Art. 39-viciesquater.
                  Formazione di personale sanitario
((    1.  All'articolo  1  della  legge  3 aprile  2001,  n.  120, e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:  «2-bis. La formazione dei
soggetti   di   cui  al  comma  1  puo'  essere  svolta  anche  dalle
organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonche' dagli
enti  operanti  nel  settore  dell'emergenza sanitaria che abbiano un
rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione». ))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta il testo dell'art.1 della legge 3 aprile
          2001, n. 120 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in
          ambiente  extraospedaliero),  cosi'  come  modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  1.  -  E'  consentito  l'uso  del defibrillatore
          semiautomatico  in  sede intra ed extraospedaliera anche al
          personale  sanitario  non  medico, nonche' al personale non
          sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle
          attivita' di rianimazione cardio-polmonare.
              2.  Le  regioni  e le province autonome disciplinano il
          rilascio  da  parte  delle aziende sanitarie locali e delle
          aziende    ospedaliere   dell'autorizzazione   all'utilizzo
          extraospedaliero  dei defibrillatori da parte del personale
          di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di emergenza 118
          competente  per  territorio o, laddove non ancora attivato,
          sotto  la  responsabilita'  dell'azienda  unita'  sanitaria
          locale o dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base
          dei   criteri  indicati  dalle  linee  guida  adottate  dal
          Ministro  della sanita', con proprio decreto, entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge.
              2-bis.  La  formazione  dei  soggetti di cui al comma 1
          puo'    essere    svolta    anche    dalle   organizzazioni
          medico-scientifiche senza scopo di lucro nonche' dagli enti
          operanti  nel  settore dell'emergenza sanitaria che abbiano
          un  rilievo  nazionale  e  che  dispongano  di  una rete di
          formazione.».