Art. 4-bis.
     Accatastamento di immobili in uso al Ministero della difesa
((    1.  All'articolo 3, comma 2, della legge 2 aprile 2001, n. 136,
le  parole:  «per  la durata di cinque anni a decorrere dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 30 giugno 2009». ))
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 2 dell'art. 3 della
          legge  2 aprile  2001,  n.  136 (Disposizioni in materia di
          sviluppo,   valorizzazione   ed   utilizzo  del  patrimonio
          immobiliare  dello  Stato,  nonche'  altre  disposizioni in
          materia  di  immobili pubblici) cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              «2.   Al   fine   di  consentire  l'espletamento  delle
          attivita'  inerenti all'accatastamento delle infrastrutture
          dell'amministrazione  della difesa, fino al 30 giugno 2009,
          la  medesima amministrazione puo' affidare a tecnici liberi
          professionisti,  attraverso  apposite convenzioni stipulate
          dalla  direzione  generale  competente secondo la normativa
          vigente,  gli incarichi concernenti l'attuazione degli atti
          afferenti   l'accatastamento   degli   immobili,   la  loro
          assunzione  in  consistenza,  nonche'  la  redazione  delle
          tabelle millesimali concernenti gli alloggi di servizio. La
          facolta'   di   cui   al  periodo  precedente  puo'  essere
          esercitata  nel  limite  delle  disponibilita'  finanziarie
          derivanti  dalle riassegnazioni disposte ai sensi dell'art.
          3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e degli
          articoli 19  e  44  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
          dell'art. 43 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».