Art. 4. Segnalazioni al garante 1. Le banche trasmettono al garante gli elenchi delle operazioni stipulate per le quali si esplica la garanzia sussidiaria con i dati richiesti e le eventuali variazioni intervenute secondo le modalita' ed i termini stabiliti dal garante stesso. 2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il garante trasmette alle banche interessate l'elenco di tutte le procedure di escussione della garanzia primaria attivate per il recupero delle perdite relative ai finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che al garante stesso risultano segnalate e non ancora concluse. 3. Entro i 90 giorni successivi al ricevimento dell'elenco di cui al precedente comma, le Banche provvedono a restituirlo al garante con l'indicazione delle procedure gia' concluse, degli aggiornamenti sullo stato di quelle ancora in corso e di quelle mancanti. 4. Trascorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 3, sono considerate inammissibili le richieste di rimborso al garante relative ai finanziamenti per i quali siano state attivate procedure di escussione della garanzia primaria prima dell'entrata in vigore del presente decreto e non ricomprese nell'elenco integrato ai sensi dello stesso comma 3. 5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, entro il 31 marzo di ogni anno, il garante trasmette alle Banche l'elenco delle procedure di escussione della garanzia primaria in corso e relative ai finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, indicando per ciascuna di esse la data in cui si considerano concluse senza perdita a carico delle banche con conseguente inammissibilita' delle relative richieste di rimborso, salvo che pervenga diversa comunicazione entro e non oltre il 30 giugno dello stesso anno. 6. Il garante puo' inoltre richiedere i dati e la documentazione necessari previsti nelle istruzioni applicative riguardanti le operazioni effettuate.