Art. 39-quinquiesdecies.
             Genova capitale europea della cultura 2004
((    1.  Per  gli  interventi connessi al programma «Genova capitale
europea  della  cultura  2004»,  di  cui  all'articolo  4 della legge
23 febbraio  2001,  n. 29, e' destinato un contributo di 8.000.000 di
euro  per  l'anno  2006. Al relativo onere si provvede a valere sulle
somme  resesi  disponibili  per  pagamenti  non  piu' dovuti relativi
all'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 1, comma 1, della
legge  18 marzo 1991, n. 99, che, per l'importo di 8.000.000 di euro,
sono  mantenute  nel  conto dei residui per essere versate, nell'anno
2006,  all'entrata  del bilancio dello Stato ai fini della successiva
riassegnazione  nello  stato di previsione del Ministero per i beni e
le attivita' culturali.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
 
          Riferimenti normativi:
              -   Si   riporta   il   testo  dell'art.4  della  legge
          23 febbraio  2001,  n. 29 (Nuove disposizioni in materia di
          interventi per i beni e le attivita' culturali):
              «Art.  4  (Interventi per Genova capitale europea della
          cultura   2004).  -  1.  Al  fine  di  consentire  i  primi
          interventi   propedeutici  al  programma  «Genova  capitale
          europea  della  cultura  2004»,  e' autorizzata la spesa di
          lire  2.000  milioni  per  ciascuno degli anni 2001 e 2002.
          L'individuazione degli interventi e' effettuata con decreto
          del  Ministro  per  i beni e le attivita' culturali, previa
          intesa con il sindaco di Genova.».
              -  Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art.1 della
          legge  18 marzo  1991,  n. 99 (Interventi urgenti per opere
          connesse alla esposizione internazionale «Colombo '92»):
              «Art.   1.1.   -   Per   l'immediata  realizzazione  di
          interventi  diretti  al  completamento dell'area espositiva
          della  esposizione  internazionale  "Colombo  '92", nonche'
          alla   realizzazione   di   opere   strettamente  correlate
          all'evento, il comune di Genova e' autorizzato a stipulare,
          anche  oltre  i  limiti  di  indebitamento  previsti  dalla
          normativa  vigente, mutui quindicennali fino all'importo di
          lire  quattrocentosettanta  miliardi, di cui centocinquanta
          miliardi  a  decorrere  dal  secondo semestre del 1991, con
          onere   di   ammortamento  a  totale  carico  dello  Stato.
          L'importo  eventualmente  dovuto  a  titolo di interessi di
          preammortamento  -  maggiorato  degli  ulteriori  interessi
          dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza
          della  prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso
          applicabile,  ai sensi di quanto previsto per le operazioni
          di  mutuo,  nel  primo  semestre  dell'ammortamento - sara'
          corrisposto  unitamente alla prima rata di ammortamento. In
          relazione  agli  oneri di ammortamento e di preammortamento
          sono  autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire
          50  miliardi  a  decorrere  dall'anno  1991  e  di  lire 23
          miliardi a decorrere dall'anno 1992.».