Art. 17.
                         Codice della strada
  1.  All'articolo  72  del  codice  della  strada, di cui al decreto
legislativo  30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
    a) al  comma 2-bis, ultimo periodo, le parole: «31 dicembre 2005»
sono sostituite dalle seguenti: (( «31 dicembre 2006»; ))
    b) al  comma 2-ter il primo periodo(( e' sostituito dai seguenti:
))  «Gli  autoveicoli,  i  rimorchi  ed  i semirimorchi, abilitati al
trasporto  di  cose,  di massa complessiva a pieno carico superiore a
7,5  t,  sono equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a
ridurre  la  nebulizzazione  dell'acqua in caso di precipitazioni. La
prescrizione  si  applica  ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a
decorrere dal 1° gennaio 2007».
 
          Riferimenti normativi:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  72  del  decreto
          legislativo   30 aprile   1992,   n.   285,   e  successive
          modificazioni,  recante  «Nuovo codice della strada», cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.  72 (Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a
          motore  e loro rimorchi). - 1. I ciclomotori, i motoveicoli
          e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
                a) dispositivi    di   segnalazione   visiva   e   di
          illuminazione;
                b) dispositivi  silenziatori e di scarico se hanno il
          motore termico;
                c) dispositivi di segnalazione acustica;
                d) dispositivi retrovisori;
                e) pneumatici o sistemi equivalenti.
              2.  Gli  autoveicoli  e  i motoveicoli di massa a vuoto
          superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per
          la  retromarcia.  Gli  autoveicoli  devono  altresi' essere
          equipaggiati con:
                a) dispositivi   di   ritenuta   e   dispositivi   di
          protezione,   se   trattasi   di  veicoli  predisposti  fin
          dall'origine  con gli specifici punti di attacco, aventi le
          caratteristiche   indicate,   per   ciascuna  categoria  di
          veicoli,  con  decreto  del Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti;
                b) segnale mobile di pericolo di cui all'art. 162;
                c) contachilometri    avente    le    caratteristiche
          stabilite nel regolamento.
              2-bis.  Durante  la  circolazione,  gli  autoveicoli, i
          rimorchi  ed  i  semirimorchi adibiti al trasporto di cose,
          nonche'  classificati  per  uso  speciale  o  per trasporti
          speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia
          con  massa  complessiva  a  pieno carico superiore a 3,5 t,
          devono  altresi' essere equipaggiati con strisce posteriori
          e  laterali  retroriflettenti.  Le caratteristiche tecniche
          delle  strisce  retroriflettenti  sono definite con decreto
          del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, in
          ottemperanza    a    quanto    previsto   dal   regolamento
          internazionale    ONU/ECE   104.   I   veicoli   di   nuova
          immatricolazione   devono   essere   equipaggiati   con   i
          dispositivi  del  presente  comma  dal  1° aprile 2005 ed i
          veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006.
              2-ter.  Gli  autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi,
          abilitati  al  trasporto  di  cose,  di massa complessiva a
          pieno  carico  superiore  a  7,5  t,  sono equipaggiati con
          dispositivi,   di   tipo   omologato,  atti  a  ridurre  la
          nebulizzazione  dell'acqua  in  caso  di precipitazioni. La
          prescrizione  si  applica ai veicoli nuovi immatricolati in
          Italia  a decorrere dal 1° gennaio 2007. Le caratteristiche
          tecniche  di tali dispositivi sono definite con decreto del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
              3.  Gli  autoveicoli  possono  essere  equipaggiati con
          apparecchiature  per  il  pagamento  automatico  di pedaggi
          anche  urbani,  oppure  per  la  ricezione  di  segnali  ed
          informazioni   sulle   condizioni  di  viabilita'.  Possono
          altresi'   essere   equipaggiati   con  il  segnale  mobile
          plurifunzionale  di  soccorso,  le  cui  caratteristiche  e
          disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.
              4.  I  filoveicoli  devono  essere  equipaggiati  con i
          dispositivi  indicati  nei  commi  1,  2  e  3,  in  quanto
          applicabili a tale tipo di veicolo.
              5.   I   rimorchi  devono  essere  equipaggiati  con  i
          dispositivi  indicati  al  comma  1,  lettere  a)  ed e). I
          veicoli  di  cui  al comma 1 riconosciuti atti al traino di
          rimorchi  ed i rimorchi devono altresi' essere equipaggiati
          con idonei dispositivi di agganciamento.
              6.  Il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti,
          sentito   il  Ministro  dell'interno,  con  propri  decreti
          stabilisce  i  dispositivi  supplementari  di  cui devono o
          possono  essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1
          e  5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso,
          ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.
              7.  Il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti,
          con   propri   decreti,  stabilisce  norme  specifiche  sui
          dispositivi  di  equipaggiamento  dei  veicoli destinati ad
          essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.
              8.  I  dispositivi  di  cui  ai  commi  precedenti sono
          soggetti  ad  omologazione  da  parte  del  Ministero delle
          infrastrutture   e  dei  trasporti  -  Dipartimento  per  i
          trasporti   terrestri,   secondo  modalita'  stabilite  con
          decreti  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          salvo  quanto  previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti
          e'   indicata  la  documentazione  che  l'interessato  deve
          esibire a corredo della domanda di omologazione.
              9.  Nei  decreti  di  cui  al  comma  8  sono  altresi'
          stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi,
          le   prescrizioni   tecniche   relative   al  numero,  alle
          caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le
          caratteristiche  del contrassegno che indica la conformita'
          dei  dispositivi  alle  norme  del  presente  articolo ed a
          quelle attuative e le modalita' dell'apposizione.
              10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a
          dispositivi    oggetto   di   direttive   comunitarie,   le
          prescrizioni  tecniche sono quelle contenute nelle predette
          direttive,  salvo il caso dei dispositivi presenti al comma
          7;  in  alternativa  a  quanto  prescritto  dai  richiamati
          decreti, l'omologazione e' effettuata in applicazione delle
          corrispondenti    prescrizioni   tecniche   contenute   nei
          regolamenti  o  nelle  raccomandazioni emanati dall'Ufficio
          europeo  per  le  Nazioni Unite - Commissione economica per
          l'Europa,  recepiti dal Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti.
            11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno
          dei  dispositivi  di  cui  sopra  puo'  essere riconosciuta
          valida in Italia a condizione di reciprocita' e fatti salvi
          gli accordi internazionali.
              12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti  puo'  essere  reso  obbligatorio  il rispetto di
          tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo
          ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e
          di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.
              13.  Chiunque  circola  con  uno dei veicoli citati nel
          presente   articolo  in  cui  alcuno  dei  dispositivi  ivi
          prescritti  manchi  o  non  sia  conforme alle disposizioni
          stabilite  nei  previsti  provvedimenti  e'  soggetto  alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
          71 a euro 286».