Art. 39-sexiesdecies. Modifiche al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e alla legge 23 dicembre 2005, n. 266. (( 1. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al terzo periodo, le parole: «28 febbraio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2006» e, al quinto periodo, le parole: «30 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2006». 2. Il secondo periodo del comma 138 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sostituito dal seguente: «Limitatamente all'anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 140 e 141 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti». 3. L'alinea del comma 140 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sostituito dal seguente: «Per gli stessi fini di cui al comma 138:». ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art.11-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 11-bis (Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale). - 1. E' autorizzata la spesa di euro 222 milioni per l'anno 2005 e di euro 5 milioni per l'anno 2006 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all'art.1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. All'erogazione degli ulteriori contributi disposti dal presente comma si provvede ai sensi del comma 29, primo e secondo periodo, dell'art.1 della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio, programmazione e lavori pubblici. I contributi che, alla data del 30 aprile 2006, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al precedente periodo. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalita', la dichiarazione di assunzione di responsabilita' in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 31 maggio 2006 apposita attestazione al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema stabilito dal decreto di cui al citato comma 29, primo periodo, dell'art.1 della legge n. 311 del 2004.». - Si riporta il testo del comma 138 dell'art.1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), cosi' come modificato dalla presente legge: «138 Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e a modifica di quanto stabilito per il patto di stabilita' interno dall'art.1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 139 a 150, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Limitatamente all'anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 140 e 141 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.». - Si riporta il testo del comma 140 dell'art.1 della gia' citata legge n. 266 del 2005, cosi' come modificato dalla presente legge: «140. Per gli stessi fini di cui al comma 138: a) per l'anno 2006, il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, determinato ai sensi del comma 142, per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non puo' essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 6,5 per cento limitatamente agli enti locali che nel triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media pro capite inferiore a quella media pro capite della classe demografica di appartenenza e diminuito dell'8 per cento per i restanti enti locali. Per le comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti la riduzione e' del 6,5 per cento. Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, delle spese correnti, e per l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente in ciascun anno calcolata secondo i criteri previsti dall'art.156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per tali fini, le classi demografiche e la spesa media pro capite sono cosi' individuate: 1) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 153,87 euro; 2) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 176,47 euro; 3) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 102,03 euro; 4) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 113,24 euro; 5) per i comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 589,89 euro; 6) per i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 617,49 euro; 7) per i comuni con popolazione da 20.000 a 59.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 662,74 euro; 8) per i comuni con popolazione da 60.000 a 99.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 768,37 euro; 9) per i comuni con popolazione da 100.000 a 249.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 854,59 euro; 10) per i comuni con popolazione da 250.000 a 499.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 1.194,38 euro; 11) per i comuni con popolazione da 500.000 abitanti ed oltre, spesa media pro capite pari a 1.167,47 euro; b) per l'anno 2007, per gli enti locali di cui al comma 138, si applica una riduzione dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2006 e, per l'anno 2008, si applica un aumento dell'1,9 per cento al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2007.».