Art. 39-vicies semel. Partecipazione di personale militare a missioni internazionali (( 1. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 13.437.521 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157. 2. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 148.935.976 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157. 3. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 111.918.982 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano, alle missioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, di seguito elencate: a) Over the Horizon Force in Bosnia e Kosovo; b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo; c) Joint Enterprise in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom; d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo; e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania. 4. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 21.285.597 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, nel cui ambito opera la missione Integrated Police Unit-IPU. 5. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 638.599 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia- EUMM, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157. 6. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 727.361 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157. 7. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 3.037.774 per la proroga della partecipazione di personale militare al processo di pace per il Sudan, di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157. 8. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 297.528 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata United Nation Mission in Sudan (UNMIS), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157. 9. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 114.106 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157. 10. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 1.656.594 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2005. 11. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 136.311 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui alla risoluzione n. 1642 adottata dal Consiglio di sicurezza il 14 dicembre 2005. 12. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 6.525.541 per la partecipazione di personale militare alla missione NATO per il soccorso umanitario in Pakistan. 13. Per la prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. 14. Per le finalita' di cui al comma 13, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia. 15. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 49.354 per l'invio in Afghanistan di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione ISAF, di cui al comma 2. 16. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 43.186 per l'invio in Bosnia di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione ALTHEA, di cui al comma 4. 17. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, nell'ambito delle missioni ISAF, Joint Enterprise e ALTHEA, di cui ai commi 2, 3, lettera c), e 4, i comandanti dei contingenti militari sono autorizzati, nei casi di necessita' e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, entro i seguenti limiti complessivi: a) euro 2.800.000, per la missione ISAF; b) euro 500.000, per la missione Joint Enterprise; c) euro 15.000, per la missione ALTHEA. 18. Per le finalita' di cui al comma 17 e' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 3.315.000. 19. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 1.444.396 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. 20. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 696.404 per la proroga della partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157. 21. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 3.908.511 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157. 22. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 792.264 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157. 23. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 120.415 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima, di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157. 24. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 71.787 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alle attivita' per l'istituzione di una missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in Moldavia e Ucraina. 25. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni di cui ai commi 1, 2, 3, lettere a), b), c) ed e), 4, 6, 10, 12 e 20, e' corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. 26. La misura dell'indennita' di cui al comma 25, per il personale che partecipa alle missioni di cui ai commi 1, 2 e 12 nonche' per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, e' calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman. 27. L'indennita' di cui al comma 25 e' corrisposta al personale che partecipa alla missione di cui al comma 24 nella misura intera. 28. L'indennita' di cui al comma 25 e' corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui ai commi 3, lettera d), 5, 7, 8, 9, 11, 22 e 23 nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti. 29. L'indennita' di cui al comma 25 e' corrisposta ai funzionari diplomatici di cui ai commi 15 e 16 nella misura intera incrementata del 30 per cento. Per il funzionario diplomatico di cui al comma 15, l'indennita' e' calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman. 30. Al personale che partecipa alla missione di cui al comma 21 si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. 31. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente articolo sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni. 32. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. 33. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui ai commi 1 e 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. 34. Per i reati di cui al comma 33 la competenza territoriale e' del Tribunale di Roma. 35. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22 e 23 si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002. 36. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui al comma 44. 37. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui al presente articolo si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. 38. E' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 190.000 per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68. 39. L'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli articoli 1, primo comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1973, n. 838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, nonche' in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario. 40. All'articolo 1, comma 102, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «al personale militare estero» sono sostituite dalle seguenti: «al personale militare e civile delle Forze armate estere». 41. All'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, dopo le parole: «titolare esclusivo della potesta' sul figlio» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali». 42. All'articolo 4-bis del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2005»; b) al comma 3, dopo le parole: «della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226,». 43. All'articolo 23, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b), le parole: «821 unita» sono sostituite dalle seguenti: «478 unita»; b) alla lettera c), le parole: «749 unita» sono sostituite dalle seguenti: «406 unita». 44. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, esclusi i commi 42 e 43, pari complessivamente a euro 324.508.207 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 45. II Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157 (Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali): «Art. 1 (Partecipazione di personale militare a missioni internazionali). - 1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 16.235.103 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate, di cui all'art.1, comma 1, della legge 21 marzo 2005, n. 39. 2. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 138.262.283 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale International Security Assistance Force-ISAF, di cui all'art.1, comma 2, della legge 21 marzo 2005, n. 39. 3. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 126.285.892 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano, alle missioni internazionali, di cui all'art.1, comma 3, della legge 21 marzo 2005, n. 39, di seguito elencate: a) Over the Horizon Force in Bosnia; b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo; c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom; d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo; e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania. 4. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 36.332.846 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'art.2 della legge 21 marzo 2005, n. 39, nel cui ambito opera la missione Integrated Police Unit-IPU. 5. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 614.078 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM, di cui all'art.1, comma 5, della legge 21 marzo 2005, n. 39. 6. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 588.866 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'art.1, comma 6, della legge 21 marzo 2005, n. 39. 7. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 1.747.501 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE), di cui all'art.1, comma 7, della legge 21 marzo 2005, n. 39. 8. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 344.870 per la proroga della partecipazione di personale militare al processo di pace in corso per il Sudan, di cui all'art.1, comma 8, della legge 21 marzo 2005, n. 39.». «Art. 2. (Missione ONU in Sudan). - 1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 15.801.814 per la partecipazione di personale militare alla missione denominata United Nation Mission in Sudan, di cui alla risoluzione n. 1590 approvata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 24 marzo 2005.». «Art. 3 (Missione UE nella Repubblica democratica del Congo). - 1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 116.149 per la partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione europea a Kinshasa, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'azione comune 2004/847/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 9 dicembre 2004.». - Si riporta il testo dell'art.12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15 (Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali): «Art. 12 (Prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi). - 1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi a sostegno delle Forze armate albanesi di cui all'art.1 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, e' autorizzata la spesa di euro 2.582.284, per la fornitura di mezzi, materiali e servizi, nonche' per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione secondo le disposizioni dell'art.3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. 2. Per le finalita' ed entro i limiti di spesa previsti dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art.8, comma 2. 3. Nell'ambito del programma di riorganizzazione delle Forze navali albanesi, per la costituzione della guardia costiera e' autorizzata la cessione di beni e servizi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo le disposizioni dell'art.3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. 4. Al personale appartenente alle Forze armate albanesi, qualora impegnato, nell'ambito degli accordi bilaterali nel settore della difesa, in territorio nazionale o in Paesi terzi in attivita' congiunte con le Forze armate italiane, si applicano le disposizioni di cui all'art.1, comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art.3 del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174 (Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania): «Art. 3 (Cessioni di beni e servizi). - 1. Per le finalita' umanitarie di cui al presente decreto ed in particolare per l'attivazione del processo di ricostruzione dell'Albania, e nei limiti temporali di cui al comma 1 dell'art.1, e' autorizzata la cessione a titolo gratuito alle Autorita' albanesi, sulla base delle richieste formulate dalle stesse, di mezzi, materiali di consumo e di supporto logistico, nonche' di servizi.». - Si riporta il testo dell'art.11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15 (Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali): «Art. 11 (Compagnia di fanteria rumena). - 1. E' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002, la spesa per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria rumena da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missione internazionale di pace in Kosovo, entro il limite di euro 425.250.». - Si riporta il testo dell'art.7 del gia' citato decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157: «Art. 7 (Partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali). - 1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 692.907 per la proroga della partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'art.5, comma 1, della legge 21 marzo 2005, n. 39. 2. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 4.319.622 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'art.5, comma 2, della legge 21 marzo 2005, n. 39. 3. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 646.968 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'art.5, comma 3, della legge 21 marzo 2005, n. 39. 4. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 166.693 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima, di cui all'art.5, comma 4, della legge 21 marzo 2005, n. 39.». - Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante: «Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1926, n. 134. - Si riporta il testo dell'art.3 della legge 8 luglio 1961, n. 642 («Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali.»: «Art. 3. - Al personale di cui all'art. 1 puo' essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennita' speciale da stabilirsi nella stessa valuta dall'assegno di lungo servizio all'estero, con le modalita' previste dall'art. 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361.». - Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante: «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art.1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e' pubblicato nel Supplemento ordinario n. 17 del 22 gennaio 1997. Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto legislativo, come modificate dalla legge 2 dicembre 2004, n. 299, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2004, prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai fini della valutazione per l'avanzamento nel ruolo di appartenenza degli ufficiali in servizio permanente. - Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante: «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art.1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e' pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000. Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto legislativo prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai fini della valutazione per l'avanzamento nel ruolo di appartenenza degli ufficiali in servizio permanente. - Si riporta il testo dell'art.9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6 (Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»): «Art. 9 (Disposizioni processuali). - 1. Non si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV del codice penale militare di guerra sulla procedura penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303. 2. Non si applicano le disposizioni concernenti l'ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute nella Parte II dell'Ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni. 3. La competenza territoriale e' del tribunale militare di Roma. 4. Oltre che nei casi previsti dall'art.380, comma 1, del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata previsto dall'art.173, secondo comma, del codice penale militare di pace; b) rivolta, previsto dall'art.174 del codice penale militare di pace; c) ammutinamento, previsto dall'art.175 del codice penale militare di pace; d) insubordinazione con violenza, previsto dall'art.186 del codice penale militare di pace, e violenza contro un inferiore aggravata, previsto dall'art.195, secondo comma, del medesimo codice; e) abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta, previsto dall'art.124 del codice penale militare di guerra; f) forzata consegna aggravata, previsto dall'art.138, commi secondo e terzo, del codice penale militare di guerra. 5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l'arrestato sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorita' giudiziaria militare, l'arresto mantiene comunque la sua efficacia purche' il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'art.388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art.391 del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalita' tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita' di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria e' presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identita' dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facolta' a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestivita' dell'interrogatorio, l'imputato ha altresi' diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie. 6. Con le stesse modalita' di cui al comma 5 si procede all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'art.294 del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorita' giudiziaria militare.». - Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14 del gia' citato decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15: «Art. 2 (Indennita' di missione). - 1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale e' corrisposta, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. L'indennita' e' corrisposta in euro, sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° giugno al 30 novembre 2001. Per il personale che partecipa all'operazione di cui all'art.1, comma 3, la misura del 90 per cento e' calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman. 2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare e della Polizia di Stato e' corrisposta un'indennita' giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. 3. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.». «Art. 3 (Trattamento assicurativo e pensionistico). - 1. Al personale militare e della Polizia di Stato e' attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'art.10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente. 2. Nei casi di decesso e di invalidita' per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'art.3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidita' si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1, nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermita' contratta in servizio si applica l'art.4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'art.3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.». «Art. 4 (Personale in stato di prigionia o disperso). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso e' computato per intero ai fini del trattamento di pensione.». «Art. 5 (Disposizioni varie). - 1. Al personale che partecipa alle operazioni internazionali di cui all'art.1: a) non si applica l'art.3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio del passaporto di servizio; b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro; c) e' consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorita' correlate alle esigenze operative.». «Art. 7 (Personale civile). - 1. Al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari di cui all'art.1 si applicano le disposizioni del presente decreto per quanto compatibili, ad eccezione di quelle di cui all'art.6.». «Art. 8 (Disposizioni in materia contabile). - 1. In relazione alle operazioni di cui all'art.1, in caso di urgenti esigenze connesse con l'operativita' dei contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilita' di provvedere attraverso contratti accentrati gia' operanti, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi. 2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni di cui all'art.1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite complessivo di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento di cui all'art.15, in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.». «Art. 9 (Prolungamento delle ferme). - 1. Per le esigenze connesse con le operazioni di cui all'art.1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui all'art.16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, puo' essere prolungato da un minimo di ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.». «Art. 13 (Norme di salvaguardia del personale). - 1. Il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non puo' partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato nell'operazione di cui all'art.1, comma 3, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attivita' connesse alla predetta operazione, e' rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. 2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianita' assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianita' relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.». «Art. 14 (Sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica). - 1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato ad adottare un programma straordinario di cooperazione tra le Forze di polizia italiane e quelle albanesi, nonche' ad assumere le conseguenti iniziative per stabilire forme di cooperazione con le Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica, nel campo del contrasto alle attivita' di criminalita' organizzata operante in tale area e nel controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio della Repubblica italiana. 2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il Ministero dell'interno provvede all'istituzione di un ufficio di collegamento interforze in Albania, composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, nonche' a sviluppare rapporti di cooperazione e di raccordo con le Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica. 3. Al personale di cui al comma 2 si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale di cui all'art.3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Il trattamento economico aggiuntivo e' corrisposto in euro, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° giugno-30 novembre 2001. 4. Al medesimo personale, durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle vigenti disposizioni per l'impiego all'estero, fruiti fuori del teatro di operazioni ed in costanza di missione, e' corrisposta un'indennita' giornaliera pari alla diaria estera percepita. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'art.3 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento e' assicurato dal Ministero dell'interno. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1ª gennaio 2002 e fino al 31 marzo 2002. 7. Entro il 31 dicembre 2002 il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati.». - Si riporta il testo dell'art.13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68 (Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali): «Art. 13-ter (Attivita' di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria). - 1. E' autorizzata la spesa di euro 1.175.330 per l'anno 2004, per la realizzazione di uno studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle operazioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute.». - Si riporta il testo dell'art.1 del gia' citato regio decreto n. 941 del 1926: «Art. 1. - a) Ai personali civili e militari dello Stato, destinati in missione all'estero, sono corrisposte le seguenti indennita' giornaliere, coll'aumento del relativo aggio sull'oro: Caporali, soldati e gradi equiparati.... |L. 12 --------------------------------------------------------------------- Sottufficiali (esclusi i marescialli), e gradi equiparati.... | " 20 --------------------------------------------------------------------- Marescialli dei tre gradi, maestri d'arme e capi maniscalchi | delle tre classi, e gradi quiparati | " 25 --------------------------------------------------------------------- Personale subalterno civile ed equiparato.... | " 25 --------------------------------------------------------------------- Personale dal 13° al 10° grado.... | " 30 --------------------------------------------------------------------- Personale del 9° grado.... | " 35 --------------------------------------------------------------------- Personale dell'8° e 7° grado.... | " 40 --------------------------------------------------------------------- Personale del 6° e 5° grado.... | " 45 --------------------------------------------------------------------- Personale del 4° grado.... | " 50 --------------------------------------------------------------------- Personale del 3° e 2° grado.... | " 60 --------------------------------------------------------------------- Personale del 1° grado.... | " 70 Le indennita' di cui sopra valgono anche per il personale non di ruolo, che a tale effetto e' parificato ai gradi del personale di ruolo, cui sia assegnato uno stipendio e un supplemento di servizio attivo non inferiori, nel complesso all'importo della retribuzione di cui il detto personale non di ruolo e' provvisto, escluse le indennita' temporanee mensili (caro-viveri) anche se conglobate nella retribuzione medesima. In ogni caso la indennita', di cui al precedente comma, non puo' essere inferiore a quella assegnata al personale di ruolo dei gradi dal 13° al 10°, ovvero al personale subalterno, a seconda delle funzioni disimpegnate. b) Nei paesi la cui valuta legale sia quotata sopra o alla pari con l'oro, ovvero non perda rispetto all'oro piu' del 2 per cento, nonche' nelle regioni della Cina, le diarie suddette sono aumentate come segue: per i gradi dal 1° all'8° incluso, lire 18 giornaliere oro; per i gradi dal 9° al 13° incluso, lire 13 giornaliere oro; pei marescialli e personale subalterno, lire 10 giornaliere oro; gradi inferiori, lire 6 giornaliere oro. Tale aumento non si applica per il soggiorno negli Stati che non hanno sistema monetario proprio; e qualora in essi si faccia prevalentemente uso di valuta a corso inferiore alla pari, o con aggio rispetto alla lira non superiore al 50 per cento, si applicano le riduzioni del comma seguente. c) Nei paesi a valuta deprezzata rispetto alla lira (esclusa la Turchia, pel quale Stato il trattamento di missione e' quello di cui alla lettera a) o con un aggio rispetto alla lira non superiore al 50 per cento, le diarie base suindicate sono diminuite di: lire 10 oro per il personale dal 1° all'8° grado; lire 8 oro per il personale del 9° grado; lire 5 oro per il personale dal 10° al 13° grado e per i subalterni civili e sottufficiali; lire 5 oro per i caporali e soldati. d) Agli effetti dei precedenti comma il corso dell'oro e' ragguagliato, per la liquidazione dell'indennita' relativa a ciascun mese, alla media dei corsi del mese precedente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del regno.». - Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642 (Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali): «Art. 1. - Il personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente presso Delegazioni o Rappresentanze militari all'estero, per un periodo superiore a 6 mesi, percepisce: a) lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno; b) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione; c) le indennita' che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli che seguono. Le disposizioni che precedono si applicano altresi' in caso di destinazione all'estero presso enti, comandi od organismi internazionali dai quali non siano corrisposti stipendi o paghe. Eventuali particolari indennita' o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi, saranno detratti dal trattamento di cui al primo comma.». «Art. 3. - Al personale di cui all'art. 1 puo' essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennita' speciale da stabilirsi nella stessa valuta dall'assegno di lungo servizio all'estero, con le modalita' previste dall'art. 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361.» - Si riporta il testo del comma 1 dell'art.4 della legge 27 dicembre 1973, n. 838 (Ordinamento degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero e trattamento economico del personale della Difesa ivi destinato): «Art. 4. - 1. Al personale di cui all'art.2 competono lo stipendio e gli altri assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, tranne che per essi sia diversamente disposto. Al personale stesso e' esteso il seguente trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nei limiti e alle condizioni di quello spettante al personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche ove hanno sede gli uffici degli addetti: a) indennita' di servizio all'estero con gli aumenti per situazione di rischio e disagio, nonche' per situazione di famiglia; b) indennita' di sistemazione; c) indennita' di richiamo dal servizio all'estero; d) indennita' e rimborsi per licenze o congedi di cui all'art.8 della presente legge; e) contributo spese per abitazione; f) contributo spese per particolari esigenze connesse a doveri di rappresentanza; g) provvidenze scolastiche; h) indennita' e rimborso per viaggi di trasferimento e di servizio comunque e dovunque compiuti; i) assegni per oneri di rappresentanza limitatamente agli addetti, addetti aggiunti e assistenti; l) indennizzo per danni subiti in conseguenza di disordini, fatti bellici, nonche' di eventi connessi con la posizione all'estero del personale; m) rimborsi delle spese di trasporto in Italia della salma dei familiari a carico o dei domestici.» - Si riporta il testo del comma 102 dell'art.1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), cosi' come modificato dalla presente legge: «102. Nel quadro dei rapporti intercorrenti tra i vari Stati in materia di sviluppo sociale, tecnico e culturale, il Ministro della difesa e' autorizzato ad ammettere, annualmente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, e nei limiti degli appositi stanziamenti, a frequentare corsi presso istituti, scuole ed altri enti militari delle Forze armate italiane, assumendo in tutto o in parte a carico della Difesa le spese per la frequenza, il mantenimento, il vestiario, l'equipaggiamento ed il materiale didattico, nonche' le spese per il viaggio dal Paese di provenienza alla sede designata, e viceversa, e per gli eventuali spostamenti connessi con lo svolgimento dei corsi, personale militare estero facente parte di Forze armate di Stati: a) nei confronti dei quali non sia in corso embargo deliberato in sede ONU o di Unione europea; b) nei confronti dei quali non siano state accertate, da parte delle appropriate istanze delle Nazioni Unite o dell'Unione europea, violazioni della convenzione internazionale in materia di diritti dell'uomo; c) che non destinino, ricevendo dall'Italia assistenza allo sviluppo, al proprio bilancio militare risorse eccessive in relazione alle proprie esigenze di difesa. Il Ministro della difesa e', altresi', autorizzato a concedere contributi per lo studio o per il perfezionamento al personale militare e civile delle Forze armate estere ammesso a frequentare in Italia corsi di studio a titolo gratuito.». - Si riporta il primo comma dell'art.3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti), cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 3. - Non possono ottenere il passaporto: a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potesta' o alla potesta' tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare; b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non e' necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potesta' sul figlio ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali; c); d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della liberta' personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorita' che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreche' la multa o l'ammenda non siano gia' state convertite in pena restrittiva della liberta' personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto; e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; f) [coloro che, trovandosi in Italia, siano obbligati al servizio militare di leva o risultino vincolati da speciali obblighi militari previsti dalle vigenti disposizioni legislative, quando il Ministro per la difesa o l'autorita' da lui delegata non assenta al rilascio del passaporto]; g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di eta', non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.». - Si riporta il testo dell'art.4-bis del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37 (Proroga della partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq e misure di incentivazione della produttivita' del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri), cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 4-bis. (Incentivazione della produttivita' del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri). - 1. In relazione alle prioritarie e urgenti esigenze connesse all'intensificarsi delle attivita' di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta complessita' delle funzioni assegnate al personale appartenente alle aree professionali in servizio presso il Ministero della difesa, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di euro 5.000.000, da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttivita' del predetto personale. 2. E' autorizzata a decorrere dal 2005 la spesa di euro 3.000.000 da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttivita' del personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari esteri in relazione all'incremento dei compiti ad esso assegnati e connessi al supporto della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione di cui all'art.1, ivi inclusi la gestione amministrativa degli interventi, l'invio di esperti, nonche' l'attivita' amministrativa connessa all'operativita' dell'ambasciata d'Italia a Baghdad e del Consolato generale a Bassora. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 8.000.000 per l'anno 2005, si provvede, quanto a euro 5.000.000 di cui al comma 1, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art.1, comma 233, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.32, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, e quanto a euro 3.000.000 di cui al comma 2, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.» - Si riporta il testo del comma 5 dell'art.23 della legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore), cosi' come modificato dalla presente legge: «5. - Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attivita' operative, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 2, e' computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate: a) 4.021 unita' nell'anno 2005; b) 478 unita', in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011; c) 406 unita', in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.» - Si riporta il testo del comma 1997 dell'art.1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006): «97. Per l'anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace e' stabilito in 1.000 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo, delle quali viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.».