Art. 2. Riconoscimento ai fini dell'attivita' di verifica 1. Lo svolgimento dell'attivita' di verifica delle comunicazioni delle emissioni prevista dall'art. 15 della direttiva n. 2003/87/CE e' soggetto al rilascio di un riconoscimento da parte dell'Autorita' nazionale competente di cui all'art. 3, comma 1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, secondo la procedura di cui agli articoli seguenti.