Art. 3. Commissioni di garanzia 1. Le banche che effettuano operazioni ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, versano al garante, al termine di ciascun trimestre solare, una somma pari allo 0,30 per cento dell'importo originario dei finanziamenti garantiti erogati nei tre mesi precedenti. Tale percentuale e' ridotta allo 0,25 per cento per i finanziamenti di investimento oltre i 60 mesi. La contribuzione ha carattere obbligatorio e viene versata da tutte le banche che effettuano operazioni assistibili dal garante. La contribuzione stessa e' a carico dei beneficiari dei finanziamenti ed e' integrata dallo 0,05 per cento dell'importo complessivo del credito erogato ed assistito dal garante nel trimestre di riferimento, restando l'onere relativo a carico delle banche finanziatrici a titolo di concorso nelle spese di funzionamento del garante stesso. L'aliquota dello 0,05 per cento e' elevata per un anno allo 0,15 per cento per le banche che hanno fatto registrare nell'anno precedente un rapporto tra rimborsi ricevuti, al netto dei recuperi conseguiti, e contribuzioni versate superiore all'unita', salvo il caso in cui la differenza fra i due valori anzidetti sia inferiore ad una cifra da stabilirsi dal garante ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento. Nel caso di finanziamenti destinati agli anticipi per contributi comunitari in favore degli imprenditori agricoli, a carico delle banche finanziatrici e' altresi' posto un contributo per spese amministrative pari allo 0,15 per cento dell'importo complessivo del credito erogato e garantito. 2. La misura delle trattenute e dei contributi per le spese amministrative puo' essere variata, in relazione alla gestione dei rischi, su richiesta dal garante da sottoporre all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali. 3. Alle somme incassate, comunque denominate, previste dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 4. Nel caso di finanziamenti erogati in conto corrente la trattenuta e' commisurata all'ammontare del credito concesso e viene corrisposta ogni anno. 5. Il versamento delle trattenute viene effettuato con accredito su di un conto indicato dal garante entro il mese successivo al trimestre di erogazione, con valuta del giorno di scadenza del trimestre stesso. Sulle somme versate in data successiva si applicano gli interessi al tasso legale.