Art. 39-sexiesdecies.
        Modifiche al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
     convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
           n. 248, e alla legge 23 dicembre 2005, n. 266.
((    1. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre
2005,  n.  203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005,  n.  248,  al terzo periodo, le parole: «28 febbraio 2006» sono
sostituite  dalle seguenti: «30 aprile 2006» e, al quinto periodo, le
parole:  «30 marzo  2006»  sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio
2006».
  2.  Il  secondo  periodo  del comma 138 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre  2005, n. 266, e' sostituito dal seguente: «Limitatamente
all'anno  2006,  le  disposizioni  di  cui  ai commi 140 e 141 non si
applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti».
  3.  L'alinea  del comma 140 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e' sostituito dal seguente: «Per gli stessi fini di cui
al comma 138:». ))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta il testo del comma 1 dell'art.11-bis del
          decreto-legge  30 settembre  2005,  n. 203, convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Misure
          di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
          materia  tributaria  e  finanziaria), cosi' come modificato
          dalla presente legge:
            «Art.  11-bis  (Interventi  in  materia di programmazione
          dello sviluppo economico e sociale). - 1. E' autorizzata la
          spesa  di  euro  222  milioni  per  l'anno 2005 e di euro 5
          milioni  per  l'anno  2006  per la concessione di ulteriori
          contributi statali al finanziamento degli interventi di cui
          all'art.1,  comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
          e  successive modificazioni. All'erogazione degli ulteriori
          contributi disposti dal presente comma si provvede ai sensi
          del  comma  29,  primo  e secondo periodo, dell'art.1 della
          medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni,
          sentite  le  Commissioni parlamentari competenti in materia
          di bilancio, programmazione e lavori pubblici. I contributi
          che,  alla data del 30 aprile 2006, non risultino impegnati
          dagli  enti  pubblici  sono revocati per essere riassegnati
          secondo  la  procedura  di  cui  al precedente periodo. Gli
          altri  soggetti  non  di  diritto  pubblico devono produrre
          annualmente,  per  la stessa finalita', la dichiarazione di
          assunzione  di  responsabilita'  in  ordine al rispetto del
          vincolo  di destinazione del finanziamento statale. Ai fini
          dell'erogazione   del  finanziamento,  l'ente  beneficiario
          trasmette  entro il 31 maggio 2006 apposita attestazione al
          dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo
          lo  schema stabilito dal decreto di cui al citato comma 29,
          primo periodo, dell'art.1 della legge n. 311 del 2004.».
              -  Si  riporta  il testo del comma 138 dell'art.1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2006),  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «138  Ai  fini della tutela dell'unita' economica della
          Repubblica e a modifica di quanto stabilito per il patto di
          stabilita'  interno  dall'art.1,  commi  da  21 a 41, della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
          le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le
          province,  i  comuni  con  popolazione  superiore  a  3.000
          abitanti e le comunita' montane con popolazione superiore a
          50.000   abitanti   concorrono   alla  realizzazione  degli
          obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con
          il  rispetto  delle  disposizioni  di cui ai commi da 139 a
          150,    che   costituiscono   principi   fondamentali   del
          coordinamento   della   finanza  pubblica  ai  sensi  degli
          articoli 117,  terzo  comma,  e  119,  secondo comma, della
          Costituzione.  Limitatamente all'anno 2006, le disposizioni
          di  cui  ai  commi 140 e 141 non si applicano ai comuni con
          popolazione fino a 5.000 abitanti.».
              -  Si  riporta  il testo del comma 140 dell'art.1 della
          gia'  citata  legge  n. 266 del 2005, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «140. Per gli stessi fini di cui al comma 138:
                a) per   l'anno   2006,   il  complesso  delle  spese
          correnti,  con  esclusione  di quelle di carattere sociale,
          determinato  ai sensi del comma 142, per ciascuna provincia
          e  per  ciascun  comune  con  popolazione superiore a 5.000
          abitanti   non  puo'  essere  superiore  al  corrispondente
          ammontare  di  spese  correnti dell'anno 2004 diminuito del
          6,5  per  cento  limitatamente  agli  enti  locali  che nel
          triennio  2002-2004  hanno  registrato  una  spesa corrente
          media  pro capite inferiore a quella media pro capite della
          classe  demografica  di appartenenza e diminuito dell'8 per
          cento  per i restanti enti locali. Per le comunita' montane
          con popolazione superiore a 50.000 abitanti la riduzione e'
          del  6,5  per cento. Per l'individuazione della spesa media
          del  triennio  si tiene conto della media dei pagamenti, in
          conto  competenza e in conto residui, delle spese correnti,
          e   per   l'individuazione   della   popolazione,  ai  fini
          dell'appartenenza  alla  classe demografica, si tiene conto
          della  popolazione  residente  in  ciascun  anno  calcolata
          secondo  i criteri previsti dall'art.156 del testo unico di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per tali
          fini,  le  classi  demografiche e la spesa media pro capite
          sono cosi' individuate:
                  1)  per  le province con popolazione fino a 400.000
          abitanti  e  superficie  fino  a 3.000 chilometri quadrati,
          spesa media pro capite pari a 153,87 euro;
                  2)  per  le province con popolazione fino a 400.000
          abitanti   e   superficie   superiore  a  3.000  chilometri
          quadrati, spesa media pro capite pari a 176,47 euro;
                  3)  per  le  province  con  popolazione superiore a
          400.000  abitanti  e  superficie  fino  a  3.000 chilometri
          quadrati, spesa media pro capite pari a 102,03 euro;
                  4)  per  le  province  con  popolazione superiore a
          400.000  abitanti e superficie superiore a 3.000 chilometri
          quadrati, spesa media pro capite pari a 113,24 euro;
                  5)  per  i  comuni con popolazione da 5.000 a 9.999
          abitanti, spesa media pro capite pari a 589,89 euro;
                  6)  per i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999
          abitanti, spesa media pro capite pari a 617,49 euro;
                  7)  per i comuni con popolazione da 20.000 a 59.999
          abitanti, spesa media pro capite pari a 662,74 euro;
                  8)  per i comuni con popolazione da 60.000 a 99.999
          abitanti, spesa media pro capite pari a 768,37 euro;
                  9)  per  i  comuni  con  popolazione  da  100.000 a
          249.999  abitanti,  spesa  media  pro  capite pari a 854,59
          euro;
                 10)  per  i  comuni  con  popolazione  da  250.000 a
          499.999  abitanti,  spesa  media pro capite pari a 1.194,38
          euro;
                 11) per i comuni con popolazione da 500.000 abitanti
          ed oltre, spesa media pro capite pari a 1.167,47 euro;
                b) per  l'anno  2007,  per  gli enti locali di cui al
          comma  138,  si  applica  una riduzione dello 0,3 per cento
          rispetto  al  complesso delle corrispondenti spese correnti
          dell'anno  2006  e,  per l'anno 2008, si applica un aumento
          dell'1,9  per cento al complesso delle corrispondenti spese
          correnti dell'anno 2007.».