Art. 39-vicies septies.
               Interventi per il patrimonio culturale
((    1.  La  disposizione  di  cui  all'articolo  4,  comma  3,  del
regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
29 maggio  2003,  n.  240,  si  applica  anche  nei  confronti  della
soprintendenza archeologica di Pompei. Per l'anno 2006, ai fini della
realizzazione  di  interventi  di  conservazione e valorizzazione dei
beni  culturali, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo'
destinare,  nel  limite  massimo  di 30 milioni di euro, gli introiti
derivanti   dai   biglietti  d'ingresso  ai  complessi  archeologici,
riscossi   dalla   soprintendenza  nei  precedenti  esercizi,  previo
accertamento   della   non   sussistenza   di   impegni  contabili  o
contrattuali  sui  predetti  fondi, all'attuazione di un programma di
interventi sui beni culturali immediatamente cantierabili.
  2. Gli stanziamenti destinati alle spese per investimenti, iscritti
nello  stato  di  previsione  del Ministero per i beni e le attivita'
culturali,  non  impegnati alla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente decreto, possono essere destinati, con
decreto   del   Ministro   per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,
all'attuazione  di interventi sul patrimonio culturale immediatamente
cantierabili,  nonche'  ad  interventi di sviluppo della gestione dei
complessi monumentali o museali. A tal fine il Ministro dell'economia
e  delle  finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  3 dell'art.4 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n.
          240     (Regolamento     concernente    il    funzionamento
          amministrativo-contabile  e  la  disciplina del servizio di
          cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale):
              «3.  Al  fine di consentire il riequilibrio finanziario
          nell'ambito  delle  soprintendenze speciali ed autonome, il
          Ministro   per   i  beni  e  le  attivita'  culturali  puo'
          annualmente  disporre con proprio decreto che una quota non
          superiore al trenta per cento delle entrate di cui al comma
          2  sia  versata in conto entrata del bilancio dello Stato e
          riassegnata  con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze  allo stato di previsione della spesa del Ministero
          per  i  beni  e  le  attivita'  culturali.  Tale  quota  e'
          ripartita tra le soprintendenze interessate con decreto del
          Ministro  per  i beni e le attivita' culturali in relazione
          alle rispettive esigenze finanziarie.».