Art. 38.
              Disposizioni per il servizio farmaceutico
  1.  Al  fine  di  favorire il mantenimento di un'efficiente rete di
assistenza  farmaceutica  territoriale anche nelle zone disagiate, le
percentuali  di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo
in  regime  di  Servizio  sanitario  nazionale  al netto dell'IVA non
superiore    ad   euro   258.228,45   sono   ulteriormente   ridotte,
limitatamente   all'arco   temporale   decorrente   dal  1° marzo  al
31 dicembre   2006,  rispetto  alla  riduzione  prevista  dall'ultimo
periodo  dell'articolo  1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  e  successive modificazioni, nella misura stabilita con decreto
del  Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia
e  delle  finanze,  per  una maggiore spesa complessiva, a carico del
Servizio sanitario nazionale, non superiore a 2,1 milioni di euro per
l'anno 2006.
  2.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro
2.100.000,00  per  l'anno  2006,  si provvede mediante corrispondente
riduzione, per il medesimo anno 2006, dell'autorizzazione di spesa di
cui  articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il testo del comma 40 dell'art. 1 della
          legge  23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni
          (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
              «40.  A decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza
          sul   prezzo  di  vendita  al  pubblico  delle  specialita'
          medicinali   collocate   nelle  classi  a)  e  b),  di  cui
          all'articolo  8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.
          537,  sono  fissate  per  le  aziende  farmaceutiche, per i
          grossisti  e  per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per
          cento,  al 6,65 per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di
          vendita  al  pubblico  al  netto  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto   (IVA).  Il  Servizio  sanitario  nazionale,  nel
          procedere  alla  corresponsione  alle  farmacie  di  quanto
          dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo
          al  lordo  dei  ticket e al netto dell'IVA pari al 3,75 per
          cento  per  le  specialita'  medicinali  il  cui  prezzo di
          vendita  al  pubblico  e' inferiore a lire 50.000, al 6 per
          cento  per  le  specialita'  medicinali  il  cui  prezzo di
          vendita  al  pubblico  e'  compreso  tra lire 50.000 e lire
          99.999, al 9 per cento per le specialita' medicinali il cui
          prezzo  di vendita al pubblico e' compreso tra lire 100.000
          e  lire  199.999,  al  12,5  per  cento  per le specialita'
          medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' compreso
          tra  euro  103,29  e  euro  154,94 e al 19 per cento per le
          specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico
          e'  superiore  a  euro  154,94.  Il Ministero della salute,
          sentite    le    organizzazioni    sindacali   maggiormente
          rappresentative   delle   farmacie   pubbliche  e  private,
          sottopone  a revisione annuale gli intervalli di prezzo e i
          limiti  di  fatturato,  di  cui  al  presente comma. Per le
          farmacie  rurali che godono dell'indennita' di residenza ai
          sensi  dell'articolo  2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e
          successive  modificazioni, con un fatturato annuo in regime
          di  Servizio  sanitario  nazionale  al  netto  dell'IVA non
          superiore a lire 750 milioni, restano in vigore le quote di
          sconto   di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  della  legge
          28 dicembre  1995, n. 549. Per le farmacie con un fatturato
          annuo  in  regime  di servizio sanitario nazionale al netto
          dell'IVA  non  superiore a lire 500 milioni, le percentuali
          previste  dal presente comma sono ridotte in misura pari al
          60 per cento.»
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 5 del
          decreto-legge  29 dicembre  2000,  n.  393, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27 (Proroga
          della   partecipazione   militare   italiana   a   missioni
          internazionali  di  pace, nonche' dei programmi delle Forze
          di polizia italiane in Albania):
              «2.  All'onere  derivante dall'attuazione dell'articolo
          4-bis,  valutato  in  lire 25.000 milioni annue a decorrere
          dall'anno  2001,  si  provvede,  per  gli anni 2001, 2002 e
          2003,  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2001-2003,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica   per   l'anno   2001,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando    l'accantonamento   relativo   al   Ministero
          dell'interno  per  lire  7.000 milioni nell'anno 2001 e per
          lire  5.000  milioni  per  ciascuno degli anni 2002 e 2003,
          nonche'   l'accantonamento   relativo   al   Ministero  dei
          trasporti  e  della  navigazione  per  lire  18.000 milioni
          nell'anno 2001 e per lire 20.000 milioni per ciascuno degli
          anni 2002 e 2003.»