Art. 23-ter.
            Convenzione di Parigi per il disarmo chimico
((    1.  Gli  incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma 4,
della  legge 18 novembre 1995, n. 496, e rinnovati ai sensi dell'art.
25  della  legge 16 gennaio 2003, n. 3, si intendono rinnovabili alle
rispettive scadenze per ulteriori due anni. ))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo del comma 4 dell'art. 9 della
          legge  18 novembre  1995,  n.  496  (Ratifica ed esecuzione
          della   Convenzione   sulla   proibizione  dello  sviluppo,
          produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla
          loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio
          1993):
              «4.   Per   lo  svolgimento  delle  sue  attivita',  il
          Ministero   degli   affari  esteri  si  avvale  di  proprio
          personale,   nonche'   di   personale  di  altri  Ministeri
          interessati  in  posizione  di  comando  e  puo'  conferire
          incarichi   a   tempo   determinato   ad  esperti  estranei
          all'Amministrazione,   nei  limiti  di  un  contingente  di
          quindici  unita',  per sopperire ad esigenze che richiedono
          oggettive   professionalita'   non  reperibili  nell'ambito
          dell'Amministrazione.  Della stessa facolta' puo' avvalersi
          il    Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato,   ai   fini   degli  adempimenti  di  sua
          competenza,  nei limiti di un contingente di cinque unita'.
          Gli   incarichi   sono  conferiti  e  i  relativi  compensi
          stabiliti,  rispettivamente, con decreto del Ministro degli
          affari  esteri o del Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.
          Detti   incarichi,   della   durata  massima  di  due  anni
          rinnovabili  una sola volta per un anno, non possono essere
          conferiti  a  chiunque  svolga attivita' di collaborazione,
          anche  senza  rapporto  di  subordinazione,  con i soggetti
          tenuti agli obblighi di cui alla presente legge.».
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  25  della  legge
          16 gennaio   2003,  n.  3  (Disposizioni  ordinamentali  in
          materia di pubblica amministrazione):
              «Art.  25  (Funzionamento  dell'Ufficio  dell'Autorita'
          nazionale  per  l'attuazione  della legge sulla proibizione
          delle armi chimiche). - 1. Gli incarichi di cui all'art. 9,
          comma 4, della legge 18 novembre 1995, n. 496, e successive
          modificazioni,  conferiti  agli  esperti  nominati ai sensi
          della medesima disposizione, possono essere rinnovati anche
          dopo  la  scadenza  del primo rinnovo, per la durata di due
          anni, prorogabile per un periodo ulteriore di due anni.».