Art. 39-bis.
        Modifica al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146
((    1. Al punto 22 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1,
lettera  b),  del  decreto  legislativo  26 marzo  2001,  n.  146,  e
successive  modificazioni,  le  parole  da: «A partire dal 1° gennaio
2013» fino alla fine sono soppresse. ))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 2 del
          decreto  legislativo  26 marzo  2001,  n. 146, e successive
          modificazioni (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa
          alla  protezione  degli animali negli allevamenti), nonche'
          del  punto  22  dell'allegato  di cui al precedente comma 1
          dell'art. 2, cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  2  (Obblighi  dei  proprietari,  dei custodi dei
          detentori degli animali). - 1. Il proprietario o il custode
          ovvero il detentore deve:
                a) adottare   misure   adeguate   per   garantire  il
          benessere  dei  propri animali e affinche' non vengano loro
          provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili;
                b) allevare  e  custodire  gli  animali  diversi  dai
          pesci,  rettili  e anfibi, in conformita' alle disposizioni
          di cui all'allegato.»
              «22.  L'allevamento di animali con il solo e principale
          scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve
          avvenire nel rispetto delle prescrizioni seguenti.
              Misure  minime  degli  spazi  per il visone allevato in
          gabbia, superficie libera con esclusione del nido:
                per animale adulto singolo centimetri quadrati 2550;
                per  animale  adulto  e  piccoli  centimetri quadrati
          2550;
                per  animali  giovani dopo lo svezzamento, fino a due
          animali per spazio, centimetri quadrati 2550.
              L'altezza  della  gabbia non deve essere inferiore a cm
          45.
              Per  tali  spazi  devono  inoltre essere rispettate una
          larghezza  non  inferiore  a  cm  30  ed  una lunghezza non
          inferiore a cm 70.
              Le   sopraindicate   misure   si   applicano  ai  nuovi
          allevamenti o in caso di ristrutturazione degli esistenti.
              Tutti  gli  allevamenti  dotati di gabbie con superfici
          inferiori  a centimetri quadrati 1600 e/o altezza inferiore
          a  cm  35 devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro
          il 31 dicembre 2001; tutti gli allevamenti dotati di gabbie
          con  superfici  superiori  a  centimetri  quadrati 1600 e/o
          altezza superiore a cm 35 devono adeguarsi alle norme sopra
          riportate entro il 31 dicembre 2010.»