Art. 13.
                   Edilizia residenziale pubblica
  1. All'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e  ((  successive modificazioni )) le parole: «ai sensi dell'articolo
11  della  legge  30 aprile  1999,  n.  136»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «ai  sensi  degli  articoli 11  e 12 della legge 30 aprile
1999,  n. 136» e le parole: «da ratificare entro trentasei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle
seguenti: «da ratificare entro il 31 dicembre 2007».
  2. I termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti
dagli  articoli 11,  comma  2,  e  12, comma 2, della legge 30 aprile
1999,  n.  136,  gia'  prorogati  al  31 dicembre  2005 dall'articolo
19-quinquies  del  decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  27 dicembre  2004,  n.  306,  sono
ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2007.
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta il testo del comma 150 dell'art. 4 della
          legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni,
          recante   «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
          annuale   e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria
          2004)», cosi' come modificato dalla presente legge:
              «150.  Qualora  la  regione  interessata  non provveda,
          entro   trenta   giorni   dalla   richiesta   del  soggetto
          proponente,  all'attivazione degli accordi di programma per
          la  localizzazione  degli interventi di cui all'art. 18 del
          decreto-legge  13 maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non
          siano  stati  attuati ai sensi degli articoli 11 e 12 della
          legge  30 aprile 1999, n. 136, si provvede, su proposta del
          medesimo  soggetto  proponente,  comunicata alla Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri,  alla  rilocalizzazione  del
          programma  in  altra  regione.  A  tale fine, il presidente
          della giunta regionale ed il sindaco del comune interessati
          alla  nuova  localizzazione,  sottoscrivono  un  accordo di
          programma,  ai sensi dell'art. 34 del testo unico di cui al
          decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267, da ratificare
          entro  il  31 dicembre 2007. Il finanziamento dei programmi
          e' comunque subordinato alle disponibilita' esistenti, alla
          data  della  ratifica  da  parte del comune dell'accordo di
          programma,  sullo stanziamento destinato alla realizzazione
          del  programma  di  cui al citato art. 18 del decreto-legge
          13 maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 12 luglio 1991, n. 203».