Art. 39-quinquiesdecies. Genova capitale europea della cultura 2004 (( 1. Per gli interventi connessi al programma «Genova capitale europea della cultura 2004», di cui all'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, e' destinato un contributo di 8.000.000 di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede a valere sulle somme resesi disponibili per pagamenti non piu' dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 18 marzo 1991, n. 99, che, per l'importo di 8.000.000 di euro, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate, nell'anno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art.4 della legge 23 febbraio 2001, n. 29 (Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivita' culturali): «Art. 4 (Interventi per Genova capitale europea della cultura 2004). - 1. Al fine di consentire i primi interventi propedeutici al programma «Genova capitale europea della cultura 2004», e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. L'individuazione degli interventi e' effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, previa intesa con il sindaco di Genova.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art.1 della legge 18 marzo 1991, n. 99 (Interventi urgenti per opere connesse alla esposizione internazionale «Colombo '92»): «Art. 1.1. - Per l'immediata realizzazione di interventi diretti al completamento dell'area espositiva della esposizione internazionale "Colombo '92", nonche' alla realizzazione di opere strettamente correlate all'evento, il comune di Genova e' autorizzato a stipulare, anche oltre i limiti di indebitamento previsti dalla normativa vigente, mutui quindicennali fino all'importo di lire quattrocentosettanta miliardi, di cui centocinquanta miliardi a decorrere dal secondo semestre del 1991, con onere di ammortamento a totale carico dello Stato. L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di preammortamento - maggiorato degli ulteriori interessi dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso applicabile, ai sensi di quanto previsto per le operazioni di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento - sara' corrisposto unitamente alla prima rata di ammortamento. In relazione agli oneri di ammortamento e di preammortamento sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 1991 e di lire 23 miliardi a decorrere dall'anno 1992.».