Art. 14. Attivita' di programmazione da parte di ARCUS S.p.A. 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dopo le parole: «per l'anno 2005» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2006».
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1 del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante «Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Interventi per i beni e le attivita' culturali). - 1. Per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a., ai sensi del comma 4 dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2005 e per l'anno 2006, continuano ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128».