Art. 23-quinquies. Differimento di termini e agevolazioni concernenti aree colpite da calamita' naturali (( 1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, gia' differiti dal decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, nonche¨ i termini di cui all'art. 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 13 aprile 2000, n. 125, e all'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2006. 2. I finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, riammessi alle agevolazioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato regolamento di cui al decreto 10 dicembre 2003, n. 383, beneficiano delle provvidenze di cui agli articoli 4-quinquies, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e 4-bis, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento di cui al decreto 10 dicembre 2003, n. 383, relativamente ai lavori svolti in economia nonche' le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del medesimo regolamento, si applicano anche ai finanziamenti di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni. Ai fini delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, sono ammesse alle agevolazioni, nel limite della capacita' produttiva, anche se prodotte oltre la data del 31 dicembre 2002, le richieste di integrazioni per maggiori spese sostenute entro il periodo di preammortamento. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383 (Regolamento concernente i contributi al pagamento degli interessi ai fini della ripresa delle attivita' da parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 in sostituzione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 23 marzo 1995 del Ministro del tesoro, nonche' le modalita' per l'annullamento delle revoche gia' avvenute ai sensi delle medesime disposizioni): «Art. 1. (Documentazione delle spese sostenute con i finanziamenti agevolati). - 1. Entro il 31 marzo 2004 le imprese che hanno beneficiato dei contributi previsti dall'art. 2, comma 2 e dall'art. 3, comma 2, della legge, qualora non abbiano gia' provveduto, presentano alla banca finanziatrice le fatture o altra idonea documentazione che attesti le spese sostenute, ai fini della ripresa dell'attivita', non prima del 4 novembre 1994 e non oltre il 31 dicembre 2001, anche in difformita' con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, purche' attinenti all'attivita' di impresa, unitamente ad una relazione dalla quale risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto. Possono essere ricomprese tra le predette spese anche quelle sostenute per l'estinzione dei finanziamenti connessi con l'attivita' d'impresa antecedenti al mese di novembre 1994, nonche' quelle derivanti da lavori svolti in economia, con attrezzature e personale di pertinenza dell'impresa, finalizzati alla ricostruzione dell'azienda e dimostrate mediante autocertificazione. La banca trasmette la predetta documentazione e la relazione ricevuta a MCC S.p.a. ovvero ad Artigiancassa S.p.a.» «Art. 2. (Modalita' e termini di presentazione delle domande di revisione delle revoche e di riammissione alle agevolazioni). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le imprese di cui all'art. 1, comma 1, nei confronti delle quali siano state assunte da parte di MCC S.p.a. o di Artigiancassa S.p.a. deliberazioni di revoca totale o parziale dei contributi medesimi per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 23 marzo 1995, presentano alla banca che ha concesso il finanziamento oggetto di revoca dell'intervento agevolativo domanda di revisione della revoca e di riammissione alle agevolazioni. 2. Alla domanda e' allegata la documentazione della spesa sostenuta, qualora diversa da quella gia' in possesso di MCC S.p.a. o di Artigiancassa S.p.a. e la relazione dell'impresa beneficiaria di cui all'art. 1. 3. La banca, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, trasmette a MCC S.p.a o ad Artigiancassa S.p.a. la documentazione di cui al comma 2, corredata di una relazione sullo stato del finanziamento agevolato.». Il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, recante: «Proroga di termini», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306. - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 13 aprile 2000, n. 125 (Regolamento recante criteri e modalita' per la rinegoziazione dei finanziamenti agevolati ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995, n. 35): «Art. 7 (Procedimento di rinegoziazione). - 1. I soggetti interessati presentano alle banche richiesta di rinegoziazione dei finanziamenti in essere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Non e' ammessa la rinegoziazione per le operazioni finanziarie in relazione alle quali e' gia' avvenuto il recupero delle somme da parte delle banche o il pagamento, anche parziale, a carico dei fondi di garanzia.». - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257 (Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali nonche' di personale di pubbliche amministrazioni, di differimento di termini, di gestione commissariale della associazione italiana della Croce Rossa e di disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari): «5. La durata dei finanziamenti di cui all'art. 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, concessi a favore dei soggetti danneggiati dalle avversita' atmosferiche di cui al comma 1, e' fissata in venticinque anni, compreso il periodo di tre anni di preammortamento.». - Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 (Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994): «Art. 2. - 1. Il Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e' incrementato della somma di lire 234 miliardi per l'anno 1995, di lire 207 miliardi per l'anno 1996 e di lire 117 miliardi annui a decorrere dall'anno 1997. 2. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994. 3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purche' entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di scorte da impiegare anche in attivita' differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di detti finanziamenti non puo' superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. Nel caso di finanziamento di sole scorte la durata dello stesso non puo' superare i sei anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di un anno e di un periodo massimo di rimborso di cinque anni. I finanziamenti sono concessi in misura non superiore al 95 per cento del primo miliardo di spesa, in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a tre miliardi e in misura non superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza. 4. Il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo e' pari al 3 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. 4-bis. 5. Al fine di consentire alle imprese di corrispondere il tasso di interesse agevolato di cui al comma 4, il Mediocredito centrale S.p.a. corrisponde, a valere sul Fondo di cui al comma 1, un contributo agli interessi pari alla differenza tra il tasso fisso nominale annuo applicato dalle banche, comunque non superiore al campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta del mese precedente a quello di stipula del contratto di finanziamento risultante dalla rilevazione della Banca d'Italia, maggiorato di un punto percentuale, e il suddetto tasso agevolato del 3 per cento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del Fondo di cui al comma 1. 6. Il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e' incrementato della somma di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 40 miliardi per l'anno 1999. 7. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 6 sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e la misura del relativo intervento e' fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto. 8. A valere sulle somme predette, puo' essere corrisposto, previo avvio delle procedure di recupero ritenute utili d'intesa con il Mediocredito centrale S.p.a., un acconto, nei limiti di garanzia attivabili, non superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio in sede di definitiva determinazione della perdita. 8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche gia' ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto previsto dall'art. 2-bis, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie. 9. Le condizioni e le modalita' dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e dell'Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo e dell'art. 3 sono stabilite, ove non gia' disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per la gestione delle agevolazioni di cui ai suddetti articoli si applica l'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.». «Art. 3. - 1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito dall'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa e' incrementato della somma di lire 200 miliardi per l'anno 1995. Tale somma e' soggetta a gestione separata. 2. Le disponibilita' di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese artigiane aventi sede nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994. 3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purche' entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di scorte da impiegare anche in attivita' differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di detti finanziamenti non puo' superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. I finanziamenti sono concessi nella misura massima del 95 per cento per il primo miliardo di spesa e in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a lire 3 miliardi. 4. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo e' pari al tre per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del fondo di cui al comma 1. 5. Le somme di cui al comma 1, sono altresi' finalizzate a ridurre al 3 per cento annuo il tasso di interesse dovuto dalle predette imprese sui finanziamenti accordati dalle banche con i prestiti concessi alle banche stesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 6. Gli interventi del Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa sono estesi ai finanziamenti agevolati alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Per gli interventi del Fondo nessun onere e' posto a carico delle imprese beneficiarie. Ai fini di cui al presente comma la natura della garanzia del Fondo e' trasformata da sussidiaria a sostitutiva e la misura del relativo intervento e' fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto. 7. Avviate le procedure di riscossione coattiva del credito, le banche possono chiedere l'intervento della garanzia del Fondo, che assicura la copertura dell'insolvenza nella misura massima del 50 per cento; la restante parte della garanzia e' conguagliata alla chiusura delle procedure stesse. 7-bis. La garanzia di cui al comma 6 e' cumulabile fino al cento per cento con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive e consortili. 7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche gia' ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia, di cui al citato comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto precisato dall'art. 2-bis, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.» - Si riporta il testo dell'art. 3 del gia' citato decreto n. 383 del 2003: «Art. 3 (Annullamento della revoca e riammissione al contributo). - 1. MCC S.p.a. ovvero Artigiancassa S.p.a., sulla base della documentazione pervenuta ai sensi dell'art. 2, comma 3, provvedono entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa: a) all'annullamento della revoca totale o parziale deliberata per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 23 marzo 1995; b) alla riammissione al contributo rideterminato ai sensi dell'art. 1 e del decreto ministeriale 23 marzo 1995; c) all'invio della deliberazione alla banca che ne da' comunicazione all'impresa; d) alla restituzione dei contributi gia' rimborsati dall'impresa a seguito dei provvedimenti di revoca annullati.» - Si riporta il testo dell'art. 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 (Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonche' interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura): «Art. 4-quinquies (Rilocalizzazione di attivita' produttive collocate in aree a rischio di esondazione). - 1. I titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo derivante dalle delibere adottate dal comitato istituzionale delle autorita' di bacino del fiume Po ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e dell'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, accedere ai crediti agevolati destinati alle attivita' produttive danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno colpito l'Italia settentrionale nel novembre 1994, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, allo scopo di rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attivita' al di fuori delle citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni distanti non piu' di trenta chilometri, nel limite delle risorse residue assegnate al Mediocredito centrale S.p.a. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dei citati articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995. 2. I finanziamenti ricomprendono gli oneri di acquisizione di aree idonee, di realizzazione degli insediamenti e di trasferimento delle attrezzature e degli impianti produttivi, nonche' delle abitazioni funzionali all'impresa stessa nel limite della pari capacita' produttiva nonche' di demolizione e di ripristino delle aree dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire due miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire dieci miliardi. 3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacita' produttiva o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermi restando i relativi oneri a carico dell'impresa medesima. 4. I titolari di imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi di cui al comma 1, che abbiano fruito dei finanziamenti previsti dal decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, e successive modificazioni, in quanto danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilita' finanziarie di cui al medesimo comma 1. 4-bis. Fermi restando gli stanziamenti di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, l'estinzione del finanziamento ai sensi del comma 4 e' da considerare contributo in conto capitale e, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 16-quinquies, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito d'impresa del soggetto che ha fruito della predetta estinzione. 5. Le condizioni e le modalita' dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo sono stabilite, ove non gia' disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile. Per la gestione delle agevolazioni si applica l'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489. 6. I limiti e le condizioni di cui all'art. 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'art. 8 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, riguardanti i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti presso la Tesoreria dello Stato, non si applicano ai fondi pubblici assegnati alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ed al Mediocredito centrale S.p.a.. 6-bis. Nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica all'unita' previsionale di base 3.2.1.8 «Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera», ai titolari di aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli che intendono rilocalizzare la propria attivita', si applicano i commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente alle disposizioni relative alla possibilita' di accedere ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, nonche' il comma 5 del presente articolo. 6-ter. Nei casi di avvenuta delocalizzazione previsti dal presente articolo, i proprietari dei territori resi liberi, ricompresi nelle fasce A e B del piano-stralcio adottato dall'Autorita' di bacino del fiume Po, possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.2.1.8, «Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera», ai crediti agevolati di cui al presente articolo al fine di avviare sui medesimi terreni attivita' agricole, a condizione che il 5 per cento degli stessi venga destinato ad interventi di rinaturalizzazione. In questi casi il finanziamento ricomprende gli oneri relativi alla bonifica e all'adeguamento ad uso agricolo del terreno, agli interventi di rinaturalizzazione della porzione allo scopo riservata, all'avviamento dell'attivita' produttiva ed all'acquisto di mezzi e scorte ad essa destinati, nei limiti stabiliti all'ultimo periodo del comma 2. I crediti agevolati possono essere concessi anche agli affittuari dei terreni medesimi. L'esercente l'attivita' agricola deve assicurare idonea manutenzione anche delle porzioni di terreno sulle quali ha attuato gli interventi di rinaturalizzazione, pena l'avvio del procedimento di revoca del credito agevolato. Le condizioni e le modalita' dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, ove non gia' disciplinate con il decreto ministeriale emanato ai sensi del comma 5, vengono disciplinate con un ulteriore decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile.» - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 4-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita' naturali): «5. Alle imprese, ai soggetti che esercitano libera attivita' professionale, alle organizzazioni di volontariato e del terzo settore, gia' danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento dell'entita' dei danni subiti. Le imprese, beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, danneggiate nuovamente dall'evento alluvionale del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8 dell'art. 4, possono estinguere il mutuo contratto ai sensi del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, con oneri a carico e nei limiti delle disponibilita' residue del medesimo decreto.» - Si riporta il testo degli articoli 5, 6 e 7 del gia' citato decreto n. 383 del 2003: «Art. 5 (Cessazione dell'attivita' dell'impresa). - 1. In caso di cessazione dell'attivita' il mutuatario, che abbia regolarmente sostenuto le spese oggetto delle agevolazioni, puo' proseguire nel pagamento delle rate residue del finanziamento erogato, beneficiando dei contributi concessi e della garanzia.» «Art. 6 (Fallimento dell'impresa beneficiaria). - 1. In caso di fallimento dell'impresa purche' la stessa abbia regolarmente sostenuto le spese oggetto delle agevolazioni la domanda di cui all'art. 2 e' presentata dal curatore direttamente a MCC S.p.a. o ad Artigiancassa S.p.a. 2. Il contributo e' concesso fino al giorno antecedente la data della sentenza dichiarativa di fallimento dell'impresa.» «Art. 7 (Garanzia). - 1. La revoca del contributo per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 23 marzo 1995 o la cessazione dell'attivita' non producono la decadenza della garanzia prevista dagli articoli 2 e 3 della legge.»