Art. 5. Richieste di rimborso e garanzia primaria 1. L'intervento del garante avviene su richiesta della banca a chiusura della procedura esecutiva per l'escussione della garanzia primaria, previa documentazione dei risultati della procedura stessa. Nei casi in cui la procedura di escussione della garanzia primaria e' giudicata dalla banca economicamente inefficace ai fini del recupero del credito, il garante, a richiesta di questa ultima, puo' autorizzare, in luogo di detta procedura, l'espletamento di altre azioni coattive ritenute idonee per il recupero del credito. 2. La richiesta della banca va corredata dalla documentazione necessaria nonche' da tutte le informazioni rese con riferimento all'art. 137, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, atte a consentire l'istruttoria della pratica. 3. La garanzia primaria, quale indicata nelle istruzioni applicative previste dall'art. 10, e qualificata come tale dalla banca all'atto di erogazione del finanziamento e viene acquisita dalla stessa banca per assicurare il soddisfacimento completo dell'obbligazione da parte del debitore. Per le operazioni d'importo superiore a 52.000 euro, la banca acquisisce una idonea garanzia in aggiunta al privilegio legale, da escutere prima dell'intervento del garante. Per i finanziamenti ultraquinquennali e' necessaria l'acquisizione di una idonea garanzia ipotecaria. 4. Fermo restando quanto precisato nell'art. 2, comma 1, del presente regolamento, la banca erogante puo' assumere ulteriori malleverie che assistono l'operazione.