Art. 14.
        Attivita' di programmazione da parte di ARCUS S.p.A.
  1.  All'articolo  3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,
dopo  le  parole: «per l'anno 2005» sono inserite le seguenti: «e per
l'anno 2006».
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3,  comma  1  del
          decreto-legge  31 gennaio 2005, n. 7, recante «Disposizioni
          urgenti  per  l'universita'  e  la ricerca, per i beni e le
          attivita'  culturali,  per il completamento di grandi opere
          strategiche,  per  la  mobilita' dei pubblici dipendenti, e
          per  semplificare  gli  adempimenti  relativi  a imposte di
          bollo   e   tasse  di  concessione,  nonche'  altre  misure
          urgenti»,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          31 marzo  2005, n. 43, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.   3   (Interventi  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali).  -  1.  Per  l'utilizzazione  delle  risorse da
          assegnare  alla  Societa'  per lo sviluppo dell'arte, della
          cultura  e  dello  spettacolo  - ARCUS S.p.a., ai sensi del
          comma  4 dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
          per   l'anno   2005   e  per  l'anno  2006,  continuano  ad
          applicarsi,  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all'art. 3
          del  decreto-legge  22 marzo  2004,  n. 72, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128».