Art. 28. Personale del Ministero degli affari esteri 1. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti da impegni internazionali, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005, sono prorogate al 31 dicembre 2006.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dei commi 1 e 10 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2005 (Autorizzazione ad assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 1, commi 95, 96 e 97 della legge 30 dicembre 2004, n. 311): «Art. 1. - 1. Ai sensi dell'art. 1, commi 95, 96 e 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le amministrazioni, di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto, sono autorizzate ad assumere, nell'anno 2005, un contingente di personale a tempo indeterminato pari a complessive 4.213 unita', come risulta dalle citate tabelle 1 e 2, corrispondente ad una spesa di Euro 30.216.348,00 quale onere relativo all'anno 2005 e ad una spesa complessiva annua lorda pari ad Euro 113.462.227,00 a decorrere dall'anno 2006, da far valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 2.-9. (Omissis). 10. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, entro e non oltre il 30 novembre 2005, a trasmettere per le necessarie verifiche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il numero dei dipendenti assunti e in corso di assunzione, distinti per profili professionali ed area di appartenenza, specificando se a tempo pieno o ridotto, indicando in tale caso la tipologia e la quota percentuale del part-time, nonche' l'eventuale amministrazione di provenienza, ivi inclusa la relativa qualifica funzionale o area professionale, la spesa per l'anno 2005, nonche' quella annua lorda a regime effettivamente da sostenere. Al completamento delle procedure di assunzione va, altresi', fornita dimostrazione da parte delle amministrazioni interessate del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.».