Art. 22. Incenerimento dei rifiuti 1. All'articolo 21, commi 1 e 9, del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, le parole: «28 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2006». (( 1-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: «10-bis. Per gli impianti la cui funzione principale consiste nella produzione di energia elettrica e che utilizzano come combustibile accessorio prodotti trasformati di categoria 1, 2 e 3 ai sensi degli art. 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, il termine di cui ai commi 1 e 9 e' fissato al 28 dicembre 2007». ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dei commi 1 e 9 dell'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti), cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 21 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Gli impianti esistenti si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 28 febbraio 2006. 2-8 (Omissis). 9. Fino all'adeguamento e comunque non oltre il termine del 28 febbraio 2006, previsto nel comma 1, si applicano agli impianti esistenti le norme tecniche previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.».