Art. 13. Edilizia residenziale pubblica 1. All'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e (( successive modificazioni )) le parole: «ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 30 aprile 1999, n. 136» e le parole: «da ratificare entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da ratificare entro il 31 dicembre 2007». 2. I termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti dagli articoli 11, comma 2, e 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, gia' prorogati al 31 dicembre 2005 dall'articolo 19-quinquies del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2007.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 150 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», cosi' come modificato dalla presente legge: «150. Qualora la regione interessata non provveda, entro trenta giorni dalla richiesta del soggetto proponente, all'attivazione degli accordi di programma per la localizzazione degli interventi di cui all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non siano stati attuati ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 30 aprile 1999, n. 136, si provvede, su proposta del medesimo soggetto proponente, comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla rilocalizzazione del programma in altra regione. A tale fine, il presidente della giunta regionale ed il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione, sottoscrivono un accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare entro il 31 dicembre 2007. Il finanziamento dei programmi e' comunque subordinato alle disponibilita' esistenti, alla data della ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui al citato art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203».