Art. 2.
                              Finalita'
  1.  Il  garante  ha lo scopo di contribuire, secondo i criteri ed i
limiti   fissati   dal   presente   regolamento  e  dalle  istruzioni
applicative  di  cui  al  successivo  art.  10, al ripianamento della
perdita che le banche dimostrano di aver sofferto dopo l'esperimento,
nei   confronti   dei   soggetti  inadempienti,  delle  procedure  di
riscossione  coattiva relative alla garanzia primaria di cui all'art.
5 del presente regolamento.
  2.  Il garante risponde nei limiti delle disponibilita' finanziarie
derivanti  dall'art.  1,  comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n.
311.
  3.  Sono  assistite  dalla  garanzia  sussidiaria  le operazioni di
durata  superiore  a  18  mesi  e  di  importo fino a euro 1.550.000,
erogate  ai  sensi  dell'art. 43 del decreto legislativo 1° settembre
1993,  n.  385.  Per  le  operazioni  di  credito  agrario di importo
superiore  ad euro 1.550.000 la garanzia opera secondo le modalita' e
nei limiti indicati nelle istruzioni applicative di cui all'art. 10.
  4.  Le  operazioni  di cui al comma precedente sono garantite nella
misura  del  55  per  cento  della perdita, ad eccezione di quelle di
durata  superiore  a  sessanta  mesi, destinate agli investimenti che
sono garantite nella misura del 75 per cento della perdita.
  5.  Sono  altresi' coperte dalla garanzia sussidiaria le operazioni
di  credito  agrario,  di durata fino a 18 mesi, solo se assistite da
agevolazioni  pubbliche,  nella misura del 55 per cento della perdita
subita  su  finanziamenti  di importo originario fino a euro 775.000.
Per  le  operazioni  di  credito agrario di importo superiore ad euro
775.000  la garanzia opera secondo le modalita' e nei limiti indicati
nelle istruzioni applicative di cui all'art. 10.
  6.  Le  percentuali  di  cui  ai  precedenti  commi 4 e 5, riferite
all'ammontare  del  finanziamento  concesso,  costituiscono il limite
massimo di copertura della garanzia sussidiaria.
  7.  La garanzia opera anche nel caso in cui i finanziamenti vengano
prorogati  in forza di specifiche disposizioni di legge. In tal caso,
ove  si  tratti  di finanziamenti gia' garantiti, non occorre versare
una   nuova  contribuzione.  Se  le  proroghe  riguardano  orerazioni
finanziarie  non  assistite  dal  garante  le proroghe stesse possono
essere  garantite solo se riguardano operazioni a tasso agevolato. La
garanzia  opera  secondo  i criteri previsti per le operazioni fino a
diciotto mesi, previo versamento della dovuta contribuzione.