Art. 24-bis. Tutela del risparmio (( 1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere b) e c), e comma 3, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, si applicano a decorrere dal 18 marzo 2006. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 8 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari): «2. All'art. 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con societa' controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonche' con le societa' da queste controllate o che le controllano o sono ad esse collegate»; b) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 2-bis».» - Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 11 della gia' citata legge n. 262 del 2005: «2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 30, il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, fermo restando l'obbligo di consegna del prospetto informativo»; b) la lettera f) del comma 1 dell'art. 100 e' abrogata; c) dopo l'art. 100 e' inserito il seguente: «Art. 100-bis (Circolazione dei prodotti finanziari). - 1. Nei casi di sollecitazione all'investimento di cui all'art. 100, comma 1, lettera a), e di successiva circolazione in Italia di prodotti finanziari, anche emessi all'estero, gli investitori professionali che li trasferiscono, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 21, rispondono della solvenza dell'emittente nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali, per la durata di un anno dall'emissione. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 2412, secondo comma, del codice civile. 2. Il comma 1 non si applica se l'intermediario consegna un documento informativo contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB agli acquirenti che non siano investitori professionali, anche qualora la vendita avvenga su richiesta di questi ultimi. Spetta all'intermediario l'onere della prova di aver adempiuto agli obblighi indicati dal presente comma»; d) all'art. 118, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'art. 116 non si applica agli strumenti finanziari emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni». «3. Nella parte II, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dopo l'art. 25 e' aggiunto il seguente: «Art. 25-bis (Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione). - 1. Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche nonche', in quanto compatibili, da imprese di assicurazione. 2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all'art. 6, comma 2, all'art. 8, commi 1 e 2, e all'art. 10, comma 1, nonche' i poteri di cui all'art. 7, comma 1. 3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese di assicurazione informa senza indugio la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2. 4. Le societa' incaricate della revisione contabile delle imprese di assicurazione comunicano senza indugio alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2. 5. I commi 3 e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo e alle societa' incaricate della revisione contabile presso le societa' che controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. 6. L'ISVAP e la CONSOB si comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione. Ciascuna autorita' puo' chiedere all'altra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 25 della gia' citata legge n. 262 del 2005: «2. Le competenze stabilite dall'art. 109, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con riguardo ai prodotti assicurativi di cui al punto III della lettera a) della tabella di cui all'allegato I del medesimo decreto legislativo sono esercitate dall'ISVAP d'intesa con la CONSOB.»