Art. 15.
   Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale
  1.  All'articolo  17,  comma  10,  del decreto legislativo 8 luglio
2003,  n.  188, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2005»
sono  sostituite  dalle  seguenti: «e comunque non oltre il 30 giugno
2006».
 
          Riferimenti normativi:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del  decreto
          legislativo  8 luglio  2003,  n.  188,  recante «Attuazione
          della  direttiva  2001/12/CE,  della direttiva 2001/13/CE e
          della  direttiva  2001/14/CE in materia ferroviaria», cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.  17  (Canoni  per  l'utilizzo dell'infrastruttura
          ferroviaria).  -  1.  Ai  fini dell'accesso e dell'utilizzo
          equo  e non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria
          da  parte  delle  associazioni  internazionali  di  imprese
          ferroviarie  e  delle  imprese ferroviarie, con decreto del
          Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti, acquisita
          una    motivata    relazione    da    parte   del   gestore
          dell'infrastruttura ferroviaria, previo parere del Comitato
          interministeriale   per   la   programmazione  economica  e
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano  limitatamente  ai  servizi  di loro competenza, e'
          stabilito il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura
          ferroviaria  nazionale.  Il  decreto  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  nella
          Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee.
              2.  Il  gestore  dell'infrastruttura ferroviaria, sulla
          base  di  quanto  disposto  al  comma  1, calcola il canone
          dovuto   dalle   associazioni   internazionali  di  imprese
          ferroviarie  e  dalle  imprese  ferroviarie  per l'utilizzo
          dell'infrastruttura   e   procede  alla  riscossione  dello
          stesso.
              3.  Ai  fini della determinazione del canone sono presi
          in   considerazione   i   costi   diretti  e  indiretti  di
          circolazione,  i  costi  di  energia  sostenuti dal gestore
          dell'infrastruttura  ferroviaria  per  lo svolgimento della
          corrispondente attivita', nonche' le spese generali dirette
          e  quota  di  quelle indirette. Dai costi cosi' considerati
          devono  dedursi  gli  eventuali  indennizzi e gli eventuali
          contributi   pubblici  di  qualsiasi  natura  previsti  nel
          contratto di programma di cui all'art. 14.
              4.  Per impedire discriminazioni, deve essere garantito
          che  gli  importi  medi  e  marginali  del  canone  per usi
          equivalenti  dell'infrastruttura  siano comparabili e che i
          servizi  comparabili sullo stesso segmento di mercato siano
          soggetti  al pagamento dello stesso canone. Del rispetto di
          tali  garanzie deve essere data dimostrazione nel prospetto
          informativo della rete.
              5. Per il calcolo e la fissazione del canone dovuto per
          l'utilizzo  dell'infrastruttura ferroviaria, si applicano i
          seguenti parametri:
                a) qualita'  dell'infrastruttura  ferroviaria, intesa
          come   velocita'   massima   e   attrezzatura   tecnica  ed
          impiantistica della linea;
                b) saturazione,  legata  alla  densita'  dei convogli
          sulle  singole  tratte  infrastrutturali  all'interno della
          giornata e all'intensita' di utilizzo dei nodi ferroviari;
                c) usura  del binario e della linea elettrica, legata
          al  peso  e  alla  velocita'  del  convoglio,  nonche' alle
          caratteristiche del contatto tra pantografo e catenaria;
                d) velocita',  intesa  come  grado di assorbimento di
          capacita'  sulla linea percorsa in relazione alla tipologia
          della  fascia  oraria in cui si inserisce la traccia oraria
          richiesta;
                e) consumo   energetico,  legato  alla  tipologia  di
          trazione utilizzata.
              6.  Il parametro indicato al comma 5, lettera a), viene
          utilizzato  per  il  calcolo  del  diritto  di prenotazione
          dovuto  da  ciascun assegnatario di capacita' per le tracce
          orarie   programmate  nell'orario  ferroviario.  Gli  altri
          parametri   di   cui  al  comma  5  si  applicano  su  base
          chilometrica.
              7.  Il  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti
          puo'  individuare con proprio decreto, sentito il Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  previa consultazione del
          gestore   dell'infrastruttura,   le   ulteriori   eventuali
          tipologie  di  costo  da prendere in considerazione ai fini
          della determinazione del canone.
              8.  Il canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura
          ferroviaria  e'  soggetto  a  revisione  annuale in base al
          tasso  di  inflazione programmato. Eventuali modifiche agli
          elementi essenziali per il calcolo del canone devono essere
          rese  pubbliche  con  almeno  tre mesi di anticipo rispetto
          alla data di applicazione.
              9.  In sede di applicazione del decreto di cui al comma
          1,  il  gestore dell'infrastruttura ferroviaria puo', sulla
          base    dei   principi   stabiliti   dal   Ministro   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti, adeguare l'ammontare del
          canone  in  funzione  dei  volumi  e  della  qualita' delle
          capacita'  richieste,  nonche' in relazione alla situazione
          del mercato dei trasporti e del livello di congestionamento
          dell'infrastruttura,   con  corrispondenti  variazioni  dei
          corrispettivi  globalmente  intesi.  In ogni caso il canone
          per  l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria deve essere
          calcolato,  applicato  e riscosso in modo trasparente e non
          discriminatorio.
              10.  Nelle  more  dell'emanazione del decreto di cui al
          comma  1,  della  conseguente  determinazione dei canoni da
          parte  del  gestore  dell'infrastruttura  e del recepimento
          delle  modalita'  e  termini  di  calcolo  dei  canoni  nel
          prospetto  informativo  della rete, e comunque non oltre il
          30 giugno  2006,  i  canoni di utilizzo dell'infrastruttura
          ferroviaria  continuano  ad essere calcolati sulla base dei
          criteri  dettati  dal  decreto ministeriale 21 marzo 2000 e
          dal  decreto  ministeriale 22 marzo 2000 del Ministro delle
          infrastrutture  e  dei trasporti, pubblicati nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 94 del 21 aprile
          2000, e successive modifiche ed integrazioni.
              11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  da  pubblicarsi  nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica  italiana, sono definiti il quadro per l'accesso
          all'infrastruttura   ed   i   principi   e   procedure  per
          l'assegnazione  della capacita' di cui all'art. 27 e per il
          calcolo   del  canone  per  l'utilizzo  dell'infrastruttura
          ferroviaria  e  dei  corrispettivi  per  la  fornitura  dei
          servizi  di  cui  all'art.  20.  Con lo stesso decreto sono
          definite  le  regole  in materia di servizi di cui all'art.
          20».