Art. 24.
                 Termini in materia di assicurazioni
  1. L'efficacia dell'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, della
legge  29 ottobre  1961,  n.  1216,  introdotto dall'articolo 353 del
codice  delle  assicurazioni  private,  di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, decorre dal 1° gennaio 2007.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1-bis della
          legge   29 ottobre   1961,   n.  1216  (Nuove  disposizioni
          tributarie   in  materia  di  assicurazioni  private  e  di
          contratti vitalizi):
              «Art.  1-bis  (Imposta  sui  premi  delle assicurazioni
          obbligatorie  dei  veicoli a motore e dei natanti). - 1. Le
          assicurazioni obbligatorie della responsabilita' civile per
          i  danni  causati  dalla  circolazione  dei  veicoli  e dei
          natanti  sono  soggette  all'imposta sui premi nella misura
          del  dodicivirgolacinque per cento. Tale misura resta ferma
          anche  nel  caso  in  cui  con  lo  stesso  contratto siano
          assicurati,   insieme   al  rischio  della  responsabilita'
          civile, anche altri rischi inerenti al veicolo o al natante
          o ai danni causati dalla loro circolazione.»