Art. 6. Escussione della garanzia primaria e della garanzia sussidiaria 1. Le banche segnalano al garante l'inizio delle procedure esecutive promosse nei confronti dei soggetti inadempienti, con l'indicazione dell'importo per il quale viene esperita la procedura, nonche' l'esito della procedura stessa. 2. La malleveria sussidiaria del garante e' altresi' attivabile nei casi in cui, nel corso di una procedura esecutiva sulla garanzia primaria, viene offerta una somma pari almeno alla valutazione dei beni in fase di escussione. In tal caso, la banca puo', ferma restando la necessita' di un assenso preventivo da parte del garante, accogliere l'offerta formulata. La data dell'assenso formale da parte del garante sulla predetta offerta costituisce il termine finale per il conteggio degli interessi legali a carico dello stesso. 3. Nel caso in cui, ferme restando le condizioni previste al comma 2, la somma offerta risulti inferiore rispetto alla valutazione dei beni in fase di escussione, la banca creditrice, dopo aver acquisito uno specifico assenso da parte del garante, puo' accogliere la proposta anzidetta. In tal caso la perdita a carico del garante viene ridotta proporzionalmente al minore importo offerto rispetto alla valutazione effettuata in sede giudiziale. 4. Nelle istruzioni applicative emanate dal garante ai sensi dell'art. 10, sono stabilite le modalita' per la determinazione delle perdite da rimborsare. 5. Il rimborso delle perdite viene effettuato dal garante entro novanta giorni dalla ricezione di tutta la documentazione occorrente per l'istruttoria, sulla base sia della modulistica all'uopo predisposta, sia delle ulteriori notizie eventualmente ritenute necessarie. In caso di ritardo nel rimborso, il garante corrisponde interessi di mora in misura pari al tasso legale tempo per tempo vigente, calcolato dalla predetta scadenza fino al giorno di pagamento.