Art. 34.
                 Servizi pubblici di motorizzazione
  1.  In  relazione  alla  pubblica utilita' del servizio erogato dal
Centro  elaborazione  dati  (CED)  del  Dipartimento  per i trasporti
terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine
di  garantire la piena continuita' nelle more del completamento delle
procedure  per  il  nuovo  affidamento  della  gestione  del servizio
medesimo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 23 della legge 18
aprile 2005, n. 62, e' autorizzata, nei limiti della quota di risorse
disponibili  per  le  attivita'  del  CED,  ai  sensi del comma 2 del
medesimo  articolo  23 della citata legge n. 62 del 2005, l'ulteriore
proroga  del  contratto  vigente  fino  al  (( 31 dicembre 2006 )) e,
comunque, per il tempo strettamente necessario al completamento delle
procedure per il nuovo affidamento.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  23  della legge 18
          aprile  2005,  n.  62  (Disposizioni  per  l'adempimento di
          obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita' europee. Legge comunitaria 2004):
              «Art.  23  (Disposizioni  in  materia  di  rinnovo  dei
          contratti  delle pubbliche amministrazioni per la fornitura
          di  beni  e  servizi).  -  1. L'ultimo periodo dell'art. 6,
          comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
          modificazioni, e' soppresso.
              2.  I  contratti  per  acquisti  e  forniture di beni e
          servizi,  gia' scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi
          successivi  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  possono  essere  prorogati  per il tempo necessario
          alla  stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento
          di  gare  ad  evidenza pubblica a condizione che la proroga
          non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga
          pubblicato  entro  e non oltre novanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge.
              3.  I  contratti che hanno ad oggetto lo svolgimento di
          funzioni  e  servizi  pubblici non ricadenti nell'ambito di
          applicazione  dell'art.  113  del  testo  unico  di  cui al
          decreto  legislativo  18  agosto 2000, n. 267, e successive
          modificazioni,  in  scadenza  entro  sei mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, possono essere
          prorogati  per  una  sola volta per un periodo di tempo non
          superiore  alla meta' della originaria durata contrattuale,
          a   condizione  che  venga  concordata  una  riduzione  del
          corrispettivo  di almeno il 5 per cento. Resta fermo che la
          durata  dei contratti prorogati ai sensi del presente comma
          in  ogni  caso  non  puo'  superare la data del 31 dicembre
          2008.».