Art. 22-bis.
                Conferimento in discarica dei rifiuti
((    1. Al  comma 9  dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «di tipo A» sono inserite le
seguenti: «, di tipo ex 2A e alle discariche per inerti». ))
 
          Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il   testo   del   comma 9   dell'art.
          11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203
          recante   «Misure   di  contrasto  all'evasione  fiscale  e
          disposizioni  urgenti in materia tributaria e finanziaria»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
          n. 248, cosi' come modificato dalla presente legge:
              «9. All'art.  17,  commi 1,  2  e  6,  lettera a),  del
          decreto  legislativo  13 gennaio  2003, n. 36, e successive
          modificazioni,   le   parole:   «31 dicembre   2005»   sono
          sostituite   dalle   seguenti:   «31 dicembre   2006».   La
          disposizione   del  presente  comma  non  si  applica  alle
          discariche di II categoria, di tipo A, di tipo ex 2A e alle
          discariche  per  inerti  cui  si  conferiscono materiali di
          matrice  cementizia  contenenti  amianto,  per  le quali il
          termine  di conferimento e' fissato alla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto».