Art. 22.
                      Incenerimento dei rifiuti
  1. All'articolo 21,  commi 1 e 9, del decreto legislativo 11 maggio
2005,  n.  133,  le  parole: «28 dicembre 2005» sono sostituite dalle
seguenti: «28 febbraio 2006».
((    1-bis. All'articolo 21  del decreto legislativo 11 maggio 2005,
n.  133,  dopo  il comma 10 e' aggiunto il seguente: «10-bis. Per gli
impianti  la  cui  funzione  principale  consiste nella produzione di
energia  elettrica  e  che  utilizzano  come  combustibile accessorio
prodotti trasformati di categoria 1, 2 e 3 ai sensi degli art. 4, 5 e
6  del  regolamento (CE)  n.  1774/2002  del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  3 ottobre  2002, il termine di cui ai commi 1 e 9 e'
fissato al 28 dicembre 2007». ))
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta il testo dei commi 1 e 9 dell'art. 21 del
          decreto  legislativo  11 maggio  2005,  n.  133 (Attuazione
          della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei
          rifiuti), cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  21 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Gli
          impianti   esistenti  si  adeguano  alle  disposizioni  del
          presente decreto entro il 28 febbraio 2006.
              2-8 (Omissis).
              9. Fino all'adeguamento e comunque non oltre il termine
          del  28 febbraio  2006,  previsto nel comma 1, si applicano
          agli  impianti  esistenti le norme tecniche previgenti alla
          data di entrata in vigore del presente decreto.».