Art. 4-ter. Differimento di termini in materia fiscale (( 1. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2006»; b) al comma 1, lettera b), decimo periodo, le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2006» e le parole: «31 ottobre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2006». ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003) cosi' come modificato dalla presente legge: «1. In funzione dell'attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale: a) (omissis); b) fermo restando quanto stabilito dall'Accordo interistituzionale tra il Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunita' montane stipulato il 20 giugno 2002, e' istituita l'Alta Commissione di studio per indicare al Governo, sulla base dell'accordo di cui alla lettera a), i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione. Per consentire l'applicazione del principio della compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio di comuni, province, citta' metropolitane e regioni, previsto dall'art. 119 della Costituzione, l'Alta Commissione di cui al precedente periodo propone anche i parametri da utilizzare per la regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede legale e tutta o parte dell'attivita' produttiva in regioni diverse. In particolare, ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 37 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, l'Alta Commissione propone le modalita' mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che in essa dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti della Regione stessa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, e' definita la composizione dell'Alta Commissione, della quale fanno parte anche rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed e' stabilita la data di inizio delle sue attivita'. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente periodo e' emanato entro il 31 gennaio 2003. L'Alta Commissione di studio presenta al Governo la sua relazione entro il 30 settembre 2006; il Governo presenta al Parlamento entro i successivi trenta giorni una relazione nella quale viene dato conto degli interventi, anche di carattere legislativo, necessari per dare attuazione all'art. 119 della Costituzione. Per l'espletamento della sua attivita' l'Alta Commissione si avvale della struttura di supporto della Commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale e' soppressa con decorrenza dalla data di costituzione dell'Alta Commissione. Il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i mezzi necessari per il funzionamento dell'Alta Commissione. A tal fine, le risorse, anche finanziarie, previste per il funzionamento della soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica sono destinate al funzionamento dell'Alta Commissione, ivi compresi gli oneri relativi agli emolumenti da corrispondere ai componenti, fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Se la scadenza del 30 settembre 2006 non e' rispettata, la Commissione e' sciolta, tutti i suoi membri decadono e il Governo riferisce al Parlamento, non oltre il 31 ottobre 2006, i motivi per i quali non ha ritenuto di proporre al Parlamento l'attuazione dell'art. 119 della Costituzione con particolare riferimento ai principi costituzionali dell'autonomia finanziaria di entrata e di spese dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle regioni e della loro compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio.».