Art. 4-bis. Accatastamento di immobili in uso al Ministero della difesa (( 1. All'articolo 3, comma 2, della legge 2 aprile 2001, n. 136, le parole: «per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2009». ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 della legge 2 aprile 2001, n. 136 (Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonche' altre disposizioni in materia di immobili pubblici) cosi' come modificato dalla presente legge: «2. Al fine di consentire l'espletamento delle attivita' inerenti all'accatastamento delle infrastrutture dell'amministrazione della difesa, fino al 30 giugno 2009, la medesima amministrazione puo' affidare a tecnici liberi professionisti, attraverso apposite convenzioni stipulate dalla direzione generale competente secondo la normativa vigente, gli incarichi concernenti l'attuazione degli atti afferenti l'accatastamento degli immobili, la loro assunzione in consistenza, nonche' la redazione delle tabelle millesimali concernenti gli alloggi di servizio. La facolta' di cui al periodo precedente puo' essere esercitata nel limite delle disponibilita' finanziarie derivanti dalle riassegnazioni disposte ai sensi dell'art. 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e degli articoli 19 e 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 43 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».