Art. 5.
              Adeguamento alle prescrizioni antincendio
                     per le strutture ricettive
  1.  Il  termine  per  il  completamento  degli investimenti per gli
adempimenti  relativi  alla  messa a norma delle strutture ricettive,
previsto  dall'articolo 14 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306,
e'  ulteriormente prorogato al (( 31 dicembre 2006 per le imprese che
abbiano  presentato  la  richiesta  di nulla osta ai vigili del fuoco
entro il 30 giugno 2005. ))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 14 del decreto-legge
          9 novembre  2004, n. 266 (Proroga o differimento di termini
          previsti  da  disposizioni  legislative),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306:
              «Art. 14 (Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per
          le  strutture  ricettive esistenti). - 1. Il termine di cui
          all'art.  3-bis,  comma  1,  del  decreto-legge 23 novembre
          2001,  n.  411,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          31 dicembre 2001, n. 463, e' prorogato al 31 dicembre 2005.
              1-bis.  La proroga del termine di cui al comma 1 per il
          completamento  dell'adeguamento  si  applica alle strutture
          ricettive  esistenti  per  le  quali  sia stato presentato,
          entro  il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei vigili
          del  fuoco,  il  progetto di adeguamento per l'acquisizione
          del   parere   di  conformita'  previsto  dall'art.  2  del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.».