Art. 4. Requisiti per il riconoscimento 1. I requisiti per il riconoscimento sono relativi a: a) imparzialita' e indipendenza; b) competenze del gruppo di verifica; c) struttura organizzativa e attribuzione delle responsabilita'; d) ricorsi e reclami; e) documentabilita' e tracciabilita' dell'operato; f) garanzie finanziarie. 2. L'allegato 2 definisce i criteri minimi per la valutazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1. Il possesso dei requisiti a), c), e) deve essere inoltre garantito tramite: a) accreditamento esistente a schemi che prevedono una verifica di terza parte in campo ambientale in base alla norma ISO 14001, al regolamento EMAS, oppure alla direttiva n. 2003/87/CE; b) o iscrizione all'albo speciale delle societa' di revisione contabile previsto dal decreto legislativo n. 58/1998.