Art. 31.
          Disposizioni in materia di fiscalita' di impresa
  1. I termini per effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 22 novembre 2002, n. 265, sono prorogati
al  28  febbraio  2006.  I  termini connessi sono prorogati di dodici
mesi.
  2.  La disposizione di cui al comma 337 dell'articolo 1 della legge
23  dicembre  2005,  n.  266,  riferita all'anno finanziario 2006, e'
specificata  nel senso che la stessa si applica al periodo di imposta
2005;  conseguentemente  il  decreto  di cui al comma 340 e' adottato
senza l'acquisizione dell'avviso di cui al primo periodo del medesimo
comma.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  4 dell'art. 1 del
          decreto-legge  24  settembre  2002, n. 209, convertito, con
          modificazioni,   dalla  legge  22  novembre  2002,  n.  265
          (Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della
          base  imponibile,  di  contrasto  all'elusione  fiscale, di
          crediti  di  imposta per le assunzioni, di detassazione per
          l'autotrasporto,  di  adempimenti per i concessionari della
          riscossione e di imposta di bollo):
              «4.   Relativamente   alle  minusvalenze  di  ammontare
          complessivo  superiore  a cinque milioni di euro, derivanti
          da    cessioni    di   partecipazioni   che   costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di
          piu'   atti   di  disposizione,  a  decorrere  dal  periodo
          d'imposta  in  corso  alla  data  di  entrata in vigore del
          presente  decreto,  il  contribuente  comunica  all'Agenzia
          delle  entrate  i  dati  e  le notizie necessari al fine di
          consentire l'accertamento della conformita' dell'operazione
          di  cessione  con  le  disposizioni  dell'art.  37-bis  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  600. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
          entrate,  emanato entro trenta giorni dalla data di entrata
          in  vigore del presente decreto, sono stabiliti i dati e le
          notizie  oggetto di comunicazione, nonche' le procedure e i
          termini  della  stessa.  In  caso  di comunicazione omessa,
          incompleta   o  infedele,  la  minusvalenza  realizzata  e'
          fiscalmente  indeducibile. In attuazione delle disposizioni
          previste   dal  presente  comma,  l'Agenzia  delle  entrate
          procede  a  nuovi  accertamenti dai quali derivano maggiori
          entrate non inferiori a 170 milioni di euro per l'anno 2003
          e  490  milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al fine
          di   assicurare   l'efficace  realizzazione  dell'attivita'
          prevista  ai  sensi  del  presente  comma  e  di evitare un
          pregiudizio alla continuita' dell'azione amministrativa, in
          attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 194
          del  9  maggio  2002,  ai dipendenti pubblici ai quali sono
          state   attribuite,   anteriormente   alla  predetta  data,
          qualifiche  funzionali superiori in esito alle procedure di
          riqualificazione  espletate  in  diretta applicazione delle
          disposizioni    dichiarate   illegittime   dalla   predetta
          sentenza,   continua   ad   essere  corrisposto,  a  titolo
          individuale  ed  in  via provvisoria, sino ad una specifica
          disciplina   contrattuale,   il  trattamento  economico  in
          godimento  e gli stessi continuano ad esplicare le relative
          funzioni.  Resta  ferma  l'applicazione  dell'art.  2 della
          legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'art. 52,
          comma  57,  della  legge  28  dicembre 2001, n. 448, per le
          esigenze  di  qualificazione  del  personale  anche a tempo
          determinato  delle  pubbliche amministrazioni. All'art. 12,
          comma  3,  della  legge  18  ottobre 2001, n. 383, l'ultimo
          periodo e' soppresso.».
              - Si  riporta  il testo del comma 337 dell'art. 1 della
          legge  23  dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2006):
              «337. Per l'anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale
          e sperimentale, fermo quanto gia' dovuto dai contribuenti a
          titolo  di  imposta  sul reddito delle persone fisiche, una
          quota  pari al 5 per mille dell'imposta stessa e' destinata
          in   base   alla  scelta  del  contribuente  alle  seguenti
          finalita':
                a)   sostegno   del   volontariato   e   delle  altre
          organizzazioni  non  lucrative  di  utilita' sociale di cui
          all'art.  10  del  decreto  legislativo 4 dicembre 1997, n.
          460, e successive modificazioni, nonche' delle associazioni
          di  promozione  sociale  iscritte  nei  registri nazionale,
          regionali e provinciali previsti dall'art. 7, commi 1, 2, 3
          e  4,  della  legge  7  dicembre  2000,  n.  383,  e  delle
          associazioni  e  fondazioni  riconosciute  che  operano nei
          settori  di  cui  all'art.  10,  comma  1,  lettera a), del
          decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
                b)   finanziamento   della   ricerca   scientifica  e
          dell'universita';
                c) finanziamento della ricerca sanitaria;
                d)  attivita'  sociali svolte dal comune di residenza
          del contribuente.».
              - Si  riporta  il testo del comma 340 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 266 del 2005:
              «340.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e  del  Ministro  della salute, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e delle finanze, sono stabilite le modalita'
          di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le
          modalita'  del  riparto  delle  somme  stesse,  sentite  le
          Commissioni   parlamentari  competenti  relativamente  alle
          finalita'  di  cui  al  comma  337, lettera a). Il Ministro
          dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a provvedere,
          con  propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unita'
          previsionali   di   base  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  delle  somme
          affluite  all'entrata per essere destinate ad alimentare un
          apposito fondo.».