Art. 3.
                       Commissioni di garanzia
  1.  Le  banche  che effettuano operazioni ai sensi dell'art. 13 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, versano al garante, al
termine  di  ciascun  trimestre  solare, una somma pari allo 0,30 per
cento dell'importo originario dei finanziamenti garantiti erogati nei
tre  mesi precedenti. Tale percentuale e' ridotta allo 0,25 per cento
per i finanziamenti di investimento oltre i 60 mesi. La contribuzione
ha  carattere  obbligatorio  e  viene  versata da tutte le banche che
effettuano  operazioni  assistibili  dal  garante.  La  contribuzione
stessa  e' a carico dei beneficiari dei finanziamenti ed e' integrata
dallo  0,05 per cento dell'importo complessivo del credito erogato ed
assistito  dal garante nel trimestre di riferimento, restando l'onere
relativo  a  carico  delle  banche finanziatrici a titolo di concorso
nelle  spese  di  funzionamento  del garante stesso. L'aliquota dello
0,05  per  cento  e'  elevata  per un anno allo 0,15 per cento per le
banche  che  hanno  fatto registrare nell'anno precedente un rapporto
tra   rimborsi   ricevuti,   al  netto  dei  recuperi  conseguiti,  e
contribuzioni  versate  superiore all'unita', salvo il caso in cui la
differenza  fra  i due valori anzidetti sia inferiore ad una cifra da
stabilirsi   dal   garante   ai   sensi  dell'art.  10  del  presente
regolamento.  Nel  caso  di finanziamenti destinati agli anticipi per
contributi comunitari in favore degli imprenditori agricoli, a carico
delle  banche finanziatrici e' altresi' posto un contributo per spese
amministrative  pari allo 0,15 per cento dell'importo complessivo del
credito erogato e garantito.
  2.  La  misura  delle  trattenute  e  dei  contributi  per le spese
amministrative  puo'  essere  variata, in relazione alla gestione dei
rischi,  su  richiesta dal garante da sottoporre all'approvazione del
Ministero delle politiche agricole e forestali.
  3. Alle somme incassate, comunque denominate, previste dal presente
regolamento  continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art.
22  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601.
  4.   Nel  caso  di  finanziamenti  erogati  in  conto  corrente  la
trattenuta  e' commisurata all'ammontare del credito concesso e viene
corrisposta ogni anno.
  5. Il versamento delle trattenute viene effettuato con accredito su
di  un  conto  indicato  dal  garante  entro  il  mese  successivo al
trimestre  di  erogazione,  con  valuta  del  giorno  di scadenza del
trimestre stesso. Sulle somme versate in data successiva si applicano
gli interessi al tasso legale.