Art. 20-bis.
            Modifiche alla legge 14 febbraio 1987, n. 40
((    1. Alla  legge  14 febbraio  1987,  n.  40,  sono  apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1,  comma 1,  le  parole: «di cui all'articolo 18
della legge 21 dicembre 1978, n. 845» sono sostituite dalle seguenti:
«come  definite  dall'articolo 117,  secondo comma, lettera m), della
Costituzione e dalle vigenti normative in materia»;
    b) all'articolo 1,  comma 2, le parole: «siano emanazione o delle
organizzazioni  democratiche  e  nazionali dei lavoratori dipendenti,
dei  lavoratori  autonomi,  degli imprenditori, o di associazioni con
finalita'  formative  e  sociali, o di imprese e loro consorzi, o del
movimento cooperativo;» sono soppresse;
    c) all'articolo 2, comma 1, le parole: «31 marzo» sono sostituite
dalle seguenti: «15 febbraio»;
    d) all'articolo 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    «2. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,  da  emanare  entro  novanta giorni dalla data di entrata in
vigore   della   presente  disposizione,  sono  stabiliti  criteri  e
modalita' per la determinazione dell'entita' dei contributi».
  2. Per  le  finalita' di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, e'
autorizzata  per  l'anno 2006  la  spesa  di  13 milioni  di euro. Al
relativo  onere  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2006-2008,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento  relativo  al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. ))
 
Riferimenti normativi:
    - Si  riporta  il  testo  dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge
14 febbraio  1987, n. 40 (Norme per la copertura delle spese generali
di   amministrazione   degli   enti   privati  gestori  di  attivita'
formative),  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1987, n.
45, cosi' come modificati dalla presente legge:
    «Art.  1. - 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
concede   agli   enti  privati,  che  svolgono  attivita'  rientranti
nell'ambito  delle  competenze  statali  come definite dall'art. 117,
secondo   comma,  lettera m),  della  Costituzione  e  dalle  vigenti
normative   in   materia,   contributi   per  le  spese  generali  di
amministrazione   relative   al  coordinamento  operativo  a  livello
nazionale degli enti medesimi, non coperte da contributo regionale.
    2. Possono  usufruire degli interventi di cui al comma 1 gli enti
privati  che  applichino  per  il personale il contratto nazionale di
lavoro di categoria; rendano pubblico il bilancio annuale per ciascun
centrodi  attivita'; non perseguano scopi di lucro; abbiano carattere
nazionale;  operino in piu' di una regione; siano dotati di struttura
tecnica  ed  organizzativa idonea allo svolgimento delle attivita' di
cui al comma 1.».
    - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  della  succitata legge n.
40/1987, cosi' come modificato dalla presente legge:
    «Art. 2. - 1. L'erogazione dei contributi previsti dalla presente
legge  e'  effettuata,  nell'ambito  delle  disponibilita'  di cui al
successivo  art.  4,  sulla  base  di richieste presentate dagli enti
entro  il  15 febbraio  di  ogni  anno. In sede di prima applicazione
della  presente legge, le predette richieste devono essere presentate
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.
    2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  disposizione,  sono  stabiliti  criteri  e modalita' per la
determinazione dell'entita' dei contributi».