Art. 27.
             Disposizioni in materia di Consorzi agrari
  1.  All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e
successive  modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Decorso  il  predetto termine, entro trenta giorni il Ministro delle
attivita'  produttive,  di  concerto  con il Ministro delle politiche
agricole   e   forestali,   provvede   alla   rideterminazione  della
composizione  degli  organi delle liquidazioni dei Consorzi agrari in
liquidazione    coatta    amministrativa    o    in   amministrazione
straordinaria».
  2. All'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 9 novembre 2004,
n.  266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410,
e successive modificazioni»;
    b)  dopo  le  parole: «di liquidazione, valuta», sono inserite le
seguenti:  «, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e
forestali e previo parere della commissione di cui al comma 1-ter,».
  3.  All'articolo  12  del  decreto-legge  9  novembre 2004, n. 266,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306,
dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente:
    «1-ter.  Con  decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto  con  il  Ministro  delle politiche agricole e forestali, e'
istituita una commissione di valutazione delle attivita' dei consorzi
agrari.  La  commissione  e'  composta da cinque membri, appartenenti
alla  pubblica  amministrazione,  senza  oneri  a carico del bilancio
dello Stato.».
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 4 dell'art. 5 della
          legge  28  ottobre  1999, n. 410 e successive modificazioni
          (Nuovo   ordinamento   dei  consorzi  agrari),  cosi'  come
          modificato dalla presente legge:
              «4.    Entro    il   31   dicembre   2005   l'autorita'
          amministrativa   che   vigila   sulla  liquidazione  revoca
          l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei
          consorzi  agrari  in  liquidazione  coatta  amministrativa,
          salvo che nel frattempo sia stata presentata ed autorizzata
          domanda  di  concordato  ai  sensi  dell'art. 214 del regio
          decreto  16  marzo 1942, n. 267, o sia stata autorizzata, a
          qualunque  titolo,  cessione di azienda o di ramo d'azienda
          in  favore  di  un  altro  consorzio  agrario o di societa'
          cooperativa  agricola  operanti  nella  stessa regione o in
          regione confinante, che siano in amministrazione ordinaria.
          Il  cessionario  succede  nella titolarita' delle attivita'
          d'impresa  cedute, ivi compresi i contratti di locazione di
          immobili e le licenze di commercio e di produzione. Decorso
          il  predetto termine, entro trenta giorni il Ministro delle
          attivita'  produttive,  di  concerto  con il Ministro delle
          politiche    agricole    e    forestali,    provvede   alla
          rideterminazione  della  composizione  degli  organi  delle
          liquidazioni  dei  Consorzi  agrari  in liquidazione coatta
          amministrativa o in amministrazione straordinaria.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 9
          novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  27  dicembre 2004, n. 306 (Proroga o differimento di
          termini  previsti  da disposizioni legislative), cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  12  (Consorzi agrari). - 1. All'art. 5, comma 4,
          della  legge  28  ottobre  1999,  n. 410, le parole: «Entro
          cinquanta  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore della
          presente  legge»  sono sostituite dalle seguenti: «Entro il
          31 dicembre 2005».
              1-bis.  Decorso  il termine di cui all'art. 5, comma 4,
          della   legge   28  ottobre  1999,  n.  410,  e  successive
          modificazioni, il Ministero delle attivita' produttive, che
          vigila sulla procedura di liquidazione, valuta, di concerto
          con  il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali e
          previo  parere  della commissione di cui al comma 1-ter, la
          sussistenza  di  eventuali  situazioni  oggettive  ostative
          all'attivazione  della  soluzione concordataria e individua
          le soluzioni atte a garantire lo svolgimento dell'attivita'
          anche  mediante  autorizzazione alla ulteriore prosecuzione
          dell'esercizio provvisorio dell'impresa.
              1-ter.   Con   decreto  del  Ministro  delle  attivita'
          produttive,  di  concerto  con  il Ministro delle politiche
          agricole  e  forestali,  e'  istituita  una  commissione di
          valutazione   delle   attivita'  dei  consorzi  agrari.  La
          commissione e' composta da cinque membri, appartenenti alla
          pubblica amministrazione, senza oneri a carico del bilancio
          dello Stato.».