Art. 39-quaterdecies.
            Modifiche alle leggi 18 novembre 1981, n. 659
           3 giugno 1999, n. 157, e 2 maggio 1974, n. 195
((   1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n.
659,  e  successive  modificazioni,  le  parole: «i cinque milioni di
lire,  somma  da  intendersi  rivalutata nel tempo secondo gli indici
ISTAT  dei prezzi all'ingrosso» sono sostituite dalle seguenti: «euro
cinquantamila».
  2.  Alla  legge  3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo  1,  comma  6,  terzo  periodo,  le  parole:  «e'
interrotto» sono sostituite dalle seguenti: «e' comunque effettuato»;
    b) all'articolo 1, comma 6, il quarto periodo e' soppresso;
    c) all'articolo  1,  comma  6,  e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  «Le  somme  erogate  o  da  erogare  ai  sensi del presente
articolo  ed  ogni  altro  credito,  presente  o  futuro, vantato dai
partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni
di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi»;
    d) dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:
  «Art.  6-bis.  (Garanzia  patrimoniale). - 1. Le risorse erogate ai
partiti  ai  sensi  della  presente  legge  costituiscono,  ai  sensi
dell'articolo  2740  del  codice civile, garanzia ai fini dell'esatto
adempimento  delle  obbligazioni  assunte  da  parte  dei  partiti  e
movimenti  politici beneficiari delle stesse. I creditori dei partiti
e   movimenti  politici  di  cui  alla  presente  legge  non  possono
pretendere    direttamente    dagli   amministratori   dei   medesimi
l'adempimento  delle obbligazioni del partito o movimento politico se
non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.
  2.  Per  il  soddisfacimento  dei  debiti  dei  partiti e movimenti
politici  maturati  in  epoca antecedente all'entrata in vigore della
presente  legge  e'  istituito un fondo di garanzia alimentato dall'1
per  cento  delle risorse stanziate per i fondi indicati all'articolo
1.  Le modalita' di gestione e funzionamento del fondo sono stabilite
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».
  3.  La disposizione di cui al comma 2, lettera d), si applica anche
per i giudizi e procedimenti in corso.
  4. All'articolo 6 della legge 2 maggio 1974, n. 195, il primo ed il
secondo periodo sono soppressi. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta il testo del terzo comma dell'art.4 della
          legge  18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni
          (Modifiche  ed  integrazioni  alla  legge 2 maggio 1974, n.
          195,  sul  contributo  dello  Stato  al  finanziamento  dei
          partiti  politici),  cosi'  come  modificato dalla presente
          legge:
              «Nel  caso  di erogazione di finanziamenti o contributi
          ai  soggetti  indicati nell'art. 7, legge 2 maggio 1974, n.
          195,  e  nel  primo  comma  del  presente  articolo, per un
          importo  che  nell'anno  superi  euro  cinquantamila  sotto
          qualsiasi  forma,  compresa  la  messa  a  disposizione  di
          servizi,  il  soggetto  che  li eroga ed il soggetto che li
          riceve   sono   tenuti  a  farne  dichiarazione  congiunta,
          sottoscrivendo  un  unico  documento,  depositato presso la
          Presidenza  della  Camera  dei  deputati  ovvero  a  questa
          indirizzato  con  raccomandata  con  avviso di ricevimento.
          Detti  finanziamenti  o  contributi  o  servizi, per quanto
          riguarda  la  campagna  elettorale,  possono  anche  essere
          dichiarati  a mezzo di autocertificazione dei candidati. La
          disposizione  di  cui  al presente comma non si applica per
          tutti  i finanziamenti direttamente concessi da istituti di
          credito  o  da  aziende  bancarie,  alle condizioni fissate
          dagli accordi interbancari.».
              -  Si  riporta  il  testo  del comma 6 dell'art.1 della
          legge  3 giugno  1999,  n.  157, e successive modificazioni
          (Nuove  norme  in  materia  di  rimborso  delle  spese  per
          consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle
          disposizioni  concernenti  la  contribuzione  volontaria ai
          movimenti  e partiti politici), cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              «6.  I  rimborsi di cui ai commi 1 e 4 sono corrisposti
          con  cadenza  annuale,  entro il 31 luglio di ciascun anno.
          L'erogazione dei rimborsi non e' vincolata alla prestazione
          di  alcuna  forma  di  garanzia  bancaria o fidejussoria da
          parte  dei  movimenti o partiti politici aventi diritto. In
          caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica
          o  della  Camera  dei  deputati  il  versamento delle quote
          annuali  dei  relativi  rimborsi e' comunque effettuato. Il
          versamento  della  quota annua di rimborso, spettante sulla
          base  del  presente  comma, e' effettuato anche nel caso in
          cui  sia trascorsa una frazione di anno. Le somme erogate o
          da  erogare  ai  sensi  del presente articolo ed ogni altro
          credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti
          politici   possono  costituire  oggetto  di  operazioni  di
          cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi.».
              -  Si  riporta il testo dell'art.6 della legge 2 maggio
          1974,  n.  195 (Contributo dello Stato al finanziamento dei
          partiti  politici),  cosi'  come  modificato dalla presente
          legge:
              «Art. 6. I contributi previsti dalla presente legge non
          sono  soggetti  ad  alcuna  tassa  ne'  imposta,  diretta o
          indiretta.».