Art. 2.
          Riconoscimento ai fini dell'attivita' di verifica
  1.  Lo  svolgimento  dell'attivita' di verifica delle comunicazioni
delle  emissioni  prevista dall'art. 15 della direttiva n. 2003/87/CE
e'  soggetto al rilascio di un riconoscimento da parte dell'Autorita'
nazionale  competente  di  cui  all'art. 3, comma 1 del decreto-legge
12 novembre  2004,  n.  273,  convertito in legge, con modificazioni,
dalla  legge  30 dicembre  2004,  n. 316, secondo la procedura di cui
agli articoli seguenti.