Art. 4-quater.
               Infrastrutture militari e assegnazione
                 di fondi al Ministero della difesa
((    1.  All'articolo 26, comma 11-quater, alinea, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre   2003,   n.   326,   le   parole:   «non  ubicati  nelle
infrastrutture militari» si intendono riferite agli alloggi non posti
al  diretto  e  funzionale servizio di basi, impianti o installazioni
militari,  ai  sensi  dell'articolo 5, comma 1, della legge 18 agosto
1978, n. 497.
  2.  Le  eventuali  maggiori  entrate  derivanti dall'attuazione del
comma   1   sono   destinate,   in   conformita'  a  quanto  previsto
dall'articolo  1, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alla
riduzione del debito.
  3.  Al  comma  40  dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: «Una quota del
predetto  importo,  pari  a 250 milioni di euro, e' destinata, per 50
milioni  di  euro, al rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di
cui  all'articolo  2  della legge 19 maggio 1975, n. 169; la restante
parte,  pari  a  200 milioni di euro, e' assegnata al Ministero della
difesa  su  appositi  fondi  relativi  ai  consumi  intermedi  e agli
investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della gestione, sui
capitoli  interessati,  con  decreto  del  Ministro  della  difesa da
comunicare,   anche   con   evidenze   informatiche,   al   Ministero
dell'economia   e   delle  finanze,  tramite  l'Ufficio  centrale  di
bilancio,  nonche'  alle  Commissioni  parlamentari competenti e alla
Corte dei conti». ))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si riporta il testo del comma 11-quater dell'art. 26
          del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
          urgenti  per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione
          dell'andamento   dei   conti   pubblici),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
              «11-quater.   Con   le  modalita'  ed  alle  condizioni
          previste  al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
          351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
          2001, n. 410, e successive modificazioni, sono alienati gli
          alloggi  di  cui  alla  legge  18 agosto  1978, n. 497, non
          ubicati  nelle  infrastrutture  militari o, se ubicati, non
          operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio,
          secondo  quanto  previsto  con  decreto del Ministero della
          difesa, ne' classificati quali alloggi di servizio connessi
          all'incarico   occupati   dai   titolari  dell'incarico  in
          servizio.  La  disposizione di cui al presente comma non si
          applica  agli  alloggi  che, alla data di entrata in vigore
          della legge di conversione del presente decreto, si trovino
          in una delle seguenti situazioni:».
              - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 18 agosto
          1978, n. 497 (Autorizzazione di spesa per la costruzione di
          alloggi  di servizio per il personale militare e disciplina
          delle relative concessioni):
              «Art.   5.  -  Tutti  i  fabbricati  realizzati,  anche
          anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
          legge,  su  aree  ubicate  all'interno  di  basi, impianti,
          installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale
          servizio  sono  considerati,  a tutti gli effetti di legge,
          infrastrutture militari.
              Fanno eccezione gli alloggi ex INCIS/militari ora IACP.
          Tali  alloggi  rimangono  sottoposti al regime previsto dal
          regio   decreto   28 aprile  1938,  n.  1165  e  successive
          integrazioni  e  modificazioni,  anche se costruiti in data
          anteriore all'entrata in vigore dello stesso.».
              -  Si  riporta  il  testo del comma 5 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006):
              «5.  A decorrere dall'anno finanziario 2006, i maggiori
          proventi  derivanti  dalla  dismissione  o  alienazione del
          patrimonio  immobiliare  dello  Stato  sono  destinati alla
          riduzione  del  debito.  A  questo fine i relativi proventi
          sono conferiti al Fondo di ammortamento del debito pubblico
          di  cui  all'art.  2  della  legge 27 ottobre 1993, n. 432.
          L'eventuale  diversa  destinazione  di  quota parte di tali
          proventi  resta  subordinata  alla  previa  verifica con la
          Commissione  europea della compatibilita' con gli obiettivi
          indicati  nell'aggiornamento  del programma di stabilita' e
          crescita presentato all'Unione europea.».
              -  Si  riporta  il testo del comma 40 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge   finanziaria  2006),  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «40. Un importo pari ad un sesto delle somme versate ai
          sensi  del  comma  38  e'  contestualmente  iscritto  in un
          apposito  Fondo  istituito  nello  stato  di previsione del
          Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,   per   la
          restituzione  parziale  alle amministrazioni interessate su
          loro motivata richiesta per la riassegnazione ai pertinenti
          conti  di tesoreria. Una quota del predetto importo, pari a
          250  milioni di euro, e' destinata, per 50 milioni di euro,
          al  rifinanziamento  dell'autorizzazione  di  spesa  di cui
          all'art.  2 della legge 19 maggio 1975, n. 169; la restante
          parte,  pari  a  200  milioni  di  euro,  e'  assegnata  al
          Ministero  della  difesa  su  appositi  fondi  relativi  ai
          consumi  intermedi  e  agli  investimenti  fissi  lordi, da
          ripartire,   nel   corso   della   gestione,  sui  capitoli
          interessati,  con  decreto  del  Ministro  della  difesa da
          comunicare,  anche  con evidenze informatiche, al Ministero
          dell'economia  e  delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
          di   bilancio,   nonche'   alle   Commissioni  parlamentari
          competenti e alla Corte dei conti».