Art. 39-undetricies. Indennita' di trasferta per le Forze armate e di polizia (( 1. All'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «nonche' alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate» sono soppresse. 2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 213, e' inserito il seguente: «213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale delle Forze armate e di polizia, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio». ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 213 dell'art.1 della gia' citata legge n. 266 del 2005, cosi' come modificata dalla presente legge: «213. L'indennita' di trasferta di cui all'art.1, primo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e all'art.1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, l'indennita' supplementare prevista dal primo e secondo comma dell'art.14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonche' l'indennita' di cui all'art.8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica.».