Art. 2. Finalita' 1. Il garante ha lo scopo di contribuire, secondo i criteri ed i limiti fissati dal presente regolamento e dalle istruzioni applicative di cui al successivo art. 10, al ripianamento della perdita che le banche dimostrano di aver sofferto dopo l'esperimento, nei confronti dei soggetti inadempienti, delle procedure di riscossione coattiva relative alla garanzia primaria di cui all'art. 5 del presente regolamento. 2. Il garante risponde nei limiti delle disponibilita' finanziarie derivanti dall'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 3. Sono assistite dalla garanzia sussidiaria le operazioni di durata superiore a 18 mesi e di importo fino a euro 1.550.000, erogate ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Per le operazioni di credito agrario di importo superiore ad euro 1.550.000 la garanzia opera secondo le modalita' e nei limiti indicati nelle istruzioni applicative di cui all'art. 10. 4. Le operazioni di cui al comma precedente sono garantite nella misura del 55 per cento della perdita, ad eccezione di quelle di durata superiore a sessanta mesi, destinate agli investimenti che sono garantite nella misura del 75 per cento della perdita. 5. Sono altresi' coperte dalla garanzia sussidiaria le operazioni di credito agrario, di durata fino a 18 mesi, solo se assistite da agevolazioni pubbliche, nella misura del 55 per cento della perdita subita su finanziamenti di importo originario fino a euro 775.000. Per le operazioni di credito agrario di importo superiore ad euro 775.000 la garanzia opera secondo le modalita' e nei limiti indicati nelle istruzioni applicative di cui all'art. 10. 6. Le percentuali di cui ai precedenti commi 4 e 5, riferite all'ammontare del finanziamento concesso, costituiscono il limite massimo di copertura della garanzia sussidiaria. 7. La garanzia opera anche nel caso in cui i finanziamenti vengano prorogati in forza di specifiche disposizioni di legge. In tal caso, ove si tratti di finanziamenti gia' garantiti, non occorre versare una nuova contribuzione. Se le proroghe riguardano orerazioni finanziarie non assistite dal garante le proroghe stesse possono essere garantite solo se riguardano operazioni a tasso agevolato. La garanzia opera secondo i criteri previsti per le operazioni fino a diciotto mesi, previo versamento della dovuta contribuzione.