Art. 19-bis.
        Deroga al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
((    1. L'art. 58, comma 2, del codice del consumo di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si applica anche in deroga alle
norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. ))
 
          Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  58  del  decreto
          legislativo  6 settembre  2005,  n. 206 recante «Codice del
          consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n.
          229»:
              «Art.  58 (Limiti  all'impiego  di  talune  tecniche di
          comunicazione  a  distanza). - 1. L'impiego  da parte di un
          professionista  del  telefono,  della posta elettronica, di
          sistemi  automatizzati di chiamata senza l'intervento di un
          operatore  o  di  fax  richiede  il consenso preventivo del
          consumatore.
              2. Tecniche  di  comunicazione  a  distanza  diverse da
          quelle   di   cui   al   comma 1,  qualora  consentano  una
          comunicazione  individuale,  possono  essere  impiegate dal
          professionista   se   il   consumatore   non   si  dichiara
          esplicitamente contrario».
              -  Il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196 reca
          «Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali»
          (Pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  29 luglio 2003, n.
          174, S.O.).