Art. 39-viciester. Attivita' socialmente utili (( 1. All'articolo 1, comma 430, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al primo periodo, dopo le parole: «e' autorizzato a prorogare» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la regione interessata». ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 430 dell'art.1 della gia' citata legge n. 266 del 2005, cosi' come modificato dalla presente legge: «430. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a prorogare previa intesa con la regione interessata, limitatamente all'esercizio 2006, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attivita' socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 13 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilita' degli stessi comuni da almeno un triennio, nonche' ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni gia' stipulate in vigenza dell'art.10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'art.78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogato al 31 dicembre 2006. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 1 milione di euro per l'esercizio 2006, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i comuni, nuove convenzioni per lo svolgimento di attivita' socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU, nella disponibilita' da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta altresi' analoga procedura per l'erogazione del contributo previsto all'art.3, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art.1, comma 263, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai fini di cui al presente comma il Fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' rifinanziato per un importo pari a 49 milioni di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per l'importo di 150 milioni di euro, per l'anno 2006, del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art.61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».