Art. 6. Valutazione dell'operato degli organismi verificatori 1. L'Autorita' nazionale competente di cui all'art. 3, comma 1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, esamina la qualita' dei rapporti di verifica e valuta l'operato degli organismi verificatori in termini di competenze dimostrate e indipendenza. In caso di esito negativo della valutazione, l'Autorita' nazionale competente ne da' comunicazione all'organismo interessato e procede, se del caso, alla sospensione o al ritiro del riconoscimento. Roma, 26 gennaio 2006 Il direttore generale: Clini