Art. 20.
           Interventi in materia di ammortizzatori sociali
  1. All'art. 1., comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 ottobre
2004,  n.  249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
2004,  n.  291, dopo le parole: «puo' essere prorogato» sono aggiunte
le seguenti: «, sulla base di specifici accordi in sede governativa,»
e,  nel  secondo  periodo,  le  parole:  «43 milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «63 milioni di euro».
  2. All'art. 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio
1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998,
n.   52,   come   da   ultimo   modificato  dall'art.  6-septies  del
decreto-legge   30   dicem-bre   2004,   n.   314,   convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge  1° marzo  2005,  n.  26,  le  parole:
«31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006»
e  dopo  le  parole: «per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005» sono
inserite le seguenti: «e di 45 milioni di euro per il 2006».
((   2-bis. Le risorse finanziarie per l'anno 2005 previste dall'art.
13,  comma 2,  lettera a),  del  decreto-legge  14 marzo 2005, n. 35,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 14 maggio 2005, n. 80,
possono   affluire   nella   speciale  evidenza  contabile  istituita
nell'ambito del bilancio dell'I.N.P.S. fino al 30 giugno 2006. ))
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1  dell'art. 1 del
          decreto-legge  5 ottobre  2004,  n. 249 recante «Interventi
          urgenti  in  materia  di  politiche  del lavoro e sociali»,
          convertito  con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,
          n. 291, cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art. 1. - 1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro
          a  carico  del  Fondo  per l'occupazione di cui all'art. 1,
          comma 7,   del   decreto-legge   20 maggio  1993,  n.  148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n.  236,  nel caso di cessazione dell'attivita' dell'intera
          azienda,  di  un  settore  di  attivita',  di  uno  o  piu'
          stabilimenti  o parte di essi, il trattamento straordinario
          di  integrazione  salariale per crisi aziendale puo' essere
          prorogato,   sulla   base  di  specifici  accordi  in  sede
          governativa,  per un periodo fino a dodici mesi nel caso di
          programmi,  che  comprendono  la formazione ove necessaria,
          finalizzati  alla ricollocazione dei lavoratori, qualora il
          Ministero  del lavoro e delle politiche sociali accerti nei
          primi  dodici  mesi il concreto avvio del piano di gestione
          delle  eccedenze  occupazionali.  A tale finalita' il Fondo
          per  l'occupazione  e'  integrato di 63 milioni di euro per
          l'anno   2004.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  degli  stanziamenti iscritti, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2004-2006,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo
          speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro
          dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1  dell'art. 1 del
          decreto-legge  20 gennaio  1998, n. 4 recante «Disposizioni
          urgenti   in   materia   di   sostegno   al   reddito,   di
          incentivazione     all'occupazione     e    di    carattere
          previdenziale»,  convertito  con modificazioni, dalla legge
          20 marzo  1998,  n. 52, come da ultimo modificato dall'art.
          6-septies  del  decreto-legge  30 dicembre  2004,  n.  314,
          convertito con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n.
          26, cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.   1 (Disposizioni   in  materia  di  sostegno  al
          reddito). - 1. Il  termine  previsto  dalle disposizioni di
          cui  all'art.  4,  comma 17,  del  decreto-legge 1° ottobre
          1996,  n.  510,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          28 novembre  1996,  n.  608,  relative alla possibilita' di
          iscrizione   nelle   liste   di  mobilita'  dei  lavoratori
          licenziati  da  imprese che occupano anche meno di quindici
          dipendenti  per  giustificato  motivo  oggettivo connesso a
          riduzione,  trasformazione  o  cessazione di attivita' o di
          lavoro, e' prorogato fino alla riforma degli ammortizzatori
          sociali  e  comunque  non oltre il 31 dicembre 2006 ai fini
          dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste
          medesime,  nel  limite complessivo massimo di 9 miliardi di
          lire  per  l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per ciascuno
          degli  anni  1999,  2000  e 2001 nonche' di 60,4 milioni di
          euro  per  l'anno 2002 e di 45 milioni di euro per ciascuno
          degli anni 2003, 2004 e 2005 e di 45 milioni di euro per il
          2006  a  carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.
          1,  comma 7,  del  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n.  236.  A  tal  fine  il  Ministero  del  lavoro  e della
          previdenza  sociale  rimborsa i relativi oneri all'Istituto
          nazionale   della   previdenza   sociale   (INPS),   previa
          rendicontazione».
              - Si   riporta   il   testo   del   comma 2  lettera a)
          dell'articolo 13  del  decreto-legge  14 marzo  2005, n. 35
          recante  «Disposizioni  urgenti  nell'ambito  del  Piano di
          azione  per lo sviluppo economico, sociale e territoriale»,
          convertito  con  modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
          n. 80:
              «2. In    attesa    della    riforma   organica   degli
          ammortizzatori   sociali  e  del  sistema  degli  incentivi
          all'occupazione,  per gli anni 2005 e 2006, con decorrenza,
          in  ogni caso, non anteriore alla data di entrata in vigore
          del presente decreto, sono adottati i seguenti interventi:
                a) per  i  trattamenti di disoccupazione in pagamento
          dal   1° aprile   2005   al   31 dicembre  2006  la  durata
          dell'indennita'  ordinaria  di disoccupazione con requisiti
          normali,  di  cui  all'art.  19,  primo  comma,  del  regio
          decreto-legge  14 aprile  1939,  n.  636,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge  6 luglio  1939,  n.  1272  e
          successive  modificazioni,  e'  elevata  a sette mesi per i
          soggetti con eta' anagrafica inferiore a cinquanta anni e a
          dieci  mesi  per  i  soggetti  con  eta'  anagrafica pari o
          superiore    a    cinquanta   anni.   La   percentuale   di
          commisurazione  alla retribuzione della predetta indennita'
          e'  elevata  al cinquanta per cento per i primi sei mesi ed
          e'  fissata al quaranta per cento per i successivi tre mesi
          e  al  trenta  per  cento  per  gli  ulteriori  mesi. Resta
          confermato il riconoscimento della contribuzione figurativa
          per  il  periodo  di  percezione del trattamento nel limite
          massimo  di  sei  mesi  per  i soggetti con eta' anagrafica
          inferiore  a  cinquanta  anni e di nove mesi per i soggetti
          con  eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. Gli
          incrementi  di  misura e di durata di cui al presente comma
          non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli,
          ordinari  e  speciali,  ne'  all'indennita'  ordinaria  con
          requisiti   ridotti   di   cui  all'art.  7,  comma 3,  del
          decreto-legge   21 marzo   1988,  n.  86,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   20 maggio  1988,  n.  160.
          L'indennita'  di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di
          perdita   e   sospensione  dello  stato  di  disoccupazione
          disciplinate  dalla  normativa  in  materia di incontro tra
          domanda  e  offerta di lavoro. Per le finalita' di cui alla
          presente  lettera, e' istituita, nell'ambito dell'INPS, una
          speciale evidenza contabile a cui affluisce per l'anno 2005
          l'importo  di  307,55  milioni  di  euro  e per l'anno 2006
          l'importo di 427,23 milioni di euro;».