Art. 11. Rapporti con la pubblica amministrazione 1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dal garante, in conformita' delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti. 2. Il garante attiva i necessari collegamenti con la Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP, l'ISVAP e l'UIC, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.