Allegato 2 CRITERI MINIMI PER LA VALUTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 3 Imparzialita' e indipendenza. 1. L'organismo verificatore deve essere imparziale e indipendente rispetto all'organismo verificato. L'organismo assicura altresi' l'imparzialita' e l'indipendenza di ogni singolo membro del gruppo di verifica, che deve svolgere i propri compiti con serieta', obiettivita' e professionalita'. 2. Imparzialita' ed indipendenza devono essere garantite al minimo da: i) un sistema di identificazione e gestione dei conflitti di interesse che possono nascere durante le attivita' di verifica; tale sistema dovra' essere formalizzato attraverso un'apposita procedura documentata ed attiva al momento della richiesta di abilitazione; ii) l'assenza di servizi di consulenza erogati all'operatore verificato nel corso dei due anni precedenti l'inizio della missione di verifica; iii) l'impegno a non erogare servizi di consulenza all'operatore verificato nei due anni successivi alla conclusione della verifica delle emissioni. Competenza del gruppo di verifica. 1. L'organismo verificatore e' responsabile della competenza dei propri membri del gruppo di verifica, i quali devono conoscere in modo accurato: i) la normativa applicabile in Italia al sistema di scambio di gas ad effetto serra ed in particolare: il suo campo di applicazione, le disposizioni regolamentari relative alla dichiarazione e verifica delle emissioni, le sanzioni in caso di mancanza o di carenze nella dichiarazione; ii) le modalita' di stima e valutazione delle emissioni di gas ad effetto serra, riguardanti in particolare il calcolo delle emissioni, l'utilizzo di fattori di emissione e l'incertezza - per i settori e le categorie dimensionali per i quali e' richiesta l'abilitazione: tale conoscenza puo' risultare sia da una formazione gia' acquisita sia dall'organizzazione di corsi specifici; iii) le norme tecniche: a) EA 6/03 «Guidance for recognition of verification bodies under EU ETS Directive»; b) ISO/DIS 14065 «Greenhouse gases: Requirements for validation and verification bodies for use in accreditation and other forms of recognition»; c) ISO/DIS 14064 «Greenhouse gases: Part 1 - Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals»; d) ISO/DIS 14064 «Greenhouse gases: Part 2: Specification for the quantification, monitoring and reporting of project emissions and removals»; e) ISO/DIS 14064 «Greenhouse gases: Part 3 - Specification with guidance for validation, verification and certification»; iv) le modalita' di conduzione degli audit, con particolare riferimento all'analisi strategica, analisi dei processi ed analisi dei rischi, ivi comprese le necessarie tecniche statistiche di campionamento dei dati; 2. Almeno uno dei membri del gruppo di verifica impegnato nelle attivita' in loco deve disporre di: i) una formazione tecnica o scientifica minima, comprovata da diploma di maturita' piu' tre anni di livello universitario o suo equivalente, attraverso un'esperienza professionale che dia le capacita' sufficienti per esercitare una visita di verifica; ii) un'esperienza professionale di quattro anni continuativi in materia di audit ambientali, certificazione ambientale, ispezione o controllo tecnico; iii) un'esperienza professionale che abbia portato ad una buona conoscenza dei processi esistenti nel settore e nella categoria dimensionale per i quali si richiede il riconoscimento, come riportato in allegato 1, con particolare riguardo al rilevamento, alla misurazione, al calcolo e alla comunicazione dei dati per ciascuna fonte di emissione. 3. Il responsabile del gruppo di verifica deve disporre, oltre alle competenze stabilite per il personale ordinario di verifica, di un'esperienza nell'esercizio di responsabilita' in attivita' di audit. Struttura organizzativa e attribuzione delle responsabilita'. 1. L'organismo verificatore deve essere dotato di una struttura organizzativa formalizzata, che preveda una chiara attribuzione di responsabilita' individuali e definizione delle modalita' di conduzione delle attivita' di verifica. Ricorsi e reclami. 1. L'organismo verificatore deve disporre di una procedura pubblica per la gestione di eventuali ricorsi e reclami. Documentabilita' e tracciabilita' dell'operato. 1. L'organismo verificatore deve garantire e dimostrare la piena tracciabilita' delle attivita' condotte dai membri dell'organizzazione coinvolti nella verifica. Garanzie finanziarie. 1. L'organismo verificatore deve disporre di dimensioni finanziarie sufficienti per l'esercizio delle sue missioni e sottoscrivere un'assicurazione di responsabilita' civile che copra i rischi derivanti dai suoi incarichi.