Art. 4.
                   Requisiti per il riconoscimento
  1. I requisiti per il riconoscimento sono relativi a:
    a) imparzialita' e indipendenza;
    b) competenze del gruppo di verifica;
    c) struttura organizzativa e attribuzione delle responsabilita';
    d) ricorsi e reclami;
    e) documentabilita' e tracciabilita' dell'operato;
    f) garanzie finanziarie.
  2.  L'allegato  2 definisce i criteri minimi per la valutazione del
possesso  dei  requisiti di cui al comma 1. Il possesso dei requisiti
a), c), e) deve essere inoltre garantito tramite:
    a) accreditamento  esistente  a schemi che prevedono una verifica
di  terza  parte in campo ambientale in base alla norma ISO 14001, al
regolamento EMAS, oppure alla direttiva n. 2003/87/CE;
    b) o  iscrizione  all'albo  speciale  delle societa' di revisione
contabile previsto dal decreto legislativo n. 58/1998.