Art. 6.
                 Escussione della garanzia primaria
                    e della garanzia sussidiaria
  1.   Le  banche  segnalano  al  garante  l'inizio  delle  procedure
esecutive  promosse  nei  confronti  dei  soggetti  inadempienti, con
l'indicazione  dell'importo per il quale viene esperita la procedura,
nonche' l'esito della procedura stessa.
  2. La malleveria sussidiaria del garante e' altresi' attivabile nei
casi  in  cui,  nel  corso  di una procedura esecutiva sulla garanzia
primaria,  viene  offerta  una somma pari almeno alla valutazione dei
beni  in  fase  di  escussione.  In  tal  caso,  la banca puo', ferma
restando la necessita' di un assenso preventivo da parte del garante,
accogliere l'offerta formulata. La data dell'assenso formale da parte
del  garante sulla predetta offerta costituisce il termine finale per
il conteggio degli interessi legali a carico dello stesso.
  3.  Nel caso in cui, ferme restando le condizioni previste al comma
2,  la  somma offerta risulti inferiore rispetto alla valutazione dei
beni  in fase di escussione, la banca creditrice, dopo aver acquisito
uno  specifico  assenso  da  parte  del  garante,  puo' accogliere la
proposta anzidetta. In tal caso la perdita a carico del garante viene
ridotta  proporzionalmente  al  minore  importo offerto rispetto alla
valutazione effettuata in sede giudiziale.
  4.  Nelle  istruzioni  applicative  emanate  dal  garante  ai sensi
dell'art. 10, sono stabilite le modalita' per la determinazione delle
perdite da rimborsare.
  5.  Il  rimborso  delle  perdite viene effettuato dal garante entro
novanta  giorni dalla ricezione di tutta la documentazione occorrente
per   l'istruttoria,   sulla  base  sia  della  modulistica  all'uopo
predisposta,  sia  delle  ulteriori  notizie  eventualmente  ritenute
necessarie.  In  caso di ritardo nel rimborso, il garante corrisponde
interessi  di  mora  in  misura  pari al tasso legale tempo per tempo
vigente,   calcolato  dalla  predetta  scadenza  fino  al  giorno  di
pagamento.