Art. 39-terdecies.
             Utilizzo di somme residue dell'8 per mille
((     1.   Le  somme  iscritte  nel  fondo  da  ripartire  ai  sensi
dell'articolo  47,  comma  2,  della legge 20 maggio 1985, n. 222, di
pertinenza  del  centro di responsabilita' «Ragioneria generale dello
Stato»  dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze  per  l'anno  2005,  relative all'unita' previsionale di base
4.1.2.10  «8  per  mille  IRPEF  Stato»,  non  utilizzate  al termine
dell'esercizio  stesso,  sono  conservate  nel  conto dei residui per
essere    utilizzate    nell'esercizio    successivo.   Il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato a ripartire, tra le
pertinenti   unita'   previsionali   di  base  delle  amministrazioni
interessate,  le  somme conservate nel conto dei residui del predetto
fondo. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 2 dell'art.47 della
          legge  20 maggio  1985,  n.  222 (Disposizioni sugli enti e
          beni  ecclesiastici  in  Italia  e per il sostentamento del
          clero cattolico in servizio nelle diocesi):
              «A  decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari
          all'otto  per  mille dell'imposta sul reddito delle persone
          fisiche,   liquidata   dagli   uffici   sulla   base  delle
          dichiarazioni  annuali,  e' destinata, in parte, a scopi di
          interesse  sociale  o  di  carattere  umanitario  a diretta
          gestione   statale  e,  in  parte,  a  scopi  di  carattere
          religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.».