Art. 39-octies.
       Fondo di garanzia per la costruzione di infrastrutture
((    1.  All'articolo  6  della legge 28 marzo 1968, n. 382, dopo il
primo   comma  sono  inseriti  i  seguenti:  «Il  fondo  e'  altresi'
autorizzato  a  concedere  garanzie,  a  condizioni  di  mercato,  in
relazione alla costruzione, manutenzione e gestione di infrastrutture
autostradali   pedaggiabili,  ivi  compresi  gli  interventi  per  il
miglioramento  ambientale  e  culturale  delle infrastrutture stesse,
ovvero   alla   erogazione  delle  somme  necessarie  per  assicurare
l'equilibrio  dei  piani  finanziari dei concessionari interessati al
versamento al fondo di cui al presente comma.
  Qualora  soggetti  interessati  ad  avvalersi  delle  garanzie  per
finanziamenti   per   la  costruzione,  manutenzione  e  gestione  di
infrastrutture  diverse  da  quelle  autostradali  versino  al  fondo
specifici  apporti,  potranno avvalersi delle garanzie rilasciate dal
fondo, in misura proporzionale a quanto versato.
  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione,  il  Ministro dell'economia e delle finanze determina i
criteri  di  assegnazione  delle  disponibilita' del fondo, anche con
riferimento  agli  impegni  gia' assunti, da destinare alle attivita'
autorizzate  dai  commi  secondo  e terzo ed approva le modificazioni
alle  norme  regolamentari del fondo stesso, occorrenti per adeguarne
le modalita' d'intervento ai nuovi compiti». ))
 
          Riferimenti normativi:
              Si  riporta  il  testo dell'art. 6 della legge 28 marzo
          1968,  n.  382  (Norme per agevolare il finanziamento degli
          enti  concessionari  della  costruzione e dell'esercizio di
          autostrade), cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art. 6. - E' istituito un fondo centrale di garanzia a
          cui  saranno  imputati, previa autorizzazione del Ministero
          del  tesoro,  gli  oneri  derivanti dall'operativita' della
          garanzia statale prevista dalla presente legge.
              Il  fondo e' altresi' autorizzato a concedere garanzie,
          a  condizioni  di  mercato,  in relazione alla costruzione,
          manutenzione  e  gestione  di  infrastrutture  autostradali
          pedaggiabili,   ivi   compresi   gli   interventi   per  il
          miglioramento  ambientale  e culturale delle infrastrutture
          stesse,  ovvero  alla erogazione delle somme necessarie per
          assicurare    l'equilibrio   dei   piani   finanziari   dei
          concessionari  interessati al versamento al fondo di cui al
          presente comma.
              Qualora   soggetti   interessati   ad  avvalersi  delle
          garanzie per finanziamenti per la costruzione, manutenzione
          e gestione di infrastrutture diverse da quelle autostradali
          versino  al  fondo  specifici  apporti,  potranno avvalersi
          delle    garanzie   rilasciate   dal   fondo,   in   misura
          proporzionale a quanto versato.
              Entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
          della  presente  disposizione,  il Ministro dell'economia e
          delle  finanze  determina  i  criteri di assegnazione delle
          disponibilita'   del  fondo,  anche  con  riferimento  agli
          impegni   gia'   assunti,   da   destinare  alle  attivita'
          autorizzate  dai  commi  secondo  e  terzo  ed  approva  le
          modificazioni  alle  norme  regolamentari del fondo stesso,
          occorrenti per adeguarne le modalita' d'intervento ai nuovi
          compiti.
              Il fondo centrale di garanzia ha personalita' giuridica
          e  gestione  autonoma  ed  e'  amministrato  da un comitato
          composto  di cinque membri, dei quali due in rappresentanza
          del   Ministero  del  tesoro,  uno  in  rappresentanza  del
          Consorzio  di  credito  per  le  opere  pubbliche,  uno  in
          rappresentanza degli altri istituti che operano nel settore
          ed  uno  in  rappresentanza degli enti concessionari per la
          costruzione ed esercizio di autostrade.
              Il  collegio  sindacale  del "Fondo" e' composto di tre
          membri,  in  rappresentanza, rispettivamente, del Ministero
          del  tesoro, degli istituti di credito operanti nel settore
          e degli enti concessionari suindicati.
              I  membri  del  comitato  e del collegio sindacale sono
          nominati con decreto del Ministro per il tesoro e durano in
          carica  tre anni. Con lo stesso decreto viene nominato, tra
          i membri, il presidente dei suddetti organi.
              Il  "Fondo"  e' sottoposto alla vigilanza del Ministero
          del tesoro.».