Art. 4.
                       Segnalazioni al garante
  1.  Le  banche  trasmettono al garante gli elenchi delle operazioni
stipulate  per le quali si esplica la garanzia sussidiaria con i dati
richiesti  e le eventuali variazioni intervenute secondo le modalita'
ed i termini stabiliti dal garante stesso.
  2.  Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il
garante  trasmette  alle  banche  interessate  l'elenco  di  tutte le
procedure  di  escussione  della  garanzia  primaria  attivate per il
recupero  delle  perdite  relative  ai  finanziamenti assistiti dalla
garanzia  di cui all'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004,
n.  311,  che  al  garante  stesso  risultano  segnalate e non ancora
concluse.
  3.  Entro  i 90 giorni successivi al ricevimento dell'elenco di cui
al  precedente  comma,  le Banche provvedono a restituirlo al garante
con  l'indicazione delle procedure gia' concluse, degli aggiornamenti
sullo stato di quelle ancora in corso e di quelle mancanti.
  4.  Trascorso  inutilmente il termine di cui al precedente comma 3,
sono  considerate  inammissibili  le richieste di rimborso al garante
relative  ai finanziamenti per i quali siano state attivate procedure
di  escussione  della  garanzia primaria prima dell'entrata in vigore
del  presente decreto e non ricomprese nell'elenco integrato ai sensi
dello stesso comma 3.
  5.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dai  commi  2,  3 e 4, entro il
31 marzo  di  ogni  anno,  il  garante trasmette alle Banche l'elenco
delle  procedure  di  escussione  della  garanzia primaria in corso e
relative ai finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'art. 1,
comma  512,  della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311, indicando per
ciascuna di esse la data in cui si considerano concluse senza perdita
a carico delle banche con conseguente inammissibilita' delle relative
richieste di rimborso, salvo che pervenga diversa comunicazione entro
e non oltre il 30 giugno dello stesso anno.
  6.  Il  garante  puo' inoltre richiedere i dati e la documentazione
necessari   previsti  nelle  istruzioni  applicative  riguardanti  le
operazioni effettuate.