, come Telecom Italia abbia richiesto in passato la rinegoziazione dei contratti come condizione preliminare per effettuare la migrazione, ad esempio, al listino wholesale all'atto della sua introduzione. 348. Gli operatori richiedono infine che sia introdotta una clausola di salvaguardia da variazioni unilaterali delle condizioni di fornitura, da specificare in sede di task force, analoga a quella presente tra BT ed OLO in materia di variazioni delle condizioni tecniche di offerta di tutti i servizi wholesale. 349. Sulla domanda in esame Vodafone, richiede che, con riferimento al punto 221 della proposta di consultazione, l'Autorita' chiarisca le modalita' di misurazione della distanza dei flussi di interconnessione ed assicuri che i costi attribuiti ai servizi di flussi di interconnessione pre-esistenti rimangano invariati, indipendentemente dalle variazioni dei bacini di riferimento. 350. In merito al questo numero 10, Welcome ritiene che la migrazione non debba avvenire prima del 1 gennaio 2008. Il periodo transitorio deve consentire agli Operatori che hanno fatto determinati investimenti di modificare la propria strategia di rete. 351. Con riferimento al questo numero 10, MCI richiede che sia introdotta la specifica negli obblighi relativi alla migrazione secondo cui un circuito preesistente che viene migrato mantiene la sua data di scadenza originaria. 352. Con riferimento alla proposta dell'Autorita' di includere gli obblighi di reporting nello SLA di Telecom Italia, MCI sottolinea che tale obbligo garantirebbe un piu' efficace controllo sia degli obblighi di non discriminazione sia del calcolo degli eventuali importi dovuti per i ritardi nella consegna o nella ripristino dei guasti. 353. MCI, inoltre, ritiene necessario che l'Autorita' abbia visione periodica della reportistica di Telecom Italia per la fornitura agli operatori concorrenti. A tal fine MCI richiede che Telecom Italia produca report su ciascuna delle fasi di fornitura del servizio, report mensili inviati entro il quinto giorno del mese seguente, preveda incontri bimestrali per verificare congiuntamente l'andamento delle performance e concordare azioni preventive ed infine report inviati all'Autorita' per monitorare i comportamenti discriminatori. 354. MCI infine sottolinea che le condizioni di linee affittate trunk e terminating dovrebbero comprendere SLA sulla 1) disponibilita' annua in linea con la prassi europea (il livello attuale e' inaccettabile), 2) SLA premium di fornitura che permettano, a fronte di un corrispettivo, tempi di consegna migliorativi, 3) l'obbligo di fornire le ragioni del disservizio (Reason for outage) 4) garanzie e penali in caso di degrado del servizio (abbassamento della qualita' senza completa interruzione del servizio). 5.3.2. Le conclusioni dell'Autorita' 355. Con riferimento alle condizioni di offerta dei flussi di interconnessione alla rete di transito locale (livello 0), l'Autorita' sottolinea che tale servizio non dovra' essere limitato alla sola connettivita' SL/SGU, in quanto i punti di accesso ai servizi per cui Telecom Italia ha obbligo di fornitura non sono limitati alle sole centrali telefoniche. 356. A tal fine l'Autorita' ritiene che i flussi di interconnessione alla rete di transito locale possano essere impiegati da un operatore alternativo, presente presso un sito della rete locale, per raccogliere servizi all'ingrosso di Telecom Italia disponibili presso altri nodi dello stesso livello di rete. 357. L'offerta di riferimento dovra' includere un servizio di ampliamento della capacita' trasmissiva per i flussi di interconnessione alla rete di transito locale e regionale, che consenta di variare la capacita' di flussi gia' richiesti alle medesime condizioni di offerta previste per i servizi dei flussi di interconnessione. 358. In merito al tema della migrazione degli attuali servizi nelle nuove configurazioni, l'Autorita' ribadisce che gli oneri contrattuali legati alla cessazione dei circuiti parziali e linee affittate wholesale nell'ambito del passaggio alle nuove offerte non possano essere ribaltati sugli operatori. L'Autorita' evidenzia tuttavia che i costi di adeguamento dei sistemi informatici di supporto ai processi di provisioning, assurance, charging e billing, nonche' delle banche dati in uso alla rete e dei sistemi di contabilita' dei costi, rappresentino, qualora adeguatamente giustificati, elementi pertinenti alla fornitura dei nuovi servizi. L'Autorita' ritiene pertanto che il costo di adeguamento dei sistemi necessari alla fornitura dei segmenti trunk e terminating rientri tra i beni ad utilita' pluriennale che dovranno essere ammortizzati sulla base delle regole contabili derivanti dal bilancio civilistico. Tali costi rientreranno nella formulazione dei prezzi dei servizi sulla base dell'orientamento al costo. 359. Con riferimento alle modalita' di migrazione l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba prevedere un tempo di coesistenza tra le due offerte che permetta, da un lato di minimizzare il disservizio per gli operatori e, dall'altro, consenta interventi di correzione nelle condizioni di offerta sulla base delle eventuali esigenze che prevedibilmente si evidenzieranno in fase attuativa. 360. Tale periodo di migrazione, anche in previsione delle richieste degli operatori meno infrastrutturati, al fine di consentire le necessarie modifiche nei piani di sviluppo degli operatori, dovra' durare 12 mesi dalla attuazione effettiva dell'offerta di trunk e terminating di Telecom Italia. 361. Con riferimento specifico alle regole da impiegare nelle modalita' di migrazione, l'Autorita', in linea generale, ritiene che tutti i circuiti preesistenti (circuiti parziali e linee affittate wholesale) che possono essere riconvertiti senza variazioni di instradamento o di sistemi di attestazione in combinazioni di circuiti terminating, trunk, e dei flussi di interconnessione (livello 0, 1 e 2) sulla base delle modalita' di utilizzo previste per tali servizi, debbano essere convertiti nella nuova offerta senza oneri in capo agli operatori richiedenti. L'Autorita' demanda al procedimento istruttorio di approvazione dell'offerta di servizi trunk e terminating la definizione delle regole di passaggio tra vecchie e nuove offerte nei casi in cui siano richieste variazioni impiantistica nei circuiti (ad esempio nel caso di multiplazione di piu' circuiti in solo flusso di interconnessione). 362. Sulla base delle modalita' di fornitura definite dall'Autorita', gli operatori interconnessi che intenderanno domandare i segmenti trunk e terminating dovranno gia' disporre di un punto di presenza all'interno del bacino trasmissivo regionale di attestazione. Gli operatori che non dispongono di un numero adeguato di punti presenza o che dovranno rinunciare ai flussi di interconnessione interregionali dovranno realizzare investimenti in un arco di tempo biennale. Al fine di fornire certezza al mercato in merito alla tempistica di introduzione dei segmenti terminali e trunk e cessazione delle offerte di circuiti parziali e circuiti diretti wholesale, l'Autorita' ritiene che le attivita' di implementazione debbano rispettare la tempistica di seguito riportata: 1. Telecom Italia, entro 90 giorni dall'approvazione del provvedimento finale relativo ai mercati 13 e 14, formula una proposta di offerta di riferimento in merito alle condizioni tecniche ed economiche dei segmenti trunk e terminating nonche' dei circuiti diretti wholesale coerentemente con le distanze definite per la fornitura dei terminating. 2. L'Autorita' approva le condizioni tecniche ed economiche dei segmenti trunk e terminating nonche' dei servizi accessori e dei circuiti parziali e diretti wholesale entro 60 dalla pubblicazione dell'offerta di Telecom Italia. 3. La migrazione dai circuiti parziali e diretti wholesale ai segmenti trunk e terminating si conclude entro 15 mesi a decorrere dalla effettiva attuazione dell'offerta di riferimento approvata dall'Autorita'. 363. Con riferimento al contenuto mimimo della proposta dell'offerta di riferimento, l'Autorita' ritiene che gli SLA dei circuiti trunk e terminating dovranno comprendere condizioni di provisiong, assurance e garanzie sulla minima disponibilita' annua in linea con la prassi europea, nonche' SLA premium di fornitura che permettano tempi di consegna migliorativi e meccanismi di reportistica che evidenzino le cause di disservizio. A tal proposito, l'Autorita' conferma che al fine di garantire maggiore trasparenza nel calcolo delle penali e ridurre il tasso di contenzioso tra operatori, il servizio dovra' prevedere un sistema informatizzato di reportistica che dettagli tutti i principali momenti della fornitura e gli aspetti coperti da SLA. 364. L'Autorita' conferma che l'offerta di riferimento dovra' contenere le condizioni previste al punto 219 del provvedimento, prevedendo altresi' che l'offerta dei flussi di interconnessione a tutti i livelli di rete supporti tutte le capacita' e le opzioni necessarie alla raccolta dei circuiti terminating e trunk offerti. 5.4. Obbligo di separazione contabile ai sensi dell'art. 48 365. La separazione contabile dei servizi per i quali Telecom Italia detiene un significativo potere di mercato ha la duplice finalita' di garantire trasparenza in termini di allocazione dei costi e di non discriminazione per quanto attiene i prezzi praticati verso divisioni interne e nei confronti di terzi operatori. In particolare, al fine di prevenire possibili sovvenzioni incrociate e comportamenti di discriminazione tra operatori, l'Autorita' puo' pubblicare scritture contabili che evidenzino i prezzi all'ingrosso praticati nonche' i prezzi dei trasferimenti interni. 366. A tale riguardo, la Raccomandazione n. 322 dell'8 aprile 1998 prevede che "Gli oneri di cessione per l'uso interno debbono essere calcolati in funzione dell'uso moltiplicato per il prezzo unitario. L'onere per l'uso interno dovrebbe essere equivalente all'onere che sarebbe stato addebitato se il prodotto o servizio fosse stato venduto all'esterno invece che all'interno". 367. In considerazione del grado di scarsa competizione sul mercato in esame, e della doppia natura di Telecom Italia, di fornitore del servizio all'ingrosso e di competitore nei mercati a valle dei servizi di telecomunicazioni, l'Autorita' ritiene che l'applicazione degli obblighi derivanti dall'art. 48 del Codice per la fornitura dei flussi di interconnessione, dei segmenti di terminazione e di segmenti trunk sia proporzionata nella misura in cui persegue le finalita' stabilite dall'art. 13 comma 5, lettera d) del Codice. 368. A tale proposito, per garantire che non ci siano pratiche di discriminazione di prezzo tra gli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba pubblicare una contabilita' separata con il dettaglio dei volumi (intesi come quantita' e distanze) e dei prezzi di trasferimento interno, articolati per velocita', di segmenti di terminazione e di segmenti trunk e, dove applicabile, di flussi di interconnessione, nonche' delle relative prestazioni aggiuntive. 369. Le voci di transfer charge verso la rete di accesso e verso la rete di trasporto presenti nei conti economici dei servizi offerti da Telecom Italia dovranno quindi derivare dal prodotto dei prezzi pubblicati in Offerta di Riferimento ed i volumi richiesti dalle divisioni interne di Telecom Italia nonche' dai volumi domandati dagli operatori interconnessi. Le medesime disposizioni si applicano ai transfer charge tra aggregati di accesso e trasporto, che dovranno essere basati sui prezzi pubblicati in Offerta di Riferimento e sui volumi di servizi scambiati. 370. A tal fine dovranno essere rendicontate in modo separato, sia le voci di costo relative ai servizi forniti internamente, sia quelle relative ad altri operatori, specificando per ciascun servizio le condizioni di offerta fruite. In particolare i trasferimenti interni dei segmenti terminali e trunk nonche' dei flussi di interconnessione dovranno comprendere i conti di dettaglio relativi ai volumi e oneri di cessione tra divisioni interne distinti in rete di accesso e di trasporto locale e regionale sulla base dei formati contabili riportati nell'Allegato B2 della proposta di provvedimento. 11 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di imporre a Telecom Italia gli obblighi di separazione contabile descritti nel paragrafo 5.4 nella fornitura dei segmenti di terminazione, dei segmenti trunk e dei flussi di interconnessione? 5.4.1. Le osservazioni degli operatori 371. Telecom Italia pur condividendo la legittimita' dell'imposizione di obblighi di separazione contabile sui mercati 13 e 14, ritiene che le modalita' di separazione contabile proposte dall'Autorita' nell'Allegato B2 siano incoerenti, inadeguate ed onerose rispetto a quanto previsto quadro comunitario ed alle sue finalita'. 372. Tale operatore ritiene inoltre che i sistemi, i principi e le metodologie contabili sono trasversali a tutti i mercati e devono essere trattati organicamente per assicurare la coerenza di funzionamento e l'omogeneita' delle regole. 373. Lo stesso operatore ha infine evidenziato le principali criticita' relative alle modalita' di separazione contabile proposte dall'Autorita' per i mercati 13 e 14: a) Incoerenza ed inadeguatezza dell'articolazione della Contabilita' regolatoria nei due aggregati "Rete di Accesso" e "Rete di Trasporto" sia rispetto alla nuova logica dei mercati che rispetto all'articolazione definita in delibera 152/02/CONS; b) Incoerenza con la normativa europea dell'obbligo di utilizzo "congiunto" di costi storici e correnti per il costing di un medesimo servizio; c) Onerosita' e non proporzionalita' degli obblighi di dettaglio dell'informativa contabile, come definiti nell'Allegato B2. 374. Otto operatori di rete fissa e due operatori di rete mobile condividono l'orientamento dell'Autorita' di imporre obblighi di separazione contabile sui segmenti trunk e terminating e ritengono che l'Allegato B2 alla delibera n. 153/05/CONS relativo alla separazione contabile e contabilita' dei costi debba essere ulteriormente integrato con informazioni di dettaglio. 375. Le informazioni integrative di dettaglio dovrebbero riferirsi principalmente a: a) Livello di dettaglio dei conti economici e di capitale; b) La quota del costo che e' stata allocata sul servizio oggetto di valutazione; c) Processo di pubblicazione dei dati economico/contabili; d) Applicazione della metodologia LRIC. 5.4.2. Le conclusioni dell'Autorita' 376. Ad eccezione di un operatore, i rispondenti alla consultazione pubblica condividono l'orientamento dell'Autorita' di imporre obblighi di contabilita' dei costi e separazione contabile in base alle modalita' descritte nella proposta di provvedimento nonche' nell'Allegato B2 alla medesima proposta di provvedimento. 377. L'Autorita' in particolare ha proposto di introdurre conti economici e di capitale per i segmenti terminating, trunk e flussi di interconnessione nonche' di dettagliare la separazione contabile anche attraverso l'introduzione di un nuovo formato contabile che da' evidenza degli oneri di cessione interna al fine di garantire la non discriminazione delle condizioni economiche dei servizi all'ingrosso. L'Autorita' ha altresi' proposto di introdurre tabelle di dettaglio dei costi e volumi al fine di garantire l'orientamento al costo dei prezzi dei segmenti terminali e trunk nonche' dei flussi di interconnessione. 378. Il fine della separazione contabile e' garantire che le condizioni economiche praticate da Telecom Italia alle proprie divisioni interne siano uguali a quelle praticate agli operatori alternativi, mentre un sistema di contabilita' dei costi sufficientemente dettagliato e' strumentale per verificare l'effettivo orientamento al costo dei prezzi praticati. 379. La Raccomandazione 322/98 rappresenta uno dei principali riferimenti normativi in materia di contabilita' regolatoria ed in particolare dei criteri e formati contabili necessari all'implementazione di una corretta separazione contabile e di un adeguato livello di disaggregazione della contabilita' dei costi. La Raccomandazione n. 322/98 e' stata recentemente aggiornata dalla Raccomandazione del 19 settembre 2005 concernente la separazione contabile e contabilita' dei costi nel quadro normativo delle comunicazioni elettroniche. 380. Ai fini del presente provvedimento risultano di particolare rilevanza la possibilita' di estendere gli obblighi di contabilita' separata anche in mercati in cui tale operatore non detiene un significativo potere di mercato. A questo proposito e' prevista una separazione contabile in grado di fornire informazioni su attivita' che sarebbero gestite separatamente nel caso in cui le imprese a integrazione verticale fossero scorporate. 381. La Raccomandazione del 19 settembre 2005 richiede di tenere debitamente in conto dei problemi di prezzi e concorrenza che potrebbero emergere dall'attuazione di un sistema basato su contabilita' a costi correnti per la rete di accesso. 382. La Raccomandazione pone particolare attenzione alla pubblicazione annuale di un adeguato livello di dettaglio della separazione contabile e della contabilita' dei costi al fine di garantire la non discriminazione e l'orientamento al costo dei prezzi praticati. 383. Per quanto concerne la tutela del principio di non discriminazione, e' altresi' previsto che gli oneri di cessione interna siano contraddistinti e dettagliati al fine di garantire il principio di non discriminazione dei prezzi praticati ai servizi all'ingrosso. 384. E' infine raccomandato alle Autorita' di regolamentazione nazionali che la contabilita' dei costi sia sufficientemente disaggregata per garantire l'applicazione degli obblighi regolamentari imposti dal diritto nazionale o comunitario. 385. L'art. 50, comma 3 del Codice prevede che qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. 386. Al riguardo e al fine di determinare i costi di un efficiente fornitura dei servizi, il comma 4 dell'art. 50 prevede che l'Autorita' abbia facolta' di approntare una metodologia di contabilita' dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. 387. Le risultanze della consultazione pubblica non hanno fornito elementi innovativi rispetto a quanto valutato dall'Autorita' nel corso del procedimento istruttorio se non per quanto concerne gli obblighi di pubblicazione della contabilita' regolatoria. 388. L'Autorita' ritiene pertanto di confermare l'orientamento di imporre obblighi di separazione contabile e contabilita' dei costi per gli aggregati regolatori (Accesso, Trasporto, Commerciale, Altre attivita) di Telecom Italia nonche' per i servizi di segmenti terminali, segmenti trunk, raccordi interni di centrale e flussi di interconnessione secondo le modalita' e formati contabili previsti dall'Allegato B2 alla delibera n. 153/05/CONS. Telecom Italia dovra' pertanto implementare la separazione contabile e il sistema di contabilita' dei costi conformemente all'Allegato B2 a partire dall'esercizio contabile 2005 e fino alla revoca degli obblighi contabili derivanti dalle analisi di mercato. L'Allegato B2 alla delibera n. 153/05/CONS, con le necessarie integrazioni volte a tener conto della struttura dei servizi di interconnesione, e' riportato all'Allegato A della presente delibera. 389. Al fine di garantire trasparenza al mercato circa le metodologie e le risultanze contabili dei servizi regolamentati, l'Autorita' ritiene necessario rendere accessibili alle parti interessate i conti economici e i rendiconti di capitale nonche' gli oneri di cessione interna relativi agli esercizi contabili disponibili, non ancora verificati dall'organismo indipendente previsto dall'art. 50 del Codice. 390. L'Autorita' ritiene inoltre di confermare l'orientamento circa l'adozione di una base di costo storico per la valorizzazione dei cespiti della rete di accesso e una base di costi correnti per i cespiti afferenti la rete di trasporto. 391. Alla luce delle risultanze della consultazione nonche' della necessita' di includere nel meccanismo di network cap un paniere relativo ai raccordi interni di centrale e tenuto conto di quanto previsto dalla Raccomandazione del 19 settembre 2005 in materia di controllo dei prezzi, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba fornire un conto economico, un rendiconto di capitale e il dettaglio inerente le quote di ammortamento e manutenzione dei raccordi interni di centrale. 392. L'Autorita' si riserva, infine, di modificare laddove pertinente le prescrizioni previste dall'Allegato A al presente provvedimento a seguito di uno specifico procedimento istruttorio volto a rendere coerenti gli obblighi di contabilita' dei costi e separazione contabile imposti nei servizi inclusi nei mercati rilevanti. 393. In via transitoria e fino al ritiro dell'offerta di circuiti parziali e circuiti diretti wholesale permangono per tali servizi gli attuali obblighi concernenti la contabilita' dei costi e la separazione contabile (esercizi contabili 2005, 2006 e 2007). 5.5. Obbligo di non discriminazione ai sensi dell'art. 47 394. Telecom Italia e' presente nei mercati a valle con offerte di servizi al dettaglio di telecomunicazioni il cui completamento richiede la fornitura di servizi all'ingrosso di segmenti di terminazione e di segmenti trunk da parte delle proprie divisioni interne. Gli operatori che concorrono con Telecom Italia sia nei mercati all'ingrosso di linee affittate sia nei mercati al dettaglio di altri servizi di telecomunicazione hanno necessita' di accedere ai servizi all'ingrosso di segmenti di terminazione e di segmenti trunk al fine di sopperire alla ridotta capillarita' delle proprie infrastrutture di rete. 395. Come visto nei punti precedenti, nell'ambito della definizione dei mercati rilevanti dei segmenti terminali e dei segmenti trunk, l'Autorita' ha rilevato che le modalita' di interconnessione dovrebbero essere comuni a tutti i servizi all'ingrosso, in quanto, l'utilizzo efficiente dei flussi di interconnessione tra due reti diverse prevede la condivisione di questi ultimi per tutte le tipologie di traffico scambiato. 396. L'art. 47 del Codice prevede appunto che la non discriminazione debba essere garantita dall'operatore detentore di significativo potere di mercato applicando condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti. A tal proposito, anche in considerazione della natura accessoria del servizio, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba praticare agli operatori le medesime condizioni economiche per i servizi di flussi di interconnessione indipendentemente dal fatto che gli operatori accedano ai servizi di linee affittate, agli autocommutatori telefonici della rete di Telecom Italia o ai nodi ATM di quest'ultima. 397. Al fine di garantire che l'offerta all'ingrosso di segmenti di terminazione non sia discriminatoria in relazione alla cessione interna dello stesso servizio, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba fornire agli operatori servizi e informazioni soggetti a condizioni tecniche ed economiche nonche' di qualita' identici a quelli forniti internamente. 398. A tale riguardo, in considerazione del fatto che Telecom Italia impiega internamente i segmenti terminali ed i segmenti trunk anche per la predisposizione di servizi diversi da quelli di linee affittate al dettaglio, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba offrire livelli di SLA differenziati: - un'offerta base di segmenti di terminazione e di segmenti trunk, in cui Telecom Italia dovra' garantire condizioni di provisioning, assurance e disponibilita' annua che permettano la replicabilita' del servizio al dettaglio di linee affittate di Telecom Italia, secondo quanto descritto nel paragrafo 5.3. - un'offerta opzionale di segmenti di terminazione, in cui Telecom Italia dovra' garantire condizioni di provisioning, assurance e disponibilita' annua migliorativi e tali da soddisfare requisiti di disponibilita' annua in linea con quelli necessari alla connessione di nodi di operatori (ad esempio per le stazioni radio base delle reti radio-mobili). - un'offerta opzionale di segmenti di trunk, in cui Telecom Italia dovra' garantire condizioni di provisioning, assurance e disponibilita' annua migliorativi e tali da soddisfare requisiti di affidabilita' analoghi a quelli richiesti nella connessione tra nodi interni di rete. 399. A tale proposito, l'Autorita' osserva che, con le delibere n. 304/03/CONS e n. 440/03/CONS, sono state indicate le condizioni di provisioning ed assurance per le linee affittate wholesale. Tali condizioni riguardano, tra l'altro, gli orari per la segnalazione dei disservizi, le procedure di chiusura concordata dei guasti, le opzioni di SLA premium nonche' il sistema delle penali. L'Autorita' ritiene opportuno confermare un SLA per i segmenti di terminazione e di trunk sulla base di quello approvato per il servizio di linee affittate wholesale dalla delibera n. 440/03/CONS secondo quanto al presente paragrafo. 400. Con specifico riferimento ai tempi di provisioning, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba garantire che l'offerta di SLA anche nella sua versione "base" preveda tempi minimi per la consegna per i servizi di segmenti terminali e di trunk ed in ogni caso inferiori ai tempi di consegna previsti per le medesime velocita' sui mercati al dettaglio. A tal proposito, la Commissione Europea, con la raccomandazione C(2005) 103/1 del 21 gennaio 2005 relativa alla fornitura di linee affittate nell'Unione europea, ha evidenziato la necessita' per tutti gli stati membri di riadeguare le condizioni di fornitura alla miglior prassi internazionale. L'Autorita', al fine di garantire un tempo di provisioning efficiente, in linea con tale Raccomandazione, ritiene che Telecom Italia debba prevedere per i segmenti terminali e di trunk tempi massimi di provisioning garantiti con penali nel 100% dei casi analogamente a quanto approvato con la delibera n. 440/03/CONS nonche' tempi massimi di provisioning garantiti con penali nel 95% dei casi. I tempi di provisioning garantiti dovranno risultare in linea con la migliore prassi europea e considerare il margine necessario agli operatori per replicare le offerte al dettaglio di Telecom Italia a partire dalle offerte all'ingrosso di segmenti terminali e di trunk. In considerazione del fatto che cosi' gia' previsto nella delibera n. 440/03/CONS per un operatore efficiente e' necessario un margine di almeno quattro giorni per replicare le offerte al dettaglio di Telecom Italia a partire dalle offerte all'ingrosso di segmenti terminali e di trunk, Telecom Italia applichera' per l'offerta di provisioning base di tali servizi, i tempi massimi garantiti nel 95% dei casi riportati nella seguente tabella: fino a 64Kbps: |14 giorni di calendario 2Mbps non strutturati |26 giorni di calendario 2Mbps strutturati |29 giorni di calendario 34Mbps non strutturati |48 giorni di calendario 401. Per le restanti capacita' i tempi massimi sono definiti in modo coerente a quelli previsti in tabella sulla base delle componenti di rete e delle funzioni aziendali coinvolte. Tali tempi devono essere garantiti per il 95% dei circuiti di ciascuna capacita' acquistati dall' operatore nell'anno. Le penali relative a tale SLA, distinte dalle penali relative ai tempi massimi previsti nel 100% dei casi, sono espresse nella forma di un importo prefissato per giorno di ritardo per linea ordinata. 402. Relativamente al parametro di disponibilita' annua, si ricorda che per una linea affittata il tempo di indisponibilita' e' circa pari alla somma dei tempi di indisponibilita' delle singole tratte componenti. In considerazione del fatto che i segmenti terminali sono sempre componenti intermedi del servizio, poiche' si chiudono ad un punto di interconnessione, Telecom Italia dovra', nell'offerta base, garantire condizioni per il parametro di disponibilita' tali da permettere la replicabilita' di una linea affittata retail che includa due segmenti di terminazione. Telecom Italia dovra', inoltre, nell'offerta premium, garantire per il parametro di disponibilita' condizioni tali da permettere la replicabilita' di una linea affittata retail che includa due segmenti di terminazione ed un segmento trunk. Analogamente a quanto attualmente previsto per le linee affittate wholesale, le garanzie sui tempi di disponibilita' sono offerte per singolo circuito, partono dalla data di effettiva attivazione dello stesso, sono previste per ogni tipologia di linea, sono calcolate sul tempo di disservizio in ore solari e rispetto alla durata della fornitura in giorni di calendario. 403. Al fine di rendere maggiormente efficace il meccanismo di penale previsto negli SLA, l'Autorita' ritiene opportuno che Telecom Italia metta in atto, nella definizione dei meccanismi automatici di reportistica, ogni previsione utile ad agevolare il computo da parte degli operatori delle penali, prevedendo la possibilita' di escludere dai conteggi i circuiti il cui provisioning sia oggetto di contestazione. In particolare, al fine di verificare che l'offerta all'ingrosso di segmenti di terminazione non sia discriminatoria in relazione alla cessione interna dello stesso servizio, Telecom Italia dovra' produrre per l'Autorita', su base trimestrale, per ogni tipologia di circuito, di prestazione opzionale e di SLA in offerta, un report con il dettaglio dei tempi di provisioning, assurance e disponibilita' effettivamente forniti alle proprie divisioni commerciali ed agli operatori alternativi nel 75%, 95% e 100% dei casi. 404. Sempre in virtu' del principio di non discriminazione, l'Autorita' ritiene opportuno ribadire, infine, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, lett. c, della delibera n. 11/03/CIR ed all'art. 2, comma 6, lett. b, della delibera n. 3/04/CIR, secondo cui l'operatore, trascorso un anno di durata del contratto per la fornitura dei flussi di interconnessione, nel secondo anno e nei successivi anni di eventuale proroga contrattuale puo' cessare con un ragionevole preavviso i circuiti senza il pagamento di ratei o oneri aggiuntivi. Tale previsione e' applicata anche ai servizi di terminating e trunk. a) Obblighi di non discriminazione e contabilita' regolatoria 405. L'obbligo di non discriminazione richiede che la divisione di Telecom Italia, che fornisce i servizi all'ingrosso, debba praticare le stesse condizioni economiche in termini di prezzi unitari sia agli operatori interconnessi sia alla propria divisione commerciale. A tale riguardo, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba predisporre un sistema contabile che evidenzi gli oneri di cessione interna dei segmenti terminali e dei segmenti trunk nonche' dei flussi di interconnessione che renda trasparenti i prezzi dei servizi all'ingrosso applicati internamente e verso altri operatori. 406. Gli oneri di cessione per l'uso interno sono calcolati a partire dal volume di utilizzo del servizio per il relativo prezzo unitario. In particolare nell'ambito della separazione contabile l'onere unitario per l'uso interno di un dato servizio all'ingrosso deve essere sempre equivalente all'onere addebitato per lo stesso servizio domandato da altri operatori e quindi deve essere pari al prezzo pubblicato nell'Offerta di Riferimento. I transfer charge presenti nei conti economici dei servizi offerti da Telecom Italia derivano quindi dal prodotto tra prezzi desumibili dall'offerta di riferimento e volumi domandati internamente dalle divisioni di Telecom Italia. Anche le eventuali prestazioni richieste dalle direzioni interne e non direttamente riconducibili a prezzi pubblicati nell'Offerta di Riferimento dovranno essere documentate in contabilita' regolatoria dando evidenza dei prezzi di trasferimento interni e delle quantita' cedute. 12 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di imporre a Telecom Italia gli obblighi di non discriminazione sulla base delle modalita' descritte nel paragrafo 5.5? 5.5.1. Le osservazioni degli operatori 407. Con riferimento alla relazione tra obblighi di non discriminazione e obblighi di contabilita' regolatoria Telecom Italia ribadisce quanto gia' affermato in risposta al quesito 11, circa la modalita' di definizione dei transfer charge. 408. Telecom Italia evidenzia che quando la fornitura di servizi wholesale comporta attivita' specifiche o costi specifici di transazione o provisioning verso gli OLO interconnessi, tali costi non possono essere ripartiti anche sui propri servizi retail. Secondo Telecom Italia l'attribuzione dei costi secondo il principio di causalita' (attribuzione dei costi alle attivita/servizi che li hanno generati) richiede che tali costi siano attribuiti ai clienti wholesale. Telecom Italia ritiene che i benefici da integrazione verticale goduti da Telecom Italia per diverse tipologie di costo (ad esempio, la fatturazione) siano legittimi, non anticompetitivi ed a beneficio della clientela finale, tutelati costituzionalmente e quindi non possono essere ripartiti artificialmente sui servizi retail. 409. Per quanto riguarda la qualita' del servizio, ed in particolare il parametro disponibilita', Telecom Italia fa presente che, oltre il livello attualmente raggiunto da Telecom Italia nello SLA base e premium, i valori di qualita' possono migliorare solo a seguito di ingenti costi/investimenti in termini di personale e sistemi. Tali costi si trasferiranno inevitabilmente sul prezzo dei circuiti e/o degli SLA. Relativamente al provisioning Telecom Italia non condivide il sistema della doppia penale per il ritardo nei tempi di consegna dei circuiti (sia sul 100% che sul 95% dei casi); infatti, per i circuiti consegnati in ritardo rispetto al tempo massimo valido nel 100% dei casi, Telecom Italia dovrebbe pagare due volte, perche' sicuramente essi saranno in ritardo rispetto al tempo fissato nel 95% dei casi. 410. Telecom Italia evidenzia di aver sempre fornito i dati relativi alle consegne effettuate nel 95% dei casi i cui tempi oscillano intorno ai valori richiesti dall'Autorita' senza necessita' di ulteriori vincoli e penali. 411. In merito al questo 12, gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind condividono l'orientamento dell'Autorita' di imporre a carico dell'operatore dominante l'obbligo di non discriminazione che deve essere applicato "...a tutti gli aspetti pertinenti dei servizi forniti, quali l'ordinazione, la migrazione, la consegna, la qualita', i tempi di riparazione, le comunicazioni e le sanzioni... " (considerando 10 della Raccomandazione della Commissione C(2005) 103/1). Con riferimento alla distinzione tra SLA base, SLA opzionale e SLA premium proposta dall'Autorita', gli operatori richiedono un ulteriore approfondimento sui punti 235 e 236 dell'allegacto B della delibera 153/05/CONS. 412. In particolare gli operatori ritengono necessaria l'introduzione da parte di Telecom Italia dei soli SLA base e SLA premium, indipendenti dalle "destinazione d'uso" del collegamento, che permettano all'operatore richiedente la scelta in funzione delle proprie necessita'. 413. Gli operatori ritengono che la predisposizione dello SLA premium debba essere realizzata da Telecom Italia a titolo non oneroso per consentire la replicabilita' delle offerte retail che Telecom Italia realizza ai propri clienti business. 414. Gli operatori richiedono l'adozione di SLA base coerenti con quanto previsto dalla Commissione nella Raccomandazione C(2005) 103/1 e condividono quanto proposto per il provisioning dei segmenti terminali e trunk alla tabella al punto 237 dell'allegato B della delibera 153/05/CONS, applicabile nel 95 % dei casi, confermando il margine di 4 gg di calendario per replicare le offerte al dettaglio di Telecom Italia. 415. Gli operatori tuttavia richiedono che l'Autorita' fissi i tempi massimi di riferimento nel caso del provisioning nel 100% dei casi, in quanto in caso contrario Telecom Italia potrebbe eliminare i vantaggi rappresentati dai miglioramenti degli SLA proposti. Gli operatori richiedono, inoltre, che gli stessi valori di SLA siano espressamente applicati anche alle prestazioni aggiuntive. 416. Per quanto riguarda le penali, gli operatori evidenziano come l'indicazione fornita dall'Autorita' riguardo il criterio di calcolo delle penali, "importo prefissato per giorno di ritardo per linea ordinata" non chiarisca se vigano ancora o meno gli attuali valori previsti dalla Delibera 440/03/CONS, sottolineando, in ogni caso, che gli attuali valori di penali non sono sufficienti per incentivare Telecom Italia alla consegna delle linee affittate entro i tempi massimi stabiliti dalla delibera 440/03/CONS. A tal fine gli operatori richiedono che l'Autorita' attui un sostanziale incremento degli attuali livelli di penale, che includendo anche il caso del superamento dei limiti di disponibilita' annua (ad oggi non previste). 417. A tal fine gli operatori richiedono che gli importi aumentino in modo piu' che proporzionale alla durata del ritardo nella fornitura, che il sistema di sanzioni finanziarie incentivi effettivamente il fornitore ad assicurare una fornitura rapida anche quando si verifichino verificato un ritardi e che in caso di contestazioni dei ritardi, l'onere della prova sia a carico dell'operatore notificato. 418. Gli operatori, con riferimento alla durata minima contrattuale, segnalano che attualmente, nonostante le disposizioni prescrivano una durata minima pari ad 1 anno e la possibilita' di recesso nei mesi successivi con il rispetto di un preavviso ragionevole senza il pagamento di ratei o oneri aggiuntivi, Telecom Italia, per le offerte destinate alle Pubbliche Amministrazioni ed ai clienti business, in base a quanto emerso nell'ambito del procedimento A351, prevede la possibilita' di recesso durante il primo anno di validita' del contratto, alla fine di ogni bimestre, con un preavviso di 30 giorni senza incorrere in nessuna penalizzazione. Gli operatori ritengono the tale previsione debba essere applicata alle offerte wholesale dei segmenti terminali e trunk. 419. A tal proposito, gli operatori ribadiscono la richiesta che l'Autorita' recepisca nell'attuale quadro regolamentare gli impegni assunti da Telecom Italia nel procedimento Agcm A351, in materia di linee affittate ed in particolare, con riferimento all'obbligo di replicabilita' menzionato dall'Autorita' al punto 235 della proposta di provvedimento, si ritiene utile segnalare le seguenti misure: - obbligo di rispettare anche nelle procedure di gara pubbliche, per le componenti regolamentate, il superamento dei test di replicabilita' economica, tecnica e qualitativa applicati alla clientela business privata. In particolare, nel caso di partecipazione ad una gara della pubblica amminstrazione, Telecom Italia si impegna a predisporre un documento attestante la piena replicabilita' dell'offerta da parte dei concorrenti; - obbligo di consentire l'upgrade dei circuiti di interconnessione e/o la multiplazione fisica in circuiti di capacita' superiore secondo le condizioni tecniche previste nell'offerta di riferimneto senza pagamento dei ratei a scadere dei circuiti a piu' bassa velocita' multiplati o dimessi (punto 13 dell'accordo Parcu); - obbligo di centralizzazione e gestione coordinata delle attivita' di attivazione delle linee. Nei casi in cui la connessione dei clienti multisede e multitecnologia OLO venga realizzata utilizzando anche infrastrutture di Telecom Italia e' necessario imporre l'obbligo di coordinare tra le attivita' lato OLO e Telecom Italia in fase di attivazione del cliente e che si richieda la centralizzazione dell'attivita' di segnalazione, ripristino guasti e fatturazione. Negli impegni A351 Telecom Italia si impegna ad "assicurare ai concorrenti, a titolo non oneroso, la centralizzazione e il coordinamento delle attivita' di attivazione dei collegamenti e di gestione guasti attraverso la costituzione all'interno della Direzione Wholesale di una "Funzione di Interfaccia Concorrenti". Tale funzione wholesale di TI permettera' ai concorrenti di configurare i propri clienti multi sede come un unico cliente al quale afferiscono piu' sedi e piu' tipologie di collegamenti (CVP, ADSL wholesale, ISDN, linee affittate, eventualmente comprensive di prestazioni aggiuntive quali RPVD). La stessa funzione wholesale di TI dovra' permettere al concorrente la possibilita' di scegliere la modalita' piu' consona di fatturazione (es. unica fatturazione per l'OLO che comprenda tutti i servizi acquistati dal cliente sulle varie sedi)". Nel dare attuazione a tali impegni, Telecom Italia limita la fornitura del servizio ad alcune tipologie di collegamenti, tale limitazione di fornitura dell'attivita' di coordinamento fa si che gran parte delle attivita' siano offerte, ma a titolo oneroso. Gli operatori richiedono pertanto che l'Autorita' specifichi che il coordinamento a titolo gratuito per i clienti multisede e multitecnologia con riferimento alle attivita' di provisioning, gestione e fatturazione di tale tipologia di clientela, sia esteso ai servizi trunk e terminating per tutte le modalita' di attivazione e per qualsiasi tecnologia utilizzata. 420. Con riferimento agli aspetti economici, gli operatori sottolineano che il principio di non discriminazione prevede, come ricordato dall'Autorita', che vengano applicate le medesime condizioni agli operatori concorrenti rispetto alle proprie divisioni commerciali (punti 234 del documento di consultazione). Gli operatori sottolineano come tale obbligo non possa prescindere dall'esplicitazione di un test di prezzo che garantisca la replicabilita' delle offerte retail proposte da Telecom Italia, evidenziando contemporaneamente i transfer charges applicati dall'operatore notificato per la cessione interna dei servizi oggetto della presente analisi. 421. Gli operatori, nel richiamare quanto gia' esposto nell'ambito della consultazione pubblica sul mercato 7, ritengono necessario prevedere che il test di prezzo sia esplicitato anche nel mercato wholesale sia al fine di rendere chiara la natura di rimedio "intermedio" (ovvero che si pone tra mercati wholesale e retail) del test di prezzo, sia al fine di individuare con chiarezza le relazioni tra i prezzi di trasferimento interni oggetto del presente provvedimento ed i prezzi finali praticabili dalle divisioni commerciali di Telecom Italia. 422. Con riferimento all'esame della contabilita' regolatoria (punti 242-243 della proposta di provvedimento), gli operatori condividono l'orientamento dell'Autorita' di imporre a Telecom Italia la predisposizione di un sistema contabile che evidenzi gli oneri di cessione di questi servizi (segmenti terminali, segmenti trunk e flussi di interconnessione) alle proprie divisioni interne. Il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione impone, infatti, che il prezzo unitario di un servizio ceduto per uso interno debba essere "sempre equivalente all'onere addebitato per lo stesso servizio domandato da altri operatori e quindi deve essere pari al prezzo pubblicato nell'offerta di riferimento". 423. In merito al quesito n. 12, Vodafone condivide l'orientamento dell'Autorita' di imporre a Telecom Italia gli obblighi di non discriminazione proposti. 424. Vodafone richiede, un miglioramento sullo SLA attuale (contratto linee affittate wholesale) sia in termini di disponibilita' annua sia in termini di tempi di ripristino associati all'orario di segnalazione del disservizio. In particolare, Vodafone richiede che anche per segnalazioni comprese tra le 12.00 e le 17.30 vengano rispettati i medesimi tempi di ripristino garantiti se la segnalazione viene aperta dalle 8.00 alle 12.00. Vodafone richiede che in sede di migrazione di detti contratti venga definita come una unica durata contrattuale quella annuale in analogia a quella dei flussi di interconnessione. 425. Con riferimento al quesito 12, Welcome sottolinea che l'obbligo di non discriminazione debba essere applicato a tutti gli aspetti dei servizi forniti, quali l'ordinazione, la migrazione, la consegna, la qualita', i tempi di riparazione, le comunicazioni e le sanzioni. 426. Con riferimento agli obblighi di non discriminazione, MCI sottolinea che i contenuti dello SLA debbano essere definiti dall'Autorita' nel modo piu' dettagliato possibile e devono pertanto essere facilmente misurabili, puntuali ed efficaci. 5.5.2. Le conclusioni dell'Autorita' 427. L'Autorita', con riferimento alla relazione tra obblighi di non discriminazione e obblighi di contabilita' regolatoria, ritiene necessario confermare quanto previsto nella proposta di provvedimento e che, in particolare, i prezzi di trasferimento interni debbano essere basati sui prezzi pubblicati in offerta di riferimento. Il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione impone, infatti, che il prezzo unitario di un servizio ceduto per uso interno deve essere sempre equivalente all'onere addebitato per lo stesso servizio domandato da altri operatori e quindi deve essere pari al prezzo pubblicato nell'offerta di riferimento. 428. In merito alla specifica questione sollevata da Telecom Italia, l'Autorita', sottolinea che l'obbligo di separazione amministrativa prevede che il personale per la fornitura dei servizi all'ingrosso debba essere distinto dal personale impiegato dalle divisioni commerciali e che l'obbligo di non discriminazione prevede che l'offerta dei servizi all'esterno avvenga con le medesime modalita' di fornitura praticate internamente (e dunque con i medesimi meccanismi gestionali). Sulla base di tali considerazioni, l'Autorita' ritiene corretto che il costo della gestione operatori sia ripartito su tutti i servizi prodotti inclusi quelli ceduti internamente alle proprie divisioni commerciali. Tale criterio di attribuzione e', peraltro, consistente con il criterio di causalita' dei costi, ove in regime di separazione amministrativa, le divisioni wholesale trattino in modo uniforme gli ordinativi interni e quelli esterni. L'Autorita' sottolinea, infine, che l'impiego di sistemi di fornitura differenziati tra servizi ceduti internamene e venduti agli operatori alternativi, oltre a comportare asimmetrie tra costi sostenuti dalle divisioni commerciale e dagli operatori alternativi, potrebbe implicare discriminazioni nelle modalita' di provisioning dei servizi. 429. L'Autorita', pur condividendo le osservazioni degli operatori in merito alla necessita' di introdurre un adeguato test di prezzo che garantisca la replicabilita' delle offerte retail proposte da Telecom Italia, sulla base dei dei transfer charges applicati dall'operatore notificato per la cessione interna dei servizi oggetto della presente analisi, ritiene utile che i dettagli di tale strumento di controllo siano definiti nell'ambito del mercato 7. L'Autorita' sottolinea che la definizione dei test di prezzo potrebbe richiedere l'introduzione di ulteriori e specifici formati contabili relativi ai trasferimenti interni e che pertanto tali aspetti dovranno essere inclusi nelle disposizioni in materia di contabilita' regolatoria. 430. L'Autorita' ritiene utile necessario confermare quanto previsto nella proposta di provvedimento in merito alle condizione tecniche di offerta dei flussi di interconnessione, dei trunk e terminating. L'Autorita', nel sottolineare che le condizioni minime di offerta devono risultare non peggiorative rispetto a quelle approvate con la delibera 440/03/CONS, evidenzia l'esigenza di un miglioramento delle condizioni previste nello SLA base e premium, con specifico riferimento alle condizioni di disponibilita', al fine di allineare le condizioni offerta alla miglior prassi internazionale. 431. L'Autorita' ribadisce la necessita' di prevedere tempi certi di fornitura garantiti nel totale dei casi, sottolineando che tale previsione ha, tra l'altro, lo scopo di ridurre la possibilita' di operare politiche discriminatorie tra i clienti degli operatori alternativi. 432. Con riferimento alla introduzione di SLA premium orientati al costo, l'Autorita' precisa che la fornitura di tali prestazioni deve avvenire indipendentemente dalla finalita' d'uso ma in funzione della richiesta dell'operatore che le sottoscrive, e che il prezzo di tali prestazioni dovra' corrispondere all'incremento di costo sostenuto da Telecom Italia rispetto alla corrispondente prestazione SLA base. 433. L'Autorita', con riferimento agli obblighi assunti da Telecom Italia nel procedimento Agcm A351, in materia di linee affittate ritiene necessario introdurre tra gli obblighi in capo a Telecom Italia l'obbligo di predisporre un documento attestante la piena replicabilita' dell'offerta da parte dei concorrenti, nel caso di partecipazione a gare della pubblica amministrazione. L'Autorita' ritiene inoltre che Telecom Italia debba prevedere nell'offerta di riferimento la possibilita' di ampliare la capacita' dei circuiti di interconnessione, di trunk e terminating senza che sia dovuto il pagamento dei ratei a scadere dei circuiti preesistenti. Telecom Italia infine e' tenuta a introdurre il servizio di centralizzazione e gestione coordinata delle attivita' di provisioning, assurance e fatturazione delle linee per clienti multisede e multitecnologia per tutti i servizi offerti da Telecom Italia. Tale ultima prestazione, alla scadenza degli impegni presi autonomamente, dovra' essere orientata al costo. 434. L'Autorita' ritiene che il dettaglio sulle condizioni di fornitura debba essere fissato sulla base della proposta di Telecom Italia nell'ambito del provvedimento di approvazione dell'offerta di linee affittate. 435. L'Autorita' ritiene necessario fissare la durata minima contrattuale per i servizi di flusso di interconnessione e circuiti trunk ad un anno. Trascorso tale termine l'operatore puo' richiedere la disattivazione del circuito senza pagare alcuna penale. Per i circuiti terminating l'Autorita' ritiene che la durata minima debba essere almeno annuale e che tale limite possa essere rivisto a seguito di ulteriori approfondimenti sulle offerte di Telecom Italia alle Pubbliche Amministrazioni ed ai clienti business nel procedimento di approvazione dell'offerta di trunk e terminating. 5.6. Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi ai sensi dell'art. 50 436. La capacita' di Telecom Italia di formulare condizioni tecniche ed economiche per i segmenti di terminazione indipendentemente dagli altri operatori, dai propri clienti e in generale dai consumatori potrebbe comportare la pratica di prezzi eccessivamente elevati o di sovvenzioni incrociate. Una tale politica di prezzi avrebbe come effetto, da un lato, di ridurre la domanda di servizi all'ingrosso, a causa degli elevati costi iniziali a carico degli altri operatori, e, dall'altro, di incrementare i prezzi dei servizi al dettaglio a danno degli utenti in ragione della contrazione delle offerte commerciali degli operatori. 437. L'Autorita' ritiene, pertanto, che le condizioni economiche dei servizi di segmenti di terminazione debbano essere soggette a obblighi di orientamento al costo ai sensi dell'art. 50 del Codice all'interno di un meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi massimi (di seguito anche network cap) definito in modo tale che sia limitata la possibilita' per l'operatore dominante di praticare prezzi eccessivi o sovvenzioni incrociate tra servizi appartenenti allo stesso paniere. 438. A differenza di quanto risultato nel mercato dei segmenti terminating, le risultanze dell'analisi di mercato relativa ai segmenti trunk hanno mostrato che, nonostante il significativo potere di mercato detenuto da Telecom Italia, sussistono potenzialmente le condizioni per uno sviluppo della sostituibilita' dal lato dell'offerta. In particolare, sono presenti nel mercato in esame operatori con proprie infrastrutture di rete in grado di incrementare la capacita' produttiva, e di offerta verso il mercato, nel caso in cui l'operatore dominate dovesse incrementare i prezzi relativi alla capacita' trasmissiva per il trasporto nazionale di lunga distanza. 439. L'Autorita' ritiene, pertanto, che l'offerta relativa ai servizi di segmenti trunk debba essere soggetta al controllo dei prezzi ai sensi dell'art. 50 del Codice attraverso un meccanismo di network cap che controllando da un lato i prezzi massimi praticati da Telecom Italia dall'altro non necessariamente imponga a Telecom Italia uno stretto orientamento al costo. 440. I servizi di flussi di interconnessione ed il relativo servizio opzionale di estensione dell'interconnessione sono servizi accessori necessari per l'utilizzo dei servizi wholesale regolamentati che rappresenta un'asimmetria a svantaggio degli operatori concorrenti di Telecom Italia in quanto sono utilizzati solo da loro per poter completare i servizi regolati offerti a Telecom Italia e non dalle direzioni commerciali di Telecom Italia stessa che non essendo dotata di infrastruttura di rete acquisisce dalla direzione rete direttamente i servizi end-to-end. Per tali ragioni l'Autorita' ritiene opportuno confermare che, analogamente a quanto gia' oggi in vigore, tali servizi siano soggetti all'obbligo di orientamento al costo ai sensi dell'art. 50 del Codice all'interno di un meccanismo di network cap che garantisca il prezzo minimo per gli operatori alternativi. a) Il meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi dei segmenti di terminazione, dei segmenti trunk e dei flussi di interconnessione (network cap). 441. Con l'applicazione del cosiddetto meccanismo di network cap, l'Autorita' intende perseguire, per i segmenti terminali, i segmenti trunk e i flussi di interconnessione, le stesse finalita' pro competitive perseguite nella delibera n. 3/03/CIR relativa al controllo pluriennale dei prezzi dei servizi all'ingrosso. In particolare l'Autorita' ritiene che l'applicazione del meccanismo di network cap ai prezzi dei servizi dei segmenti terminali dei segmenti trunk e dei flussi di interconnessione permetta di conseguire i seguenti obiettivi: - garantire l'orientamento al costo dei servizi intermedi essenziali per la fornitura di ulteriori servizi all'ingrosso o al dettaglio offerti da operatori concorrenti a Telecom Italia; - fornire all'operatore detentore di significativo potere di mercato incentivi ad una maggiore efficienza nei costi di rete specialmente nei servizi dove il grado di concorrenza non e' ancora sviluppato; - ridurre i tempi di verifica e approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia ed eliminare la necessita' di conguagli; - aumentare la prevedibilita' dei costi che gli operatori alternativi devono sostenere per l'acquisto dei servizi all'ingrosso presenti nell'offerta di riferimento. 442. L'applicazione del meccanismo di network cap richiede la definizione di una serie di variabili qualitative e quantitative: a) paniere dei servizi soggetti al controllo di prezzo b) prezzo iniziale di riferimento; c) intervallo di tempo di efficacia del network cap; d) variazione annuale percentuale subita dal valore medio del paniere nell'intervallo di tempo di efficacia del network cap. b) Paniere dei servizi soggetti al controllo di prezzo 443. I segmenti terminali di linee affittate sono composti, dal punto di vista infrastrutturale, da una tratta trasmissiva di breve-media distanza interna alla rete di trasporto di Telecom Italia e da una tratta di accesso dal punto terminale di rete alla sede di centrale piu' vicina. In particolare la tratta di trasporto dei segmenti terminali e' basata sia sull'infrastruttura trasmissiva delle reti regionali sia sulle componenti trasmissive relative alla rete di trasporto locale di Telecom Italia. 444. Analogamente, i flussi di interconnessione si compongono di elementi della rete di accesso e di elementi della rete di trasporto di breve-media distanza interna alla rete di Telecom Italia. La parte di trasporto dei flussi tra nodi interni alla rete regionale di Telecom Italia e' quella attualmente impiegata per i flussi di interconnessione forniti da Telecom Italia secondo le condizioni economiche previste dal punto 7.2.4 dell'Offerta di Riferimento 2005. La tratta di trasporto dei flussi tra nodi interni alla rete locale di Telecom Italia, a causa dell'eterogeneita' delle tecnologie impiegate, dovra' prevedere condizioni economiche separate nell'ambito del servizio opzionale di estensione dell'interconnessione. Nel calcolo dei costi di pertinenza sono inclusi i soli anelli di rete locale relativi agli SL aperti ai servizi wholesale (ad esempio l'unbundling). 445. I segmenti trunk forniscono capacita' dedicata tra due nodi RED di secondo livello interni alla rete di trasporto di lunga distanza dell'operatore che offre il servizio ed appartenenti a due diversi bacini trasmissivi regionali. 446. Alla luce di quanto descritto, la fornitura dei servizi di segmenti terminali e di segmenti trunk si compone di una combinazione di macro-elementi di rete afferenti l'accesso e il trasporto che dipende dal grado di infrastrutturazione degli operatori richiedenti i servizi all'ingrosso. Piu' in particolare, il completamento del servizio di segmenti terminating richiede la fornitura di elementi di rete di accesso e di una tratta di trasporto di breve-media distanza basata sia sulla rete regionale di Telecom Italia, sia sulla meno efficiente rete locale di quest'ultima. Al contempo, il completamento del servizio di segmenti trunk richiede esclusivamente gli apparati e i portanti trasmissivi afferenti alla rete di trasporto nazionale di lunga distanza. 447. Infine, anche i flussi di interconnessione si realizzano attraverso elementi della rete di accesso ed elementi della rete di trasporto di breve-media distanza. Gli elementi di accesso differiscono dai raccordi di accesso dei terminating ad uso generale, in quanto sono tipicamente realizzati in fibra ottica in maniera ottimizzata per l'accesso ai nodi di rete degli operatori interconnessi e per la gestione di rilevanti volumi di traffico; essi, inoltre, risultano essere presenti in determinate aree geografiche tipicamente molto concentrate, di numero ridotto e coincidenti con i bacini di utenza a maggiore densita'. Gli elementi di trasporto, invece, quando collegano nodi interni alla rete regionale, corrispondono in gran parte a quelli impiegati per la fornitura dell'attuale servizio di flussi di interconnessione, mentre presentano costi potenzialmente diversi per le tratte di nuova introduzione che attraversano la rete locale di Telecom Italia. 448. Sulla base delle considerazioni di cui al precedente punto, l'Autorita' evidenzia in merito all'utilizzo dei servizi descritti, che l'utilizzo del servizio di terminating per il rilegamento di stazioni radio base delle reti radio-mobili ad un punto della rete di Telecom Italia non ricade tra i casi in cui e' possibile adoperare il servizio di flusso di interconnessione per completare il collegamento tra il suddetto punto della rete di Telecom Italia ed il nodo (tipicamente di tipo BSC) dell'operatore mobile; il servizio di consegna in tali casi viene realizzato piu' propriamente con l'impiego di un altro servizio terminating dalla centrale di Telecom Italia alla BSC. Infatti, in tali casi, anche in considerazione della diffusione sul territorio delle stazioni radio base e delle stazioni BSC, il circuito di consegna all'operatore mobile ha caratteristiche tecniche ed economiche analoghe a quelle di un terminating ad uso generale e dissimili da quelle di un flusso di interconnessione. 449. Cio' premesso, considerando in particolare le caratteristiche impiantistiche ed i differenti obiettivi del sistema di network cap illustrati in premessa, l'Autorita' ritiene che il meccanismo di controllo pluriennale dei servizi dei segmenti terminali, dei segmenti trunk e dei servizi relativi ai flussi di interconnessione ai nodi della rete di Telecom Italia debba essere applicato separatamente ai seguenti panieri di servizi: A) Servizi di segmenti terminali al variare della velocita' trasmissiva; B) Servizi di segmenti trunk al variare della velocita' trasmissiva; C) Servizi di flussi di interconnessione al variare della velocita' trasmissiva; D) Servizi di estensione dell'interconnessione al variare della velocita' trasmissiva. 450. L'Autorita' ritiene che una volta realizzata la contabilita' regolatoria, a partire dall'esercizio contabile 2004, con il dettaglio richiesto nell'Allegato B2 sara' possibile prevedere una scomposizione dei servizi inclusi nei panieri di cui al punto precedente in componenti elementari relative alla rete di accesso ed alla rete di trasporto. Tale segmentazione consentirebbe di controllare separatamente il prezzo delle componenti elementari costituenti i vari servizi ottenendo, sia per le parti di rete comuni sia per le parti specifiche di ogni servizio, un livello di orientamento al costo maggiormente evidente. Le componenti elementari dovrebbero essere individuare in modo da consentire, da un alto, di riottenere da una loro combinazione tutti i servizi inclusi nei panieri A, B, C e D e, dall'altro, di rispecchiare segmenti della rete omogenee in termini di strutture dei costi. 13 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di identificare i servizi soggetti al meccanismo di network cap sulla base delle modalita' descritte nel paragrafo 5.6? 14 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' in merito all'impiego dei flussi di interconnessione e dei segmenti terminali descritti nel paragrafo 5.6? 5.6.1. Le osservazioni degli operatori 451. Telecom Italia ritiene che per il mercato dei trunk, non essendo dominante, non deve essere soggetta a nessun obbligo e quindi neanche ad un meccanismo di Network Cap. Lo stesso operatore concorda, comunque, con l'Autorita' nella descrizione della catena impiantistica dei vari servizi fermo restando la definizione del confine dei due mercati ai nodi di livello I. 452. Tale operatore ritiene che i flussi di interconnessione vadano analizzati nei mercati 8, 9 e 10. Comunque, data la definizione di terminating segment dell'Autorita', si concorda con l'Autorita' nell'individuare due tipologie di terminating: una per i flussi di interconnessione con nodi dell'OLO e l'altra ad uso generale, visto che per fornire quest'ultima tipologia si impegna sempre la rete di accesso cosa che non avviene, per definizione, nel fornire i flussi di interconnessione. 453. Per lo stesso motivo sopra descritto, tale operatore concorda con l'Autorita' nell'escludere l'utilizzo dei flussi di interconnessione per rilegare le BSC. 454. Con riferimento all'impiego dei flussi di interconnessione, l'Autorita' ne esclude l'utilizzo per gli operatori mobili che intendano collegare le proprie stazioni radio attraverso terminating segment (punto 256). Cio' e' dovuto al fatto che, mentre le stazioni radio base e BSC sono disperse sul territorio, i flussi di interconnessione sono ottimizzati per l'accesso ai nodi di rete, per la gestione di rilevanti volumi di traffico, sono localizzati in aree concentrate, in numero ridotto e coincidenti con bacini di utenza a maggiore densita' (punto 255). 455. Gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono in linea generale l'orientamento dell'Autorita' di sottoporre al meccanismo di network cap tutti i servizi all'ingrosso che rientrano all'interno dei mercati 13 e 14. In tal senso ritengono necessario introdurre in aggiunta ai panieri identificati dall'Autorita' nel paragrafo 257 un ulteriore paniere relativo ai servizi di fornitura dei raccordi interni di centrale, in quanto tali servizi non risultano ad oggi inseriti in nessun paniere sebbene l'Autorita' stessa ne confermi il rilievo laddove l'operatore alternativo ha scelto di usufruire dei servizi di co-locazione. 456. Gli stessi operatori fanno inoltre osservare che in relazione alle modalita' di applicazione del network cap e' fondamentale il rafforzamento dei poteri di intervento dell'Autorita' nel caso dovessero emergere comportamenti abusivi nell'utilizzo del meccanismo del network cap. Ad esempio introducendo una norma che consenta all'Autorita' di intervenire qualora le variazioni tariffarie proposte da Telecom Italia fossero tali da comportare effetti anticompetitivi. Tale norma, peraltro, e' sempre stata presente all'interno del meccanismo del network cap britannico. 457. Tali operatori richiedono invece una modifica dell'orientamento dell'Autorita' in relazione alla classificazione del collegamento tra un nodo di Telecom Italia ed un nodo OLO/BSC per il backhauling del traffico raccolto da una o piu' BTS (paragrafo 256). 458. Infatti, alla luce della definizione fornita dalla stessa Autorita' in merito alla diversa catena impiantistica utilizzata dai flussi di interconnessione e' possibile ritenere tale collegamento come facente parte della categoria dei flussi di interconnessione. Cio' in quanto: - I BSC sono elementi della rete radiomobile che, raccolgono/trasmettono un'enorme mole di traffico in quanto il numero di BTS che insistono sul medesimo BSC e' particolarmente rilevante (in media circa 60 BTS insistono sullo stesso BSC). - In tal senso, e' razionale ritenere che, laddove per il rilegamento della singola BTS alla rete di Telecom Italia possa essere utilizzata l'infrastruttura in rame (tipica dei segmenti terminating), cio' non sia possibile per il canale di trasporto che trasferisce il traffico di una molteplicita' di BTS verso il BSC di pertinenza. 459. Pertanto, il collegamento tra la rete di Telecom Italia ed i BSC presenta proprio quelle "caratteristiche tecniche ed economiche" tipiche di un flusso di interconnessione piu' che di un segmento terminating. 460. Vodafone non condivide l'orientamento dell'Autorita' con riferimento ai servizi trunk ed in particolare alla mancata imposizione di un obbligo di orientamento al costo dei prezzi relativi. Tale operatore ritiene che l'offerta alternativa a Telecom Italia di servizi trunk non possa aumentare il grado di sostituibilita' gia' raggiunto, rimanendo comunque confinata solo ad alcune aree geografiche limitate (generalmente quelle a piu' alta densita), cio' anche a causa dell'onere eccessivo dato dagli investimenti necessari alla realizzazione di nuove tratte. Vodafone condivide, invece, l'orientamento dell'Autorita' con riferimento ai flussi di interconnessione. 461. Vodafone non condivide le considerazioni espresse dall'Autorita' al punto 256 con riferimento al rilegamento delle stazioni radio base delle reti radiomobili. In particolare, non si condividono le motivazioni addotte alla decisione di non consentire agli operatori radiomobili di utilizzare il flusso di interconnessione per completare il collegamento tra le BTS (punti terminali della rete Telecom Italia) e le BSC (nodi dell'operatore mobile). Le BSC degli operatori mobili sono infatti dei nodi della rete radiomobile a tutti gli effetti, cosi' come gli MSC, generalmente colocate nei medesimi siti degli MSC e sicuramente con una diffusione sul territorio sensibilmente inferiore a quella degli SGU di Telecom Italia. Tali considerazioni risultano peraltro in contrasto con gli stessi obblighi regolamentari imposti dall'Autorita', discriminando gli operatori mobili dagli operatori di rete fissa. Inoltre, non si condivide la considerazione dell'Autorita' secondo la quale le caratteristiche tecniche dei circuiti di consegna all'operatore mobile risultano dissimili da quelle di un flusso di interconnessione. 462. Cio' considerato, Vodafone richiede che per i rilegamenti delle BTS alle BSC venga consentito l'utilizzo dei flussi di interconnessione. 463. Con riferimento ai diversi panieri cui applicare il network cap Vodafone condivide l'orientamento dell'Autorita'. 5.6.2. Le conclusioni dell'Autorita' 464. Le risultanze della consultazione pubblica hanno evidenziato che a parte Telecom Italia tutti gli operatori di rete fissa e mobile rispondenti alla consultazione pubblica hanno condiviso in linea generale la composizione dei panieri dei servizi soggetti al meccanismo di network cap. 465. Alcuni operatori hanno fatto osservare in particolare che l'Autorita' non ha definito uno specifico paniere per i servizi relativi ai raccordi interni di centrale pur avendo previsto il caso di co-locazione nelle centrali di Telecom Italia quale fattispecie di raccolta dei servizi all'ingrosso da parte degli operatori alternativi. 466. I raccordi interni di centrale sono servizi accessori necessari a rilegare gli apparati di due o piu' operatori co-locati nelle centrali di Telecom Italia. Tali apparati possono essere situati anche presso spazi di co-locazione appartenenti a operatori terzi. Per tale ragione le condizioni economiche dei raccordi interni di centrale devono essere soggette a obblighi di orientamento al costo, e di separazione contabile nonche' di contabilita' dei costi. 467. Alla luce degli esiti di consultazione pubblica e della opportunita' di regolamentare i servizi accessori necessari per accedere alle offerte dei segmenti terminali e trunk, l'Autorita', nel richiamare espressamente le motivazioni riportate nel documento di consultazione pubblica, ritiene di confermare la proposta relativa alla composizione dei panieri (A, B, C e D) e di integrare tale composizione attraverso il paniere E afferente il servizio di raccordi interni di centrale. 468. Per quanto concerne l'impiego dei flussi di interconnessione per il rilegamento delle reti radiomobili con la rete fissa di Telecom Italia, l'Autorita' ritiene che i segmenti terminali impiegati per il collegamento alle BTS possano essere multiplati all'interno dei flussi di interconnessione in funzione del differente livello di rete cui gli operatori intendono accedere (livello 0, 1 e 2). In particolare, qualora l'operatore di rete mobile richieda di accedere ad un nodo di rete locale (centrale SL) al fine di rilegare alla BSC i segmenti terminali ai propri BTS potra' ricorrere ai flussi di interconnessione alla rete di transito locale (livello 0). 5.7. I prezzi iniziali dei panieri dei servizi di segmenti di terminazione e dei flussi di interconnessione (Panieri A, C e D) 469. L'impiego di formule di prezzo scomposte in prezzi di attivazione/disattivazione, in contributi una tantum nonche' in condizioni economiche aggiuntive in relazione a particolari fattispecie di fornitura del servizio e' uno strumento per l'operatore con significativo potere di mercato per disincentivare la domanda del servizio all'ingrosso e di conseguenza per disincentivare l'entrata degli operatori interconnessi nei mercati a valle. 470. Al fine di promuovere la contendibilita' dei mercati, attraverso la limitazione delle barriere all'entrata e all'uscita poste in essere dall'operatore detentore di significativo potere di mercato, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba recuperare i costi per la fornitura dei segmenti di terminazione, dei segmenti trunk e dei flussi di interconnessione esclusivamente praticando prezzi strutturati secondo le tipologie di canoni di seguito descritte. E' pertanto fatto esplicito divieto a Telecom Italia di praticare articolazioni dei prezzi differenti da quelle previste dal presente provvedimento tra cui i contribuiti di attivazione/disattivazione e tutte le forme di una tantum. 471. Le condizioni economiche dei servizi di fornitura dei segmenti di terminazione (Paniere A) dovranno prevedere per ciascuna velocita' trasmissiva un canone mensile relativo al raccordo di accesso, indipendente dalla distanza, e un canone mensile variabile su base chilometrica afferente i collegamenti trasmissivi della rete di trasporto. 472. Analogamente ai segmenti terminali, i prezzi dei flussi di interconnessione (Panieri C e D) saranno articolati per ciascuna velocita' trasmissiva sulla base di un canone mensile di accesso, indipendente dalla distanza, e di un canone mensile variabile su base chilometrica relativo al collegamento trasmissivo. 473. L'Autorita' ritiene che, in ragione dello scarso grado di contendibilita' presente nel mercato, i servizi di segmenti di terminazione e di flussi di interconnessione (panieri A, C e D) debbano essere soggetti a obblighi di stretto orientamento al costo nell'ambito di funzionamento del meccanismo di network cap. A tale proposito, l'Autorita' ha effettuato un'analisi circa l'andamento dei costi/volumi desumibili dalla contabilita' regolatoria e delle condizioni economiche praticate. 474. Come mostrato in tabella 7, le condizioni economiche dei canoni di accesso dei flussi di interconnessione per il periodo di osservazione 2003-2005 sono rimaste sostanzialmente invariate nonostante il meccanismo di network cap della delibera n. 3/03/CIR prevedesse una riduzione del tipo IPC - 8%. Dall'altro lato i costi unitari afferenti la rete di accesso sono diminuiti di un tasso medio annuale pari al 10,9%. Tale situazione ha permesso a Telecom Italia di conseguire dei significativi guadagni di efficienza nel pieno rispetto dei meccanismi di funzionamento del network cap previsti dalla delibera 3/03/CIR. TABELLA 7 Variazione dei prezzi e dei costi/volumi della rete di accesso dei flussi di interconnessione ===================================================================== |2002/2003|2003/2004|2004/2005 ===================================================================== Variazioni dei prezzi dei raccordi dei | | | flussi di interconnessione praticati da| | | Telecom Italia (cap previsto dalla | | | delibera 3/03/CIR IPC-8%) | 0% | 0% | 0% --------------------------------------------------------------------- Variazione media annua del rapporto | | | costi totali (operativi e di capitale) | | | su volumi desumibili dalla | | | 21)contabilita' regolatoria di TI | -10,9% | -10,9% |-9,6%(21) --------------------------------------------------------------------- Guadagni di efficienza | -10,9% | -20,6% | -28,2% 475. Analogamente, come mostrato nella tabella 8, l'Autorita' ha rilevato che, all'interno del meccanismo di network cap approvato con delibera n. 3/03/CIR, i prezzi medi relativi alla parte trasmissiva dei flussi di interconnessione e dei circuiti parziali hanno seguito un andamento decrescente inferiore al trend dei costi operativi e di capitale. Cio' evidenzia che Telecom Italia nel vigente regime di network cap, pur rispettando i vincoli relativi ai prezzi massimi imposti dalla delibera 3/03/CIR, ha conseguito dei significativi guadagni di efficienza in termini di riduzione dei costi. Si osserva che i prezzi medi dei circuiti parziali e dei flussi di interconnessione, praticati da Telecom Italia nelle offerte di riferimento 2003-2005, sono stati caratterizzati da riduzioni a tassi crescenti, verosimilmente per trasferire al mercato le riduzioni di costo conseguite. TABELLA 8 Variazione dei prezzi e dei costi/volumi dei collegamenti trasmissivi ===================================================================== |2002/2003|2003/2004|2004/2005 ===================================================================== Variazioni medie dei prezzi dei flussi | | | di interconnessione e dei circuiti | | | parziali praticate daTelecom Italia | | | (delibera 3/03/CIR paniere A: IPC - 8%)| -7,6% | -9,4% | -14,4% --------------------------------------------------------------------- Variazione media del rapporto costi | | | totali (operativi e di capitale) su | | | volumi desumibili dalla contabilita22) | | | regolatoria di TI | -13,1% | -13,1% | -17,6% --------------------------------------------------------------------- Guadagni di efficienza | -5,5% | -8,0% | -9,3% 476. Al fine di incentivare una sempre maggiore efficienza nei costi di rete, i meccanismi di network cap prevedono che l'operatore trattenga i guadagni di efficienza conseguiti durante il periodo di applicazione dello stesso. In linea con il principio di funzionamento del network cap, l'Autorita', al fine di garantire l'orientamento al costo, ritiene che Telecom Italia debba riallineare i prezzi dei servizi A, C e D ai costi desumibili dalla contabilita' regolatoria. 477. All'interno del nuovo meccanismo di network cap relativo al periodo 2005-2008 Telecom Italia dovra', pertanto, riformulare le condizioni economiche del prezzo iniziale dei servizi di segmenti di terminazione e di flussi di interconnessione (Panieri A, C e D) sulla base dei costi pertinenti ai servizi in esame e desumibili dalla contabilita' regolatoria 2003. 478. In particolare i prezzi iniziali relativi ai canoni di accesso dei servizi A, C e D dovranno essere giustificati dalla contabilita' dei costi e separazione contabile 2003 predisposte a costi storici pienamente distribuiti. 479. Analogamente i prezzi relativi alla parte trasmissiva dovranno essere valutati sulla base dei costi pertinenti agli elementi della rete di trasporto desumibili dalla contabilita' regolatoria 2003. Gli ammortamenti e il capitale impiegato dei cespiti afferenti la rete di trasporto dovranno essere contabilizzati a costi correnti pienamente distribuiti. 480. Relativamente all'articolazioni dei prezzi dei collegamenti al variare delle velocita' trasmissive e per distanza chilometrica, Telecom Italia dovra' formulare i prezzi dei servizi sulla base dei criteri di seguito descritti. 481. L'architettura di rete di Telecom Italia e' basata su portanti trasmissivi (fisici) con capacita' massima di 2,5Gbps e lOGbps. I servizi di interconnessione e di segmenti terminali richiedono per la tratta relativa al trasporto tra nodi interni alla rete di Telecom Italia l'impiego di portanti appartenenti alla rete di trasposto di Telecom Italia. Le capacita' tipicamente utilizzate risultano significativamente inferiori rispetto alla capacita' massima dei portanti fisici. I collegamenti trasmissivi necessari alla fornitura di servizi di interconnessione e di segmenti terminali richiedono quindi l'allocazione di una quota di capacita' logica a partire dalla capacita' totale dei portanti trasmissivi. 482. Nell'architettura di rete SDH, la fornitura di un flusso ad una data capacita' richiede sempre l'allocazione di un flusso di capacita' immediatamente superiore(23). Fissato il costo del portante trasmissivo fisico, per ciascun livello gerarchico di rete (locale, regionale), e' possibile ricavare il costo relativo al flusso logico, di una data capacita', dividendo il costo del flusso di capacita' immediatamente superiore per il numero di circuiti effettivamente attivi della capacita' data. 483. In considerazione del fatto che solo raramente i circuiti lavorano al massimo grado di riempimento, anche trascurando le inefficienze legate al passaggio tra livelli di capacita' della gerarchia SDH, e' evidente che il prezzo per Mbps relativo ad una data capacita' e' sempre maggiore o uguale al prezzo per Mbps relativo alla capacita' superiore. 484. Dall'analisi delle Offerte di Riferimento per gli anni 2003, 2004 e 2005, l'Autorita' ha rilevato che, per determinate fasce chilometriche, il prezzo unitario per Mbps realitvo ai circuiti a 34Mbps e 155Mbps e' sensibilmente superiore al prezzo unitario per Mbps relativo ai circuiti di velocita' 2Mbps. L'applicazione di tali condizioni economiche comporta che, per un operatore interconnesso, sia piu' conveniente l'acquisto di 16 o 63 flussi a 2Mbps piuttosto che acquistare un unico circuito equivalente rispettivamente di velocita' 34Mbps o 155Mbps. Tali condizioni economiche oltre a comportare delle evidenti distorsioni di mercato nella domanda dei collegamenti trasmissivi ad alta velocita' rispetto ai collegamenti a bassa e media velocita', costringono gli operatori interconnessi a scelte infrastrutturali evidentemente inefficienti. 485. Al fine di correggere tale distorsione, l'Autorita' ritiene Telecom Italia debba definire i prezzi dei servizi inclusi nei panieri A, C e D in modo tale che, per ogni distanza, il prezzo unitario per Mbps relativo ai circuiti di una data velocita' deve sempre essere maggiore o uguale al prezzo unitario per Mbps dei collegamenti di velocita' superiore. In particolare, il prezzo unitario dei circuiti di velocita' inferiore a 2Mbps deve sempre essere maggiore o uguale al prezzo per Mbps del flusso a 2Mbps; analogamente i prezzi unitari dei circuiti a 34Mbps e superiori devono sempre essere inferiori o uguali al prezzo per Mbps del flusso a 2Mbps. 486. Telecom Italia deve quindi determinare per ciascuna capacita' i canoni iniziali chilometrici dei collegamenti trasmissivi dei servizi inclusi nei panieri A, C e D sulla base delle modalita' di seguito descritte: - determina i costi totali dei portanti fisici trasmissivi pertinenti ai servizi dei panieri A, C e D, sulla base dei dati della contabilita' 2003, per i diversi livelli gerarchici di rete; - per ogni livello di rete ricava il costo totale relativo al flusso logico ad una data capacita', dividendo il costo del portante fisico per il numero totale di circuiti effettivamente(24) attivi della capacita' data; - ricava il costo a Km dividendo il costo totale di cui al punto precedente per la lunghezza media dei circuiti effettivamente attivi per la data capacita'; - determina i prezzi dei canoni iniziali chilometrici distintamente per i servizi dei panieri A, C e D a partire da una combinazione dei costi unitari ricavati precedentemente con i relativi fattori di utilizzo. 487. L'applicazione di tale criterio di ripartizione e allocazione dei costi, includendo tutti i circuiti prodotti per uso interno e per la fornitura ad altri operatori, garantisce il rispetto delle corrette relazioni tra i prezzi unitari dei singoli circuiti, la copertura dei costi totali relativi ai collegamenti trasmissivi chilometrici nonche' la copertura dei costi afferenti tutte le forme di attivazioni/disattivazioni del servizio. 15 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di fissare i prezzi iniziali dei servizi di segmenti di terminazione e di flussi di interconnessione sulla base delle modalita' descritte nel paragrafo 5.7? 5.7.1. Le osservazioni degli operatori 488. Telecom Italia non condivide l'orientamento dell'AGCom circa gli obblighi imposti sulla definizione del prezzo iniziale dei servizi di terminazione e di flusso di interconnessione. In particolare tale operatore ritiene: - non condivisibile l'imposizione a Telecom Italia di riformulare le condizioni economiche dei prezzi iniziali dei servizi dei panieri A,C e D sulla base dei costi di contabilita' regolatoria 2003, ritenendo invece che i prezzi iniziali di riferimento debbano essere definiti sulla base delle condizioni economiche attualmente vigenti. - non accettabile l'adozione di criteri di attribuzione dci costi o di assunzioni metodologiche diverse da quelle attualmente consolidate nella Co.Re., che non siano verificate e condivise con Telecom Italia. - condivisibile, in linea di principio, la struttura di prezzo proposta dall'AGCom, articolata esclusivamente in canoni mensili, fermo restando che l'Autorita' precisi che i canoni annuali devono comunque essere tali da consentire di recuperare, nel periodo di vigenza del contratto con l'OLO, tutti i costi sostenuti per la fornitura del servizio, ivi compresi costi relativi ad attivita' una tantum - non trasparenti le valutazioni e le stime effettuate da AGCom sulle variazioni dei prezzi e dei costi/volumi, in quanto carenti di informazioni e indicazioni dettagliate, tali da consentire di poter adeguatamente interpretare e/o verificare le valutazioni condotte; - non corretto estendere, come fa AGCom, le valutazioni economiche dei trend dei flussi di interconnessione nel periodo 2003 - 2005, anche ai terminating segment del paniere A. 489. Gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Welcome Italia e Wind concordano con la decisione dell'Autorita' di vietare articolazioni di prezzo differenti da quelle previste dal provvedimento, ed in particolare di vistare l'introduzione dei contributi di attivazione/disattivazione e di qualunque formula tariffaria una tantum (par. 260), al fine di promuovere la contendibilita' dei mercati, attraverso la limitazione delle barriere all'entrata e all'uscita. 490. Tali operatori condividono la proposta dell'Autorita' di stabilire i prezzi iniziali dei circuiti contenuti nei panieri "A", "C" e "D" sulla base dei dati di contabilita' regolatoria 2003 - precisando le % di riduzione indicate nelle tabelle 1 e 2, rispettivamente per i segmenti di accesso e per i segmenti trasmissivi (e dunque ponendo le basi per una manovra tariffaria in riduzione, come evidenziato anche in premessa) - ma tale condivisione e' subordinata ai tempi di introduzione delle percentuali di riduzione. Infatti, l'utilizzo della contabilita' regolatoria 2003 e' giustificato solo se i valori cosi' determinati vengono implementati nel corso del 2005, altrimenti sarebbe necessario aggiornare le tariffe sulla base di una contabilita' regolatoria piu' recente (2004 per le tariffe 2006, ecc.). 491. Sempre con riferimento ai valori iniziali, si ricorda di determinare tali valori anche per il servizio di raccordi interni di centrale, che non era stato inserito nell'analisi in tabella. 492. Vodafone condivide l'orientamento dell'Autorita' di fare divieto a Telecom Italia di praticare articolazioni di prezzo basate su contributi di attivazione/disattivazione o una tantum, ivi inclusi i contributi fuori standard oggi richiesti per le linee wholesale. 5.7.2. Le conclusioni dell'Autorita' 493. Tutti gli operatori rispondenti alla consultazione pubblica condividono l'orientamento dell'Autorita' circa le modalita' di determinazione dei prezzi iniziali ad eccezione dell'orientamento al costo di tali prezzi per il quale Telecom Italia ha osservato la necessita' di un allineamento dei prezzi alle condizioni economiche attualmente vigenti. 494. I segmenti terminali e i flussi di interconnessione (livello 0, 1 e 2) nonche' i raccordi interni di centrale sono servizi soggetti a obblighi di orientamento al costo in ragione del significativo potere di mercato detenuto da Telecom Italia e dello scarso sviluppo di offerte alternative prevedibile nel lungo periodo per gli operatori interconnessi. 495. L'obbligo di orientamento al costo non puo' avere quale riferimento le condizioni economiche praticate nel periodo di vigenza del network cap, ma deve essere determinato in relazione ad una base di costo costituita dai costi operativi e di capitale di pertinenza del servizio regolamentato. Tali costi sono desumibili esclusivamente dai sistemi di separazione contabile e contabilita' dei costi imposti dall'Autorita'. 496. L'Autorita', pertanto, nel richiamare le motivazioni espresse con la delibera n. 153/05/CONS e tenuto conto delle osservazioni degli operatori rispondenti alla consultazione pubblica, ritiene di confermare l'orientamento di fissare i prezzi iniziali dei servizi di segmenti di terminazione, di flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale sulla base dei dati desumibili dall'ultimo esercizio contabile del sistema di contabilita' regolatoria trasmesso all'Autorita'. 497. Telecom Italia e' tenuta pertanto a fornire evidenza contabile che prezzi iniziali applicati a partire dall'offerta di riferimento 2006 derivino dai costi operativi e di capitale pertinenti ai segmenti terminali, flussi di interconnessione, e raccordi interni di centrale contabilizzati sulla base delle disposizioni in materia di contabilita' regolatoria di cui all'Allegato A. 498. L'Autorita' nel richiamare espressamente le motivazioni riportate nei paragrafi da 259 a 276 dell'allegato B alla delibera n. 153/05/CONS ritiene di confermare l'orientamento espresso in merito alle modalita' di determinazione dei prezzi iniziali. 499. Telecom Italia deve quindi determinare, nell'ambito dell'offerta di riferimento 2006, per ciascuna capacita' i canoni iniziali chilometrici dei collegamenti trasmissivi dei servizi inclusi nei panieri A, C e D sulla base delle modalita' di seguito descritte: - determina i costi totali dei portanti fisici trasmissivi pertinenti ai servizi dei panieri A, C e D, sulla base dei dati della contabilita' 2004, per i diversi livelli gerarchici di rete; - per ogni livello di rete ricava il costo totale relativo al flusso logico ad una data capacita', dividendo il costo del portante fisico per il numero totale di circuiti effettivamente24 attivi della capacita' data; - ricava il costo a Km dividendo il costo totale di cui al punto precedente per la lunghezza media dei circuiti effettivamente attivi per la data capacita'; - determina i prezzi dei canoni iniziali chilometrici distintamente per i servizi dei panieri A, C e D a partire da una combinazione dei costi unitari ricavati precedentemente con i relativi fattori di utilizzo. 500. L'applicazione di tale criterio di ripartizione e allocazione dei costi, includendo tutti i circuiti prodotti per uso interno e per la fornitura ad altri operatori, garantisce il rispetto delle corrette relazioni tra i prezzi unitari dei singoli circuiti, la copertura dei costi totali relativi ai collegamenti trasmissivi chilometrici nonche' la copertura dei costi afferenti tutte le forme di attivazioni/disattivazioni del servizio. 501. L'Autorita' ha rilevato dagli esiti della consultazione pubblica che il processo di implementazione dell'offerta dei segmenti trunk e terminating richiedera' un lasso di tempo superiore all'anno. Nel corso del regime transitorio e fino alla completa migrazione degli operatori alle offerte di segmenti terminali e trunk, gli obblighi di fornitura delle attuali offerte di circuiti parziali e circuiti diretti wholesale rimangono vigenti. 502. Dagli elementi acquisiti nell'ambito della consultazione pubblicata, e' emerso che le offerte di circuiti parziali e circuiti diretti wholesale rappresentano una parte rilevante della futura offerta di segmenti terminali, verosimilmente intorno al 95%. L'Autorita' ha previsto nel documento di consultazione pubblica di imporre obblighi di orientamento al costo delle condizioni economiche dei segmenti terminali e dei servizi accessori in generale. L'Autorita', pertanto, ritiene che nel corso del periodo transitorio, e fino al pieno completamento dell'implementazione dei segmenti terminali e trunk, le condizioni economiche relative ai circuiti parziali e circuiti diretti wholesale debbano essere coerenti con quelle che verrebbero a determinarsi con l'implementazione dei segmenti trunk e terminating. 503. Telecom Italia deve quindi formulare le condizioni economiche dei circuiti diretti wholesale, che rientreranno nei segmenti terminali, sulla base degli obblighi di orientamento al costo previsti per questi ultimi servizi. 5.8. Il prezzo iniziale del servizio di segmenti trunk 504. Come gia' osservato in precedenza, da un punto di vista prospettico il mercato dei segmenti trunk presenta le caratteristiche di un mercato potenzialmente contendibile nonostante la presenza di possibili barriere all'uscita dovute ai costi non recuperabili relativi all'infrastruttura di rete. D'altra parte il significativo potere di mercato detenuto da Telecom Italia congiuntamente alla presenza di barriere all'uscita non consente una piena de-regolamentazione delle condizioni economiche praticabili. 505. Telecom Italia offre gia' oggi un servizio comparabile ai segmenti trunk nell'ambito della cosiddetta offerta di circuiti diretti wholesale. Il servizio rappresenta l'aggregazione dei segmenti terminali e del trasporto di lunga distanza di linee affittate relativi ai mercati 13 e 14. Il prezzo attuale dei circuiti diretti wholesale e' stato fissato dalla delibera n. 440/03/CONS attraverso il meccanismo di retail minus, il quale garantisce agli operatori interconnessi condizioni economiche all'ingrosso inferiori del 12% rispetto ai corrispondenti circuiti diretti offerti da Telecom Italia ai propri clienti al dettaglio. 506. L'Autorita' ritiene che nel caso specifico dei segmenti trunk la componente di trasporto dell'attuale offerta dei circuiti diretti wholesale sia completamente assimilabile al servizio di segmenti trunk sia dal punto di vista infrastrutturale sia delle condizioni d'uso. 507. Cio' considerato, l'Autorita' ritiene che le condizioni economiche iniziali dei servizi a 2 Mbps inclusi nel paniere B, debbano essere le medesime di quelle approvate con la delibera n. 440/03/CONS per i soli canoni della componente trasmissivi (trasporto) secondo l'attuale scala di sconti e suddivisione per fasce chilometriche. 508. Relativamente alle altre velocita' trasmissive, si osserva che, analogamente a quanto rilevato per i segmenti terminating, le condizioni economiche praticate potrebbero comportare delle distorsioni di mercato nella domanda dei collegamenti trasmissivi ad alta velocita' rispetto ai collegamenti a bassa c media velocita' o viceversa qualora non fosse garantita una coerenza tra i prezzi unitari a Mbps praticati al variare della velocita' trasmissiva. 509. Per evitare tale distorsione, l'Autorita' ritiene che i prezzi dei servizi trunk alle velocita' diverse dal 2Mbps per qualsiasi distanza debbano essere fissati uguali a quelli approvati con la delibera n. 440/03/CONS per i soli canoni della componente trasmissivi (trasporto) qualora sia verificata la regola di coerenza di cui al punto 485 altrimenti debbano essere variati nella misura minima tale da garantire i rispetto di tale regola. 16 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di fissare il prezzo iniziale dei servizi del paniere B sulla base delle modalita' descritte nel presente paragrafo 5.8.1. Le osservazioni degli operatori 510. Telecom Italia ritiene che sul mercato dei trunk, per quanto detto in precedenza, si debba poter operare su base offerta commerciale. 511. Tale operatore comunque, non concorda con la fissazione del prezzo per il segmento trunk pari alla sola componente trasmissiva dell'attuale offerta CD wholesale: non e' infatti corretto assimilare l'offerta di segmenti trunk alla sola componente di trasporto dell'offerta wholesale. Il servizio attualmente offerto a livello wholesale che puo' essere assimilato completamente al servizio di segmenti trunk sia dal punto di vista infrastrutturale che delle condizioni d'uso e' quello dei collegamenti diretti a medio-lunga distanza con entrambe le sedi del cliente colocate nelle centrali di Telecom Italia. Il prezzo di tale servizio, come approvato dalla stessa Autorita', comprende una componente relativa al trasporto (componente trasmissiva) e una componente relativa alla remunerazione della quota di utilizzo degli apparati nella centrale Telecom Italia (canone di accesso per sedi colocate). Il prezzo iniziale da applicare al servizio di segmenti trunk e' pertanto rappresentato dal prezzo dell'attuale offerta di collegamenti colocati di Telecom Italia. 512. Gli operatori Albacom, Atlanect, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Vodafone Omnitel e Wind condividono l'orientamento dell'Autorita' di stabilire il prezzo iniziale per i circuiti trunk a 2 Mbps in misura pari ai soli canoni della componente trasmissiva (trasporto) approvati con la Delibera 440/03/CONS, secondo l'attuale scala di sconti e suddivisione per fasce chilometriche. 513. Tali operatori concordano anche con l'obbligo di fissare i prezzi iniziali per le capacita' diverse dal 2 Mbps al livello previsto dalla Delibera 440/03/CONS, salvo laddove risultino non verificare la regola di coerenza (il prezzo per Mbps di una determinata capacita' deve essere sempre superiore, o al piu' uguale, al corrispondente prezzo per Mbps della capacita' superiore); in quel caso, infatti, devono essere fissati nella misura minima che garantisce la suddetta coerenza. 514. Welcome Italia ribadisce quanto gia' dichiarato in precedenza circa la scelta dell'Autorita' di decretare la "morte" dei circuiti di lunga distanza, non condividendone la ratio, visto che cio' portera' ad un notevole aumento dei costi di rete per operatori che hanno strategicamente realizzato interconnessioni di lunga distanza. 5.8.2. Le conclusioni dell'Autorita'. 515. Ad eccezione di Telecom Italia e Welcome Italia, gli altri operatori di rete fissa e mobile rispondenti alla consultazione pubblica condividono l'orientamento dell'Autorita' in merito alle modalita' di controllo delle condizioni economiche dei segmenti trunk. 516. L'Autorita' con la proposta di riduzione dei vincoli concernenti le modalita' di fissazione dei prezzi dei segmenti trunk intende promuovere una concorrenza effettiva anche nei mercati all'ingrosso di linee affittate riservandosi di modificare tale orientamento con le prossime analisi di mercato qualora il significativo potere di mercato detenuto da Telecom Italia si rafforzi. 517. L'Autorita', sulla base di quanto premesso, tenuto conto dell'esito della consultazione pubblica e richiamando espressamente le motivazioni espresse nell'allegato B alla delibera n. 153/05/CONS nei paragrafi 277 a 282, ritiene che le condizioni economiche iniziali dei servizi a 2 Mbps inclusi nel paniere B, debbano essere le medesime di quelle approvate con la delibera n. 440/03/CONS per i canoni della componente trasmissiva (trasporto) secondo l'attuale scala di sconti e suddivisione per fasce chilometriche piu' il canone di raccordo interno di centrale relativo al paniere E. 518. Relativamente alle altre velocita' trasmissive, si osserva che, analogamente a quanto rilevato per i segmenti terminating, le condizioni economiche praticate potrebbero comportare delle distorsioni di mercato nella domanda dei collegamenti trasmissivi ad alta velocita' rispetto ai collegamenti a bassa e media velocita' o viceversa qualora non fosse garantita una coerenza tra i prezzi unitari a Mbps praticati al variare della velocita' trasmissiva. 519. Per evitare tale distorsione, l'Autorita' ritiene che i prezzi dei servizi trunk alle velocita' diverse dal 2Mbps per qualsiasi distanza debbano essere fissati uguali a quelli approvati con la delibera n. 440/03/CONS per i soli canoni della componente trasmissivi (trasporto) qualora sia verificata la regola di coerenza di cui al punto 275 dell'allegato B alla delibera n. 153/05/CONS, altrimenti debbano essere variati nella misura minima tale da garantire il rispetto di tale regola. 5.9. Periodo di riferimento del meccanismo di network cap 520. Per quanto concerne la determinazione del periodo di efficacia del sistema di controllo dei prezzi, gli obiettivi del network cap, relativi alla prevedibilita' dei costi di interconnessione per gli operatori alternativi e alla possibilita' per Telecom Italia di conseguire guadagni di efficienza, richiedono che il periodo di efficacia del sistema di controllo dei prezzi sia non inferiore a tre anni. A tale riguardo l'Autorita' ritiene che il valore iniziale dei servizi inclusi nei panieri, definito secondo quanto previsto ai precedenti punti, debba essere introdotto nell'offerta di riferimento 2006 e che siano soggette a controllo le variazioni di prezzo per gli anni 2007 e 2008. 521. L'Offerta di Riferimento 2006 dovra' essere pubblicata per l'approvazione entro il 31 ottobre 2005 corredata delle evidenze contabili necessarie a giustificare i prezzi formulati. L'Autorita' si riserva di valutare le condizioni economiche iniziali di tali servizi alla luce delle evidenze contabili prodotte da Telecom Italia. 17 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di fissare in tre anni il periodo di efficacia del network cap? 5.9.1. Le osservazioni degli operatori 522. Telecom Italia concorda in linea di principio con l'Autorita' sulla durata triennale di un meccanismo di Network Cap. In merito, invece, all'anno di applicazione di tale meccanismo si evidenzia che per i flussi di interconnessione l'attuale Network Cap scade nel 2006 per cui una nuova formulazione del Network Cap non puo' partire prima del 2007. 523. Gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Vodafone Omnitel, Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento dell'Autorita' di fissare in tre anni il periodo di efficacia del network cap, fatto salvo il potere dell'Autorita' di modificarne le condizioni alla prossima analisi di mercato. 524. Data la tendenza di Telecom Italia a eludere le norme imposte dall'Autorita', si ritiene importante precisare che network cap dovra' essere applicato dal 2006 al 2008, anziche' indicare un obbligo generico di vigenza pari a 3 anni; infatti, l'obbligo di vigenza relativo incentiverebbe Telecom Italia a procrastinare l'entrata in vigore del nuovo quadro. 5.9.2. Le conclusioni dell'Autorita' 525. Tutti gli operatori condividono l'orientamento dell'Autorita' fissare in tre anni il periodo di efficacia del network cap. Dalla consultazione pubblica e' comunque emerso che il processo di migrazione dagli attuali circuiti parziali e circuiti diretti wholesale lato ai segmenti trunk e terminating, richiedera' un periodo superiore all'anno. L'Autorita' ritiene che le modalita' di dettaglio di migrazione e implementazione della fornitura dei segmenti trunk e terminating dovranno essere definite nell'abito del procedimento istruttorio di approvazione della relativa offerta. L'Autorita' pertanto ritiene che il meccanismo di network cap debba avere durata triennale a partire dall'offerta di riferimento 2006. 526. Sulla base delle modalita' di fornitura definite dall'Autorita', gli operatori interconnessi che intenderanno domandare i segmenti trunk e terminating dovranno gia' disporre di un punto di presenza all'interno dei bacini trasmissivi regionali. Gli operatori che non dispongono di tali punti di presenza dovranno realizzare investimenti in un arco di tempo biennale. Al fine di fornire certezza al mercato in merito alla tempistica di introduzione dei segmenti terminali e trunk e cessazione delle offerte di circuiti parziali e circuiti diretti wholesale, l'Autorita' ritiene che le attivita' di implementazione debbano rispettare la tempistica di seguito riportata: - Telecom Italia, entro 90 giorni dall'approvazione del provvedimento finale relativo ai mercati 13 e 14, formula una proposta in merito alle condizioni tecniche ed economiche dei segmenti trunk e terminating nonche' dei circuiti diretti wholesale coerentemente con gli obblighi di orientamento al costo per le distanze definite per la fornitura dei terminating. - L'Autorita' approva le condizioni tecniche ed economiche dei segmenti trunk e terminating nonche' dei servizi accessori e dei circuiti parziali e diretti wholesale entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'offerta di Telecom Italia. - La migrazione dai circuiti parziali e diretti wholesale ai segmenti trunk e terminating si conclude entro 15 mesi a decorrere dalla approvazione dell'offerta di Telecom Italia. 5.10. Variazione percentuale annuale (il fattore X) 527. La variazione programmata dei prezzi dei servizi all'ingrosso si attua su base annuale. La verifica da parte dell'Autorita' del rispetto dei vincoli di variazione di prezzo avviene in fase di approvazione dell'Offerta di Riferimento che, a tal fine, deve essere pubblicata da Telecom Italia entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di validita' dell'offerta. 528. Per ogni servizio il vincolo e' definito nella misura di IPC - X (cap), dove IPC (Indice dei Prezzi al Consumo) rappresenta la variazione percentuale su base annua dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT (senza tabacchi) e il fattore X rappresenta il livello di variazione di produttivita' dello specifico servizio. Il valore di riferimento dell'IPC da utilizzare ai fini dell'applicazione del network cap e', per ciascun anno, quello risultante dalla rilevazione ISTAT per lo stesso periodo a cui si riferiscono le rilevazioni dei consumi dei servizi inclusi nei panieri A, B,C e D. 529. Qualora nel corso di un anno siano effettuate riduzione dei prezzi tali da comportare variazioni dei valori dei singoli servizi superiori a quelle disposte, la differenza percentuale puo' essere computabile ai fini del rispetto del vincolo di cap dell'anno successivo. 530. La variazione percentuale annuale subita dal prezzo medio di ciascun servizio e' calcolata sulla base dei prezzi relativi all'anno precedente e dei volumi riferiti al periodo di dodici mesi terminato il 30 giugno di ciascun anno (periodo di riferimento). I volumi dovranno essere comunicati distinti per semestri e, nel caso dei segmenti trunk dovranno, essere disaggregati per livelli di sconto al fine di operare la corretta valorizzazione dei servizi inclusi nel paniere B. 531. In ragione del fatto che i servizi relativi ai segmenti terminali e ai segmenti trunk saranno introdotti solo a seguito dell'approvazione del provvedimento finale, per i servizi e le velocita' a volume nullo le variazioni dei prezzi dovranno essere applicate in misura non inferiore al fattore X di appartenenza. 532. Ai fini della determinazione della variazione percentuale annuale subita dal prezzo iniziale medio del servizio di riferimento, le analisi dei mercati rilevanti dei segmenti terminali e dei flussi di interconnessione hanno evidenziato pressioni competitive differenziate per i servizi afferenti le tratte della rete di accesso e per i servizi concernenti i collegamenti trasmissivi della rete di trasporto. 533. Da un punto di vista prospettico i volumi attesi dei servizi inclusi nei panieri A, B, C e D non sono stimabili in modo puntuale in quanto i servizi dei segmenti di terminazione cosi' come i circuiti di trasporto di lunga distanza non sono previsti dalle Offerte di Riferimento correnti. Ciononostante e' possibile stimare che la domanda all'ingrosso dei servizi di segmenti di terminazione e dei flussi di interconnessione possa aumentare sensibilmente negli anni 2006-2008 in ragione del fatto che la domanda di circuiti parziali, di collegamenti diretti wholesale e di flussi di interconnessione e' stata limitata anche per problemi connessi alla presenza di alcune restrizioni nella fornitura di tali servizi. Con l'eliminazione di tali restrizioni e delle potenziali distorsioni derivanti dalle pregresse modalita' di determinazione dei prezzi, praticate da Telecom Italia, i volumi attesi dei segmenti di terminazione, dei segmenti trunk e dei flussi di interconnessione, anche se non quantificabili in modo puntuale, risultano crescenti per il triennio 2006-2008. 18 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di controllare i prezzi dei servizi inclusi nei panieri A, B, C, D attraverso un meccanismo programmato di tipo IPC - X come descritto nel paragrafo 5.10? 5.10.1. Le osservazioni degli operatori 534. In linea di principio Telecom Italia concorda con l'Autorita' che, una volta deciso di applicare un meccanismo di Network Cap, i prezzi dei servizi inseriti nei vari panieri vada controllato con meccanismo programmato di tipo IPC-X. 535. Gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Vodafone Omnitel, Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento dell'Autorita' di controllare i prezzi dei servizi inclusi nei panieri A, B, C, D ed E (paniere richiesto dagli operatori nella domanda 13 per i raccordi trasmissivi). In merito alla definizione del meccanismo di network cap ed alle tutele necessarie per impedire una strumentalizzazione dello stesso da parte di Telecom Italia a fini anticompetitivi, si rimanda a quanto gia' espresso all'interno della domanda 13. 5.10.2. Le conclusioni dell'Autorita' 536. Tutti gli operatori rispondenti alla consultazione pubblica hanno condiviso l'orientamento dell'Autorita' di controllare i prezzi dei servizi inclusi nei panieri A, B, C, D attraverso un meccanismo di tipo IPC - X. Alcuni operatori di rete fissa tuttavia hanno richiesto di includere un ulteriore paniere relativo ai raccordi interni di centrale, da sottoporre a controllo dei prezzi. 537. L'Autorita' alla luce delle osservazioni degli operatori e delle motivazioni espresse in merito alla necessita' di costituire un paniere per i raccordi interni di centrale ritiene che il meccanismo di tipo IPC - X debba essere applicato ai panieri A, B, C e D come proposto nell'Allegato B alla delibera 153/05/CONS nonche' al paniere E. 5.11. Il fattore X dei panieri A, C e D 538. Al fine di determinare la variazione percentuale annuale programmata dei prezzi dei servizi inclusi nei panieri A, C e D, l'Autorita' ha proceduto ad analizzare i costi operativi e di capitale desumibili dalle contabilita' regolatorie 2001-2003 partendo dai dati della rete di accesso. In particolare sono stati analizzati gli andamenti dei volumi nonche' dei costi operativi e di capitale dei componenti della rete di accesso. Le variazioni percentuali annuali dei costi operativi e di capitale sono caratterizzate da pari consistenza e da un andamento decrescente quasi lineare nel tempo. La riduzione media annua dei costi totali si e' attestata al 14,2%. Tuttavia, si e' rilevato che i costi della rete di accesso si riducono a tassi decrescenti. In conseguenza di quanto premesso, l'Autorita' ha stimato l'andamento prospettico dei costi unitari della rete di accesso a partire dal tasso di riduzione incrementale rilevato nell'ultimo anno del periodo osservato. 539. L'Autorita' ha, inoltre, valutato i costi relativi ai componenti di rete afferenti i collegamenti trasmissivi all'interno della rete di trasporto di Telecom Italia. In particolare sono stati analizzati i costi operativi e i costi di capitale per gli apparati e portanti trasmissivi riportati nelle contabilita' regolatorie di Telecom Italia 2001-2003. Le risultanze delle analisi hanno evidenziato una riduzione media dei costi operativi degli apparati e portanti trasmissivi dell'ordine del 13% annuo. Tali riduzioni di costo sono dovute tra l'altro all'introduzione del sistema contabile a costi correnti. 540. Al fine di valutare i potenziali guadagni di efficienza conseguibili da Telecom Italia nel periodo di efficacia del meccanismo di network cap (2005-2008) per la fornitura degli elementi di trasporto dei servizi del paniere C, si e' proceduto a valutare la riduzione media dei costi totali (operativi e di capitale) al netto del tasso di inflazione rilevando delle riduzioni di costo conseguite da Telecom Italia a tassi decrescenti. E' pertanto plausibile che i costi relativi agli apparati e portanti trasmissivi diminuiscano a tassi annuali inferiori ala media anche in ragione del fatto che il capitale impiegato si e' gia' ridotto sensibilmente e che l'effetto di riduzione del valore dei cespiti derivante dall'introduzione dei costi correnti e' probabilmente destinato a stabilizzarsi nei prossimi anni. L'Autorita' ha quindi effettuato delle stime circa il possibile andamento futuro dei costi operativi e di capitale degli apparati e portanti trasmissivi anche in funzione dei volumi attesi della domanda. Tale stima e' basata sulla costruzione di una funzione di produzione semplificata i cui costi (operativi e di capitale) e volumi sono derivati dalle contabilita' regolatorie degli anni 2001-2003. I punti della funzione sono stati quindi interpolati con una funzione di tipo lineare (curva costi/volume) risultata statisticamente significativa (R2: 0,999) per ottenere le consistenze economiche del servizio al 2008. 541. Sulla base dei risultati conseguibili al 2008 sono, infine, stati determinati i guadagni di efficienza annuali sostenibili da Telecom Italia nella fornitura dei servizi inclusi nei panieri A, C e D. Tali guadagni sono stati valutati nella misura del 9,6% su base annuale in termini di riduzione combinata dei costi totali (operativi e di capitale) sia dell'accesso che del trasporto. 542. L'Autorita' ritiene quindi che i guadagni di efficienza conseguibili negli anni 2005-2008 da Telecom Italia nell'offerta dei servizi dei panieri A, C e D debbano essere trasferiti nelle condizioni economiche attraverso il meccanismo di controllo programmato dei prezzi di tipo IPC - 9,6% annuale. La riduzione percentuale annuale (IPC - 9,6%) deve essere applicata separatamente alle componenti di accesso e di trasporto dei prezzi dei servizi in esame (laddove presenti) in modo tale da assicurare che non ci siano sussidi incrociati nelle riduzioni delle condizioni economiche praticate. 19 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di fissare la variazione percentuale annuale dei prezzi dei servizi dei panieri A, C e D sulla base del meccanismo programmato di tipo IPC - 9,6%? 5.11.1. Le osservazioni degli operatori 543. Telecom Italia non e' contraria, in linea di principio, all'introduzione di un meccanismo di programmazione dei prezzi del tipo IPC-X sui mercati in oggetto, Telecom Italia non condivide tuttavia: 1) un unico vincolo IPC-X per i tre panieri indicati; 2) la scarsa trasparenza delle valutazioni economiche condotte dall'Autorita'; 3) l'errata metodologia di valorizzazione del tasso prospettico X (9,6% anno) di recupero di efficienza da parte dell'operatore notificato 544. In alla determinazione del tasso prospettico X, Telecom Italia ha chiesto alla societa' NERA di effettuare, in completa indipendenza e autonomia, un'analisi sull'efficienza di Telecom Italia comparata rispetto alle LEC (Local Exchange Companies) USA implementando la medesima metodologia utilizzata per OFCom. sulla base dei dati di costo rilevabili dalla Contabilita' Regolatoria. 545. Tale analisi e' la medesima metodologia utilizzata per OFCom. in merito al punto 3), ritiene che l'analisi comparativa commissionata alla societa' NERA e dell'ottimo posizionamento anche rispetto a quelle piu' efficienti. 546. Telecom Italia ritiene che i risultati ottenuti dall'applicazione dei modelli statistici descritti sulla base dei dati di contabilita' 2003 relativi ai costi di rete danno evidenza del livello di eccellenza di Telecom Italia e mostrano un differenziale medio di efficienza di Telecom Italia rispetto al primo decile di LECs (cioe' quello delle LECs piu' efficienti in un insieme di 67 LECs) mediamente pari a - 3,7 punti percentuali (contro una fascia tra il -9% ed il -10% di BT). 547. In conclusione, sulla base di quanto precedentemente sottolineato, Telecom Italia ribadisce come la sola analisi storica condotta da AGCom non sia sufficiente e tanto meno adeguata per la fissazione della X: il metodo e' errato metodologicamente e contrastante con il percorso seguito nella delibera 3/03/CIR per il traffico commutato. Inoltre, l'assunzione che nel futuro Telecom Italia otterra' recuperi di produttivita' analoghi a quelli degli anni passati e' del tutto apodittica e non fondata su evidenze di alcun tipo. 548. Gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Vodafone Omnitel, Welcome Italia e Wind ritengono appropriata la metodologia utilizzata dall'Autorita' per stimare i recuperi di efficienza conseguibili da Telecom Italia nel corso dei prossimi anni ed in tal senso condividono l'orientamento dell'Autorita' di fissare ad IPC-9,6% il meccanismo di discesa programmata dei prezzi per i servizi dei panieri A, B e D, nonche' il paniere E richiesto dagli operatori nella domanda 13 per i raccordi trasmissivi. 549. Inoltre, le societa' scriventi condividono l'orientamento dall'Autorita' circa la necessita' di impedire che Telecom Italia effettui sussidi incrociati tra le componenti accesso e trasporto dei singoli servizi afferenti ai mercati 13 e 14. In tal senso ritengono che quanto precisato al punto 296 in merito all'imposizione di sub cap per le componenti di prezzo di trasporto ed accesso possa costituire un utile complemento alle tutele necessarie per impedire una strumentalizzazione del meccanismo del network cap stesso da parte di Telecom Italia. 5.11.2. Le conclusioni dell'Autorita' 550. Il fattore X relativo alla variazione percentuale annuale dei prezzi e' tipicamente definito sulla base di analisi prospettiche basate sull'andamento atteso dei costi/volumi del servizio o su analisi comparate delle performance di efficienza di piu' operatori che offrono gli stessi servizi. E' quindi evidente che al fine di limitare gli errori intrinseci alle analisi prospettiche, la definizione del fattore X deve essere determinata in momento prossimo all'introduzione del meccanismo di network cap. Un operatore di rete fissa ha prodotto un'analisi comparata al fine di stimare il fattore X in relazione al grado di efficienza di Telecom Italia in relazione agli operatori (Local Exchange Companies) americani nella fornitura dei servizi di telecomunicazioni. 551. L'Autorita', pur avendo rilevato errori quantitativi e qualitativi di comparazione, condivide la metodologia di base secondo la quale il fattore X puo' essere determinato in relazione al grado di efficienza relativa raggiunta da Telecom Italia e si riserva di valutarne l'affidabilita' ed efficacia. In conclusione, l'Autorita' ritiene di confermare il fattore X dei panieri dei servizi A, C e D determinato nella misura di -9,6% con la delibera n. 153/05/CONS, e si riserva di rivedere tale percentuale alla luce di eventi che ne possano modificare il valore. Per quanto concerne il paniere E dei raccordi interni centrale, l'Autorita' ritiene di fissare il vincolo di variazione dei prezzi nella misura di IPC - 9,6%. 5.12. Il fattore X del servizio B 552. Come gia' evidenziato in precedenza, l'Autorita' intende promuovere la contendibilita' nel mercato dei circuiti di trasporto di lunga distanza (segmenti trunk) attraverso un controllo dei prezzi che lasci a Telecom Italia la possibilita' di determinare i prezzi dei servizi trunk nel rispetto di un vincolo programmato in grado di prevenire prezzi eccessivi e al contempo di garantire il recupero del tasso di inflazione. 553. L'Autorita' ritiene quindi che i prezzi dei circuiti di trasporto di lunga distanza (servizi del paniere B), debbano essere soggetti al meccanismo di controllo programmato del tipo IPC + 0%. 20 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di fissare la variazione percentuale annuale dei prezzi del servizio B sulla base del meccanismo programmato di tipo IPC + O? 5.12.1. Le osservazioni degli operatori 554. Telecom Italia ritiene che il paniere B non debba esistere perche' il mercato del trunk e gia' per la quasi totalita' aperto alla concorrenza. In via subordinata, Telecom Italia richiede di valutare la definizione di remedies da applicare solo a quel numero residuale di direttrici per le quali c'e' una domanda di servizi trunk evadibile solo da Telecom Italia. 555. Gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali, e Wind condividono l'orientamento dell'Autorita'. 556. Vodafone non condivide l'orientamento dell'Autorita' ritenendo con contendibile il mercato dei servizi trunk per le ragioni esposte ai quesiti 13 e 14. 557. In tal senso, si ritiene piu' opportuno definire una variazione percentuale annuale dei prezzi inferiore a quella prevista per i restanti panieri ma tale da riflettere la riduzione dei costi operativi di Telecom Italia, ivi incluso il guadagno di efficienza. Si suggerisce un valore del 5%. 558. Welcome Italia non condivide l'orientamento di assoggettare il prezzo iniziale di tale servizio, gia' spropositato quale prezzo iniziale perche' basato sul retail minus, ad un IPC + 0, visto che il vincolo del network cap, cosi' come anche riportato nella domanda 18 e' un IPC - (meno) la X pre-vede comunque un recupero di efficienza e quindi una riduzione del costo dello stesso. 559. Cio' detto nella consapevolezza che la X dovrebbe avere tre cifre per avere una riduzione accettabile. 5.12.2. Le conclusioni dell'Autorita' 560. Le osservazioni degli operatori non convergono verso un'unica posizione sulla determinazione del fattore X di variazione annuale dei prezzi dei segmenti trunk. 561. L'Autorita' ha rilevato dagli esiti della consultazione pubblica che nonostante il significativo potere di mercato detenuto da Telecom Italia, i servizi trunk presentano margini di contendibilita' tra operatori derivante da un certo livello di autoproduzione presente nel mercato. L'imposizione di uno stretto orientamento al costo rischierebbe di deprimere la realizzazione degli investimenti nelle infrastrutture e reti di lunga distanza. 562. L'art. 13, comma 4, lettera c), del Codice prevede proprio che le misure regolamentari siano volte a incoraggiare gli investimenti efficienti e sostenibili in materia di infrastrutture e promuovendo l'innovazione e lo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda. 563. L'art. 50 del Codice prevede che l'Autorita' abbia facolta' di imporre obblighi concernenti il controllo dei prezzi, diversi dai meccanismi di orientamento al costo. 564. Sulla base di quanto premesso, tenuto conto degli esiti della consultazione pubblica e richiamando espressamente le motivazioni riportate nell'allegato B alla delibera n. 153/05/CONS, l'Autorita' ritiene che il fattore X di variazione annuale dei prezzi del paniere B debba essere definito nella misura dello 0% e si riserva di rivedere tale percentuale alla luce di eventi che ne possano modificare il valore. 5.13. Il tasso di remunerazione del capitale impiegato nei segmenti terminali e nei segmenti trunk nonche' nei flussi di interconnessione. 565. L'art. 50 del Codice prevede, in materia di controllo dei prezzi, che l'Autorita' tenga conto degli investimenti effettuati dall'operatore e di un'equa remunerazione del capitale investito. 566. Nel caso specifico dei mercati 13 e 14, il tasso di remunerazione del capitale e' necessario per determinare il costo del capitale investito nei segmenti terminali e trunk nonche' nei flussi di interconnessione. Il costo del capitale costituisce una quota significativa dei costi totali del servizio allorquando gli investimenti sostenuti sono di recente realizzazione. 567. Il tasso di remunerazione del capitale e', pertanto, un elemento di costo fondamentale nella determinazione del livello di orientamento al costo dei prezzi praticati dall'operatore dominante nonche' necessario per la fissazione dei prezzi iniziali dei servizi inclusi nei panieri. La metodologia utilizzata per determinare il tasso di remunerazione puo' avere un impatto significativo sui risultati finali in quanto i parametri impiegati per il calcolo della media ponderata del costo del capitale (Weighted Average Cost of Capitai) sono particolarmente sensibili alle diverse tecniche di calcolo impiegabili. 568. Per tali ragioni, l'Autorita' ha predisposto in Allegato B1 alla delibera n. 415/04/CONS una metodologia di calcolo del tasso di remunerazione del capitale che possa essere consolidata una volta acquisite le posizioni degli operatori al termine del processo di consultazione pubblica. 569. L'orientamento al costo dei prezzi iniziali dei servizi inclusi nei panieri A, C e D dovra' essere determinato applicando al capitale impiegato, desumibile dalla contabilita' regolatoria 2003 dei rispettivi servizi, il tasso di remunerazione del capitale derivante dal provvedimento finale concernente i mercati 13 e 14. 21 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di revisionare il tasso di remunerazione del capitale sulla base delle modalita' indicate nell'Allegato B1 alla delibera 415/04/CONS e che le risultanze di tale revisione abbiano effetto sui prezzi iniziali dei servizi inclusi nei panieri A, C e D? 5.13.1. Le osservazioni degli operatori 570. Su tale tematica Telecom Italia richiama quanto essa ha gia' espresso nell'ambito delle precedenti consultazioni ed, in particolare, quella relativa alla delibera 415/04/CONS nonche' alla delibera 117/05/CONS. 571. In questa sede ribadisce, inoltre, come l'adozione dei criteri di cui alla delibera 415, ed in particolare l'adozione di WACC differenziati per aggregati regolatori, conduca anche in questo contesto alle incongruenza gia' evidenziate in relazione al mercato 12, circa l'inconsistenza e la non esperibilita' della valutazione di un rischio differenziato di un componente di Rete rispetto a quello medio del portafoglio di attivita/servizi finali. 572. Gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Vodafone e Wind condividono l'orientamento dell'Autorita' di revisionare l'attuale modalita' di calcolo del tasso di remunerazione del capitale impiegato. 573. In merito alla modalita' di revisione proposta all'interno dell'Allegato B1 alla delibera 415/04/CONS, le societa' scriventi rimandano agli elaborati gia' inviati all'Autorita' in risposta alle consultazioni sulla determinazione del WACC nell'ambito dei procedimenti di analisi dei mercati 8, 9, 10 ed 11. 574. In merito poi a quanto precisato dall'Autorita' al punto 303, le societa' scriventi ritengono che per la remunerazione del capitale impiegato delle risorse di rete cui afferiscono i servizi all'ingrosso pertinenti ai mercati 13 e 14 debbano essere utilizzati esclusivamente i valori del WACC che l'Autorita' determinera' per i diversi aggregati regolatori (cfr. Co.Re. di Telecom Italia); in particolare per le risorse di rete pertinenti all'aggregato regolatorio Accesso dovra' essere utilizzato il WACC stimato dall'Autorita' per l'aggregato Accesso, mentre per le risorse di rete pertinenti l'aggregato regolatorio Trasporto dovra' essere utilizzato il WACC stimato dall'Autorita' per l'aggregato Trasporto. In tal senso non risulta chiaro il riferimento ad un non ben definito tasso di remunerazione del capitale definito per i mercati 13 e 14. Qualora l'Autorita' intendesse invece calcolare un tasso di remunerazione medio per i mercati 13 e 14 (ad esempio pesando i tassi di remunerazione degli aggregati regolatori accesso e trasporto in funzione del capitale impiegato per i diversi elementi di rete dei mercati 13 e 14 che afferiscono a tali aggregati) da applicare poi al capitale impiegato medio di ogni servizio appartenente ai mercati 13 e 14, le societa' scriventi riterrebbero tale approccio non corretto in quanto comporterebbe dei sussidi incrociati indebiti tra i servizi dei mercati 13 e 14 in funzione del maggior o minor utilizzo di elementi di rete appartenenti all'aggregato regolatorio accesso o trasporto. 5.13.2. Le conclusioni dell'Autorita' 575. In merito alla determinazione del tasso di remunerazione del capitale si rimanda a quanto sara' definito con il provvedimento definitivo relativo al mercato n. 11. 5.14. Riesame degli obblighi precedenti in materia di accesso e di interconnessione ai sensi dell'art. 44. 576. A seguito dell'approvazione del provvedimento finale, il servizio di fornitura dei segmenti terminali sostituira' il servizio dei circuiti parziali presente nell'attuale Offerta di Riferimento di Telecom Italia. Analogamente a quanto previsto per i circuiti parziali, la combinazione dei servizi ottenibili con i segmenti terminating e trunk sostituira' il servizio dei collegamenti diretti wholesale presente nell'omonima offerta di riferimento. 577. Per quanto gia' illustrato nei punti precedenti, inoltre, i servizi di flussi di interconnessione (di livello 0, 1 e 2) sostituiranno l'offerta del prolungamento dell'accesso, dell'estensione del collegamento, dell'ampliamento dei canali fonici e dei circuiti di accesso alle Cable Station. 578. In quanto servizi non piu' soggetti all'obbligo di fornitura da parte di Telecom Italia nell'ambito del nuovo quadro regolamentare, il provvedimento finale che seguira' alla presente consultazione pubblica comportera' la revoca degli obblighi previgenti al Codice riconducibili ai circuiti parziali e ai collegamenti diretti wholesale. 579. Gli obblighi regolamentari oggetto di revoca vigenti alla data di entrata in vigore del Codice, derivano dalle delibere di seguito riportate. Sono pertanto revocati gli obblighi relativi: - all'art. 2 comma 1 lett. a) per la sola parte afferente i circuiti parziali e all'art. 2 commi 6 lett. a) e 7 della delibera n. 3/04/CIR; - all'art. 3 comma 1 lett. b) e all'art. 3 comma 4 lett. f) e g) della delibera n. 11/03/CIR; - all'art. 3 comma 1 lett. a) e all'art. 3 comma 1 lett. d) della delibera n. 3/03/CIR per la parte afferente i circuiti parziali - all'art. 1 comma 1 lett. i) c j) della delibera n. 2/03/CIR; - all'art. 1 comma 1 lett. i) e all'art. 3 comma 1 lett. e) e i) della delibera n. 4/02/CIR; - all'art. 2 commi 1, 2 e 3 della delibera n. 18/01/CIR; - all'art. 5 della delibera n. 10/00/CIR - alla delibera n. 440/03/CONS per le parti non richiamate nel presente provvedimento di consultazione pubblica; - alla delibera n. 304/03/CONS per le parti non richiamate nel presente provvedimento di consultazione pubblica; - alla delibera n. 59/02/CONS; - alla delibera n. 711/00/CONS. 22 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di revocare gli obblighi in capo a Telecom Italia relativamente ai servizi di circuiti parziali e collegamenti diretti wholesale elencati nel paragrafo 5.14? 5.14.1. Le osservazioni degli operatori 580. Fermo restando la posizione espressa nelle precedenti osservazioni, Telecom Italia auspica che il provvedimento che scaturira' da questa consultazione diventi l'unico riferimento regolatorio per tutti i servizi trasmissivi analizzati in questa delibera. 581. Gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali Welcome Italia e Wind non ritengono opportuna l'immediata abrogazione delle norme di cui alla domanda 22 del documento di consultazione pubblica. La sovrapposizione per un periodo transitorio del vecchio e del nuovo quadro regolamentare non potrebbe infatti essere prospettata in presenza di una abrogazione delle norme fondanti il vecchio quadro regolamentare: l'abrogazione di tali norme potra' invece essere attuata soltanto a partire dal momento in cui sara' effettivamente completata la migrazione dai servizi regolamentati nel vecchio quadro regolamentare ai servizi regolamentati nel nuovo quadro regolamentare. 582. Si ritiene pertanto che l'Autorita' debba specificare che tale revoca sara' valida solo dal momento in cui sara' stata completata la migrazione dei circuiti, e non "a seguito dell'approvazione del provvedimento finale" come proposto al par. 304. Fino a quel momento, e' evidente che gli obblighi elencati al par. 307 del presente provvedimento dovranno essere mantenuti nei confronti di Telecom Italia, altrimenti verrebbe a crearsi un vuoto normativo. 583. Si sottolinea inoltre la necessita' che l'Autorita' specifichi che il momento dell'abrogazione - coincidente con il completamento della migrazione - dovra' essere da lei espressamente sancito, al fine di evitare comportamenti anticompetitivi derivanti dall'asimmetria informativa detenuta da Telecom Italia. 584. Vodafone condivide l'orientamento dell'Autorita' di sostituire integralmente l'offerta di collegamenti diretti wholesale e circuiti parziali con la combinazione dei servizi trunk e terminating. In tal senso, deve essere fatto divieto a Telecom Italia di presentare offerte di tipologia diversa da quelle per i servizi trunk e terminating oggetto di tale provvedimento, nell'ambito della quale devono ricadere tutte le tipologie di collegamenti trasmissivi offerti da Telecom Italia. 5.14.2. Le conclusioni dell'Autorita' 585. Le risultanze della consultazione pubblica hanno messo in evidenza la necessita' di un periodo transitorio per il passaggio dall'attuale offerta dei circuiti parziali e circuiti diretti wholesale ai segmenti terminating e trunk. L'Autorita' ritiene pertanto che la revoca degli obblighi regolamentari sottoposti a consultazione pubblica debba essere subordinata al completamento dell'implementazione dei servizi inclusi nei mercati 13 e 14. ------------------------------------------- (1) In CUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 33. (2) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 21. (3) In GUCE L 108 dcl 24 aprile 2002, pag. 7. (4) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 51. (5) In GUCE L 201 del 31 luglio 2002, pag. 37. A queste direttive deve aggiungersi la direttiva della Commissione europea sulla concorrenza nei mercati delle reti e servizi di comunicazione elettronica del 16 settembre 2002 (2002/77/CE, c.d. "direttiva concorrenza", in gUCE L 249 del 17 settembre 2002, pag. 21), la decisione della Commissione europea del 29 luglio 2002 che istituisce il gruppo dei "Regolatori europei per le reti e i servizi di comunicazione elettronica" (2002/627/CE, in GUCE L 200 del 30 luglio 2002, pag. 38), la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa ad un quadro normativo in materia di spettro radio nella Comunita' europea (676/2002/CE, c.d. "decisione spettro radio", in CUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 1) e il Regolamento relativo all'accesso disaggregato alla rete locale del 18 dicembre 2000 (2887/2000/CE, in GUCE L 336 del 30 dicembre 2000, pag. 4). (6) In GUCE L114 del 8 maggio 2003, pag.45. (7) In GUCE C 165 del 11 luglio 2002, pag. 6. (8) In GUCE L 190 del 30 luglio 2003, pag. 13. (9) Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214 ed entrato in vigore il 16 settembre 2003. (10) Sentenza United Brands del 14 febbraio 1978, causa n. 27/76, in Raccolta, 1978, pp. 207 e ss. (11) Da effettuarsi, in ogni caso, ogni diciotto mesi (artt. 19 e 66 del Codice delle comunicazioni). (12) Delibera del 24 settembre 2003, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 ottobre 2003, n. 240. (13) Delibera del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 gennaio 2004, n. 22. (14) Cfr. paragrafi 40 - 43 delle Linee guida per l'analisi dei mercati. (15) Con la sigla RED (Ripartitore Elettronico Digitale) nel seguito e' designato il generico apparati di commutazione di Telecom Italia dedicato ai circuiti diretti numerici. Gli apparati presenti in rete sono in prevalenza ODXC (Optical Digital Cross Connect) e possono supportare diverse tecnologie di trasporto, tra cui SDH e PDH. (16) Capacita' analogica; capacita' fino a 64 Kbit/s; capacita' >64Kbit/s e <2Mbitls; capacita' a 2Mbit/s; capacita' > 2Mbit/s e < 34Mbit/s; capacita' >34Mbit/s e <155Mbit/s; capacita' >155Mbit/s e < 622Mbit/s; capacita' >622Mbit/s (17) Collegamenti fino a 60 chilometri, oltre i 60 e fino a 300km, oltre i 300 km. (18) La conversione in circuiti equivalenti a 2Mbit/s non e' stata effettuata per i circuiti analogici, che di conseguenza sono stati tenuti separati dai digitali e i cui volumi riflettono il numero effettivo di linee attivate. (19) Il maggiore operatore della categoria, ATLC, dichiara di realizzare una quota del tutto trascurabile del proprio fatturato nel segmento terminating. (20) Per economie di densita' si intendono quelle riduzioni nei costi unitari che si verificano all'aumentare della concentrazione abitativa della clientela servita. Nel settore delle telecomunicazioni tali economie si verificano in quanto, a parita' di estensione della rete locale, i costi unitari sono tanto minori quanto maggiore e' il numero di utenti presenti nell'area servita dalla rete locale. (21) A partire dal 2004/2005 e fino al 2007/2008 le variazioni percentuali sono stimate sulla base delle riduzioni dei costi operativi e di capitale desumibili dalla contabilita' regolatoria di Telecom Italia. (22) A partire dal 2004/2005 e fino al 2007/2008 le variazioni percentuali sono stimate sulla base delle riduzioni dei costi operativi e di capitale desumibili dalla contabilita' regolatoria di Telecom Italia. (23) Cio' comporta che alla fornitura di un circuito di 34Mbps corrisponde sempre l'allocazione di almeno un flusso di capacita' 155Mbps, ad un circuito a 2Mbps corrisponde sempre almeno un flusso a 34Mbps e che analogamente alla fornitura di flussi da 64Kbps a 1,980Mbps corrisponde sempre l'allocazione di almeno un collegamento a 2Mbps. (24) Fissata una capacita', sono considerati effettivamente attivi tutti i circuiti logici di capacita' superiore che trasportano il circuito della capacita' in esame.