Art. 19-bis. Deroga al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (( 1. L'art. 58, comma 2, del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si applica anche in deroga alle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 58 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»: «Art. 58 (Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza). - 1. L'impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore. 2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal professionista se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario». - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 reca «Codice in materia di protezione dei dati personali» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.).