Art. 7.
                 Cause di inoperativita' e decadenza
                     della garanzia sussidiaria
  1.  La  garanzia  del  garante  non  e'  operante quando la perdita
sofferta dalla banca e' dovuta a fatto od omissione nell'espletamento
degli  accertamenti  e  delle formalita' necessarie per la erogazione
del   credito  e  per  l'assunzione  delle  garanzie,  nonche'  nello
svolgimento della procedura esecutiva.
  2. La garanzia del garante non e' inoltre operante nei casi in cui,
all'atto dell'erogazione del finanziamento, non e' stata acquisita la
documentazione  prevista  per  legge, ovvero ricorre almeno una delle
seguenti circostanze:
    a)  mancata  acquisizione  di  una  dichiarazione del richiedente
attestante  la  veridicita'  delle informazioni fornite e dalla quale
risulti  in  particolare  che  non  esistono operazioni in sospeso da
oltre  sei  mesi, eccezione fatta per quelle ammesse a consolidamento
bancario;
    b)  presenza  di  segnalazioni  alla  voce  sofferenze, ovvero di
significativi  e  ingiustificati sconfinamenti in essere da oltre sei
mesi,  rilevabili  dalle  visure  presso  la centrale rischi di Banca
d'Italia  e  presso  la  centrale  rischi  importo  contenuto  (CRIC)
disponibili nel mese precedente l'erogazione del finanziamento, salvo
il   caso   di  primo  affidamento  nel  quale  e'  valida  la  prima
informazione richiesta;
    c)  rapporto  tra  patrimonio  netto  e immobilizzi tecnici netti
inferiore  a  30 per cento per le cooperative e a 50 per cento per le
altre imprese;
    d) indebitamento  bancario  a breve superiore al 60 per cento dei
ricavi  lordi  per  le  cooperative  ed  al 50 per cento per le altre
imprese;
    e)  presenza di perdite di bilancio, ovvero di risultati negativi
della  gestione caratteristica per un triennio consecutivo, salvo che
le perdite siano state ripianate con interventi dei soci, utilizzo di
riserve  o  di fondi pubblici, ovvero sia stato formalmente approvato
uno   specifico   piano  di  risanamento  da  parte  delle  autorita'
competenti.
  3.  I  dati  di  cui alle lettere c), d), vanno riferiti all'ultimo
bilancio  ufficiale  disponibile all'epoca dell'erogazione, ovvero al
piu' recente fra l'ultimo bilancio provvisorio di verifica e l'ultima
situazione  contabile  esistente.  A  questo ultimo documento occorre
fare riferimento anche per la lettera e).
  4. Sono, inoltre, motivi di decadenza dalla garanzia del garante:
    a) l'omessa denuncia delle operazioni garantite nei termini e con
le  modalita'  stabilite  dal  garante  nelle istruzioni applicative,
salvo  il  caso  di forza maggiore o di documentato errore materiale.
Comunque  non si determina decadenza dalla malleveria del garante nel
caso  di segnalazione di singole operazioni effettuata entro tre mesi
dalla  chiusura  dell'esercizio  in  cui  e'  avvenuta  l'erogazione,
corredata  dalla  dichiarazione  che  per  le  operazioni  stesse non
sussistono  difficolta'  di  pagamento  e non sono iniziate procedure
esecutive;
    b) il  ritardo  non  giustificato e la non tempestivita' nel dare
corso  alle  procedure esecutive, che ha pregiudicato o, comunque non
consentito, il recupero del credito;
    c)  la  manifesta  sproporzione  tra la somma erogata e il valore
delle garanzie acquisite;
    d)  l'omessa  querela  in danno del custode dei beni sottoposti a
sequestro  o  pignoramento  nel  caso  di  distruzione, sottrazione o
alienazione degli stessi.
    e) le cessioni del credito, salvo quelle effettuate nei confronti
di  banche  o  intermediari  finanziari iscritti nell'elenco speciale
previsto  dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, ovvero in forza di disposizioni di legge;
    f)  il mancato inoltro delle richieste di rimborso entro due anni
dalla  conclusione  delle  procedure  di  esecuzione  delle  garanzie
primarie  ovvero,  nel caso in cui la procedura si sia conclusa prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, da quest'ultima
data;
    g)  il  mancato riscontro delle richieste da parte del garante di
notizie, dati e documentazione entro un anno dalla ricezione.
  5.  Per i finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'art. 1,
comma  512,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i quali, alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, non sono state
avviate  procedure  di escussione della garanzia primaria costituisce
causa  di  decadenza dalla garanzia sussidiaria l'omessa segnalazione
dell'avvio delle suddette procedure entro il termine di 90 giorni dal
loro inizio.
  6.  Quando dalla documentazione fornita emergono rilevanti elementi
di  dubbio  circa  la  regolarita'  dell'operazione,  il garante puo'
effettuare ulteriori approfondimenti anche con riferimento ai criteri
seguiti nella erogazione del credito.