Art. 11.
              Rapporti con la pubblica amministrazione
  1.  Le  pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le
informazioni  e  le  altre  forme  di  collaborazione  richieste  dal
garante,  in  conformita'  delle  leggi  disciplinanti  i  rispettivi
ordinamenti.
  2.  Il  garante  attiva  i  necessari  collegamenti  con  la  Banca
d'Italia,  la  CONSOB,  la  COVIP,  l'ISVAP  e  l'UIC, anche mediante
scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.