Art. 25. Disposizioni in materia di catasto 1. Il termine di due anni, da ultimo stabilito con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 66 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, e' prorogato di un anno.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 15 marzo 1998, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa): «Art. 7. - 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui. 2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e' acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati. 3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato e' richiesto entro cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento e' adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati. 3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.» - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 7 (Attribuzione delle risorse). - 1. I provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresi' efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo. 2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti criteri: a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, puo' essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000; b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alle regioni; c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo. 3. Con i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della quantificazione, si tiene conto: a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni; b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento; c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento medesimo. 4. Con i provvedimenti, di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle modalita' e delle procedure di trasferimento, nonche' dei criteri di ripartizione del personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito e' comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva gia' maturata. Il personale medesimo puo' optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente. 5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali. 6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui all'art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti gia' previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresi', nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse. 8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la Conferenza unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere: a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo restando quanto previsto dall'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali; c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire; d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo. 9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal presente decreto legislativo, la Conferenza unificata puo' predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei ministri, per le iniziative di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a tal fine la disposizione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini previsti, la regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta.» - Si riporta il testo dell'art. 66 del gia' citato decreto legislativo n. 112 del 1998: «Art. 66 (Funzioni conferite agli enti locali). - 1. Sono attribuite, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai comuni le funzioni relative: a) alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonche' alla revisione degli estimi e del classamento, fermo restando quanto previsto dall'art. 65, lettera h); b); c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili. 2. Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle comunita' montane d'intesa con i comuni componenti.»