Art. 5.
              Richieste di rimborso e garanzia primaria
  1.  L'intervento  del  garante  avviene  su richiesta della banca a
chiusura  della  procedura  esecutiva per l'escussione della garanzia
primaria, previa documentazione dei risultati della procedura stessa.
Nei casi in cui la procedura di escussione della garanzia primaria e'
giudicata  dalla banca economicamente inefficace ai fini del recupero
del   credito,  il  garante,  a  richiesta  di  questa  ultima,  puo'
autorizzare,  in  luogo  di  detta procedura, l'espletamento di altre
azioni coattive ritenute idonee per il recupero del credito.
  2.  La  richiesta  della  banca  va  corredata dalla documentazione
necessaria  nonche'  da  tutte  le  informazioni rese con riferimento
all'art.  137, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, atte a consentire l'istruttoria della pratica.
  3.   La   garanzia   primaria,   quale  indicata  nelle  istruzioni
applicative  previste  dall'art.  10,  e  qualificata come tale dalla
banca  all'atto  di  erogazione  del  finanziamento e viene acquisita
dalla   stessa  banca  per  assicurare  il  soddisfacimento  completo
dell'obbligazione  da parte del debitore. Per le operazioni d'importo
superiore  a  52.000 euro, la banca acquisisce una idonea garanzia in
aggiunta  al privilegio legale, da escutere prima dell'intervento del
garante.   Per   i   finanziamenti  ultraquinquennali  e'  necessaria
l'acquisizione di una idonea garanzia ipotecaria.
  4.  Fermo  restando  quanto  precisato  nell'art.  2,  comma 1, del
presente  regolamento,  la  banca  erogante  puo'  assumere ulteriori
malleverie che assistono l'operazione.