Art. 8.
                        Garanzie collaterali
  1.  Fermo restando quanto stabilito all'art. 5, le banche attivano,
indipendentemente  dalla  richiesta  di  intervento,  ogni iniziativa
utile   e  conveniente  per  il  recupero  dell'insoluto.  Quando  la
situazione  patrimoniale  del  debitore  o  dei garanti non ne faccia
ravvisare  la  convenienza,  la  banca, previa intesa con il garante,
interrompe  e/o  rinuncia  alle  azioni  di  recupero.  Le  azioni di
recupero  possono  essere interrotte nel caso in cui, nel corso della
procedura,  si  addivenga  ad  una soluzione transattiva che consenta
alle  banche  di  ottenere  una  somma almeno pari al valore dei beni
esecutati,  cosi' stimati nella perizia del C.T.U. o in altra perizia
giurata   redatta   da   un  tecnico  iscritto  all'albo  o  comunque
corrispondenti  al  valore  del credito vantato dal garante. Le spese
per  le  azioni  legali  sono  a carico del garante in proporzione al
credito di sua competenza.
  2.  Le  somme  che  vengono recuperate in seguito a tali azioni, al
netto  delle  spese legali per queste sostenute, vanno a decurtazione
dell'importo  rimborsato  con conseguente versamento al garante della
somma  recuperata  ad  esso  spettante,  determinata  secondo  quanto
indicato al comma 3.
  3.  I  criteri e le modalita' di imputazione delle somme recuperate
sono  stabilite  dal  garante,  tenendo  conto che dette somme devono
essere imputate dalle banche secondo il seguente ordine:
    a)  per  soddisfarsi  delle  spese  processuali  e  di esecuzione
sostenute, nel caso in cui vi sia un effettivo recupero di somme;
    b) per rimborsare il garante della perdita coperta;
    c)  per  rimborsare  il  garante degli interessi, calcolati sulla
perdita  coperta  dalla  data  di adempimento del garante a quella di
accredito della somma recuperata, nella misura del tasso legale tempo
per tempo vigente.