Art. 8. Garanzie collaterali 1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 5, le banche attivano, indipendentemente dalla richiesta di intervento, ogni iniziativa utile e conveniente per il recupero dell'insoluto. Quando la situazione patrimoniale del debitore o dei garanti non ne faccia ravvisare la convenienza, la banca, previa intesa con il garante, interrompe e/o rinuncia alle azioni di recupero. Le azioni di recupero possono essere interrotte nel caso in cui, nel corso della procedura, si addivenga ad una soluzione transattiva che consenta alle banche di ottenere una somma almeno pari al valore dei beni esecutati, cosi' stimati nella perizia del C.T.U. o in altra perizia giurata redatta da un tecnico iscritto all'albo o comunque corrispondenti al valore del credito vantato dal garante. Le spese per le azioni legali sono a carico del garante in proporzione al credito di sua competenza. 2. Le somme che vengono recuperate in seguito a tali azioni, al netto delle spese legali per queste sostenute, vanno a decurtazione dell'importo rimborsato con conseguente versamento al garante della somma recuperata ad esso spettante, determinata secondo quanto indicato al comma 3. 3. I criteri e le modalita' di imputazione delle somme recuperate sono stabilite dal garante, tenendo conto che dette somme devono essere imputate dalle banche secondo il seguente ordine: a) per soddisfarsi delle spese processuali e di esecuzione sostenute, nel caso in cui vi sia un effettivo recupero di somme; b) per rimborsare il garante della perdita coperta; c) per rimborsare il garante degli interessi, calcolati sulla perdita coperta dalla data di adempimento del garante a quella di accredito della somma recuperata, nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente.