Art. 6.
                Iscrizioni alla scuola dell'infanzia
  1.  All'articolo  7,  comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, le
parole:  «2003-2004,  2004-2005  e  2005-2006»  sono sostituite dalle
seguenti: «2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007».
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo del comma 4 dell'art. 7 della
          legge  28 marzo  2003,  n.  53  (Delega  al  Governo per la
          definizione  delle  norme  generali  sull'istruzione  e dei
          livelli   essenziali   delle   prestazioni  in  materia  di
          istruzione   e   formazione   professionale),   cosi'  come
          modificato dalla presente legge:
              «4.  Per  gli  anni  scolastici  2003-2004,  2004-2005,
          2005-2006  e  2006-2007 possono iscriversi, secondo criteri
          di    gradualita'    e   in   forma   di   sperimentazione,
          compatibilmente  con  la  disponibilita'  dei posti e delle
          risorse   finanziarie  dei  comuni,  secondo  gli  obblighi
          conferiti  dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti
          alla  finanza  comunale  dal  patto di stabilita', al primo
          anno  della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che
          compiono  i  tre  anni  di  eta' entro il 28 febbraio 2004,
          ovvero  entro date ulteriormente anticipate, fino alla data
          del  30 aprile  di cui all'art. 2, comma 1, lettera e). Per
          l'anno  scolastico  2003-2004  possono  iscriversi al primo
          anno  della  scuola  primaria,  nei  limiti  delle  risorse
          finanziarie  di  cui al comma 5, i bambini e le bambine che
          compiono i sei anni di eta' entro il 28 febbraio 2004.».