Art. 6.
        Valutazione dell'operato degli organismi verificatori
  1.  L'Autorita' nazionale competente di cui all'art. 3, comma 1 del
decreto-legge  12  novembre  2004,  n.  273, convertito in legge, con
modificazioni,  dalla  legge  30 dicembre  2004,  n.  316, esamina la
qualita'  dei rapporti di verifica e valuta l'operato degli organismi
verificatori  in  termini di competenze dimostrate e indipendenza. In
caso  di  esito  negativo  della  valutazione,  l'Autorita' nazionale
competente  ne da' comunicazione all'organismo interessato e procede,
se del caso, alla sospensione o al ritiro del riconoscimento.
    Roma, 26 gennaio 2006
                                         Il direttore generale: Clini