Art. 39-viciester.
                     Attivita' socialmente utili
((    1.  All'articolo 1, comma 430, della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  al  primo periodo, dopo le parole: «e' autorizzato a prorogare»
sono   inserite   le   seguenti:   «previa   intesa  con  la  regione
interessata». ))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il testo del comma 430 dell'art.1 della
          gia'  citata  legge  n. 266 del 2005, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «430.  Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il
          Ministro   del   lavoro   e   delle  politiche  sociali  e'
          autorizzato  a  prorogare  previa  intesa  con  la  regione
          interessata,    limitatamente    all'esercizio   2006,   le
          convenzioni  stipulate,  anche  in  deroga  alla  normativa
          vigente  relativa ai lavori socialmente utili, direttamente
          con  i  comuni, per lo svolgimento di attivita' socialmente
          utili  (ASU)  e per l'attuazione, nel limite complessivo di
          13  milioni  di  euro,  di  misure  di  politica attiva del
          lavoro,  riferite  a  lavoratori  impiegati  in  ASU  nella
          disponibilita'  degli  stessi comuni da almeno un triennio,
          nonche'  ai  soggetti,  provenienti  dal  medesimo  bacino,
          utilizzati attraverso convenzioni gia' stipulate in vigenza
          dell'art.10,  comma  3, del decreto legislativo 1° dicembre
          1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle
          more  di  una  definitiva  stabilizzazione occupazionale di
          tali  soggetti.  In  presenza delle suddette convenzioni il
          termine di cui all'art.78, comma 2, della legge 23 dicembre
          2000,   n.  388,  e'  prorogato  al  31 dicembre  2006.  Il
          Ministero   del   lavoro   e  delle  politiche  sociali  e'
          autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 1 milione
          di  euro  per  l'esercizio  2006,  previa intesa in sede di
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
          i comuni, nuove convenzioni per lo svolgimento di attivita'
          socialmente  utili e per l'attuazione di misure di politica
          attiva  del  lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU,
          nella  disponibilita'  da  almeno  sette anni di comuni con
          popolazione  inferiore  a 50.000 abitanti. Il Ministero del
          lavoro  e  delle  politiche sociali adotta altresi' analoga
          procedura   per   l'erogazione   del   contributo  previsto
          all'art.3,  comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
          e  all'art.1,  comma  263, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311.  Ai  fini  di  cui  al  presente  comma  il  Fondo per
          l'occupazione  di cui all'art.1, comma 7, del decreto-legge
          20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge 19 luglio 1993, n. 236, e' rifinanziato per un
          importo  pari  a  49  milioni  di  euro per l'anno 2006. Al
          relativo onere si provvede mediante riduzione per l'importo
          di  150  milioni di euro, per l'anno 2006, del fondo per le
          aree   sottoutilizzate   di   cui  all'art.61  della  legge
          27 dicembre 2002, n. 289.».