Art. 32.
                 Controllo sulla gestione degli enti
  1.  Il  termine  previsto dalle disposizioni vigenti per l'invio ai
Ministeri  vigilanti  dei  bilanci  degli  enti che vi sono tenuti e'
prorogato  di sessanta giorni per gli enti che, a decorrere dall'anno
2006,  effettuano  la  trasmissione  in  via  telematica  ai predetti
Ministeri  nonche',  insieme  ai  conti  consuntivi,  ai  bilanci  di
previsione   e   alle  relative  variazioni,  al  Dipartimento  della
Ragioneria    generale    dello    Stato,   cui   gli   stessi   sono
obbligatoriamente   inoltrati   in   via   telematica,   a  decorrere
dall'esercizio  2007. Con provvedimento del Ragioniere generale dello
Stato,  sentiti  i Ministeri vigilanti, adottato entro quarantacinque
giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite  le  modalita'  applicative  del presente articolo, incluse
quelle occorrenti per la fase della sua prima attuazione.