(all. 2 - art. 1)
                                                           Allegato 2

                  CRITERI MINIMI PER LA VALUTAZIONE
            DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 3

Imparzialita' e indipendenza.
    1. L'organismo verificatore deve essere imparziale e indipendente
rispetto  all'organismo  verificato.  L'organismo  assicura  altresi'
l'imparzialita' e l'indipendenza di ogni singolo membro del gruppo di
verifica,   che   deve   svolgere  i  propri  compiti  con  serieta',
obiettivita' e professionalita'.
    2.  Imparzialita'  ed  indipendenza  devono  essere  garantite al
minimo da:
      i) un  sistema  di  identificazione e gestione dei conflitti di
interesse  che possono nascere durante le attivita' di verifica; tale
sistema  dovra'  essere formalizzato attraverso un'apposita procedura
documentata ed attiva al momento della richiesta di abilitazione;
      ii)  l'assenza  di  servizi di consulenza erogati all'operatore
verificato  nel corso dei due anni precedenti l'inizio della missione
di verifica;
      iii)   l'impegno   a   non   erogare   servizi   di  consulenza
all'operatore  verificato  nei  due  anni successivi alla conclusione
della verifica delle emissioni.
Competenza del gruppo di verifica.
    1.  L'organismo verificatore e' responsabile della competenza dei
propri  membri  del  gruppo  di verifica, i quali devono conoscere in
modo accurato:
      i) la  normativa applicabile in Italia al sistema di scambio di
gas ad effetto serra ed in particolare: il suo campo di applicazione,
le  disposizioni regolamentari relative alla dichiarazione e verifica
delle  emissioni,  le sanzioni in caso di mancanza o di carenze nella
dichiarazione;
      ii)  le modalita' di stima e valutazione delle emissioni di gas
ad  effetto  serra,  riguardanti  in  particolare  il  calcolo  delle
emissioni,  l'utilizzo di fattori di emissione e l'incertezza - per i
settori  e  le  categorie  dimensionali  per  i  quali  e'  richiesta
l'abilitazione:  tale conoscenza puo' risultare sia da una formazione
gia' acquisita sia dall'organizzazione di corsi specifici;
      iii) le norme tecniche:
        a) EA  6/03  «Guidance for recognition of verification bodies
under EU ETS Directive»;
        b) ISO/DIS   14065   «Greenhouse   gases:   Requirements  for
validation and verification bodies for use in accreditation and other
forms of recognition»;
        c) ISO/DIS  14064  «Greenhouse  gases: Part 1 - Specification
with  guidance  at  the  organization  level  for  quantification and
reporting of greenhouse gas emissions and removals»;
        d) ISO/DIS 14064 «Greenhouse gases: Part 2: Specification for
the quantification, monitoring and reporting of project emissions and
removals»;
        e) ISO/DIS  14064  «Greenhouse  gases: Part 3 - Specification
with guidance for validation, verification and certification»;
      iv)  le  modalita'  di  conduzione degli audit, con particolare
riferimento  all'analisi  strategica, analisi dei processi ed analisi
dei  rischi,  ivi  comprese  le  necessarie  tecniche  statistiche di
campionamento dei dati;
    2.  Almeno  uno dei membri del gruppo di verifica impegnato nelle
attivita' in loco deve disporre di:
      i) una  formazione  tecnica o scientifica minima, comprovata da
diploma  di  maturita'  piu'  tre anni di livello universitario o suo
equivalente,   attraverso  un'esperienza  professionale  che  dia  le
capacita' sufficienti per esercitare una visita di verifica;
      ii) un'esperienza professionale di quattro anni continuativi in
materia  di  audit ambientali, certificazione ambientale, ispezione o
controllo tecnico;
      iii) un'esperienza professionale che abbia portato ad una buona
conoscenza  dei  processi  esistenti  nel  settore  e nella categoria
dimensionale   per  i  quali  si  richiede  il  riconoscimento,  come
riportato  in  allegato  1,  con particolare riguardo al rilevamento,
alla  misurazione,  al  calcolo  e  alla  comunicazione  dei dati per
ciascuna fonte di emissione.
    3.  Il  responsabile  del gruppo di verifica deve disporre, oltre
alle  competenze stabilite per il personale ordinario di verifica, di
un'esperienza  nell'esercizio  di  responsabilita'  in  attivita'  di
audit.
Struttura organizzativa e attribuzione delle responsabilita'.
    1.  L'organismo  verificatore deve essere dotato di una struttura
organizzativa  formalizzata,  che  preveda una chiara attribuzione di
responsabilita'   individuali   e   definizione  delle  modalita'  di
conduzione delle attivita' di verifica.
Ricorsi e reclami.
    1.  L'organismo  verificatore  deve  disporre  di  una  procedura
pubblica per la gestione di eventuali ricorsi e reclami.
Documentabilita' e tracciabilita' dell'operato.
    1.  L'organismo verificatore deve garantire e dimostrare la piena
tracciabilita'     delle     attivita'     condotte     dai    membri
dell'organizzazione coinvolti nella verifica.
Garanzie finanziarie.
    1.   L'organismo   verificatore   deve   disporre  di  dimensioni
finanziarie   sufficienti   per  l'esercizio  delle  sue  missioni  e
sottoscrivere  un'assicurazione di responsabilita' civile che copra i
rischi derivanti dai suoi incarichi.